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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VI, sentenza 28/01/2026, n. 1383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1383 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1383/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SASSONE GI, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14894/2025 depositato il 13/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250015483068 000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1100/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso con vittoria di spese
Resistente/Appellato: rigetto de ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120250015483068 000, relativa alla tassa automobilistica anno 2019, veicolo tg. Targa_1 , inerente all' avviso di accertamento n. 964103710409, ente impositore Regione Campania, presuntivamente notificato in data 10.011.2022, per un importo complessivo pari ad euro 416,60
Ha dedotto quali motivi:
La prescrizione del credito;
L'omessa notifica degli atti presupposti e la relativa decadenza.
Concludeva per l'annullamento dell'atto con vittoria di spese, con attribuzione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate riscossione che eccepiva il difetto di legittimazione passiva e chiedeva il rigetto dell'eccezione di prescrizione in virtù dell'operatività della sospensione disposta dalla normativa emergenziale COVID.
Concludeva per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Si costituiva altresì la Regione Campania che deduceva di aver notificato tempestivamente l'avviso di accertamento e che pertanto non era maturata alcuna decadenza nè prescrizione.
Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La prospettazione del ricorrente determinava sui resistenti un onere di prova dell'avvenuta notificazione degli atti presupposti, anche ai fini della interruzione della prescrizione.
A tale onere ha assolto, avendo la Regione Campania che ha dedotto e provato l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.
Ciò determina l'infondatezza di entrambi i motivi di ricorso.
L'avvenuta notificazione dell'atto ai sensi dell'art. 140 c.p.c. consente di ritenere la buona fede del ricorrente e disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico rigetta il ricorso e compensa le spese
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SASSONE GI, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14894/2025 depositato il 13/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250015483068 000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1100/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso con vittoria di spese
Resistente/Appellato: rigetto de ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120250015483068 000, relativa alla tassa automobilistica anno 2019, veicolo tg. Targa_1 , inerente all' avviso di accertamento n. 964103710409, ente impositore Regione Campania, presuntivamente notificato in data 10.011.2022, per un importo complessivo pari ad euro 416,60
Ha dedotto quali motivi:
La prescrizione del credito;
L'omessa notifica degli atti presupposti e la relativa decadenza.
Concludeva per l'annullamento dell'atto con vittoria di spese, con attribuzione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate riscossione che eccepiva il difetto di legittimazione passiva e chiedeva il rigetto dell'eccezione di prescrizione in virtù dell'operatività della sospensione disposta dalla normativa emergenziale COVID.
Concludeva per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Si costituiva altresì la Regione Campania che deduceva di aver notificato tempestivamente l'avviso di accertamento e che pertanto non era maturata alcuna decadenza nè prescrizione.
Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La prospettazione del ricorrente determinava sui resistenti un onere di prova dell'avvenuta notificazione degli atti presupposti, anche ai fini della interruzione della prescrizione.
A tale onere ha assolto, avendo la Regione Campania che ha dedotto e provato l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.
Ciò determina l'infondatezza di entrambi i motivi di ricorso.
L'avvenuta notificazione dell'atto ai sensi dell'art. 140 c.p.c. consente di ritenere la buona fede del ricorrente e disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico rigetta il ricorso e compensa le spese