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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/10/2025, n. 3887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3887 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11934/2021
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BARI
Sezione specializzata in materia di Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei sigg.
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott.ssa Raffaella SI Giudice est.
Dott. Michele De Palma Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11934/2021 promossa da:
P.I. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'Avv. ANGELO SCHITTULLI ), elettivamente domiciliata presso lo C.F._1
studio del difensore, indirizzo pec
ATTRICE
contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), con il patrocinio dell'Avv. GIUSEPPE SQUICCIARINI C.F._3
), elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, indirizzo pec. C.F._4
CONVENUTI pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 03.07.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione del 13.09.2021 la - premesso che: con Parte_1
sentenza n. 164 del 10.12.2019, il Tribunale di Bari aveva dichiarato il fallimento della suddetta società, nella quale aveva rivestito la carica di amministratrice dalla data di Controparte_2
costituzione al 13.03.2018, mentre il marito aveva successivamente assunto tale Controparte_1
ruolo fino al 20.07.2018 ed, in seguito, la carica di liquidatore sino alla dichiarazione di fallimento;
nonostante avesse ufficialmente assunto la carica di amministratore dal 13.03.2018 e poi di liquidatore,
aveva svolto l'attività di amministratore di fatto insieme al coniuge sin dalla Controparte_1
costituzione della società, della quale era titolare del 100% delle quote;
l'organo amministrativo aveva riportato in contabilità un debito erariale inferiore rispetto a quello maturato (già al 31.12.2012); aveva omesso di indicare in bilancio le sanzioni, gli interessi e gli oneri accessori sul debito erariale,
provvedendo parzialmente all'allineamento dei costi solo nel bilancio relativo all'esercizio 2018,
nonché aveva proseguito l'attività dopo l'esercizio 2016 (anno in cui ricorreva la fattispecie di cui all'art. 2484 c.c.), con conseguente aggravamento del dissesto;
- conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, e rassegnando le seguenti conclusioni: 1) Controparte_1 Controparte_2
condannare i convenuti al pagamento, in favore della della Parte_1
complessiva somma di € 651.972,77, di cui € 346.965,87 a carico di e Controparte_2 CP_1
, in solido tra loro, ed € 304.976,90 a carico di , oltre interessi e danno da
[...] Controparte_1
svalutazione monetaria;
2) con vittoria di spese.
Costituitisi con comparsa del 12.01.2022, i convenuti deducevano che la perdita di esercizio 2016 era stata pareggiata con le riserve disponibili e che l'ulteriore perdita dell'esercizio 2017 aveva condotto gli organi sociali (nel rispetto delle interpretazioni sottese all'art. 2482 ter cc. ed in applicazione dell'art. pagina 2 di 11 2484 cc.) ad assumere la decisione di porre in liquidazione la società, con conseguente esclusione di qualsivoglia responsabilità attribuibile agli amministratori.
Aggiungevano che la non disponeva di alcuna cognizione tecnica per valutare gli sviluppi CP_2
della gestione contabile della società, adducendo che l'amministratore di diritto può concretamente essere additato come responsabile dei risultati contabili e gestionali della società solo laddove partecipi con ponderatezza alle scelte gestionali e sia in grado di valutare con cognizione gli esiti delle sue scelte,
non essendo contemplata dall'ordinamento alcuna forma di responsabilità oggettiva dell'amministratore di diritto.
Da ultimo, rilevavano l'assenza di prova del vantaggio acquisito dai convenuti, a danno del ceto creditorio, nonché delle violazioni compiute, del danno causato e del nesso di causalità tra violazione e danno, rassegnando le seguenti conclusioni: 1) previo accertamento dell'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo ai convenuti, rigettare la domanda risarcitoria formulata dalla Parte_1
2) accertare, in ogni caso, che nulla è dovuto dai convenuti, a qualsiasi
[...] Parte_1
titolo e nei confronti della;
3) con vittoria di spese da distrarsi in favore del Parte_1
procuratore antistatario.
La causa, istruita in via documentale e con l'espletamento della ctu, è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con memorie depositate per l'udienza del
03.07.2025, celebrata con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, del d.l. 18/2020, conv. nella l. 27/2020 e succ. mod., nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
----------------------
In ordine all'asserita responsabilità del convenuto quale amministratore di fatto Controparte_1
della società dalla costituzione della stessa sino al 13.03.2018, va evidenziato che “in tema di società,
la persona che, benché priva della corrispondente investitura formale, si accerti essersi inserita nella
pagina 3 di 11 gestione della società stessa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, va
considerata amministratore di fatto ove tale ingerenza, lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti
eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza (Nella specie, la S.C. ha
confermato la decisione che aveva ritenuto amministratore di fatto colui che aveva aperto un conto
corrente intestato alla società, aveva la disponibilità della documentazione riferibile alla stessa nonché
delle password di accesso alla posta elettronica e dei recapiti dei fornitori) ( Cfr. Cass. Sez.5,
n.1546/2022; Cass. Sez. I, n.4045/2016).
