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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 06/11/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1923/2024 Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile di primo grado, promossa con ricorso depositato il 24 ottobre 2024
da
(C.F. ) rappresentata e difesa, Parte_1 P.IVA_1 per mandato in calce al predetto ricorso, dai procuratori e domiciliatari avv. Marco Covre e avv. Marco Poser
- ricorrente -
contro
(C.F. ) rappresentata e difesa, per mandato in Controparte_1 P.IVA_2 calce alla comparsa di costituzione, dal procuratore e domiciliatario avv. Francesco
Silvestri
- convenuta -
Oggetto: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669
c.c.).
Causa iscritta a ruolo il 25 ottobre 2024 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 19 settembre 2025.
Pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da foglio depositato telematicamente il 17 settembre 2025:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito condannare l'intimata al pagamento Controparte_1 dell'importo di 15.600,00 euro per capitale, oltre agli interessi moratori ex D.lvo 231/02 dalla data di intimazione ad adempiere del 10.11.2023, (cfr doc. 18) al saldo, 5.880,00 euro per rimborso compenso liquidato in favore del CTU, posto a carico della ricorrente, oltre alle spese di assistenza per il procedimento ex art. 696 bis, nella misura di 3.940,97 euro per assistenza legale e di 2.914,00 euro per compenso dovuto al c.t.p. di parte ricorrente, ovvero nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia, oltre al pagamento di un indennizzo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c., nella misura che l'Ill.mo
Giudice vorrà liquidare in via equitativa, con vittoria di spese e compensi per il presente procedimento”.
Per la convenuta: come da foglio depositato telematicamente il 16 settembre 2025:
“In merito: rigettarsi le domande tutte azionate in quanto infondate in fatto e diritto per le ragioni esposte in narrativa.
Spese rifuse come da generale norma oltre 15% per spese generali con distrazione a favore del procuratore antistatario che le ha anticipate.
In istruttoria Si chiede di essere ammessi a provare per testi e per interpello del sig.
le seguenti circostanze: Persona_1
1) Vero che con riferimento al ha eseguito lo Controparte_2 smontaggio ed il montaggio dei condizionatori (che doveva eseguire la ricorrente), montaggio e smontaggio delle componenti elettriche, delle lattonerie, delle tende, nonché i costi sostenuti pulizie, ripristini ed assistenze;
2) Vero che la DL ha imposto a la sostituzione dei basculanti dei Controparte_1 garage danneggiati dalla ricorrente;
3) Vero che il Direttore Lavori (arch. ha contestato a la errata Persona_2 Pt_1 applicazione di prezzi in relazione alle opere eseguite;
Pagina 2 di 12 4) Vero che il contratto a corpo, per un importo di euro 48.000,00, comprendeva
l'idrolavaggio della facciata, la disinfezione, il fondo fissativo, lo smontaggio e rimontaggio dei climatizzatori, delle tende, delle plafoniere e la posa cappotto… e va considerato nella sua completezza sia delle lavorazioni che delle lavorazioni accessorie necessarie ad ottenere il lavoro completamente finito e realizzato alla regola dell'arte
5) vero che durante il corso dei lavori il DL, la TA Costruzioni e si sono riuniti Pt_1 più volte in cantiere per verificare lo stato di avanzamento;
6) vero che alcune lavorazioni come la rasatura delle terrazze, non sono state autorizzate dal DL, e non sono state riconosciute in contabilità dallo stesso DL;
7) vero che la contabilità di cantiere non è stata controfirmata dal DL, così come i CME inerenti la tinteggiatura e la rasatura dei parapetti non sono mai state firmate né dalla
TA né dal DL;
8) vero che il montaggio e lo smontaggio dei climatizzatori doveva essere eseguito da
Controparte_1
9) vero che oltre al montaggio delle plafoniere il costo della ricostruzione della linea elettrica danneggiata nella zona ingresso (totale sa prospetto costi agli atti euro 510,00) era a carico di Pt_1
10) vero che per realizzare il cappotto, i pluviali sono stati smontati dalla stessa in Pt_1 quanto lavorazione propedeutica necessaria e che il rimontaggio a regola d'arte dei pluviali fa parte delle lavorazioni, “incluse nel corpo”, per la realizzazione del cappotto termoisolante eseguito a regola d'altre, oltre al collegamento agli scarichi esistenti;
11) vero che le tende esistenti non sono state rimontate da e sono state Pt_1 depositate in cantiere, protette con nylon;
12) vero che il tessuto delle tende si è ammalorato e non è stato possibile rimontarle;
13) vero che ad oggi materiali di risulta, bidoni, ecc.. sono ancora presenti in cantiere e
TA dovrà provvedere allo smaltimento;
14) vero che i portoni basculanti dei garage sono stati danneggiati da Pt_1
Pagina 3 di 12 15) vero che in ordine al Condominio l'idrolavaggio non è stato eseguito da Pt_2 [...]
CP_1
16) vero che ha dovuto completare i lavori con altro personale e Controparte_1 distrarre della manodopera da altri cantieri perdendo una parte del margine sui ricavi;
17) vero che in ordine al ha eseguito i lavori oggetto Controparte_3 di contratto di appalto non eseguiti non eseguiti da di cui al doc. 7 sostenendo i Pt_1 relativi costi (doc. 8);
18) vero che i lavori presi in carico dalla ricorrente hanno avuto dei ritardi rispetto i tempi pattuiti;
19) vero che per quanto riguarda la realizzazione “dell'intonachino”, finitura del cappotto una volta terminata la rasatura dello stesso, lo stesso non è stato eseguito da ma Pt_1 da altra ditta incaricata da Controparte_1
20) vero che con la mail del 25.10.2023 ha segnalato una situazione Controparte_1 pregressa di ritardi “non più tollerabili” dando una scadenza perentoria, e la stessa indica una situazione di preoccupazione, generata ormai da tempo e non dal 25.10.2024, di conseguenza non più sostenibile;
21) vero che ha dovuto fare una pulizia prima dell'ingresso dei nuovi Controparte_1 operai, e in particolare togliere le fasciature protettive delle copertine dei terrazzi (nastro adesivo) posati e lasciati da caricare e conferire a discarica il materiale di Pt_1 consumo, compresa selezionatura;
Si indicano come testimoni: arch. arch. geom. Testimone_1 Persona_2 CP_4
geom. anche a riprova.
