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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 06/03/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice, dott.ssa Rossana Musumeci, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 870 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2021, rimessa in decisione all'udienza cartolare del 21.11.2024 e vertente tra
(C.F. ) E (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Stefania Tomasello per mandato C.F._2 in atti;
attori
e
, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per Controparte_1 la carica presso la sede del Comune di sita in Piazza Garibaldi n. 1; CP_1 convenuto contumace
CONCLUSIONI delle PARTI: come da verbale di udienza cartolare del 21.11.2024, atti ivi richiamati e scritti conclusionali ritualmente depositati.
MOTIVI della DECISIONE
1. I fatti oggetto del giudizio
Con atto di citazione, a seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c., ritualmente notificato,
e convenivano in giudizio il Parte_1 Parte_2 Controparte_1 chiedendo all'intestato Tribunale di accertare l'illegittimità dell'ordinanza sindacale n.
45/2019, del 19.09.2019, notificata il 10.10.2019, con la quale era stato intimato loro lo sgombero immediato dell'alloggio di edilizia popolare sito in via Federico De CP_1
Maria n. 3, occupato sine titulo.
1 A sostegno della domanda, oltre a contestare l'ordinanza emessa dal Giudice del procedimento ex art. 700 c.p.c. (R.G. n. 3473/2019), che aveva rigettato il ricorso d'urgenza volto a sospendere l'efficacia dell'ordinanza sindacale, gli attori deducevano l'illegittimità dell'ordinanza per violazione di legge e per assoluta carenza di potere, rilevando che l'attribuzione al Comune di competenze nella gestione degli immobili di edilizia popolare non includeva il potere di ordinare il rilascio dell'immobile, competenza che sarebbe, invece, dell'Istituto Autonomo Case Popolari (IACP), in qualità di proprietario esclusivo dell'immobile.
Eccepivano, altresì, la nullità dell'ordinanza per violazione dei principi in materia di procedimento amministrativo, rilevando il difetto di motivazione (art. 3 l. n. 241/1990; artt.
24 e 113 Cost.), la mancata comunicazione di avvio del procedimento e del termine entro cui presentare documenti e memorie (artt. 7 e 8 l. n. 241/1990), la mancata indicazione dell'autorità giudiziaria competente dinanzi alla quale proporre impugnazione e dei relativi termini (art. 3, co. 4, L. n. 241/1990).
Infine, gli attori eccepivano l'illegittimità dell'ordinanza in relazione alla gestione del servizio pubblico di edilizia popolare da parte dell'Ente locale, sostenendo che la mancanza di trasparenza nei criteri di assegnazione, l'assenza di una graduatoria definitiva e l'assenza di espliciti provvedimenti di diniego avevano precluso loro l'accesso alla tutela giurisdizionale amministrativa.
In tal senso, gli attori chiedevano al Tribunale l'accoglimento della loro domanda, disponendo la disapplicazione o, in alternativa, la dichiarazione di inefficacia dell'ordinanza sindacale n. 45/2019; con vittoria di spese e onorari.
Il pur regolarmente evocato, non si costituiva in giudizio, Controparte_1 rimanendo contumace.
All'esito dell'udienza cartolare del 15.09.2021, il Giudice, dichiarata la contumacia del concedeva i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. Controparte_1
Il procedimento, ritenuto maturo per la decisione, veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.02.2024, poi rinviata, dopo il mutamento del giudice assegnatario del fascicolo, all'udienza del 04.11.2024.
Indi, con ordinanza del 21.11.2024 il procedimento è stato assunto in decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2 Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
2. Questioni preliminari
Preliminarmente, va ribadita l'ordinanza resa a verbale d'udienza del 15.09.2021 che ha dichiarato la contumacia del convenuto, il quale, pur essendo stato Controparte_1 ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
Ciò posto in fatto, occorre preliminarmente esaminare la questione del difetto di legittimazione di giurisdizione sollevata dagli stessi attori, in seguito al mutamento dell'orientamento giurisprudenziale riguardo ai procedimenti in materia di occupazione senza titolo di immobili adibiti a case popolari.