Ed ancora, “l'amministratore di fatto di una società di capitali, pur privo di un'investitura formale,
esercita sotto il profilo sostanziale nell'ambito sociale un'influenza, completa e sistematica, che
trascende la titolarità delle funzioni, con poteri analoghi se non addirittura superiori a quelli spettanti
agli amministratori di diritto, potendo concorrere con questi ultimi a cagionare un danno alla società,
attraverso il compimento o l'omissione di atti di gestione, sicché anche nei suoi confronti può essere
promossa l'azione di responsabilità” ( Cfr. Cass. Sez. n.1, n.21730/2020).
Nel caso di specie, in sede di audizione innanzi al Curatore in data 10.01.2020, il convenuto CP_1
ha reso la seguente dichiarazione: “Preciso di essere attualmente il liquidatore e legale rappresentante
della ' 20 luglio 2018 Parte_1 Parte_2 Parte_3
11 settembre 2018. Preciso che la società è stata costituita in data 10 marzo 1995 e che sin da
[...]
allora fino al 13 marzo 2018 il legale rappresentante e amministratore unico è stata mia moglie sig.ra
in data 13 marzo 2018 sono stato nominato amministratore unico, per poi essere Controparte_2
nominato liquidatore della società in data 24 febbraio 2017, ruolo che ho ricoperto fino alla data di
dichiarazione di fallimento. Vorrei tuttavia precisare che anche nel periodo in cui l'amministrazione
era formalmente affidata a mia moglie, io mi occupavo personalmente dei rapporti con i clienti,
fornitori, istituti di credito, dipendenti, agenti di commercio, ecc.” (allegato 4 dell'atto di citazione).
Tale dichiarazione resa al Curatore, avente natura confessoria ai sensi dell'art. 2735 c.c., induce a pagina 4 di 11 ritenere sussistente la qualità di amministratore di fatto in capo al , in ragione dell'esercizio CP_1
da parte dello stesso di un autonomo potere gestorio nel periodo in cui l'amministratore di diritto della società era la moglie atteso che gli “elementi sintomatici del coinvolgimento Controparte_2
organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase dell'attività aziendale ” (Cass., n.
4816/2023) includono i rapporti con i dipendenti, fornitori o clienti, come espressamente riconosciuto dal in sede di audizione, con conseguente responsabilità solidale dei CP_1
convenuti.
A tanto deve aggiungersi che la circostanza non è stata oggetto di contestazione nella comparsa di costituzione.
La presenza e l'attività dell'amministratore di fatto, tuttavia, non esonerano l'amministratore di diritto dalla responsabilità, atteso che su quest'ultimo grava comunque un obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione sociale, con la conseguenza che la responsabilità dell'amministratore di fatto si aggiunge a quella dell'amministratore di diritto, il quale deve rispondere dei danni causati al patrimonio sociale (o direttamente ai soci o ai terzi) non solo per i fatti commissivi a lui imputabili, ma anche per quelli omissivi, come nel caso di specie.
Nel merito, va innanzitutto osservato che “Le azioni di responsabilità nei confronti degli
amministratori di una società di capitali previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c., pur essendo tra loro
distinte, in caso di fallimento dell'ente confluiscono nell'unica azione di responsabilità, esercitabile da
parte del curatore ai sensi dell'art. 146 legge fall., la quale, assumendo contenuto inscindibile e
connotazione autonoma rispetto alle prime – attesa la ratio ad essa sottostante, identificabile nella
destinazione, impressa all'azione, di strumento di reintegrazione del patrimonio sociale…- implica una
modifica della legittimazione attiva di quelle azioni, ma non ne immuta i presupposti” (Cass., n.
10378/2012).
Va altresì rilevato che la responsabilità degli amministratori di s.r.l. è regolata dall'art. 2476 c.c., che pagina 5 di 11 prevede che gli amministratori sono responsabili per i danni che la società patisce a seguito dell'inosservanza dei doveri loro imposti dalla legge e dall'atto costitutivo.
