Art. 7.
Nelle zone contemplate nella presente legge, le regioni applicano il regime di aiuti previsto dal titolo terzo della legge 9 maggio 1975, n. 153 , con le modifiche specificate nei successivi articoli 8, 9 e 10.
Nelle zone contemplate nella presente legge, le regioni applicano il regime di aiuti previsto dal titolo terzo della legge 9 maggio 1975, n. 153 , con le modifiche specificate nei successivi articoli 8, 9 e 10.