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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 24/03/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Silvana D.Ferrentino, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa iscritta al n.5068 /2024 RGAL
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, rappresentati e difeso dall' avv.PAPALIA ANTONIO
ricorrente
E
Cont
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai dottori CIANFLONE e BONOFIGLIO
Convenuta
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.414 cpc con contestuale istanza cautelare art. 700 c.p.c., Parte_1 Parte_9 Parte_3
,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , ,insegnanti inseriti nelle
[...] Parte_7 Parte_8 GPS della provincia di Cosenza, convenivano in giudizio il di cui in epigrafe deducendo di aver dichiarato CP_2 nelle domande di inserimento nelle nuova GPS tra i titoli il corso di perfezionamento sulla metodologia CLIL corrispondente a 60CFU ma che il con parere CP_2 dell'11.6.2024 n. 11276 si era pronunciato nel senso che i corsi CLIL possono esser rilasciati solo dalle Università .
Impugnavano quindi il mancato riconoscimento come ulteriore titolo culturale nelle GPS del Corso di perfezionamento sulla metodologia CLIL corrispondente a 60CFU non conseguiti in
Università evidenziando che accanto ai CLIL regolamentati dall'ordinamento esistono ulteriori corsi CLIL finalizzai esclusivamente ad acquisire punteggio nelle GPS.
Concludevano chiedendo “NEL MERITO 1. accertare e dichiarare
- in accoglimento del primo motivo - il diritto dei ricorrenti alla disapplicazione nei loro confronti della
Cont nota n. 11276 del 2024; 2. accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti di vedersi riconosciuto detto titolo che nulla ha a che vedere con quanto riportato con la nota ministeriale n. 11276 del 2024. IN VIA CAUTELARE 3. per le ragioni esposte in narrativa, accogliere la domanda cautelare ex art.700 c.p.c. – anche “inaudita altera parte”
o previa convocazione delle parti – ordinare all'Amministrazione resistente di adottare gli opportuni provvedimenti volti a permettere ai ricorrenti di vedersi riconosciuto il titolo CLIL con conseguenziale attribuzione del relativo punteggio e conseguenziale corretta collocazione in graduatoria al fine di ottenere la nomina per il corrente anno scolastico……. Voglia l'On. le Giudice adito sospendere con provvedimento di somma urgenza, inaudita altera parte, l'impugnata nota ministeriale con la disapplicazione dei suoi effetti sui ricorrenti, per
l'effetto, disporre validi i corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL, di cui alla sopra- richiamata lett.c, previsti quale terza ipotesi dal B13, che non rilasciano titoli abilitanti ma esclusivamente riconoscono crediti formativi (60 CFU) e costituiscono titolo per l'attribuzione di un punteggio (titolo valutabile con punti 3) ove congiunto alla certificazione nella relativa lingua straniera, nelle more del giudizio di merito diretto all'annullamento e/o alla disapplicazione della nota impugnata. Voglia fissare la data per la discussione del ricorso e per la conferma dell'accordata misura cautelare disposta inaudita altera parte. Con vittoria di spese (incluse quelle c.d. forfettarie nella misura del 15% ed il rimborso del contributo unificato il cui importo è indicato di seguito), competenze del giudizio ed onorari come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
Il si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_2
La richiesta di provvedimento cautelare in corso di causa veniva rigettata con ordinanza del 27.1.2025.
Fissata l'udienza di discussione per il giorno 21.3.2025, sostituita con il deposito delle note ex art.127 ter cpc, all'esito del deposito delle note la causa veniva decisa.
Va preliminarmente osservato come non è in atti la procura per e ciò comporta la nullità,non sanabile,del Parte_8 ricorso relativamente a detto ricorrente.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Le parti ricorrenti chiedono la disapplicazione della nota ministeriale n. 11276 del 2024 e che sia disposto che i corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL costituiscono titolo per l'attribuzione di un punteggio nelle GPS.
