Articolo 5 della Legge 12 aprile 1990, n. 74
Articolo 4Articolo 6
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13 aprile 1990
Art. 5. 1. Il primo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , come sostituito da ultimo dall' articolo 1 della legge 22 novembre 1985, n. 655 , e' sostituito dal seguente:
"I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: due tra i magistrati di Cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimita' e diciotto tra i magistrati che esercitano funzioni di merito".
2. Al terzo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , come sostituito dall' articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695 , e successivamente modificato dall' articolo 16 della legge 3 gennaio 1981, n. 1 , il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"All'elezione dei magistrati componenti il Consiglio superiore partecipano tutti i magistrati con voto personale, segreto e diretto".
Nota all'art. 5:
Il testo dell' art. 23 della legge n. 195/1958 , come sostituito dall' art. 3 della legge n. 695/1975 , poi modificato dagli articoli 16 e 17 della legge n. 1/1981 , dall' art. 1 della legge n. 655/1985 e dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 23 (Componenti eletti da magistrati). - I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: due tra i magistrati di Cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimita' e diciotto tra i magistrati che esercitano funzioni di merito.
Non sono eleggibili i magistrati che nel corso dell'ultimo quadriennio siano stati addetti all'ufficio studi del Consiglio superiore della magistratura.
All'elezione dei magistrati componenti il Consiglio superiore partecipano tutti i magistrati con voto personale, segreto e diretto. Partecipano, altresi', gli uditori giudiziari, cui siano state conferite le funzioni giurisdizionali ed abbiano gia' preso possesso dell'ufficio di destinazione.
Non sono eleggibili e sono esclusi dal voto i magistrati sospesi dalle funzioni.
Non sono eleggibili al Consiglio superiore i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni non esercitino funzioni giudiziarie.
Non sono eleggibili i magistrati che prestino o abbiano prestato servizio quali segretari del Consiglio per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni.
Non sono, comunque, eleggibili i magistrati di tribunale che non abbiano compiuto almeno tre anni di anzianita' dalla nomina".
Entrata in vigore il 13 aprile 1990