Nel caso in esame non vi è alcun dubbio sulla natura amministrativa dell'atto impugnato, trattandosi di un'ordinanza sindacale contingibile e urgente, adottata ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, in applicazione degli artt. 6 e 7 della legge regionale n.
1/1992 e dell'art. 18 del D.P.R. n. 1035/1972.
È, tuttavia, necessario evidenziare che il provvedimento di sgombero è direttamente vincolato all'accertamento dell'occupazione abusiva di un alloggio (cfr. proposta del responsabile del settore al Sindaco all. 1 dell'atto di citazione).
In tal senso, non si tratta dell'esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, né di un potere autoritativo tipico di un atto amministrativo, bensì di un atto vincolato.
Invero, il provvedimento di sgombero si configura come atto esecutivo, che interviene in un contesto di relazione paritetica con il privato, fondato principalmente sull'occupazione senza titolo dell'immobile.
Pertanto, l'ordinanza sindacale impugnata non implica un esercizio di potere discrezionale dell'amministrazione, ma risponde ad una necessità di attuare un'azione esecutiva volta a porre fine a un'occupazione illegittima, in un contesto giuridico ben definito.
Ciò che, tuttavia, non consente di radicare la giurisdizione ordinaria nel caso di specie è la domanda proposta dagli attori – e, a monte, le deduzioni e le allegazioni che la sostengono – le quali risultano inidonee a configurare un diritto soggettivo al mantenimento della situazione di vantaggio.
Invero, con l'atto di citazione, gli attori non oppongono il diritto al subentro nel rapporto concessorio alla pretesa dell'amministrazione al rilascio dell'alloggio da parte degli
3 asseriti occupanti senza titolo nell'unità abitativa di via Federico De Maria n. 3, incentrandosi più che altro sulla contestazione della legittimità dell'azione amministrativa.
In proposito, va osservato che il più recente orientamento giurisprudenziale del Giudice della giurisdizione, recepito anche dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato n. 6103/2022, e n. 684/2022, in cui si dà atto delle oscillazioni giurisprudenziali sul punto), ha ribadito che
"nella materia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e ordinario trova il suo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che segna il momento a partire dal quale l'operare della pubblica amministrazione non è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell'ambito di un rapporto paritetico", per cui appartiene alla "giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la legittimità del rifiuto opposto dalla P.A. all'istanza di assegnazione, a titolo di regolarizzazione, di un alloggio già occupato dal richiedente, in quanto relativa alla fase iniziale del procedimento riconducibile all'esercizio di pubblici poteri. Simmetricamente, la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento della P.A. di rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse;
e ciò vale anche qualora sia dedotta
l'illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l'alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene"(cfr. Cass. n. 621/2021).
A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, con le Sezioni Unite, che "In tema di edilizia residenziale pubblica, la controversia introdotta da chi domandi l'accertamento del diritto a continuare a detenere un immobile in forza di una pregressa convenzione tra un ente pubblico e una cooperativa edilizia, opponendosi ad un provvedimento della P.A. di rilascio dell'immobile ad uso abitativo asseritamente occupato senza titolo, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, avendo ad oggetto un diritto soggettivo e risultando contestato il diritto di agire esecutivamente della stessa P.A., non rilevando, in senso contrario, la circostanza che venga altresì dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi (nella specie, l'ordine di sgombero), dei quali sia meramente richiesta la disapplicazione da parte del giudice ordinario, chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per la permanenza del rapporto da cui dipende la prosecuzione della detenzione qualificata del bene in capo all'atto" (cfr. Cass.,
S.U., n. 15013/2021).
