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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/09/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. Un. n. 472/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE SESTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
riunito in camera di consiglio con la presenza dei Magistrati: dott Enrico Astuni Presidente dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice dott. Stefano Miglietta Giudice rel. riunito in camera di consiglio in data 4/9/2025, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nel procedimento unitario n. 472/2025 avente ad oggetto la domanda di apertura della procedura secondaria di liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 34 ss. Reg. UE 848/2015 e 26 CCII della Controparte_1
, con sede legale in 22/24, Boulevard des Etats-Unis –
[...]
78110 Le NE (Francia) (numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Versailles 831 347 943, numero REA TO – 1241403, Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese P. IVA , con sede secondaria in Viale P.IVA_1 P.IVA_2
Cibrario S.n.c., Nichelino (Torino) proposta con ricorso depositato il 7/8/2025 dal Sig.
, in qualità di liquidateur (curatore). Parte_1 Parte_2
* * * * *
§1. La (in seguito semplicemente Controparte_1 CP_1
” o Società”), società di diritto francese con sede legale principale in Francia, in
[...] data 22/12/2024 ha depositato presso il Tribunal de Commerce di Nanterre un'istanza di accertamento del proprio stato di insolvenza e di apertura di una procedura di liquidation judiciaire, ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. L. 641-1 ss. del Code de Commerce. Con sentenza emessa il 5 dicembre 2024 il Tribunale ha dichiarato l'apertura della procedura liquidatoria, ha fissato provvisoriamente al 21/10/2024 la data di insolvenza, ha designato Giudice delegato la dott.ssa Francoise Larget e Liquidateur il sig. CP_3
fissando in 24 mesi la presumibile durata della procedura (cfr. doc. 1 allegato
[...] al ricorso). Con ricorso del 7/8/2025 il sig. in qualità di Liquidateur della Controparte_3 Società, rilevato che la “dispone, a far data dal 27 ottobre 2017, di una CP_1
1 sede secondaria sita in Viale Cibrario Snc a Nichelio (Torino) all'interno della quale erano esercitate le attività di palestra e di pubblico spettacolo”, ha chiesto “ex art. 37, paragrafo 1, lett. ) del Regolamento UE n. 848/2015 , a codesto Tribunale, di dichiarare, ai sensi e per gli effetti deli artt. 34 ss. di tale Regolamento e degli artt. 121 ss. del CCII, l'apertura di una procedura secondaria di insolvenza del tipo “liquidazione giudiziale” nei confronti di semplifiée […] con ogni Controparte_4 conseguente statuizione”. Con decreto del 13/8/2025 il Tribunale ha assegnato alla parte ricorrente termine fino al 5/9/2025 per integrare il ricorso fornendo chiarimenti in merito alla ricorrenza dei requisiti dimensionali per l'apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata come procedura secondaria di insolvenza. Con la memoria depositata in data 2/9/2025 la parte ricorrente ha depositato i bilanci della Società e dato atto delle ragioni per cui essa non rientri nel novero delle imprese minori ai sensi dell'art. 2, lett. d), CCII e sia, pertanto, sottoponibile alla procedura di liquidazione giudiziale.
§2. Ciò premesso, occorre osservare in diritto che ai sensi del Reg. EU 848/15, la decisione di apertura della procedura principale “è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri dal momento in cui essa produce effetto nello Stato di apertura” (art. 19.1 Reg. 848/15) e “produce in ogni altro Stato membro, senza altra formalità, gli effetti previsti dalla legge dello Stato di apertura […] fintantoché non è aperta alcuna procedura
[secondaria] in tale altro Stato membro” (art. 20.1 Reg. 848/15). Il citato Regolamento prevede che, una volta avviata la procedura di insolvenza primaria nello Stato membro in cui si trova il centro degli interessi principali del debitore, è possibile “aprire una procedura secondaria di insolvenza in parallelo con la procedura principale” (cfr. considerando n. 23 del Reg. 848/15). Ai sensi dell'art. 34 del Reg. 848/15, lo Stato membro in cui si trova una dipendenza del debitore “può aprire una procedura secondaria di insolvenza”, senza dover riesaminare la situazione di insolvenza del debitore nel caso in cui tale condizione costituisse già presupposto della procedura principale. L'apertura di una procedura secondaria di insolvenza può essere chiesta anche dall'amministratore della procedura principale di insolvenza (art. 37, lett. a) Reg. 848/2025). Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, si applica alla procedura secondaria di insolvenza la legge dello Stato membro nel cui territorio questa è aperta (art. 35). A livello di normativa interna, inoltre, l'art. 26 CCII prevede la possibilità di apertura di procedura secondaria quando vi sia una “dipendenza” in Italia.