[...] CP_5
Si rinnova la richiesta, se ritenuta utile di disporre una nuova consulenza tecnica dopo
l'escussione dei testi, per descrivere lo stato dei luoghi e determinare la congruità dei costi sostenuti dalla resistente per emendare le opere dei vizi e completare le lavorazioni”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., ritualmente notificato in uno al decreto di
Pagina 4 di 12 fissazione d'udienza, la ricorrente (di seguito solo Parte_1 ricorrente o , richiamati gli esiti della relazione redatta dal Ctu ing. Parte_1 [...] nel prodromico procedimento per accertamento tecnico preventivo (di seguito solo Per_3
da essa azionato, ha evocato avanti al Tribunale di Pordenone la convenuta Pt_3
al fine di sentir accogliere le seguenti, testuali, domande: Controparte_1
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito condannare l'intimata al pagamento dell'importo di Euro
15.600,00 per capitale, oltre agli interessi moratori ex D.lvo 231/02 maturati dalla data di intimazione ad adempiere, del 10.11.2023, (cfr doc. 18) al saldo, Euro 5.880,00 per rimborso compenso liquidato in favore del CTU, posto a carico della ricorrente, oltre alle spese di assistenza per il procedimento ex art. 696 bis, nella misura di 3.940,97 Euro per assistenza legale e di 2.914,00 euro per compenso dovuto al c.t.p. di parte ricorrente, ovvero nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia, oltre a compensi e spese per il presente procedimento”.
1.2 La convenuta, nel costituirsi contestando quanto ex adverso esposto, ha formulato le seguenti, testuali, conclusioni:
“In merito: rigettarsi le domande tutte azionate in quanto infondate in fatto e diritto per le ragioni esposte in narrativa.
Spese rifuse come da generale norma oltre 15% per spese generali
In istruttoria (…)
Si chiede di essere ammessi a provare per testi e per interpello del sig. Persona_1 le seguenti circostanze:
1) Vero che con riferimento al ha eseguito lo Controparte_2 Controparte_1 smontaggio ed il montaggio dei condizionatori (che doveva eseguire la ricorrente), montaggio e smontaggio delle componenti elettriche, delle lattonerie, delle tende, nonché i costi sostenuti pulizie, ripristini ed assistenze;
2) Vero che la DL ha imposto a la sostituzione dei basculanti dei Controparte_1 garage danneggiati dalla ricorrente;
3) Vero che il Direttore Lavori (arch. ha contestato a la errata Persona_2 Pt_1
Pagina 5 di 12 applicazione di prezzi in relazione alle opere eseguite;
4) Vero che il contratto a corpo, per un importo di euro 48.000,00, comprendeva
l'idrolavaggio della facciata, la disinfezione, il fondo fissativo, lo smontaggio e rimontaggio dei climatizzatori, delle tende, delle plafoniere e la posa cappotto… e va considerato nella sua completezza sia delle lavorazioni che delle lavorazioni accessorie necessarie ad ottenere il lavoro completamente finito e realizzato alla regola dell'arte;
5) vero che durante il corso dei lavori il DL, la e si sono riuniti Controparte_1 Pt_1 più volte in cantiere per verificare lo stato di avanzamento;
6) vero che alcune lavorazioni come la rasatura delle terrazze, non sono state autorizzate dal DL, e non sono state riconosciute in contabilità dallo stesso DL;
7) vero che la contabilità di cantiere non è stata controfirmata dal DL, così come i CME inerenti la tinteggiatura e la rasatura dei parapetti non sono mai state firmate né dalla
TA né dal DL;
8) vero che il montaggio e lo smontaggio dei climatizzatori doveva essere eseguito da
Controparte_1
9) vero che oltre al montaggio delle plafoniere il costo della ricostruzione della linea elettrica danneggiata nella zona ingresso (totale sa prospetto costi agli atti euro 510,00) era a carico di Pt_1
10) vero che per realizzare il cappotto, i pluviali sono stati smontati dalla stessa in Pt_1 quanto lavorazione propedeutica necessaria e che il rimontaggio a regola d'arte dei pluviali fa parte delle lavorazioni, “incluse nel corpo”, per la realizzazione del cappotto termoisolante eseguito a regola d'altre, oltre al collegamento agli scarichi esistenti;
11) vero che le tende esistenti non sono state rimontate da e sono state Pt_1 depositate in cantiere, protette con nylon;
12) vero che il tessuto delle tende si è ammalorato e non è stato possibile rimontarle;
13) vero che ad oggi materiali di risulta, bidoni, ecc.. sono ancora presenti in cantiere e
TA dovrà provvedere allo smaltimento;
Pagina 6 di 12 14) vero che i portoni basculanti dei garage sono stati danneggiati da Pt_1
15) vero che in ordine al Condominio l'idrolavaggio non è stato eseguito da Pt_2 [...]