In particolare, il danno causato al patrimonio sociale dall'amministratore che, ritardando l'emersione della perdita integrale del capitale sociale mediante irregolarità contabili, prosegua nell'attività d'impresa con l'assunzione di nuovi rischi imprenditoriali, con conseguente aggravamento del dissesto, è fonte di responsabilità nei confronti della società e dei creditori sociali e può essere fatto valere dal curatore fallimentare.
L'attore che promuove l'azione di responsabilità è tenuto a provare la sussistenza delle violazioni contestate, il pregiudizio ed il nesso di causalità tra le prime e il danno che si è verificato, mentre il convenuto ha l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta.
In ordine alla quantificazione del danno risarcibile, l'art. 2846 c.c. stabilisce che “Gli amministratori
sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori
sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma. Quando è
accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un
diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data
in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale,
alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata
una causa di scioglimento di cui all'art. 2484 c.c., detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un
criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della
liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a
causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere
determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella
procedura”.
In tal modo, si addebita all'amministratore l'aggravamento del dissesto patrimoniale determinatosi tra il pagina 6 di 11 momento in cui si è verificata la causa di scioglimento della società e il momento in cui la stessa è stata acclarata in seguito alla liquidazione, ovvero con la liquidazione giudiziale, quantificandosi pertanto il pregiudizio derivato dall'aggravamento del dissesto che, se la causa di scioglimento fosse stata tempestivamente acclarata dall'amministratore, non si sarebbe verificato.
All'amministratore è dunque imputata la sola perdita incrementale, essendo il pregiudizio per la società
configurabile come incremento del deficit patrimoniale.
Nel caso di specie, la Curatela attrice ha allegato la mancata adozione da parte dell'organo amministrativo di un'adeguata politica di contenimento dei costi, la registrazione del debito erariale in misura inferiore rispetto a quello effettivo, la mancata iscrizione in bilancio delle sanzioni, degli interessi e degli oneri accessori sul debito erariale negli esercizi di competenza (con riallineamento parziale dei conti solo nel bilancio relativo all'esercizio 2018) nonché la prosecuzione dell'attività dopo l'esercizio 2016 e lo scioglimento della società solo nel luglio 2018, adducendo che tali condotte avrebbero causato l'aggravamento del dissesto societario, pari alle perdite gestionali dichiarate nella misura di € 346.965,87 per l'esercizio 2017 e di € 304.976,90 per il periodo 01.01.2018-11.09.2018.
Sulla base della documentazione in atti (bilanci dal 2012 al 2019 e le cartelle dei ruoli esattoriali),
l'ausiliario ha accertato che il debito erariale complessivo per gli anni dal 2012 al 2018 ammonta, per la sola sorte erariale, ad € 1.282.758,99, mentre il debito complessivo, comprensivo di interessi di mora,
aggio e spese di notifica, risulta pari ad € 1.449.468,72.
Procedendo al confronto dei debiti erariali e previdenziali, desunti dai fascicoli di bilancio per gli anni fino al 2017 ed estrapolati dai partitari in atti per l'anno 2018, è emerso che i debiti erariali/previdenziali esposti in bilancio risultano essere inferiori rispetto alle cartelle analizzate, come riportato nella seguente tabella:
pagina 7 di 11 Debiti
€102.044,
€314.09
€515.622,
€629.361,
€712.599,
€829.892,
€1.249.467,70 erariali/ 00 0,00 00 00 00 00 contribu tivi iscritti in bilancio
Debiti
€138.863,
€421.67
€746.087,
€954.663,
€1.114.24
€1.290.39
€1.441.544,71 erariali 32 0,64 80 83 3,91 9,34 ricalcola ti c.t.u.
Differen
-
-
-
-
-
-
-€192.077,01 C
€36.819,3
€107.580
€230.465,
€325.302,
€401.644,
€460.507, 2
,64 80 83 91 34
€714.665,
€717.08
€718.778,
€721.050,
€178.371,
-
-€1.147.034,00 CP_4 nio 00 3,00 00 00 00
€168.623, netto da 00 bilancio
€677.845,
€609.50
€488.312,
€395.747,
-
-
-€1.339.111,01 CP_4 nio 68 2,36 20 17
€223.273,
€629.130, netto 91 34 ricalcola to c.t.u.
In particolare, per l'anno 2016 il patrimonio netto ricalcolato dall'ausiliario è risultato negativo per -€
223.273,91, anziché essere positivo per € 178.371,00 così come esposto in bilancio, con una differenza di - € 401.644,91.