4 E ancora, “in tema di edilizia residenziale pubblica, e con riguardo al provvedimento di rilascio dell'alloggio che l'ente proprietario (od anche l'autorità amministrativa che ne abbia ordinato lo sgombero) abbia assunto sul presupposto della sua occupazione senza titolo, l'opposizione dell'intimato è soggetta, quanto alla giurisdizione, alle comuni regole di riparto, alla stregua della natura sostanziale della posizione fatta valere in giudizio;
da tanto si evince che, ove l'opponente alleghi il proprio diritto soggettivo al godimento del bene per effetto del subingresso nel rapporto locativo al precedente assegnatario, deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario in quanto la domanda non incide sul procedimento amministrativo e sul correlato provvedimento ordinante il rilascio, ma mira a contrapporre all'atto amministrativo una posizione di diritto soggettivo di cui occorre, in via principale, riscontrare la fondatezza nel merito (v. Cass. S.U. n. 67/2001, Cass. S.U. n. 17201/2016 e, con specifico riferimento, ad un provvedimento di rilascio adottato dal Sindaco, Cass. S.U. n. 5051/2004). In senso ancora più pertinente queste Sezioni Unite hanno precisato che, nella materia di edilizia residenziale pubblica, la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento dell'Amministrazione comunale di rilascio di immobili ad uso abitativo ritenuti occupati senza titolo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell'Amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse;
tale principio deve essere sostenuto anche qualora sia dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l'alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene (cfr.
Cass. S.U. n. 14956/2011)” (cfr. Cass. Sez. Unite n. 9683/2019).
Tuttavia, nel caso di specie, gli attori non hanno allegato né dedotto un proprio diritto soggettivo al godimento dell'immobile.
Le domande formulate, infatti, non mirano a far valere un diritto al subentro nel rapporto locativo, ma si concentrano sulla contestazione dell'atto amministrativo di sgombero.
Pertanto, la posizione giuridica degli attori non risulta configurabile come un diritto soggettivo al mantenimento dell'immobile, il che esclude la giurisdizione ordinaria in favore di quella amministrativa.
In conclusione, alla luce delle argomentazioni esposte, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.
Spese di lite irripetibili.
5
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado in epigrafe indicata, nella contumacia del ogni diversa istanza, deduzione ed Controparte_1 eccezione disattesa, così provvede: dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
spese di lite irripetibili.
Termini Imerese, 6 marzo 2025
Il Giudice
Rossana Musumeci
6
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice, dott.ssa Rossana Musumeci, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 870 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2021, rimessa in decisione all'udienza cartolare del 21.11.2024 e vertente tra
(C.F. ) E (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Stefania Tomasello per mandato C.F._2 in atti;
attori
e
, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per Controparte_1 la carica presso la sede del Comune di sita in Piazza Garibaldi n. 1; CP_1 convenuto contumace
CONCLUSIONI delle PARTI: come da verbale di udienza cartolare del 21.11.2024, atti ivi richiamati e scritti conclusionali ritualmente depositati.
MOTIVI della DECISIONE
1. I fatti oggetto del giudizio
Con atto di citazione, a seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c., ritualmente notificato,
e convenivano in giudizio il Parte_1 Parte_2 Controparte_1 chiedendo all'intestato Tribunale di accertare l'illegittimità dell'ordinanza sindacale n.
45/2019, del 19.09.2019, notificata il 10.10.2019, con la quale era stato intimato loro lo sgombero immediato dell'alloggio di edilizia popolare sito in via Federico De CP_1
Maria n. 3, occupato sine titulo.
1 A sostegno della domanda, oltre a contestare l'ordinanza emessa dal Giudice del procedimento ex art. 700 c.p.c. (R.G. n. 3473/2019), che aveva rigettato il ricorso d'urgenza volto a sospendere l'efficacia dell'ordinanza sindacale, gli attori deducevano l'illegittimità dell'ordinanza per violazione di legge e per assoluta carenza di potere, rilevando che l'attribuzione al Comune di competenze nella gestione degli immobili di edilizia popolare non includeva il potere di ordinare il rilascio dell'immobile, competenza che sarebbe, invece, dell'Istituto Autonomo Case Popolari (IACP), in qualità di proprietario esclusivo dell'immobile.
Eccepivano, altresì, la nullità dell'ordinanza per violazione dei principi in materia di procedimento amministrativo, rilevando il difetto di motivazione (art. 3 l. n. 241/1990; artt.
24 e 113 Cost.), la mancata comunicazione di avvio del procedimento e del termine entro cui presentare documenti e memorie (artt. 7 e 8 l. n. 241/1990), la mancata indicazione dell'autorità giudiziaria competente dinanzi alla quale proporre impugnazione e dei relativi termini (art. 3, co. 4, L. n. 241/1990).