CP_1
16) vero che ha dovuto completare i lavori con altro personale e Controparte_1 distrarre della manodopera da altri cantieri perdendo una parte del margine sui ricavi;
17) vero che in ordine al ha eseguito i lavori oggetto Controparte_3 di contratto di appalto non eseguiti non eseguiti da di cui al doc. 7 sostenendo i Pt_1 relativi costi (doc. 8);
18) vero che i lavori presi in carico dalla ricorrente hanno avuto dei ritardi rispetto i tempi pattuiti;
19) vero che per quanto riguarda la realizzazione “dell'intonachino”, finitura del cappotto una volta terminata la rasatura dello stesso, lo stesso non è stato eseguito da ma Pt_1 da altra ditta incaricata da Controparte_1
20) vero che con la mail del 25.10.2023 ha segnalato una situazione Controparte_1 pregressa di ritardi “non più tollerabili” dando una scadenza perentoria, e la stessa indica una situazione di preoccupazione, generata ormai da tempo e non dal 25.10.2024, di conseguenza non più sostenibile;
21) vero che ha dovuto fare una pulizia prima dell'ingresso dei nuovi Controparte_1 operai, e in particolare togliere le fasciature protettive delle copertine dei terrazzi (nastro adesivo) posati e lasciati da caricare e conferire a discarica il materiale di Pt_1 consumo, compresa selezionatura;
Si indicano come testimoni: arch. arch. geom. Testimone_1 Persona_2 CP_4
geom. anche a riprova.
[...] CP_5
Si chiede, se ritenuta utile di disporre una nuova consulenza tecnica dopo l'escussione dei testi, per descrivere lo stato dei luoghi e determinare la congruità dei costi sostenuti dalla resistente per emendare le opere dei vizi e completare le lavorazioni”.
1.3 Disposta l'acquisizione del fascicolo dell'A.T.P. ed autorizzato, su richiesta delle
Pagina 7 di 12 parti, il deposito delle memorie di cui all'art. 281 duodecies comma 4° c.p.c., all'esito dell'udienza cartolare del 19 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate
2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto del contendere, la domanda della ricorrente merita accoglimento.
È, anzitutto, pacifico che tra le odierne parti sono stati stipulati tre distinti contratti di subappalto per lavori edilizi che a era stato commissionato di eseguire, Parte_1 rispettivamente, presso il di Pordenone, presso il Controparte_2 [...]
e presso la proprietà in Pordenone, come pure che Controparte_6 Pt_2 [...] in data 16 novembre 2023 è receduta da tali contratti. Controparte_1
Ne è seguita, per iniziativa di la proposizione di ricorso ex art. 696 bis Parte_1
c.p.c., con la nomina a Ctu dell'ing. al quale è stato chiesto, espletato il Persona_3 tentativo di conciliazione, di descrivere i lavori oggetto di subappalto, di quantificare il valore di quanto realizzato dalla ricorrente, di accertare la presenza dei difetti lamentati dalla convenuta ed, in caso affermativo, di determinarne il minor valore, quantificando gli eventuali maggiori costi (e la congruità degli stessi) sopportati dalla medesima convenuta nell'affidare a terzi l'esecuzione di quanto aveva formato oggetto di subappalto.
L'esperto di nomina giudiziale, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, ha, quindi, depositato il proprio elaborato, che è stato acquisito agli atti di questo giudizio, elaborato le cui conclusioni vanno integralmente recepite, giacché congruamente motivate e fondate su approfondita analisi dello stato dei luoghi e della documentazione versata in atti.
Orbene, l'ing. visionati i documenti esibitigli ed eseguito Persona_3 sopralluogo, ha accertato, sulla base degli accordi contrattuali siglati e delle caratteristiche dei luoghi e delle lavorazioni eseguite, che il valore delle opere in concreto realizzate dalla ricorrente nei tre cantieri di che trattasi ammonta ad € 69.003,70 complessivi, somma che, arrotondata in € 69.000,00 complessivi, già tiene conto, attenendosi alle doglianze della convenuta, dei soli difetti accertati e dei soli maggiori costi da ritenersi congrui.
In particolare, quanto al subappalto per il relativo alla fornitura e Controparte_3
Pagina 8 di 12 posa di isolamento a cappotto, come da contratto in atti, il Ctu, nel quantificare in €
13.101,08 il totale delle opere realizzate dalla ricorrente:
- ha escluso ritardi di sorta, atteso che in contratto non risultavano pattuiti i tempi di esecuzione che, in tesi di non sarebbero stati rispettati da Controparte_1
e considerato, altresì, che, in base agli oggettivi e verificabili dati Parte_1 metereologici, le 35 giornate lavorative si riducevano a 20 effettive, posto che nelle restanti
15 vi erano state precipitazioni, dunque condizioni meteo avverse per il rispetto dei tempi di maturazione del rivestimento dei pannelli isolanti;
- ha riscontrato, nel corso del sopralluogo eseguito l'8 maggio 2024, che le lavorazioni relative al cappotto erano state ultimate e che erano presenti i ponteggi perimetrali, protezioni (teli), wc di cantiere e deposito di materiale (isolamento per la copertura);
- ha appurato che i lavori mancanti riguardavano il c.d. intonachino (ovvero la finitura superficiale del cappotto, una volta terminata la rasatura dello stesso), stimando il costo di tale lavorazione in € 17,00/mq.;
- ha quantificato gli oneri di pulizia e smaltimento, in proporzione all'entità delle lavorazioni effettuate dalla ricorrente, in € 615,00;
- oltre ad aver escluso, come detto, ritardi nelle lavorazioni, non ha ravvisato maggiori costi derivanti dalla sostituzione del subappaltatore, poiché il valore delle opere sostenute da determinato dalla somma dei prezzi applicati da altro Controparte_1 subappaltatore e dei materiali, risultava in linea con il mercato attuale;
- ha osservato, anche in replica alle osservazioni svolte dal Ctp della convenuta, di non poter riconoscere le spese generali, in quanto non giustificate da documentazione.
Quanto, poi, al (per il quale le parti non avevano stilato Controparte_7 alcun contratto in forma scritta), l'ing. visionato l'8 maggio 2024 Persona_3 dall'esterno il cantiere, giacché in fase di ultimazione, ha chiarito che aveva Parte_1 eseguito, come confermato dalla documentazione esibitagli e dalle dichiarazioni del D.L.,
l'idrolavaggio e scarico di materiale, quantificandone il costo in € 3.020,28 totali ed escludendo i maggiori costi pretesi da giacché non vi era Controparte_1 documentazione che li avvalorasse, vieppiù considerato che il cantiere risultava ancora in
Pagina 9 di 12 corso.