Relativamente ai ricorrenti e non Parte_4 Parte_5 risulta dagli atti che abbiamo inserito detta certificazione
CLIL nelle domanda di inserimento nelle GPS sicchè nei loro confronti va dichiarata la carenza di interesse ad agire(cfr. le domande allegate). Relativamente agli altri ricorrenti va osservato come dette certificazioni CLIL sono state rilasciate dalla Scuola
Superiore per Mediatori Linguistici “Don Domenico Calarco” di Reggio Calabria.
A ben vedere, tuttavia, in linea con quanto riferito dal nella nota in Controparte_4 contestazione n. 11276/2024 (doc. 1, ricorso),questo giudice ritiene,in aderenza a quanto stabilito dal TAR Lazio nella sentenza 17836 del 2024 , che non esista allo stato una fonte normativa che abiliti espressamente le Scuole superiori di mediazione linguistica a rilasciare la certificazione CLIL od organizzare corsi di perfezionamento in materia.
Difatti, l'art. 14 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, prevede che, “
1. Le universita' nei propri regolamenti didattici di ateneo possono disciplinare corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera. Ai predetti corsi accedono gli insegnanti in possesso di abilitazione e di competenze certificate nella lingua straniera di almeno Livello C1 del
"Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue" pubblicato nel 2001 dal Consiglio d'Europa.
2. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono istituiti per la scuola secondaria di secondo grado e prevedono l'acquisizione di almeno 60 crediti formativi comprensivi di un tirocinio di almeno 300 ore pari a 12 crediti formativi universitari. 3.
Per garantire uniformita' tra i predetti corsi, le universita' si adeguano ai criteri stabiliti dal
[...] con Controparte_5 proprio decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale.
4. A conclusione del corso, al candidato che supera con esito favorevole l'esame finale e' rilasciato il certificato attestante le acquisite competenze per
l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera”; l'art. 5 del Decreto del Direttore generale n. 6/2012, nell'ambito della definizione degli aspetti caratterizzanti i corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, secondo la metodologia CLIL rivolti ai docenti in servizio nei licei e negli istituti tecnici (art. 1
– Oggetto) prevede che, “1 . I corsi di perfezionamento sono realizzati da strutture universitarie … individuate attraverso appositi bandi …”; nonché l'art. 4 del Decreto dipartimentale n. 1511 del 23 giugno 2022, anch'esso deputato a disciplinare gli aspetti caratterizzanti dei corsi di perfezionamento per la metodologia CLIL rivolti ai docenti in servizio nelle scuole dell'infanzia e primaria e dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento con metodologia CLIL di discipline non linguistiche in lingua straniera rivolti ai docenti in servizio nelle scuole secondarie di primo e secondo (art. 1 – Oggetto), prevede che, “
1. I corsi di perfezionamento sono realizzati da Università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le Università telematiche… individuate attraverso appositi bandi …”.(TAR
Lazio citata)
Tutte le fonti richiamate ed indicate nel provvedimento ministeriale impugnato prevedono l'insegnamento riservato di questi specifici corsi cc.dd. CLIL o di perfezionamento di tale metodologia presso le Università, statali e non statali,
e non anche presso le Scuole superiori di mediazione linguistica del tipo di quella indicata nelle domanda dai ricorrenti.
Nello stesse senso vi è il parere del Consiglio di Stato n.
47/2029 che, pur riconoscendo la collocazione di tali Scuole nell'ampio spettro del panorama universitario (perché è inconfutabile “che una scuola superiore non possa qualificarsi né paragonarsi ad un'università), ne chiarisce l'ambito operativo nel senso di limitarne la partecipazione al sistema universitario “nella misura in cui vi è stata legittimata…rilasciando titoli equipollenti alla laurea, ovviamente non magistrale”, ciò che, nel caso di specie, non risulta essere avvenuto nei termini richiesti dalla normativa vigente trattandosi di corsi specifici di insegnamento extra curricolare.
Il ricorso va dunque rigettato.
La novità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite.
PQM
Dichiara la nullità del ricorso relativamente a Parte_8
Rigetta nel resto il ricorso.
Compensa le spese.
Cosenza,24.3.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana D.Ferrentino