Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 23/12/2025, n. 8388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8388 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08388/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05717/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5717 del 2024, proposto da
MA IS, EL AN, rappresentati e difesi dall'avvocato Michele IS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3411 del 04/01/2021 (passata in giudicato) resa dalla Corte d’Appello di Napoli (Sez. Lavoro e Previdenza) nel giudizio recante R.G. n. 132/2019 (Doc.to n.2) promosso dall’odierno resistente (Ministero Difesa) per la riforma della sentenza resa dal Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro (doc. n. 1) nonché per i chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza della sentenza n. 03468/2024 (RG 5679) resa da codesto Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ovvero per il riconoscimento degli interessi e la rivalutazione maturati dopo la pubblicazione della sentenza resa dal Tribunale di Napoli;
per la nomina di un Commissario ad acta, in caso di perdurante inerzia del Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t.;
per l’applicabilità della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma IV, lett.e ) del c.p.a
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 la dott.ssa MA RA MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente agisce nel presente ricorso per la corretta esecuzione dei titoli indicati in epigrafe.
In particolare, i ricorrenti espongono quanto segue:
“ Con pec del 10/06/2024 gli istanti, a mezzo del sottoscritto procuratore, chiedevano il pagamento delle somme di € 436.513,59 per AN EL ed € 450.880,89 pari alle somme liquidate dal giudice ordinario devalutate alla data del decesso del de cuius -25/07/2006- e via via rivalutate con calcolo di interessi legali sino al 30/04/2024; - Con ulteriore pec del 31/07/2024 gli istanti insistevano nelle loro richieste e chiedevano che il Commissario ad Acta si insediasse al fine di dare seguito alla sentenza di Codesto Ill.mo Trib Amministrativo; - La PA non dava seguito alla richiesta di insediamento del Commissario ed, in data 02/08/2024, la Sig.ra AN EL riceveva la somma di € 358.037,76 ed in data 05/08/2024 il Sig. IS MA riceveva la somma di € 369.822,18; ”
Essi tuttavia rilevano che in data 12/08/2024 il Ministero della Difesa inviava la distinta di pagamento dalla quale emergerebbe che le somme sono state devalutate dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado (novembre 2018) sino alla data del decesso (luglio 2006) e rivalutate con calcolo degli interessi sino a novembre 2018 (data di pubblicazione della sentenza di primo grado).
I ricorrenti hanno inoltre rilevato che con il ricorso introduttivo del precedente giudizio di ottemperanza (RG 5679/2022) gli istanti avevano richiesto esplicitamente che la PA fosse condannata al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria. Gli istanti giungevano a quantificare tali richieste sino alla data del deposito del ricorso (30/04/2024) la corresponsione di interessi e rivalutazione sino all’effettivo soddisfo.
La sentenza conclusiva di quel procedimento ordinava alla PA di eseguire le sentenze del Giudice ordinario precisando: “ che il ricorso deve essere accolto con conseguenziale ordine all’intimata Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, al puntuale e integrale pagamento DELLE RIVENDICATE SPETTANZE ” ma il Ministero decideva di liquidare le somme calcolando sia gli interessi che la rivalutazione sino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado del Tribunale di Napoli (Novembre 2018).
I ricorrenti, quindi, hanno chiesto in primo luogo di fornire chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza con particolare riferimento alla liquidazione degli interessi e della rivalutazione sulle somme così come specificato in premessa;
in via gradata ai sensi dell’art 112 comma 3 CPA hanno chiesto di condannare il resistente Ministero della difesa al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado (n. 7185/2018) resa dal Tribunale di Napoli (Sez. Lavoro) in data 15/11/2018 alla liquidazione effettiva delle somme.
L’avvocatura dello Stato ha depositato una relazione ministeriale del 9.3.2025 n.45701, rappresentando che con essa si riepilogano tutti i pagamenti effettuati dall’amministrazione in esecuzione della sentenza dell’adito Tribunale, corrisposti per la maggior parte prima del deposito dell’attuale ricorso, e comprensivi di spese, sorte capitale ed interessi. Ha inoltre rilevato che nulla sarebbe dovuto a titolo di rivalutazione monetaria, in quanto le sentenze civili poste in esecuzione non disponevano condanna alla corresponsione della rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ma un importo risarcitorio onnicomprensivo.