Per ciò che concerne, infine, il il Ctu, nel quantificare in € Controparte_2
52.882,34 totali il costo delle lavorazioni di fornitura e posa di isolamento a cappotto, ivi realizzate da come da contratto in atti nonché per alcune opere extra- Parte_1 contratto commissionatele, detratte lavorazioni non completate e/o danneggiamenti:
- ha riscontrato, nel corso del sopralluogo dell'8 maggio 2024, che i lavori erano pressoché ultimati e che vi era la presenza di vecchi tendaggi depositati lungo il lato Nord, di alcuni contenitori di pittura, di un piccolo cumulo di materiale di risulta e di basculanti dei garage da pulire;
- ha ulteriormente escluso asseriti ritardi, anche perché pure tale contratto era privo di cronoprogramma e non contemplava neppure la possibilità di ulteriore subappalto;
- quanto ai maggiori costi pretesi da non ha riconosciuto la spesa Controparte_1
“idraulico - montaggio e smontaggio climatizzatori” (in quanto la fattura esibitagli riportava una voce generica e non verificabile;
inoltre, l'attività di rimozione e installazione prevede anche la manipolazione, il recupero e l'immissione nel circuito del climatizzatore di gas fluorati, ossia attività che non poteva eseguire, non essendo autorizzata a Parte_1 farlo e non disponendo del pertinente personale specializzato); ha riconosciuto per la voce
“elettrico” il solo montaggio delle plafoniere, ritenendone congruo il prezzo, con esclusione delle altre attività (perché prive di riscontro documentale e, comunque, non previste in contratto) e dei danneggiamenti (non documentati); non ha riconosciuto la voce “lattonerie”
(perché non prevista in contratto e, quindi, non di competenza della ricorrente); ha riconosciuto per l'attività di rimontaggio delle “tende” esistenti il costo meglio riportato nella tabella di pagina 10, non riscontrando segnalazioni di danneggiamento;
non ha riconosciuto la spesa pretesa per “pulizie, ripristini, assistenze” (in quanto generica e non verificabile), ma, con riferimento allo stato verificato, solo quella meglio riportata nella suindicata tabella;
per la voce “portoni, basculanti garage” ha ritenuto sufficiente, sulla base di quanto rilevato in sede di sopralluogo, un mero intervento di pulizia della superficie esterna per l'eliminazione dei residui di intonachino e pittura con prodotti specifici e, dove necessario, di riverniciatura.
Né a diversa conclusione è dato pervenirsi in forza delle allegazioni svolte nel
Pagina 10 di 12 presente giudizio di merito dalla convenuta.
Essa, infatti, oltre ad aver ribadito le osservazioni ed i rilievi che aveva svolto in sede di A.T.P. ed a cui il Ctu ha già condivisibilmente dato risposta nella sua relazione finale, si è limitata ad articolare i mezzi istruttori riprodotti nelle premesse di questa sentenza, che, per quanto si dirà, non appaino, tuttavia, utili allo scopo.
A tale ultimo proposito deve, invero, rilevarsi:
- la superfluità dell'interpello formale, alla luce delle difese spiegate in atti dalla ricorrente;
- la inammissibilità ed irrilevanza della prova testimoniale, vertente su circostanze generiche (capitoli 1, 2, 3, 6, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21), di natura documentale
(capitoli 4, 7, 8), valutative (capitoli 4, 9, 10, 12, 20), inconferenti (capitoli 5, 7, 11, 19) e negative (15);
- la inammissibilità, per l'effetto, del sollecitato rinnovo della Ctu.
A fronte, per quanto precede, della somma di € 69.000,00 totali per le opere realizzate dalla ricorrente e tenuto conto dei pagamenti già ricevuti, il credito della ricorrente stessa ammonta, dunque, ad € 15.600,00 in linea capitale, somma che la convenuta va, perciò, condannata a corrisponderle, con gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
2.2 Le spese del presente giudizio di merito e del prodromico procedimento per A.T.P. seguono la soccombenza e vanno, quindi, liquidate come in dispositivo, in applicazione dei criteri medi suggeriti dai vigenti parametri forensi.
Pur essendo risultata infondata l'opposizione che la convenuta ha manifestato rispetto all'accoglimento della domanda della ricorrente, con conseguente soccombenza della stessa convenuta, non sussistono gli estremi per l'ulteriore condanna di
[...] per responsabilità processuale aggravata. Controparte_1
2.3 Appare, infine, necessario porre ad integrale carico della soccombente convenuta le spese di Ctu, nella misura già liquidata all'ing. di € 5.880,00 che la Persona_3 ricorrente ha documentato di aver corrisposto al medesimo ing. (vedasi Persona_3
Cassazione civile, sez. II, ordinanza n. 29850 del 27 ottobre 2023, secondo cui “Le spese
Pagina 11 di 12 dell'accertamento tecnico preventivo a fini di composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. devono essere poste a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito, ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente”).
Vanno, altresì poste a carico della medesima convenuta anche le spese di Ctp nella misura richiesta, che si appalesa congrua, di € 2.914,00, trattandosi di attività che la ricorrente ha dovuto approntare per la propria difesa tecnica nell'A.T.P..
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) in accoglimento della domanda, condanna la convenuta a pagare alla ricorrente €
15.600,00 in linea capitale, con gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
2) condanna la convenuta alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, che liquida, quanto al prodromico procedimento per A.T.P., in € 286,00 per spese esenti ed € 3.056,00 per compenso e che liquida, quanto al presente giudizio di merito, in €
7.616,00 per compenso ed € 545,00 per spese esenti, il tutto oltre rimborso forfettario
15%, CNA ed IVA come per legge;
3) pone ad integrale carico della convenuta le spese della Ctu nella misura di € 5.880,00 e quelle di Ctp che liquida in € 2.914,00.