La suddetta omissione nella corretta esposizione dei debiti erariali ha avuto come conseguenza la mancata evidenziazione di un valore patrimoniale negativo, che avrebbe indotto l'assemblea dei soci a porre in liquidazione la società già nel corso del 2017, rispetto a come avvenuto nel 2018.
Ai fini della quantificazione del danno per la società ed i creditori secondo i criteri dell'art. 2486 c.c. e sulla base della documentazione acquisita, l'ausiliario ha evidenziato che la situazione di dissesto sarebbe potuta essere conosciuta dall'assemblea solo nel corso dell'approvazione del bilancio 2016,
ovvero nei termini ordinari di 120 giorni dall'inizio dell'anno per la presentazione del bilancio all'assemblea per la sua approvazione o al massimo nel termine più lungo, se previsto dallo Statuto, di
180 giorni. pagina 8 di 11 Nella specie, per la prima metà dell'anno 2017 l'assemblea non avrebbe potuto prendere provvedimenti rispetto allo stato di dissesto patrimoniale rilevabile dal bilancio al 31.12.2016, anche se fosse stato correttamente rilevato il debito erariale.
Non può del resto pervenirsi a diversa conclusione in ragione della coincidenza tra compagine societaria ed organo amministrativo, di diritto e di fatto, in ragione del condivisibile rilievo del ctu,
secondo il quale le poste di bilancio di esercizio chiuso al 31/12, non vengono automaticamente determinate nella medesima data, ma è necessario acquisire tutta la documentazione contabile ed extra contabile che, nella prassi, risulta disponibile solo nel corso dei primi mesi dell'esercizio successivo per poi essere contabilizzata attraverso il software di contabilità utilizzato il più delle volte esternamente.
In mancanza in atti dei partitari al 2017 da cui desumere la perdita per la prima parte dell'esercizio,
l'ausiliario ha considerato a carico dei convenuti, la metà della perdita esposta in bilancio di €
173.496,50 (346.993,00/2), ricordando che la messa in liquidazione di un'impresa non comporta l'azzeramento istantaneo di tutti i costi, necessitando, comunque dei tempi tecnici, quantificabili da alcuni mesi per alcuni di essi, ad un paio d'anni per altri (vedi ad esempio gli oneri finanziari).
Per periodo successivo la perdita è stata, invece, correttamente quantificata in € 304.976,90, pari alla differenza dei saldi dei costi e dei ricavi, desumibili dai relativi partitari.
Tale valutazione deve ritenersi condivisile alla stregua dei principi innanzi indicati sui criteri di stima del danno, perché fondata sulla documentazione in atti, dettagliatamente indicata dal ctu nella relazione, qui richiamata, non avendo i convenuti fornito alcuna prova di un diverso ammontare del danno, né sollevate tempestive contestazioni in ordine alle operazioni peritali nel termine assegnato.
Alla luce delle considerazioni svolte, i convenuti e , la prima in Controparte_2 Controparte_1
qualità di amministratrice unica e legale rappresentante della società fallita ed il Parte_1
secondo quale amministratore di fatto, vanno condannati, in solido, al risarcimento del danno, pari ad €
173.496,50, nonché , nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante Controparte_1
pagina 9 di 11 della società fallita dal 13.03.2018, all'ulteriore, pari ad € 304.976,90, in favore della Curatela attrice.
Su tali somme, costituenti debito di valore, competono il danno da svalutazione monetaria, determinato secondo gli indici istat, oltre gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data dell'illecito sino al soddisfo
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, commisurati al valore della domanda accolta.
Va disposta la trasmissione degli atti alla cancelleria per la regolarizzazione del contributo unificato,
non risultando la Curatela ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, sezione specializzata imprese, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con citazione del 13.09.2021, dalla nei confronti Parte_1
di e , così provvede Controparte_1 Controparte_2
1) accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, condanna e , in Controparte_1 Controparte_2
solido, al pagamento della somma di € 173.496,50, nonché al pagamento Controparte_1
della somma di € 304.976,90, in favore della attrice, oltre al danno da svalutazione Pt_1
monetaria determinato secondo gli indici istat ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data dell'illecito sino al soddisfo;
2) condanna i convenuti, in solido, al rimborso delle spese processuali in favore dell'attrice,
liquidate in € 22.457,00, oltre € 1.696,41 per esborsi, spese di ctu, 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge;
3) manda alla cancelleria per la regolarizzazione del contributo unificato a cura dell'attrice.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata delle Imprese, il 27.10.2025.
pagina 10 di 11 Il Presidente
Dott. Giuseppe Rana
Il Giudice est.