All’odierna udienza, parte ricorrente ha chiesto la rivalutazione delle somme, trattandosi di crediti di lavoro, e degli ulteriori interessi capitalizzati da agosto 2024 fino a febbraio 2025 e insiste per la condanna alle spese.
La causa è quindi stata trattenuta in decisione.
Come risulta dalla relazione ministeriale in atti, il Ministero ha provveduto ad effettuare i pagamenti ai ricorrenti per quanto dovuto per sorte capitale ed interessi - dalla produzione del danno (25.07.2006) alla data della sentenza (08.11.2018). Ha ritenuto di non poter procedere alla ulteriore rivalutazione monetaria, atteso che il Giudice ha provveduto, direttamente in sentenza, alla esatta liquidazione degli importi dovuti.
Viceversa, è stata riconosciuta l’ulteriore richiesta di interessi dalla data della sentenza fino al soddisfo, quali “interessi di pieno diritto”, sebbene privi di esecutività, in quanto non indicati direttamente in sentenza.
Detta corresponsione è stata sospesa per assenza di disponibilità finanziaria sul capitolo 2232/01 – E.F. 2024 – spese per liti e arbitraggi, per l’anno 2024.
Acquisita la disponibilità sul relativo capitolo per l’E.F. 2025, si è proceduto all’ordinazione della spesa relativa agli interessi legali, dalla data di emissione della Sentenza di I grado all’effettivo saldo (come da Decreto n. 33/2025 e relativo conto di liquidazione, in All. “G” e relativo Annesso), con emissione degli Ordini di Pagamento di seguito indicati: O.P. n. 48, pagamento a favore di GL MA, avvenuto in data 26.02.2025; O.P. n. 49, pagamento a favore di OL EL, avvenuto in data 26.02.2025.
Dunque va in primo luogo dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla pretesa di pagamento degli interessi legali dalla data di emissione della Sentenza di I grado all’effettivo saldo, essendo detta pretesa stata soddisfatta in corso di causa dall’amministrazione.
Per quanto riguarda la domanda di capitalizzazione degli interessi da agosto 2025 a febbraio 2025, essa è stata formulata in udienza e come tale è inammissibile.
In ogni caso, si tratterebbe di una pretesa infondata in quanto comporterebbe il pagamento degli interessi sugli interessi, violando il divieto di anatocismo.
Infondata è inoltre la richiesta di rivalutazione monetaria ulteriore alla data della sentenza del 2018, in quanto è la medesima sentenza ad aver così statuito: “ il Tribunale di Napoli condanna il Ministero in persona del Ministro p.t., “ a)...al pagamento in favore di IS MA della complessiva somma di €332.662,00; il tutto oltre interessi legali sulla somma devalutata, secondo l’indice ISTAT, al momento del fatto, via via rivalutata secondo il medesimo indice sino alla data della presente sentenza. B) condanna il 3 Ministero della Difesa al pagamento in favore di AN EL della complessiva somma di €322.662,00; il tutto oltre interessi legali sulla somma devalutata, secondo l’indice ISTAT, al momento del fatto, via via rivalutata secondo il medesimo indice sino alla data della presente sentenza ”;
Pertanto, il calcolo della rivalutazione monetaria doveva essere fatto, come correttamente avvenuto, fino alla data della suddetta sentenza, successivamente a tale data sono dovuti invece solo gli interessi, fino all’effettivo soddisfo. Infatti, “ Nelle obbligazioni risarcitorie, aventi natura di debito di valore, la somma spettante al creditore, salvo che non venga liquidata in moneta attuale, deve essere annualmente rivalutata secondo gli indici Istat dalla data dell'illecito sino alla liquidazione giudiziale, atteso che all'atto della pubblicazione della sentenza l'obbligazione si converte in debito di valuta .” (Cassazione civile sez. III, 2/09/2025, n. 24417).
Le spese possono essere compensate, sussistendo soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte infondato e in parte dichiara la cessazione della materia del contenere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA RA MA, Presidente, Estensore
Gabriella Caprini, Consigliere
Viviana Lenzi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| MA RA MA |
IL SEGRETARIO