Così deciso in Pordenone il 6 novembre 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
Pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile di primo grado, promossa con ricorso depositato il 24 ottobre 2024
da
(C.F. ) rappresentata e difesa, Parte_1 P.IVA_1 per mandato in calce al predetto ricorso, dai procuratori e domiciliatari avv. Marco Covre e avv. Marco Poser
- ricorrente -
contro
(C.F. ) rappresentata e difesa, per mandato in Controparte_1 P.IVA_2 calce alla comparsa di costituzione, dal procuratore e domiciliatario avv. Francesco
Silvestri
- convenuta -
Oggetto: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669
c.c.).
Causa iscritta a ruolo il 25 ottobre 2024 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 19 settembre 2025.
Pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da foglio depositato telematicamente il 17 settembre 2025:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito condannare l'intimata al pagamento Controparte_1 dell'importo di 15.600,00 euro per capitale, oltre agli interessi moratori ex D.lvo 231/02 dalla data di intimazione ad adempiere del 10.11.2023, (cfr doc. 18) al saldo, 5.880,00 euro per rimborso compenso liquidato in favore del CTU, posto a carico della ricorrente, oltre alle spese di assistenza per il procedimento ex art. 696 bis, nella misura di 3.940,97 euro per assistenza legale e di 2.914,00 euro per compenso dovuto al c.t.p. di parte ricorrente, ovvero nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia, oltre al pagamento di un indennizzo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c., nella misura che l'Ill.mo
Giudice vorrà liquidare in via equitativa, con vittoria di spese e compensi per il presente procedimento”.
Per la convenuta: come da foglio depositato telematicamente il 16 settembre 2025:
“In merito: rigettarsi le domande tutte azionate in quanto infondate in fatto e diritto per le ragioni esposte in narrativa.
Spese rifuse come da generale norma oltre 15% per spese generali con distrazione a favore del procuratore antistatario che le ha anticipate.
In istruttoria Si chiede di essere ammessi a provare per testi e per interpello del sig.
le seguenti circostanze: Persona_1
1) Vero che con riferimento al ha eseguito lo Controparte_2 smontaggio ed il montaggio dei condizionatori (che doveva eseguire la ricorrente), montaggio e smontaggio delle componenti elettriche, delle lattonerie, delle tende, nonché i costi sostenuti pulizie, ripristini ed assistenze;
2) Vero che la DL ha imposto a la sostituzione dei basculanti dei Controparte_1 garage danneggiati dalla ricorrente;
3) Vero che il Direttore Lavori (arch. ha contestato a la errata Persona_2 Pt_1 applicazione di prezzi in relazione alle opere eseguite;
Pagina 2 di 12 4) Vero che il contratto a corpo, per un importo di euro 48.000,00, comprendeva
l'idrolavaggio della facciata, la disinfezione, il fondo fissativo, lo smontaggio e rimontaggio dei climatizzatori, delle tende, delle plafoniere e la posa cappotto… e va considerato nella sua completezza sia delle lavorazioni che delle lavorazioni accessorie necessarie ad ottenere il lavoro completamente finito e realizzato alla regola dell'arte
5) vero che durante il corso dei lavori il DL, la TA Costruzioni e si sono riuniti Pt_1 più volte in cantiere per verificare lo stato di avanzamento;
6) vero che alcune lavorazioni come la rasatura delle terrazze, non sono state autorizzate dal DL, e non sono state riconosciute in contabilità dallo stesso DL;
7) vero che la contabilità di cantiere non è stata controfirmata dal DL, così come i CME inerenti la tinteggiatura e la rasatura dei parapetti non sono mai state firmate né dalla
TA né dal DL;
8) vero che il montaggio e lo smontaggio dei climatizzatori doveva essere eseguito da
Controparte_1
9) vero che oltre al montaggio delle plafoniere il costo della ricostruzione della linea elettrica danneggiata nella zona ingresso (totale sa prospetto costi agli atti euro 510,00) era a carico di Pt_1
10) vero che per realizzare il cappotto, i pluviali sono stati smontati dalla stessa in Pt_1 quanto lavorazione propedeutica necessaria e che il rimontaggio a regola d'arte dei pluviali fa parte delle lavorazioni, “incluse nel corpo”, per la realizzazione del cappotto termoisolante eseguito a regola d'altre, oltre al collegamento agli scarichi esistenti;
11) vero che le tende esistenti non sono state rimontate da e sono state Pt_1 depositate in cantiere, protette con nylon;
12) vero che il tessuto delle tende si è ammalorato e non è stato possibile rimontarle;
13) vero che ad oggi materiali di risulta, bidoni, ecc.. sono ancora presenti in cantiere e
TA dovrà provvedere allo smaltimento;
14) vero che i portoni basculanti dei garage sono stati danneggiati da Pt_1
Pagina 3 di 12 15) vero che in ordine al Condominio l'idrolavaggio non è stato eseguito da Pt_2 [...]
CP_1
16) vero che ha dovuto completare i lavori con altro personale e Controparte_1 distrarre della manodopera da altri cantieri perdendo una parte del margine sui ricavi;
17) vero che in ordine al ha eseguito i lavori oggetto Controparte_3 di contratto di appalto non eseguiti non eseguiti da di cui al doc. 7 sostenendo i Pt_1 relativi costi (doc. 8);
18) vero che i lavori presi in carico dalla ricorrente hanno avuto dei ritardi rispetto i tempi pattuiti;
19) vero che per quanto riguarda la realizzazione “dell'intonachino”, finitura del cappotto una volta terminata la rasatura dello stesso, lo stesso non è stato eseguito da ma Pt_1 da altra ditta incaricata da Controparte_1
20) vero che con la mail del 25.10.2023 ha segnalato una situazione Controparte_1 pregressa di ritardi “non più tollerabili” dando una scadenza perentoria, e la stessa indica una situazione di preoccupazione, generata ormai da tempo e non dal 25.10.2024, di conseguenza non più sostenibile;
21) vero che ha dovuto fare una pulizia prima dell'ingresso dei nuovi Controparte_1 operai, e in particolare togliere le fasciature protettive delle copertine dei terrazzi (nastro adesivo) posati e lasciati da caricare e conferire a discarica il materiale di Pt_1 consumo, compresa selezionatura;
Si indicano come testimoni: arch. arch. geom. Testimone_1 Persona_2 CP_4
geom. anche a riprova.
