Articolo 4 della Legge 26 novembre 1953, n. 876
Articolo 3Articolo 5
Versione
17 dicembre 1953
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Versione
8 gennaio 1971
Art. 4. ((Ai titolari di pensioni o assegni che prestano opera retribuita alle dipendenze dello Stato, delle amministrazioni pubbliche o degli enti pubblici in genere, ancorche' svolgano attivita' lucrativa, la tredicesima mensilita' di cui al precedente art. 1 non compete relativamente al periodo in cui hanno prestato detta opera retribuita.
Qualora pero' l'importo della tredicesima mensilita' che spetterebbe come pensionato, tenuto conto anche del caroviveri, sia superiore a quello della tredicesima mensilita' dovuta in relazione alla nuova prestazione di opera retribuita, compete agli interessati la tredicesima mensilita' nella misura pari alla differenza fra i due importi predetti)) ((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1081 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la modifica ha effetto dal 1 settembre 1971.
Entrata in vigore il 8 gennaio 1971
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