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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 19/12/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI MATERA
PRIMA SEZIONE CIVILE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Flaminia
D'AN, applicata ai sensi dell'art. 3 d.l. 117/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1036 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c. all'udienza cartolare del 11.12.2025 e promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
Parte_2 CodiceFiscale_2
entrambi elettivamente domiciliati in Matera, Via Lucana n. 70 presso lo studio dell'avv.
ND CL, dichiaratosi antistatario, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
-PARTE OPPONENTE - contro
(C.F. ), e per essa elettivamente CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
domiciliata in VIA Parri 50 presso lo studio dell'avv. SILVANO VINCENZO e rappresentata e difesa dagli avv.ti. SCHIAVONE ANTONIO e GIULIA GALATI giusta procura in atti
- PARTE OPPOSTA –
E
(CF ), e per essa (CF Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4
), elettivamente domiciliata in Roma, Viale di Villa Grazioli 15 e rappresentata P.IVA_3
e difesa dagli avv. BENEDETTO GARGANI e GUIDO GARGANI giusta procura generale alle liti.
-PARTE INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.-
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI: come da note scritte e atti difensivi.
1 Considerazioni in fatto e diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2
convenivano innanzi all'intestato Tribunale e per essa
[...] CP_1 [...]
, per opporre l'atto di precetto notificato in data 30.07.2024 portante CP_2
l'ingiunzione di pagare euro 39.973,34 per capitale e interessi oltre spese in forza del contratto di mutuo fondiario, per atto pubblico, del 26.07.2004. A tale fine hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, in forza di tutto quanto innanzi confutato ed eccepito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione:
A) preliminarmente e inaudita altera parte, SOSPENDERE l'efficacia esecutiva del contratto di mutuo prodromico e dell'atto di precetto impugnato;
B) ACCERTARE e DICHIARARE la inesistenza e la inidoneità del contratto di mutuo per cui trattasi a procedere a esecuzione forzata e, dunque, dichiarare nullo e privo di effetti giuridici l'atto di precetto impugnato;
C) ancora, ACCERTARE e DICHIARARE la carenza di legittimazione attiva di Controparte_1
nonché la violazione del divieto “ne bis in idem” e, quindi, dichiarare nullo e privo di effetti giuridici l'atto di precetto opposto;
D) ACCERTARE e DICHIARARE, altresì, la nullità e l'inefficacia dell'atto di precetto impugnato perché il contratto di mutuo è nullo per violazione del massimo importo finanziabile, per difetto di notifica del titolo esecutivo e della procura, e comunque per violazione dell'art. 480 c.p.c., oltre che per la nullità e l'illegittimità degli interessi pretesi e dei relativi tassi;
E) in ogni caso, in forza di tutte le ragioni esposte e in accoglimento integrale della presente opposizione, ACCERTARE e DICHIARARE la nullità, la inidoneità, la inesistenza, al insussistenza e la inefficacia del contratto di mutuo prodromico e, dunque, del titolo esecutivo e, per l'effetto dichiarare nullo e privo di effetti giuridici l'atto di precetto opposto;
E) CONDANNARE, comunque, la convenuta al pagamento del compenso professionale e delle spese, oltre rimborso forfetario, Cpa e Iva, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
A sostegno della propria domanda, gli opponenti deducevano:
- che il contratto di mutuo azionato era privo di un'obbligazione attuale alla restituzione delle somme e non poteva costituire valido titolo esecutivo;
2 - che, infatti, le somme a titolo di mutuo erano state costituite in un deposito cauzionale, indisponibile e infruttifero, da svincolare all'esito delle obbligazioni contrattuali poste a carico della parte mutuataria;
- che, in sostanza, era mancata la traditio delle somme;
- che, comunque, era pendente un giudizio innanzi alla Corte d'appello di Potenza (RG
343/2023) avente ad oggetto la sentenza n. 442/2023 emessa dal Tribunale di Matera nel procedimento di opposizione proposto, nei confronti della medesima creditrice, dai medesimi odierni opponenti avverso un precedente atto di precetto avente ad oggetto lo stesso titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo;
- che, in quell'occasione, il creditore non aveva provato la titolarità del credito;
- che, quindi, il nuovo atto di precetto violava il ne bis in idem;
- che il contratto di mutuo aveva superato il limite di finanziabilità e che, quindi, era nullo o comunque doveva essere qualificato come mutuo ordinario da notificare con l'atto di precetto;
- che il mutuo non recava la formula esecutiva, la data di esecutività né la procura alle liti;
- che l'atto di precetto recava una somma indeterminata avendo il creditore richiesto interessi di mora oltre a quelli ulteriori maturandi sino al soddisfo, senza però nulla dire in merito alla decorrenza del calcolo degli stessi, al tasso applicato e al relativo calcolo;
- che gli interessi dovevano ritenersi usurari o anatocistici e, comunque, nulla la disposizione che li prevedeva perché calcolati sull'Euribor.