[...] CP_5
Si rinnova la richiesta, se ritenuta utile di disporre una nuova consulenza tecnica dopo
l'escussione dei testi, per descrivere lo stato dei luoghi e determinare la congruità dei costi sostenuti dalla resistente per emendare le opere dei vizi e completare le lavorazioni”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., ritualmente notificato in uno al decreto di
Pagina 4 di 12 fissazione d'udienza, la ricorrente (di seguito solo Parte_1 ricorrente o , richiamati gli esiti della relazione redatta dal Ctu ing. Parte_1 [...] nel prodromico procedimento per accertamento tecnico preventivo (di seguito solo Per_3
da essa azionato, ha evocato avanti al Tribunale di Pordenone la convenuta Pt_3
al fine di sentir accogliere le seguenti, testuali, domande: Controparte_1
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito condannare l'intimata al pagamento dell'importo di Euro
15.600,00 per capitale, oltre agli interessi moratori ex D.lvo 231/02 maturati dalla data di intimazione ad adempiere, del 10.11.2023, (cfr doc. 18) al saldo, Euro 5.880,00 per rimborso compenso liquidato in favore del CTU, posto a carico della ricorrente, oltre alle spese di assistenza per il procedimento ex art. 696 bis, nella misura di 3.940,97 Euro per assistenza legale e di 2.914,00 euro per compenso dovuto al c.t.p. di parte ricorrente, ovvero nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia, oltre a compensi e spese per il presente procedimento”.
1.2 La convenuta, nel costituirsi contestando quanto ex adverso esposto, ha formulato le seguenti, testuali, conclusioni:
“In merito: rigettarsi le domande tutte azionate in quanto infondate in fatto e diritto per le ragioni esposte in narrativa.
Spese rifuse come da generale norma oltre 15% per spese generali
In istruttoria (…)
Si chiede di essere ammessi a provare per testi e per interpello del sig. Persona_1 le seguenti circostanze:
1) Vero che con riferimento al ha eseguito lo Controparte_2 Controparte_1 smontaggio ed il montaggio dei condizionatori (che doveva eseguire la ricorrente), montaggio e smontaggio delle componenti elettriche, delle lattonerie, delle tende, nonché i costi sostenuti pulizie, ripristini ed assistenze;
2) Vero che la DL ha imposto a la sostituzione dei basculanti dei Controparte_1 garage danneggiati dalla ricorrente;
3) Vero che il Direttore Lavori (arch. ha contestato a la errata Persona_2 Pt_1
Pagina 5 di 12 applicazione di prezzi in relazione alle opere eseguite;
4) Vero che il contratto a corpo, per un importo di euro 48.000,00, comprendeva
l'idrolavaggio della facciata, la disinfezione, il fondo fissativo, lo smontaggio e rimontaggio dei climatizzatori, delle tende, delle plafoniere e la posa cappotto… e va considerato nella sua completezza sia delle lavorazioni che delle lavorazioni accessorie necessarie ad ottenere il lavoro completamente finito e realizzato alla regola dell'arte;
5) vero che durante il corso dei lavori il DL, la e si sono riuniti Controparte_1 Pt_1 più volte in cantiere per verificare lo stato di avanzamento;
6) vero che alcune lavorazioni come la rasatura delle terrazze, non sono state autorizzate dal DL, e non sono state riconosciute in contabilità dallo stesso DL;
7) vero che la contabilità di cantiere non è stata controfirmata dal DL, così come i CME inerenti la tinteggiatura e la rasatura dei parapetti non sono mai state firmate né dalla
TA né dal DL;
8) vero che il montaggio e lo smontaggio dei climatizzatori doveva essere eseguito da
Controparte_1
9) vero che oltre al montaggio delle plafoniere il costo della ricostruzione della linea elettrica danneggiata nella zona ingresso (totale sa prospetto costi agli atti euro 510,00) era a carico di Pt_1
10) vero che per realizzare il cappotto, i pluviali sono stati smontati dalla stessa in Pt_1 quanto lavorazione propedeutica necessaria e che il rimontaggio a regola d'arte dei pluviali fa parte delle lavorazioni, “incluse nel corpo”, per la realizzazione del cappotto termoisolante eseguito a regola d'altre, oltre al collegamento agli scarichi esistenti;
11) vero che le tende esistenti non sono state rimontate da e sono state Pt_1 depositate in cantiere, protette con nylon;
12) vero che il tessuto delle tende si è ammalorato e non è stato possibile rimontarle;
13) vero che ad oggi materiali di risulta, bidoni, ecc.. sono ancora presenti in cantiere e
TA dovrà provvedere allo smaltimento;
Pagina 6 di 12 14) vero che i portoni basculanti dei garage sono stati danneggiati da Pt_1
15) vero che in ordine al Condominio l'idrolavaggio non è stato eseguito da Pt_2 [...]