Dott.ssa Raffaella SI
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BARI
Sezione specializzata in materia di Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei sigg.
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott.ssa Raffaella SI Giudice est.
Dott. Michele De Palma Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11934/2021 promossa da:
P.I. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'Avv. ANGELO SCHITTULLI ), elettivamente domiciliata presso lo C.F._1
studio del difensore, indirizzo pec
ATTRICE
contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), con il patrocinio dell'Avv. GIUSEPPE SQUICCIARINI C.F._3
), elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, indirizzo pec. C.F._4
CONVENUTI pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 03.07.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione del 13.09.2021 la - premesso che: con Parte_1
sentenza n. 164 del 10.12.2019, il Tribunale di Bari aveva dichiarato il fallimento della suddetta società, nella quale aveva rivestito la carica di amministratrice dalla data di Controparte_2
costituzione al 13.03.2018, mentre il marito aveva successivamente assunto tale Controparte_1
ruolo fino al 20.07.2018 ed, in seguito, la carica di liquidatore sino alla dichiarazione di fallimento;
nonostante avesse ufficialmente assunto la carica di amministratore dal 13.03.2018 e poi di liquidatore,
aveva svolto l'attività di amministratore di fatto insieme al coniuge sin dalla Controparte_1
costituzione della società, della quale era titolare del 100% delle quote;
l'organo amministrativo aveva riportato in contabilità un debito erariale inferiore rispetto a quello maturato (già al 31.12.2012); aveva omesso di indicare in bilancio le sanzioni, gli interessi e gli oneri accessori sul debito erariale,
provvedendo parzialmente all'allineamento dei costi solo nel bilancio relativo all'esercizio 2018,
nonché aveva proseguito l'attività dopo l'esercizio 2016 (anno in cui ricorreva la fattispecie di cui all'art. 2484 c.c.), con conseguente aggravamento del dissesto;
- conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, e rassegnando le seguenti conclusioni: 1) Controparte_1 Controparte_2
condannare i convenuti al pagamento, in favore della della Parte_1
complessiva somma di € 651.972,77, di cui € 346.965,87 a carico di e Controparte_2 CP_1
, in solido tra loro, ed € 304.976,90 a carico di , oltre interessi e danno da
[...] Controparte_1
svalutazione monetaria;
2) con vittoria di spese.
Costituitisi con comparsa del 12.01.2022, i convenuti deducevano che la perdita di esercizio 2016 era stata pareggiata con le riserve disponibili e che l'ulteriore perdita dell'esercizio 2017 aveva condotto gli organi sociali (nel rispetto delle interpretazioni sottese all'art. 2482 ter cc. ed in applicazione dell'art. pagina 2 di 11 2484 cc.) ad assumere la decisione di porre in liquidazione la società, con conseguente esclusione di qualsivoglia responsabilità attribuibile agli amministratori.
Aggiungevano che la non disponeva di alcuna cognizione tecnica per valutare gli sviluppi CP_2
della gestione contabile della società, adducendo che l'amministratore di diritto può concretamente essere additato come responsabile dei risultati contabili e gestionali della società solo laddove partecipi con ponderatezza alle scelte gestionali e sia in grado di valutare con cognizione gli esiti delle sue scelte,
non essendo contemplata dall'ordinamento alcuna forma di responsabilità oggettiva dell'amministratore di diritto.
Da ultimo, rilevavano l'assenza di prova del vantaggio acquisito dai convenuti, a danno del ceto creditorio, nonché delle violazioni compiute, del danno causato e del nesso di causalità tra violazione e danno, rassegnando le seguenti conclusioni: 1) previo accertamento dell'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo ai convenuti, rigettare la domanda risarcitoria formulata dalla Parte_1
2) accertare, in ogni caso, che nulla è dovuto dai convenuti, a qualsiasi
[...] Parte_1
titolo e nei confronti della;
3) con vittoria di spese da distrarsi in favore del Parte_1
procuratore antistatario.
La causa, istruita in via documentale e con l'espletamento della ctu, è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con memorie depositate per l'udienza del
03.07.2025, celebrata con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, del d.l. 18/2020, conv. nella l. 27/2020 e succ. mod., nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
----------------------
In ordine all'asserita responsabilità del convenuto quale amministratore di fatto Controparte_1
della società dalla costituzione della stessa sino al 13.03.2018, va evidenziato che “in tema di società,
la persona che, benché priva della corrispondente investitura formale, si accerti essersi inserita nella
pagina 3 di 11 gestione della società stessa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, va
considerata amministratore di fatto ove tale ingerenza, lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti
eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza (Nella specie, la S.C. ha
confermato la decisione che aveva ritenuto amministratore di fatto colui che aveva aperto un conto
corrente intestato alla società, aveva la disponibilità della documentazione riferibile alla stessa nonché
delle password di accesso alla posta elettronica e dei recapiti dei fornitori) ( Cfr. Cass. Sez.5,
n.1546/2022; Cass. Sez. I, n.4045/2016).