Si costituiva e per essa , contestando tutto quanto ex CP_1 Controparte_2
adverso affermato e, in particolare, eccependo:
- che CA IA SP aveva concesso a a somma di euro Parte_3
70.000 assistito da fideiussione specifica prestata da (doc. 1 Persona_1
fascicolo opposto);
- che il mutuo era garantito anche da ipoteca volontaria sull'immobile sito in Bernalda e censito al Catasto del relativo Comune al Foglio 31, particella 2160, Subalterno 7, Cat.
A/3, Consistenza n. 6,0 vani (doc. 2 fascicolo opposto);
- che la parte mutuataria non aveva rimborsato le rate;
- che, in data 25.01.2010, CA IA SP si fondeva per incorporazione in
[...]
(doc. 3 fascicolo opposto); CP_5
3 - che, in data 14.05.2019, si fondeva per incorporazione in Controparte_5 CP_6
(doc. 4 fascicolo opposto);
[...]
- che, in data 10.12.2020, con contratto di cessione di crediti pro-soluto individuabili in blocco cedeva a un portafoglio di crediti Controparte_6 Controparte_1
pecuniari aventi le caratteristiche indicate nell'atto di cessione;
- che dell'intervenuta cessione veniva data notizia in GU il 12.12.2020 parte seconda n.
145 (all. C fascicolo opposto);
- che, tra i crediti ceduti, vi era quello nei confronti degli opponenti;
- che il mutuo azionato era un valido titolo esecutivo essendovi nel corpo l'erogazione del credito e la relativa quietanza;
- che il credito era di titolarità di sulla base dei vari passaggi di titolarità CP_7
indicati in atti e degli elementi di prova costituiti: a) dalla dichiarazione della Banca cedente (doc. 7 fascicolo opposto), b) dell'elenco dei crediti ceduti (doc. 8 fascicolo opposto) e c) del possesso della documentazione contrattuale;
- che il divieto di ne bis in idem non poteva essere invocato in quanto la statuizione non era passata in giudicato;
- che, in ogni caso, il Tribunale aveva statuito sulla legittimazione attiva ma non sulla titolarità del credito;
- che il superamento del limite di finanziabilità non avrebbe potuto portare alla declaratoria di nullità del contratto né alla riqualificazione d'ufficio del mutuo in ordinario ipotecario;
- che non era necessario che l'atto di precetto fosse notificato in uno con la procura alle liti che poteva essere rilasciata anche successivamente ex art. 125 co. 2 cpc;
- che l'art. 41 TUB prevedeva l'esonero di notifica del titolo esecutivo costituito da mutuo fondiario;
- che il mutuo recava in calce la formula esecutiva;
- che l'art. 6 del contratto disciplinava chiaramente gli interessi di mora;
- che l'usuraria dei tassi non era provata.
Insisteva per il rigetto dell'invocata sospensione ex art. 624 c.p.c. e per il rigetto dell'opposizione.
La causa veniva istruita mediante il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.
4 Successivamente il primo giudice assegnatario del fascicolo si asteneva e la causa veniva riassegnata. Veniva, quindi, fissata udienza per la discussione senza necessità di approfondimenti istruttori.
Nelle more, il fascicolo veniva assegnato allo scrivente magistrato applicato presso il tribunale di Matera ex art. 3 d.l. 117/2025.
Successivamente interveniva ex art. 111 c.p.c., e per essa Controparte_3 [...]
cessionaria del credito da in data 30.09.2025 con Controparte_4 CP_1
pubblicazione in GU, parte seconda, n. 120 del 9.10.2025, manifestando l'intenzione di proseguire il giudizio.
Chiamata all'udienza a trattazione scritta del 11.12.2025, sulle note depositate dalle parti la causa era riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexes co. 3 c.p.c.