CP_1
16) vero che ha dovuto completare i lavori con altro personale e Controparte_1 distrarre della manodopera da altri cantieri perdendo una parte del margine sui ricavi;
17) vero che in ordine al ha eseguito i lavori oggetto Controparte_3 di contratto di appalto non eseguiti non eseguiti da di cui al doc. 7 sostenendo i Pt_1 relativi costi (doc. 8);
18) vero che i lavori presi in carico dalla ricorrente hanno avuto dei ritardi rispetto i tempi pattuiti;
19) vero che per quanto riguarda la realizzazione “dell'intonachino”, finitura del cappotto una volta terminata la rasatura dello stesso, lo stesso non è stato eseguito da ma Pt_1 da altra ditta incaricata da Controparte_1
20) vero che con la mail del 25.10.2023 ha segnalato una situazione Controparte_1 pregressa di ritardi “non più tollerabili” dando una scadenza perentoria, e la stessa indica una situazione di preoccupazione, generata ormai da tempo e non dal 25.10.2024, di conseguenza non più sostenibile;
21) vero che ha dovuto fare una pulizia prima dell'ingresso dei nuovi Controparte_1 operai, e in particolare togliere le fasciature protettive delle copertine dei terrazzi (nastro adesivo) posati e lasciati da caricare e conferire a discarica il materiale di Pt_1 consumo, compresa selezionatura;
Si indicano come testimoni: arch. arch. geom. Testimone_1 Persona_2 CP_4
geom. anche a riprova.
[...] CP_5
Si chiede, se ritenuta utile di disporre una nuova consulenza tecnica dopo l'escussione dei testi, per descrivere lo stato dei luoghi e determinare la congruità dei costi sostenuti dalla resistente per emendare le opere dei vizi e completare le lavorazioni”.
1.3 Disposta l'acquisizione del fascicolo dell'A.T.P. ed autorizzato, su richiesta delle
Pagina 7 di 12 parti, il deposito delle memorie di cui all'art. 281 duodecies comma 4° c.p.c., all'esito dell'udienza cartolare del 19 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate
2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto del contendere, la domanda della ricorrente merita accoglimento.
È, anzitutto, pacifico che tra le odierne parti sono stati stipulati tre distinti contratti di subappalto per lavori edilizi che a era stato commissionato di eseguire, Parte_1 rispettivamente, presso il di Pordenone, presso il Controparte_2 [...]
e presso la proprietà in Pordenone, come pure che Controparte_6 Pt_2 [...] in data 16 novembre 2023 è receduta da tali contratti. Controparte_1
Ne è seguita, per iniziativa di la proposizione di ricorso ex art. 696 bis Parte_1
c.p.c., con la nomina a Ctu dell'ing. al quale è stato chiesto, espletato il Persona_3 tentativo di conciliazione, di descrivere i lavori oggetto di subappalto, di quantificare il valore di quanto realizzato dalla ricorrente, di accertare la presenza dei difetti lamentati dalla convenuta ed, in caso affermativo, di determinarne il minor valore, quantificando gli eventuali maggiori costi (e la congruità degli stessi) sopportati dalla medesima convenuta nell'affidare a terzi l'esecuzione di quanto aveva formato oggetto di subappalto.
L'esperto di nomina giudiziale, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, ha, quindi, depositato il proprio elaborato, che è stato acquisito agli atti di questo giudizio, elaborato le cui conclusioni vanno integralmente recepite, giacché congruamente motivate e fondate su approfondita analisi dello stato dei luoghi e della documentazione versata in atti.
Orbene, l'ing. visionati i documenti esibitigli ed eseguito Persona_3 sopralluogo, ha accertato, sulla base degli accordi contrattuali siglati e delle caratteristiche dei luoghi e delle lavorazioni eseguite, che il valore delle opere in concreto realizzate dalla ricorrente nei tre cantieri di che trattasi ammonta ad € 69.003,70 complessivi, somma che, arrotondata in € 69.000,00 complessivi, già tiene conto, attenendosi alle doglianze della convenuta, dei soli difetti accertati e dei soli maggiori costi da ritenersi congrui.
In particolare, quanto al subappalto per il relativo alla fornitura e Controparte_3
Pagina 8 di 12 posa di isolamento a cappotto, come da contratto in atti, il Ctu, nel quantificare in €
13.101,08 il totale delle opere realizzate dalla ricorrente:
- ha escluso ritardi di sorta, atteso che in contratto non risultavano pattuiti i tempi di esecuzione che, in tesi di non sarebbero stati rispettati da Controparte_1
e considerato, altresì, che, in base agli oggettivi e verificabili dati Parte_1 metereologici, le 35 giornate lavorative si riducevano a 20 effettive, posto che nelle restanti
15 vi erano state precipitazioni, dunque condizioni meteo avverse per il rispetto dei tempi di maturazione del rivestimento dei pannelli isolanti;
- ha riscontrato, nel corso del sopralluogo eseguito l'8 maggio 2024, che le lavorazioni relative al cappotto erano state ultimate e che erano presenti i ponteggi perimetrali, protezioni (teli), wc di cantiere e deposito di materiale (isolamento per la copertura);
- ha appurato che i lavori mancanti riguardavano il c.d. intonachino (ovvero la finitura superficiale del cappotto, una volta terminata la rasatura dello stesso), stimando il costo di tale lavorazione in € 17,00/mq.;
- ha quantificato gli oneri di pulizia e smaltimento, in proporzione all'entità delle lavorazioni effettuate dalla ricorrente, in € 615,00;
- oltre ad aver escluso, come detto, ritardi nelle lavorazioni, non ha ravvisato maggiori costi derivanti dalla sostituzione del subappaltatore, poiché il valore delle opere sostenute da determinato dalla somma dei prezzi applicati da altro Controparte_1 subappaltatore e dei materiali, risultava in linea con il mercato attuale;
- ha osservato, anche in replica alle osservazioni svolte dal Ctp della convenuta, di non poter riconoscere le spese generali, in quanto non giustificate da documentazione.
Quanto, poi, al (per il quale le parti non avevano stilato Controparte_7 alcun contratto in forma scritta), l'ing. visionato l'8 maggio 2024 Persona_3 dall'esterno il cantiere, giacché in fase di ultimazione, ha chiarito che aveva Parte_1 eseguito, come confermato dalla documentazione esibitagli e dalle dichiarazioni del D.L.,
l'idrolavaggio e scarico di materiale, quantificandone il costo in € 3.020,28 totali ed escludendo i maggiori costi pretesi da giacché non vi era Controparte_1 documentazione che li avvalorasse, vieppiù considerato che il cantiere risultava ancora in
Pagina 9 di 12 corso.
Per ciò che concerne, infine, il il Ctu, nel quantificare in € Controparte_2
52.882,34 totali il costo delle lavorazioni di fornitura e posa di isolamento a cappotto, ivi realizzate da come da contratto in atti nonché per alcune opere extra- Parte_1 contratto commissionatele, detratte lavorazioni non completate e/o danneggiamenti:
- ha riscontrato, nel corso del sopralluogo dell'8 maggio 2024, che i lavori erano pressoché ultimati e che vi era la presenza di vecchi tendaggi depositati lungo il lato Nord, di alcuni contenitori di pittura, di un piccolo cumulo di materiale di risulta e di basculanti dei garage da pulire;
- ha ulteriormente escluso asseriti ritardi, anche perché pure tale contratto era privo di cronoprogramma e non contemplava neppure la possibilità di ulteriore subappalto;
- quanto ai maggiori costi pretesi da non ha riconosciuto la spesa Controparte_1
“idraulico - montaggio e smontaggio climatizzatori” (in quanto la fattura esibitagli riportava una voce generica e non verificabile;
inoltre, l'attività di rimozione e installazione prevede anche la manipolazione, il recupero e l'immissione nel circuito del climatizzatore di gas fluorati, ossia attività che non poteva eseguire, non essendo autorizzata a Parte_1 farlo e non disponendo del pertinente personale specializzato); ha riconosciuto per la voce
“elettrico” il solo montaggio delle plafoniere, ritenendone congruo il prezzo, con esclusione delle altre attività (perché prive di riscontro documentale e, comunque, non previste in contratto) e dei danneggiamenti (non documentati); non ha riconosciuto la voce “lattonerie”
(perché non prevista in contratto e, quindi, non di competenza della ricorrente); ha riconosciuto per l'attività di rimontaggio delle “tende” esistenti il costo meglio riportato nella tabella di pagina 10, non riscontrando segnalazioni di danneggiamento;
non ha riconosciuto la spesa pretesa per “pulizie, ripristini, assistenze” (in quanto generica e non verificabile), ma, con riferimento allo stato verificato, solo quella meglio riportata nella suindicata tabella;
per la voce “portoni, basculanti garage” ha ritenuto sufficiente, sulla base di quanto rilevato in sede di sopralluogo, un mero intervento di pulizia della superficie esterna per l'eliminazione dei residui di intonachino e pittura con prodotti specifici e, dove necessario, di riverniciatura.
Né a diversa conclusione è dato pervenirsi in forza delle allegazioni svolte nel
Pagina 10 di 12 presente giudizio di merito dalla convenuta.
Essa, infatti, oltre ad aver ribadito le osservazioni ed i rilievi che aveva svolto in sede di A.T.P. ed a cui il Ctu ha già condivisibilmente dato risposta nella sua relazione finale, si è limitata ad articolare i mezzi istruttori riprodotti nelle premesse di questa sentenza, che, per quanto si dirà, non appaino, tuttavia, utili allo scopo.
A tale ultimo proposito deve, invero, rilevarsi:
- la superfluità dell'interpello formale, alla luce delle difese spiegate in atti dalla ricorrente;
- la inammissibilità ed irrilevanza della prova testimoniale, vertente su circostanze generiche (capitoli 1, 2, 3, 6, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21), di natura documentale
(capitoli 4, 7, 8), valutative (capitoli 4, 9, 10, 12, 20), inconferenti (capitoli 5, 7, 11, 19) e negative (15);
- la inammissibilità, per l'effetto, del sollecitato rinnovo della Ctu.
A fronte, per quanto precede, della somma di € 69.000,00 totali per le opere realizzate dalla ricorrente e tenuto conto dei pagamenti già ricevuti, il credito della ricorrente stessa ammonta, dunque, ad € 15.600,00 in linea capitale, somma che la convenuta va, perciò, condannata a corrisponderle, con gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
2.2 Le spese del presente giudizio di merito e del prodromico procedimento per A.T.P. seguono la soccombenza e vanno, quindi, liquidate come in dispositivo, in applicazione dei criteri medi suggeriti dai vigenti parametri forensi.
Pur essendo risultata infondata l'opposizione che la convenuta ha manifestato rispetto all'accoglimento della domanda della ricorrente, con conseguente soccombenza della stessa convenuta, non sussistono gli estremi per l'ulteriore condanna di
[...] per responsabilità processuale aggravata. Controparte_1
2.3 Appare, infine, necessario porre ad integrale carico della soccombente convenuta le spese di Ctu, nella misura già liquidata all'ing. di € 5.880,00 che la Persona_3 ricorrente ha documentato di aver corrisposto al medesimo ing. (vedasi Persona_3
Cassazione civile, sez. II, ordinanza n. 29850 del 27 ottobre 2023, secondo cui “Le spese
Pagina 11 di 12 dell'accertamento tecnico preventivo a fini di composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. devono essere poste a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito, ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente”).
Vanno, altresì poste a carico della medesima convenuta anche le spese di Ctp nella misura richiesta, che si appalesa congrua, di € 2.914,00, trattandosi di attività che la ricorrente ha dovuto approntare per la propria difesa tecnica nell'A.T.P..
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) in accoglimento della domanda, condanna la convenuta a pagare alla ricorrente €
15.600,00 in linea capitale, con gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
2) condanna la convenuta alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, che liquida, quanto al prodromico procedimento per A.T.P., in € 286,00 per spese esenti ed € 3.056,00 per compenso e che liquida, quanto al presente giudizio di merito, in €
7.616,00 per compenso ed € 545,00 per spese esenti, il tutto oltre rimborso forfettario
15%, CNA ed IVA come per legge;
3) pone ad integrale carico della convenuta le spese della Ctu nella misura di € 5.880,00 e quelle di Ctp che liquida in € 2.914,00.
Così deciso in Pordenone il 6 novembre 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
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