Art. 4.
Il comitato di liquidazione istituito dall' articolo 4 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103 , convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267 , e' autorizzato ad utilizzare - in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, penultimo comma, della legge 15 giugno 1978, n. 279 , e nel limite di 15 miliardi di lire - le attuali disponibilita' della gestione liquidatoria per integrare le disponibilita' del comitato di liquidazione della EAGAT di cui all' articolo 1-quinquies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481 , convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641 , per fare fronte alle necessita' finanziarie derivanti dalla liquidazione e dalla gestione delle aziende termali.
Il comitato di liquidazione dell'EAGAT rende il conto, entro tre mesi dal termine della liquidazione, al Ministro delle partecipazioni statali dell'utilizzo delle somme come sopra ricevute, che lo approva con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro.
Il comitato di liquidazione istituito dall' articolo 4 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103 , convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267 , e' autorizzato ad utilizzare - in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, penultimo comma, della legge 15 giugno 1978, n. 279 , e nel limite di 15 miliardi di lire - le attuali disponibilita' della gestione liquidatoria per integrare le disponibilita' del comitato di liquidazione della EAGAT di cui all' articolo 1-quinquies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481 , convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641 , per fare fronte alle necessita' finanziarie derivanti dalla liquidazione e dalla gestione delle aziende termali.
Il comitato di liquidazione dell'EAGAT rende il conto, entro tre mesi dal termine della liquidazione, al Ministro delle partecipazioni statali dell'utilizzo delle somme come sopra ricevute, che lo approva con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro.