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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/09/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale composto dai signori magistrati:
dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore dr.ssa Claudia Ummarino Giudice
nel procedimento r.g.v.g. n. 2499/2024
TRA
, nata il [...] a [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 difesa e rappresentata in giudizio dall'Avv. Lucio Lo Sapio ed elettivamente domiciliata in
Marigliano (NA) alla via Isonzo 18, presso lo studio di questi;
RICORRENTE
E
, nato il [...] in [...], codice fiscale Controparte_1
, difeso e rappresentato in giudizio dall'Avv. Lucio Lo Sapio ed elettivamente C.F._2 domiciliato in Marigliano (NA) alla via Isonzo 18, presso lo studio di questi;
RESISTENTE
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Nola
INTERVENIENTE NECESSARIO
Sulle CONCLUSIONI di cui alle note ex art. 127 c.p.c. pervenute in sostituzione dell'udienza del
20.05.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti dei minori , nato il [...] a [...], e nato il Persona_1 Persona_2
17/12/2021 a San Gennaro Vesuviano (NA), nati dalla relazione di fatto intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe.
Per l'udienza del 18.09.2025, le parti depositavano, mediante note ex art. 127 ter c.p.c., conclusioni congiunte conformi agli accordi sottoscritti.
Gli accordi prevedono:
1) affido dei minori e ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_1 Persona_2 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre sita in Marigliano alla via Somma n. 57; per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2) il padre potrà vedere i figli ed averli con sé tutte le volte che i minori lo vorranno, anche con pernottamento, previo accordo con la madre, tenuto conto degli impegni lavorativi del signor Per_1
e di quelli scolastici, sportivi e ludici dei minori;
i giorni i cui i minori trascorreranno le vacanze estive con il padre verranno concordate da questi con la madre anno per anno, compatibilmente con i rispettivi piani ferie;
le festività natalizie e pasquali verranno trascorse dai minori con i genitori secondo il criterio dell'alternanza, previo accordo tra parti;
il tutto come meglio precisato nell'allegato piano genitoriale cui sul punto integralmente si rinvia;
3) Il Sig. – a decorrere dal mese di settembre 2024 compreso – si è Controparte_1 impegnato a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario dei figli, la somma globale di € 500,00, da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della Sig.ra oppure Pt_1 mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla stessa, entro e non oltre il giorno
15 di ogni mese solare.
4) il sig. rimborserà, inoltre, alla Sig.ra il 50% (cinquanta per Controparte_1 Pt_1 cento) di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse dei figli, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. In particolare, i ricorrenti si sono reciprocamente dati atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa.
5) Il sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi Controparte_1 nell'interesse dei figli fintanto che gli stessi continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti;
6) I genitori si sono impegnati a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, ed a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
7) Le parti hanno prestato sin dalla sottoscrizione del ricorso il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
Orbene, ritiene il collegio che i predetti accordi siano conformi agli interessi dei minori. Ne deriva che i rapporti tra i genitori ed i minori saranno regolati dalle predette pattuizioni che il tribunale fa proprie.
La natura del giudizio volto alla regolamentazione dell'interesse dei minori e le conclusioni congiunte consentono di compensare integralmente le spese di lite.
PQM
a) affida i minori e ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_1 Persona_2 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre sita in Marigliano alla via Somma n. 57; per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
b) disciplina il diritto di visita del padre in conformità alla parte motiva e ad all'allegato piano genitoriale da intendersi sul punto integralmente richiamato e trascritto;
c) pone a carico del Sig. , a decorrere dal mese di settembre 2024, l'obbligo Controparte_1 di contribuire al mantenimento dei figli versando alla signora entro il giorno 15 Parte_1 di ogni mese, a mani o mediante bonifico ordinario su c/c bancario o postale, la somma di € 500,00, con rivalutazione annuale, a far luogo dalla data di deposito del ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT;
d) pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle Controparte_1 spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli;
prende atto che le parti hanno concordato che il signor rimborserà il 50% delle predette spese straordinarie sostenute dalla Sig.ra Per_1 Pt_1 dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. Prende atto, altresì, che le parti hanno concordato che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni) mentre, sarà necessario il preventivo accordo per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa.
e) prende atto che i sig. si è obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi Controparte_1 nell'interesse dei figli fintanto che gli stessi continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti;
f) prende atto che le parti si sono impegnate a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, ed a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
g) prende atto che le parti hanno prestato sin dalla sottoscrizione del ricorso il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
h) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 18.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti (dr.ssa Vincenza Barbalucca)