Ed ancora, “l'amministratore di fatto di una società di capitali, pur privo di un'investitura formale,
esercita sotto il profilo sostanziale nell'ambito sociale un'influenza, completa e sistematica, che
trascende la titolarità delle funzioni, con poteri analoghi se non addirittura superiori a quelli spettanti
agli amministratori di diritto, potendo concorrere con questi ultimi a cagionare un danno alla società,
attraverso il compimento o l'omissione di atti di gestione, sicché anche nei suoi confronti può essere
promossa l'azione di responsabilità” ( Cfr. Cass. Sez. n.1, n.21730/2020).
Nel caso di specie, in sede di audizione innanzi al Curatore in data 10.01.2020, il convenuto CP_1
ha reso la seguente dichiarazione: “Preciso di essere attualmente il liquidatore e legale rappresentante
della ' 20 luglio 2018 Parte_1 Parte_2 Parte_3
11 settembre 2018. Preciso che la società è stata costituita in data 10 marzo 1995 e che sin da
[...]
allora fino al 13 marzo 2018 il legale rappresentante e amministratore unico è stata mia moglie sig.ra
in data 13 marzo 2018 sono stato nominato amministratore unico, per poi essere Controparte_2
nominato liquidatore della società in data 24 febbraio 2017, ruolo che ho ricoperto fino alla data di
dichiarazione di fallimento. Vorrei tuttavia precisare che anche nel periodo in cui l'amministrazione
era formalmente affidata a mia moglie, io mi occupavo personalmente dei rapporti con i clienti,
fornitori, istituti di credito, dipendenti, agenti di commercio, ecc.” (allegato 4 dell'atto di citazione).
Tale dichiarazione resa al Curatore, avente natura confessoria ai sensi dell'art. 2735 c.c., induce a pagina 4 di 11 ritenere sussistente la qualità di amministratore di fatto in capo al , in ragione dell'esercizio CP_1
da parte dello stesso di un autonomo potere gestorio nel periodo in cui l'amministratore di diritto della società era la moglie atteso che gli “elementi sintomatici del coinvolgimento Controparte_2
organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase dell'attività aziendale ” (Cass., n.
4816/2023) includono i rapporti con i dipendenti, fornitori o clienti, come espressamente riconosciuto dal in sede di audizione, con conseguente responsabilità solidale dei CP_1
convenuti.
A tanto deve aggiungersi che la circostanza non è stata oggetto di contestazione nella comparsa di costituzione.
La presenza e l'attività dell'amministratore di fatto, tuttavia, non esonerano l'amministratore di diritto dalla responsabilità, atteso che su quest'ultimo grava comunque un obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione sociale, con la conseguenza che la responsabilità dell'amministratore di fatto si aggiunge a quella dell'amministratore di diritto, il quale deve rispondere dei danni causati al patrimonio sociale (o direttamente ai soci o ai terzi) non solo per i fatti commissivi a lui imputabili, ma anche per quelli omissivi, come nel caso di specie.
Nel merito, va innanzitutto osservato che “Le azioni di responsabilità nei confronti degli
amministratori di una società di capitali previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c., pur essendo tra loro
distinte, in caso di fallimento dell'ente confluiscono nell'unica azione di responsabilità, esercitabile da
parte del curatore ai sensi dell'art. 146 legge fall., la quale, assumendo contenuto inscindibile e
connotazione autonoma rispetto alle prime – attesa la ratio ad essa sottostante, identificabile nella
destinazione, impressa all'azione, di strumento di reintegrazione del patrimonio sociale…- implica una
modifica della legittimazione attiva di quelle azioni, ma non ne immuta i presupposti” (Cass., n.
10378/2012).
Va altresì rilevato che la responsabilità degli amministratori di s.r.l. è regolata dall'art. 2476 c.c., che pagina 5 di 11 prevede che gli amministratori sono responsabili per i danni che la società patisce a seguito dell'inosservanza dei doveri loro imposti dalla legge e dall'atto costitutivo.