§3. Applicando al caso di specie le disposizioni fin qui citate, il Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti per l'accoglimento della domanda e, dunque, per l'apertura di una procedura di insolvenza secondaria. Preliminarmente, deve prendersi atto che il Tribunale di Commercio di Nanterre, ritenendo sussistente la propria competenza, ha dichiarato l'apertura della procedura d'insolvenza principale della (All. 1 al ricorso) e, in particolare, della CP_1 procedura di liquidation judiciaire, presente nell'elenco dell'allegato A del Regolamento, al quale l'art. 2, punto 4) del medesimo espressamente rinvia.
2 Dalla disamina del provvedimento di apertura della procedura principale in Francia, si evince che il giudice francese ha già proceduto ad accertare la sussistenza di una situazione di insolvenza in capo alla Società. Ai sensi dell'articolo 34, seconda frase, del regolamento citato, non deve, pertanto, effettuarsi in questa sede alcuna indagine rispetto a tale argomento. Risulta sussistere la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 3 par. 2 Reg. cit. (requisito da verificarsi d'ufficio si sensi dell'art. 4 Reg. 848/2015: deve, infatti, a tal proposito considerarsi che, sebbene il giudice francese abbia accertato che il centro degli interessi principali del debitore si trova in Francia, ove è stata aperta la procedura di insolvenza principale, risulta provato che il debitore possiede una dipendenza nel territorio italiano, ed in particolare in Nichelino (Torino), essendo ivi situata una sede secondaria, nel quale la Società “esercita o ha esercitato nel periodi di tre mesi anteriori alla richiesta di apertura della procedura principale di insolvenza, in maniera non transitoria, un'attività economica con mezzi umani e con beni” (art. 2, n. 10 Reg. 848/2015). Sussiste la legittimazione attiva del ricorrente sulla base di quanto disposto dall'articolo 37 co 1 lett. A) Reg. 848/2015, essendo stata proposta la domanda dall'amministratore della procedura principale di insolvenza. A tal proposito va osservato che la figura del
“liquidateur” (assimilabile a quella del curatore italiano) rientra nella definizione di
“amministratore della procedura di insolvenza” inserita nell'art. 2, punto 5) del Regolamento, in forza del riferimento contenuto, per quel che riguarda la Francia, nell'allegato B). Considerato che il ricorrente ha agito in qualità di liquidateur judiciaire della CP_1 e che, in base a quanto disposto dall'art. L. 641-9 del Code de Commerce, a partire dalla data di pronuncia della sentenza di apertura della liquidation judiciaire, il debitore è automaticamente spossessato dell'amministrazione della società e che i diritti e le azioni del debitore relativi al suo patrimonio sono esercitati per tutta la durata della liquidazione giudiziale dal liquidateur, e tenuto conto delle disposizioni in tema di procedimento unitario di cui al CCII e di quanto stabilito dall'articolo 38 Reg. cit., non appare necessario fissare un'udienza per la convocazione della parte. Deve, pertanto, aprirsi la procedura secondaria di insolvenza con effetti limitati ai beni della società che si trovano nel territorio italiano. Alla luce dei chiarimenti forniti con la memoria integrativa del 2/9/2025, si ritiene che la sia sottoponibile alla procedura secondaria della liquidazione giudiziale, CP_1 in quanto la società risulta qualificabile come imprenditore commerciale non rientrante nella nozione di impresa minore prevista dall'art. 2, lett. d), CCII.
§4. Il Curatore dovrà procedere alla pubblicazione della sentenza ex art. 28 reg. cit. ed alla immediata comunicazione agli organi della procedura principale, in particolare al soggetto qualificabile come “amministratore”. Occorre osservare, inoltre, che, poiché la procedura secondaria di insolvenza sarà disciplinata dalla legge italiana (artt. 7 e 35 Reg. 848/2015), i principi relativi alla insinuazione dei crediti dettati dal Regolamento citato agli articoli 45 ss. dovranno essere coordinati con la disciplina interna prevista dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. L'articolo 45 Reg. 848/15 prevede, in particolare, che ogni creditore possa insinuare il proprio credito nella procedura principale di insolvenza e in qualsiasi procedura secondaria di insolvenza e che gli amministratori della procedura principale e della
3 procedura secondaria insinuano nelle altre procedure i crediti già insinuati nella procedura a cui sono preposti, nella misura in cui ciò sia di utilità per i creditori di quest'ultima procedura e fatto salvo il diritto di questi ultimi di opporvisi o di rinunciare a tale insinuazione, qualora la legge applicabile lo preveda. Ai sensi dell'art. 53 Reg. 848/2015, “Un creditore straniero può insinuare i crediti nella procedura d'insolvenza con qualunque mezzo di comunicazione ammesso dalla legge dello Stato di apertura. Ai fini esclusivi dell'insinuazione dei crediti non è obbligatorio essere rappresentati da un avvocato o da un altro professionista legale”. A tal fine, il Curatore dovrà inviare ai creditori le informazioni previste dall'art. 54 Reg. 848/2015, con le modalità ivi indicate. Ai sensi dell'art. 55 Reg. 848/2015, i creditori possono insinuare il proprio credito usando il modulo uniforme per i crediti elaborato a norma dell'art. 88 (comma 1) o con qualunque mezzo di comunicazione ammesso dalla legge dello Stato di apertura (comma 4). Il CCII prevede all'art. 201, comma 2, CCII che il ricorso contenente la domanda di ammissione al passivo possa essere sottoscritto personalmente dalla parte e debba essere trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso ai creditori. Appare, dunque, opportuno che il curatore, nell'avviso ai creditori, indichi espressamente le modalità di presentazione della domanda, tenuto conto della legge italiana. Secondo quanto disposto dall'art. 55, comma 6, Reg. 848/2015, “i crediti sono insinuati entro il termine previsto dalla legge dello Stato di apertura” (almeno 30 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello Stato passivo quanto alle domande tempestive e 6 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello Stato passivo delle domande tempestive per le domande tardive ex art. 208 CCII). Il termine di trasmissione della domanda di insinuazione al passivo individuato dal CCII appare compatibile con la prescrizione dell'art. 55 par. 6 Reg. cit., secondo cui ai creditori stranieri è assegnato un termine per la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo non inferiore a 30 giorni dalla pubblicazione dell'apertura della procedura di insolvenza nel registro fallimentare dello Stato di apertura. Dunque, la domanda di insinuazione dovrà essere presentata dai creditori con le modalità previste dall'art. 55 e entro il termine previsto dal CCII. Infine, deve rilevarsi che per la nomina del Curatore si tiene conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
P. Q. M.
dichiara l'apertura della procedura secondaria ex artt. 3 par. 2 e 34 ss Reg. 848/2015 e 26 CCII di liquidazione giudiziale della
[...]
, con sede legale in 22/24, Boulevard Controparte_1 des Etats-Unis – 78110 Le NE (Francia) (numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Versailles 831 347 943, numero REA TO – 1241403, Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese P. IVA , con sede P.IVA_1 P.IVA_2 secondaria in Viale Cibrario S.n.c., Nichelino (Torino); nomina Giudice Delegato per la procedura il dott. Stefano Miglietta;
nomina Curatore l'avv. Andrea Clemente Grosso;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
4 a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127; d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie e i libri sociali relativi ai tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 18 dicembre 2025, alle ore 16:00, nell'aula 9 del Tribunale (piano terra, scala A), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
avvisa i creditori che hanno l'onere di presentare domanda di ammissione al passivo in questa procedura al fine di concorrere alla distribuzione del ricavato, salvo che non vi provveda l'amministratore della procedura principale ai sensi dell'art. 45 par. 2 del Reg. 848/2015; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine al debitore se persona fisica nonché agli amministratori o liquidatori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
5 autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che il Curatore provveda alla pubblicazione della sentenza in Francia ex art. 28 reg. 848/2015 e a darne immediata comunicazione all'amministratore della procedura principale;
ordina al Curatore di effettuare le comunicazioni ai creditori previste dal Reg. 848/2015;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co.4, CCII;
Torino, 8 settembre 2025
ll Giudice estensore Il Presidente (dott. Stefano Miglietta) (dott. Enrico Astuni)
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE SESTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
riunito in camera di consiglio con la presenza dei Magistrati: dott Enrico Astuni Presidente dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice dott. Stefano Miglietta Giudice rel. riunito in camera di consiglio in data 4/9/2025, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nel procedimento unitario n. 472/2025 avente ad oggetto la domanda di apertura della procedura secondaria di liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 34 ss. Reg. UE 848/2015 e 26 CCII della Controparte_1
, con sede legale in 22/24, Boulevard des Etats-Unis –
[...]