*
La questione posta all'attenzione del Tribunale attiene all'accertamento del diritto di
[...]
(oggi cessionaria) ad agire esecutivamente nei confronti di CP_1 CP_3 [...]
e sulla base dell'atto di precetto opposto e portato Parte_1 Parte_2
dal contratto di mutuo fondiario Rep. n. 6857 - Racc. n. 2465 stipulato in data 26/04/2004
e registrato a Pisticci il 29.07.2004.
Invero, tra le medesime parti è già stato svolto un primo giudizio di opposizione a precetto fondato sul medesimo titolo esecutivo conclusosi con la sentenza n. 442/2023 RG 665/2022
(doc. 2 fascicolo attoreo – sentenza oggi impugnata in grado di appello presso il la Corte
d'appello di Potenza - RG 343/2023) con la quale il Giudice ha accertato e dichiarato:
5 In particolare, il Giudice, nella motivazione della sentenza, ha ritenuto che il creditore non avesse provato specificatamente la titolarità del credito a fronte dell'espressa contestazione sollevata dai debitori ed ha rigettato, per tardività, ogni produzione documentale sul punto.
Non si tratta, come sostenuto dall'opposto, di una statuizione conclusasi in rito (sul difetto di legittimazione attiva) ma propriamente di un rigetto nel merito da cui è conseguito l'accertamento che non ha diritto ad agire nei confronti di CP_1 Parte_1
e sulla base del credito portato dal precetto.
[...] Parte_2
Da ciò consegue che deve essere accolta la presente opposizione al nuovo atto di precetto notificato da sulla base dello stesso credito già dedotto nel primo precetto. CP_1
Ed infatti, ancorché la statuizione non sia passata in giudicato ex art. 324 c.p.c. perché oggi sub-iudice, non può negarsi che la stessa produce quantomeno un effetto di diritto sostanziale volto alla determinazione dell'inesistenza di un diritto delle parti ed impone, allo stato, un obbligo di osservare quanto statuito fino alla sua eventuale riforma e passaggio in giudicato.
Ammettere che il creditore porti avanti una procedura esecutiva sulla base di un medesimo titolo già azionato con altro atto di precetto e la cui opposizione è stata accolta per mancata prova circa la titolarità del credito, vorrebbe dire, in sostanza, rimette irritualmente in termini il creditore nel deposito della documentazione comprovante i vari passaggi di titolarità del credito non ammessa nel primo giudizio in quanto tardiva;
l'unico rimedio, quindi, per il creditore procedente è quello di gravare d'appello la statuizione del giudice di prime cure come, in effetti, ha fatto.
A ciò si aggiunge che, ove questo Giudice andasse a verificare, in questa nuova opposizione a precetto, tutti i documenti allegati a comprova dell'attuale titolarità del credito, vi è un evidente rischio di conflitto di giudicati.
2. Le spese
Le spese di lite seguono, quindi, la soccombenza dei creditori e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal Decreto del Ministero della giustizia del n. 147 del 13.08.2022, applicabile a tutte le “prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23.10.2022) in relazione al valore della controversia (scaglione da euro 26.001 a euro 52.000 – parametri medi per fase di studio ed introduttiva e minimi per quella istruttoria e con esclusione della fase decisionale con
6 riguardo a e per essa mentre solo per quella decisionale CP_1 Controparte_2
parametri minimi con riguardo a e per essa Controparte_3 Controparte_4
;
[...]
PQM
Il Tribunale di Matera definitivamente pronunciando, ogni domanda istanza ed eccezione contraria disattesa:
- accoglie l'opposizione a precetto per le ragioni in parte motiva;
- condanna e per essa alla rifusione delle spese di lite CP_1 Controparte_2
in favore di e , e per essi in favore dell'avv. Parte_1 Parte_2
ND CL dichiaratosi antistatario, che liquida in euro 3.808 per compensi oltre spese generali e CPA come per legge e IVA se dovuta;
- condanna e per essa alla rifusione Controparte_3 Controparte_4
delle spese di lite in favore di e e per essi Parte_1 Parte_2
in favore dell'avv. ND CL dichiaratosi antistatario, che liquida in euro
1.453 per compensi oltre spese generali e CPA come per legge e IVA se dovuta.
Così deciso in Matera 19.12.2025
Il Giudice
Flaminia D'AN
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