In particolare, il danno causato al patrimonio sociale dall'amministratore che, ritardando l'emersione della perdita integrale del capitale sociale mediante irregolarità contabili, prosegua nell'attività d'impresa con l'assunzione di nuovi rischi imprenditoriali, con conseguente aggravamento del dissesto, è fonte di responsabilità nei confronti della società e dei creditori sociali e può essere fatto valere dal curatore fallimentare.
L'attore che promuove l'azione di responsabilità è tenuto a provare la sussistenza delle violazioni contestate, il pregiudizio ed il nesso di causalità tra le prime e il danno che si è verificato, mentre il convenuto ha l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta.
In ordine alla quantificazione del danno risarcibile, l'art. 2846 c.c. stabilisce che “Gli amministratori
sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori
sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma. Quando è
accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un
diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data
in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale,
alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata
una causa di scioglimento di cui all'art. 2484 c.c., detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un
criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della
liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a
causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere
determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella
procedura”.
In tal modo, si addebita all'amministratore l'aggravamento del dissesto patrimoniale determinatosi tra il pagina 6 di 11 momento in cui si è verificata la causa di scioglimento della società e il momento in cui la stessa è stata acclarata in seguito alla liquidazione, ovvero con la liquidazione giudiziale, quantificandosi pertanto il pregiudizio derivato dall'aggravamento del dissesto che, se la causa di scioglimento fosse stata tempestivamente acclarata dall'amministratore, non si sarebbe verificato.
All'amministratore è dunque imputata la sola perdita incrementale, essendo il pregiudizio per la società
configurabile come incremento del deficit patrimoniale.
Nel caso di specie, la Curatela attrice ha allegato la mancata adozione da parte dell'organo amministrativo di un'adeguata politica di contenimento dei costi, la registrazione del debito erariale in misura inferiore rispetto a quello effettivo, la mancata iscrizione in bilancio delle sanzioni, degli interessi e degli oneri accessori sul debito erariale negli esercizi di competenza (con riallineamento parziale dei conti solo nel bilancio relativo all'esercizio 2018) nonché la prosecuzione dell'attività dopo l'esercizio 2016 e lo scioglimento della società solo nel luglio 2018, adducendo che tali condotte avrebbero causato l'aggravamento del dissesto societario, pari alle perdite gestionali dichiarate nella misura di € 346.965,87 per l'esercizio 2017 e di € 304.976,90 per il periodo 01.01.2018-11.09.2018.
Sulla base della documentazione in atti (bilanci dal 2012 al 2019 e le cartelle dei ruoli esattoriali),
l'ausiliario ha accertato che il debito erariale complessivo per gli anni dal 2012 al 2018 ammonta, per la sola sorte erariale, ad € 1.282.758,99, mentre il debito complessivo, comprensivo di interessi di mora,
aggio e spese di notifica, risulta pari ad € 1.449.468,72.
Procedendo al confronto dei debiti erariali e previdenziali, desunti dai fascicoli di bilancio per gli anni fino al 2017 ed estrapolati dai partitari in atti per l'anno 2018, è emerso che i debiti erariali/previdenziali esposti in bilancio risultano essere inferiori rispetto alle cartelle analizzate, come riportato nella seguente tabella:
pagina 7 di 11 Debiti
€102.044,
€314.09
€515.622,
€629.361,
€712.599,
€829.892,
€1.249.467,70 erariali/ 00 0,00 00 00 00 00 contribu tivi iscritti in bilancio
Debiti
€138.863,
€421.67
€746.087,
€954.663,
€1.114.24
€1.290.39
€1.441.544,71 erariali 32 0,64 80 83 3,91 9,34 ricalcola ti c.t.u.
Differen
-
-
-
-
-
-
-€192.077,01 C
€36.819,3
€107.580
€230.465,
€325.302,
€401.644,
€460.507, 2
,64 80 83 91 34
€714.665,
€717.08
€718.778,
€721.050,
€178.371,
-
-€1.147.034,00 CP_4 nio 00 3,00 00 00 00
€168.623, netto da 00 bilancio
€677.845,
€609.50
€488.312,
€395.747,
-
-
-€1.339.111,01 CP_4 nio 68 2,36 20 17
€223.273,
€629.130, netto 91 34 ricalcola to c.t.u.
In particolare, per l'anno 2016 il patrimonio netto ricalcolato dall'ausiliario è risultato negativo per -€
223.273,91, anziché essere positivo per € 178.371,00 così come esposto in bilancio, con una differenza di - € 401.644,91.