78110 Le NE (Francia) (numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Versailles 831 347 943, numero REA TO – 1241403, Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese P. IVA , con sede secondaria in Viale P.IVA_1 P.IVA_2
Cibrario S.n.c., Nichelino (Torino) proposta con ricorso depositato il 7/8/2025 dal Sig.
, in qualità di liquidateur (curatore). Parte_1 Parte_2
* * * * *
§1. La (in seguito semplicemente Controparte_1 CP_1
” o Società”), società di diritto francese con sede legale principale in Francia, in
[...] data 22/12/2024 ha depositato presso il Tribunal de Commerce di Nanterre un'istanza di accertamento del proprio stato di insolvenza e di apertura di una procedura di liquidation judiciaire, ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. L. 641-1 ss. del Code de Commerce. Con sentenza emessa il 5 dicembre 2024 il Tribunale ha dichiarato l'apertura della procedura liquidatoria, ha fissato provvisoriamente al 21/10/2024 la data di insolvenza, ha designato Giudice delegato la dott.ssa Francoise Larget e Liquidateur il sig. CP_3
fissando in 24 mesi la presumibile durata della procedura (cfr. doc. 1 allegato
[...] al ricorso). Con ricorso del 7/8/2025 il sig. in qualità di Liquidateur della Controparte_3 Società, rilevato che la “dispone, a far data dal 27 ottobre 2017, di una CP_1
1 sede secondaria sita in Viale Cibrario Snc a Nichelio (Torino) all'interno della quale erano esercitate le attività di palestra e di pubblico spettacolo”, ha chiesto “ex art. 37, paragrafo 1, lett. ) del Regolamento UE n. 848/2015 , a codesto Tribunale, di dichiarare, ai sensi e per gli effetti deli artt. 34 ss. di tale Regolamento e degli artt. 121 ss. del CCII, l'apertura di una procedura secondaria di insolvenza del tipo “liquidazione giudiziale” nei confronti di semplifiée […] con ogni Controparte_4 conseguente statuizione”. Con decreto del 13/8/2025 il Tribunale ha assegnato alla parte ricorrente termine fino al 5/9/2025 per integrare il ricorso fornendo chiarimenti in merito alla ricorrenza dei requisiti dimensionali per l'apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata come procedura secondaria di insolvenza. Con la memoria depositata in data 2/9/2025 la parte ricorrente ha depositato i bilanci della Società e dato atto delle ragioni per cui essa non rientri nel novero delle imprese minori ai sensi dell'art. 2, lett. d), CCII e sia, pertanto, sottoponibile alla procedura di liquidazione giudiziale.
§2. Ciò premesso, occorre osservare in diritto che ai sensi del Reg. EU 848/15, la decisione di apertura della procedura principale “è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri dal momento in cui essa produce effetto nello Stato di apertura” (art. 19.1 Reg. 848/15) e “produce in ogni altro Stato membro, senza altra formalità, gli effetti previsti dalla legge dello Stato di apertura […] fintantoché non è aperta alcuna procedura
[secondaria] in tale altro Stato membro” (art. 20.1 Reg. 848/15). Il citato Regolamento prevede che, una volta avviata la procedura di insolvenza primaria nello Stato membro in cui si trova il centro degli interessi principali del debitore, è possibile “aprire una procedura secondaria di insolvenza in parallelo con la procedura principale” (cfr. considerando n. 23 del Reg. 848/15). Ai sensi dell'art. 34 del Reg. 848/15, lo Stato membro in cui si trova una dipendenza del debitore “può aprire una procedura secondaria di insolvenza”, senza dover riesaminare la situazione di insolvenza del debitore nel caso in cui tale condizione costituisse già presupposto della procedura principale. L'apertura di una procedura secondaria di insolvenza può essere chiesta anche dall'amministratore della procedura principale di insolvenza (art. 37, lett. a) Reg. 848/2025). Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, si applica alla procedura secondaria di insolvenza la legge dello Stato membro nel cui territorio questa è aperta (art. 35). A livello di normativa interna, inoltre, l'art. 26 CCII prevede la possibilità di apertura di procedura secondaria quando vi sia una “dipendenza” in Italia.
