Art. 1. 1. E' convertito in legge il decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 405 , recante disposizioni urgenti in materia di ricorsi alle commissioni censuarie relativi alle tariffe d'estimo e alle rendite delle unita' immobiliari urbane, nonche' alla delimitazione delle zone censuarie.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 287 .
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 405 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 238 del 9 ottobre 1993.
In questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 25, e' ripubblicato il testo del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 405 , corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217 .
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 287 .
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 405 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 238 del 9 ottobre 1993.
In questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 25, e' ripubblicato il testo del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 405 , corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217 .