La suddetta omissione nella corretta esposizione dei debiti erariali ha avuto come conseguenza la mancata evidenziazione di un valore patrimoniale negativo, che avrebbe indotto l'assemblea dei soci a porre in liquidazione la società già nel corso del 2017, rispetto a come avvenuto nel 2018.
Ai fini della quantificazione del danno per la società ed i creditori secondo i criteri dell'art. 2486 c.c. e sulla base della documentazione acquisita, l'ausiliario ha evidenziato che la situazione di dissesto sarebbe potuta essere conosciuta dall'assemblea solo nel corso dell'approvazione del bilancio 2016,
ovvero nei termini ordinari di 120 giorni dall'inizio dell'anno per la presentazione del bilancio all'assemblea per la sua approvazione o al massimo nel termine più lungo, se previsto dallo Statuto, di
180 giorni. pagina 8 di 11 Nella specie, per la prima metà dell'anno 2017 l'assemblea non avrebbe potuto prendere provvedimenti rispetto allo stato di dissesto patrimoniale rilevabile dal bilancio al 31.12.2016, anche se fosse stato correttamente rilevato il debito erariale.
Non può del resto pervenirsi a diversa conclusione in ragione della coincidenza tra compagine societaria ed organo amministrativo, di diritto e di fatto, in ragione del condivisibile rilievo del ctu,
secondo il quale le poste di bilancio di esercizio chiuso al 31/12, non vengono automaticamente determinate nella medesima data, ma è necessario acquisire tutta la documentazione contabile ed extra contabile che, nella prassi, risulta disponibile solo nel corso dei primi mesi dell'esercizio successivo per poi essere contabilizzata attraverso il software di contabilità utilizzato il più delle volte esternamente.
In mancanza in atti dei partitari al 2017 da cui desumere la perdita per la prima parte dell'esercizio,
l'ausiliario ha considerato a carico dei convenuti, la metà della perdita esposta in bilancio di €
173.496,50 (346.993,00/2), ricordando che la messa in liquidazione di un'impresa non comporta l'azzeramento istantaneo di tutti i costi, necessitando, comunque dei tempi tecnici, quantificabili da alcuni mesi per alcuni di essi, ad un paio d'anni per altri (vedi ad esempio gli oneri finanziari).
Per periodo successivo la perdita è stata, invece, correttamente quantificata in € 304.976,90, pari alla differenza dei saldi dei costi e dei ricavi, desumibili dai relativi partitari.
Tale valutazione deve ritenersi condivisile alla stregua dei principi innanzi indicati sui criteri di stima del danno, perché fondata sulla documentazione in atti, dettagliatamente indicata dal ctu nella relazione, qui richiamata, non avendo i convenuti fornito alcuna prova di un diverso ammontare del danno, né sollevate tempestive contestazioni in ordine alle operazioni peritali nel termine assegnato.
Alla luce delle considerazioni svolte, i convenuti e , la prima in Controparte_2 Controparte_1
qualità di amministratrice unica e legale rappresentante della società fallita ed il Parte_1
secondo quale amministratore di fatto, vanno condannati, in solido, al risarcimento del danno, pari ad €
173.496,50, nonché , nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante Controparte_1
pagina 9 di 11 della società fallita dal 13.03.2018, all'ulteriore, pari ad € 304.976,90, in favore della Curatela attrice.
Su tali somme, costituenti debito di valore, competono il danno da svalutazione monetaria, determinato secondo gli indici istat, oltre gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data dell'illecito sino al soddisfo
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, commisurati al valore della domanda accolta.
Va disposta la trasmissione degli atti alla cancelleria per la regolarizzazione del contributo unificato,
non risultando la Curatela ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, sezione specializzata imprese, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con citazione del 13.09.2021, dalla nei confronti Parte_1
di e , così provvede Controparte_1 Controparte_2
1) accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, condanna e , in Controparte_1 Controparte_2
solido, al pagamento della somma di € 173.496,50, nonché al pagamento Controparte_1
della somma di € 304.976,90, in favore della attrice, oltre al danno da svalutazione Pt_1
monetaria determinato secondo gli indici istat ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data dell'illecito sino al soddisfo;
2) condanna i convenuti, in solido, al rimborso delle spese processuali in favore dell'attrice,
liquidate in € 22.457,00, oltre € 1.696,41 per esborsi, spese di ctu, 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge;
3) manda alla cancelleria per la regolarizzazione del contributo unificato a cura dell'attrice.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata delle Imprese, il 27.10.2025.
pagina 10 di 11 Il Presidente
Dott. Giuseppe Rana
Il Giudice est.
Dott.ssa Raffaella SI
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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