§3. Applicando al caso di specie le disposizioni fin qui citate, il Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti per l'accoglimento della domanda e, dunque, per l'apertura di una procedura di insolvenza secondaria. Preliminarmente, deve prendersi atto che il Tribunale di Commercio di Nanterre, ritenendo sussistente la propria competenza, ha dichiarato l'apertura della procedura d'insolvenza principale della (All. 1 al ricorso) e, in particolare, della CP_1 procedura di liquidation judiciaire, presente nell'elenco dell'allegato A del Regolamento, al quale l'art. 2, punto 4) del medesimo espressamente rinvia.
2 Dalla disamina del provvedimento di apertura della procedura principale in Francia, si evince che il giudice francese ha già proceduto ad accertare la sussistenza di una situazione di insolvenza in capo alla Società. Ai sensi dell'articolo 34, seconda frase, del regolamento citato, non deve, pertanto, effettuarsi in questa sede alcuna indagine rispetto a tale argomento. Risulta sussistere la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 3 par. 2 Reg. cit. (requisito da verificarsi d'ufficio si sensi dell'art. 4 Reg. 848/2015: deve, infatti, a tal proposito considerarsi che, sebbene il giudice francese abbia accertato che il centro degli interessi principali del debitore si trova in Francia, ove è stata aperta la procedura di insolvenza principale, risulta provato che il debitore possiede una dipendenza nel territorio italiano, ed in particolare in Nichelino (Torino), essendo ivi situata una sede secondaria, nel quale la Società “esercita o ha esercitato nel periodi di tre mesi anteriori alla richiesta di apertura della procedura principale di insolvenza, in maniera non transitoria, un'attività economica con mezzi umani e con beni” (art. 2, n. 10 Reg. 848/2015). Sussiste la legittimazione attiva del ricorrente sulla base di quanto disposto dall'articolo 37 co 1 lett. A) Reg. 848/2015, essendo stata proposta la domanda dall'amministratore della procedura principale di insolvenza. A tal proposito va osservato che la figura del
“liquidateur” (assimilabile a quella del curatore italiano) rientra nella definizione di
“amministratore della procedura di insolvenza” inserita nell'art. 2, punto 5) del Regolamento, in forza del riferimento contenuto, per quel che riguarda la Francia, nell'allegato B). Considerato che il ricorrente ha agito in qualità di liquidateur judiciaire della CP_1 e che, in base a quanto disposto dall'art. L. 641-9 del Code de Commerce, a partire dalla data di pronuncia della sentenza di apertura della liquidation judiciaire, il debitore è automaticamente spossessato dell'amministrazione della società e che i diritti e le azioni del debitore relativi al suo patrimonio sono esercitati per tutta la durata della liquidazione giudiziale dal liquidateur, e tenuto conto delle disposizioni in tema di procedimento unitario di cui al CCII e di quanto stabilito dall'articolo 38 Reg. cit., non appare necessario fissare un'udienza per la convocazione della parte. Deve, pertanto, aprirsi la procedura secondaria di insolvenza con effetti limitati ai beni della società che si trovano nel territorio italiano. Alla luce dei chiarimenti forniti con la memoria integrativa del 2/9/2025, si ritiene che la sia sottoponibile alla procedura secondaria della liquidazione giudiziale, CP_1 in quanto la società risulta qualificabile come imprenditore commerciale non rientrante nella nozione di impresa minore prevista dall'art. 2, lett. d), CCII.
§4. Il Curatore dovrà procedere alla pubblicazione della sentenza ex art. 28 reg. cit. ed alla immediata comunicazione agli organi della procedura principale, in particolare al soggetto qualificabile come “amministratore”. Occorre osservare, inoltre, che, poiché la procedura secondaria di insolvenza sarà disciplinata dalla legge italiana (artt. 7 e 35 Reg. 848/2015), i principi relativi alla insinuazione dei crediti dettati dal Regolamento citato agli articoli 45 ss. dovranno essere coordinati con la disciplina interna prevista dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. L'articolo 45 Reg. 848/15 prevede, in particolare, che ogni creditore possa insinuare il proprio credito nella procedura principale di insolvenza e in qualsiasi procedura secondaria di insolvenza e che gli amministratori della procedura principale e della
3 procedura secondaria insinuano nelle altre procedure i crediti già insinuati nella procedura a cui sono preposti, nella misura in cui ciò sia di utilità per i creditori di quest'ultima procedura e fatto salvo il diritto di questi ultimi di opporvisi o di rinunciare a tale insinuazione, qualora la legge applicabile lo preveda. Ai sensi dell'art. 53 Reg. 848/2015, “Un creditore straniero può insinuare i crediti nella procedura d'insolvenza con qualunque mezzo di comunicazione ammesso dalla legge dello Stato di apertura. Ai fini esclusivi dell'insinuazione dei crediti non è obbligatorio essere rappresentati da un avvocato o da un altro professionista legale”. A tal fine, il Curatore dovrà inviare ai creditori le informazioni previste dall'art. 54 Reg. 848/2015, con le modalità ivi indicate. Ai sensi dell'art. 55 Reg. 848/2015, i creditori possono insinuare il proprio credito usando il modulo uniforme per i crediti elaborato a norma dell'art. 88 (comma 1) o con qualunque mezzo di comunicazione ammesso dalla legge dello Stato di apertura (comma 4). Il CCII prevede all'art. 201, comma 2, CCII che il ricorso contenente la domanda di ammissione al passivo possa essere sottoscritto personalmente dalla parte e debba essere trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso ai creditori. Appare, dunque, opportuno che il curatore, nell'avviso ai creditori, indichi espressamente le modalità di presentazione della domanda, tenuto conto della legge italiana. Secondo quanto disposto dall'art. 55, comma 6, Reg. 848/2015, “i crediti sono insinuati entro il termine previsto dalla legge dello Stato di apertura” (almeno 30 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello Stato passivo quanto alle domande tempestive e 6 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello Stato passivo delle domande tempestive per le domande tardive ex art. 208 CCII). Il termine di trasmissione della domanda di insinuazione al passivo individuato dal CCII appare compatibile con la prescrizione dell'art. 55 par. 6 Reg. cit., secondo cui ai creditori stranieri è assegnato un termine per la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo non inferiore a 30 giorni dalla pubblicazione dell'apertura della procedura di insolvenza nel registro fallimentare dello Stato di apertura. Dunque, la domanda di insinuazione dovrà essere presentata dai creditori con le modalità previste dall'art. 55 e entro il termine previsto dal CCII. Infine, deve rilevarsi che per la nomina del Curatore si tiene conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
P. Q. M.
dichiara l'apertura della procedura secondaria ex artt. 3 par. 2 e 34 ss Reg. 848/2015 e 26 CCII di liquidazione giudiziale della
[...]
, con sede legale in 22/24, Boulevard Controparte_1 des Etats-Unis – 78110 Le NE (Francia) (numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Versailles 831 347 943, numero REA TO – 1241403, Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese P. IVA , con sede P.IVA_1 P.IVA_2 secondaria in Viale Cibrario S.n.c., Nichelino (Torino); nomina Giudice Delegato per la procedura il dott. Stefano Miglietta;
nomina Curatore l'avv. Andrea Clemente Grosso;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
4 a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127; d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie e i libri sociali relativi ai tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 18 dicembre 2025, alle ore 16:00, nell'aula 9 del Tribunale (piano terra, scala A), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
avvisa i creditori che hanno l'onere di presentare domanda di ammissione al passivo in questa procedura al fine di concorrere alla distribuzione del ricavato, salvo che non vi provveda l'amministratore della procedura principale ai sensi dell'art. 45 par. 2 del Reg. 848/2015; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine al debitore se persona fisica nonché agli amministratori o liquidatori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
5 autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che il Curatore provveda alla pubblicazione della sentenza in Francia ex art. 28 reg. 848/2015 e a darne immediata comunicazione all'amministratore della procedura principale;
ordina al Curatore di effettuare le comunicazioni ai creditori previste dal Reg. 848/2015;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co.4, CCII;
Torino, 8 settembre 2025
ll Giudice estensore Il Presidente (dott. Stefano Miglietta) (dott. Enrico Astuni)
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