Infine, gli attori eccepivano l'illegittimità dell'ordinanza in relazione alla gestione del servizio pubblico di edilizia popolare da parte dell'Ente locale, sostenendo che la mancanza di trasparenza nei criteri di assegnazione, l'assenza di una graduatoria definitiva e l'assenza di espliciti provvedimenti di diniego avevano precluso loro l'accesso alla tutela giurisdizionale amministrativa.
In tal senso, gli attori chiedevano al Tribunale l'accoglimento della loro domanda, disponendo la disapplicazione o, in alternativa, la dichiarazione di inefficacia dell'ordinanza sindacale n. 45/2019; con vittoria di spese e onorari.
Il pur regolarmente evocato, non si costituiva in giudizio, Controparte_1 rimanendo contumace.
All'esito dell'udienza cartolare del 15.09.2021, il Giudice, dichiarata la contumacia del concedeva i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. Controparte_1
Il procedimento, ritenuto maturo per la decisione, veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.02.2024, poi rinviata, dopo il mutamento del giudice assegnatario del fascicolo, all'udienza del 04.11.2024.
Indi, con ordinanza del 21.11.2024 il procedimento è stato assunto in decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2 Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
2. Questioni preliminari
Preliminarmente, va ribadita l'ordinanza resa a verbale d'udienza del 15.09.2021 che ha dichiarato la contumacia del convenuto, il quale, pur essendo stato Controparte_1 ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
Ciò posto in fatto, occorre preliminarmente esaminare la questione del difetto di legittimazione di giurisdizione sollevata dagli stessi attori, in seguito al mutamento dell'orientamento giurisprudenziale riguardo ai procedimenti in materia di occupazione senza titolo di immobili adibiti a case popolari.
Nel caso in esame non vi è alcun dubbio sulla natura amministrativa dell'atto impugnato, trattandosi di un'ordinanza sindacale contingibile e urgente, adottata ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, in applicazione degli artt. 6 e 7 della legge regionale n.
1/1992 e dell'art. 18 del D.P.R. n. 1035/1972.
È, tuttavia, necessario evidenziare che il provvedimento di sgombero è direttamente vincolato all'accertamento dell'occupazione abusiva di un alloggio (cfr. proposta del responsabile del settore al Sindaco all. 1 dell'atto di citazione).
In tal senso, non si tratta dell'esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, né di un potere autoritativo tipico di un atto amministrativo, bensì di un atto vincolato.
Invero, il provvedimento di sgombero si configura come atto esecutivo, che interviene in un contesto di relazione paritetica con il privato, fondato principalmente sull'occupazione senza titolo dell'immobile.
Pertanto, l'ordinanza sindacale impugnata non implica un esercizio di potere discrezionale dell'amministrazione, ma risponde ad una necessità di attuare un'azione esecutiva volta a porre fine a un'occupazione illegittima, in un contesto giuridico ben definito.
Ciò che, tuttavia, non consente di radicare la giurisdizione ordinaria nel caso di specie è la domanda proposta dagli attori – e, a monte, le deduzioni e le allegazioni che la sostengono – le quali risultano inidonee a configurare un diritto soggettivo al mantenimento della situazione di vantaggio.
Invero, con l'atto di citazione, gli attori non oppongono il diritto al subentro nel rapporto concessorio alla pretesa dell'amministrazione al rilascio dell'alloggio da parte degli
3 asseriti occupanti senza titolo nell'unità abitativa di via Federico De Maria n. 3, incentrandosi più che altro sulla contestazione della legittimità dell'azione amministrativa.
In proposito, va osservato che il più recente orientamento giurisprudenziale del Giudice della giurisdizione, recepito anche dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato n. 6103/2022, e n. 684/2022, in cui si dà atto delle oscillazioni giurisprudenziali sul punto), ha ribadito che
"nella materia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e ordinario trova il suo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che segna il momento a partire dal quale l'operare della pubblica amministrazione non è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell'ambito di un rapporto paritetico", per cui appartiene alla "giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la legittimità del rifiuto opposto dalla P.A. all'istanza di assegnazione, a titolo di regolarizzazione, di un alloggio già occupato dal richiedente, in quanto relativa alla fase iniziale del procedimento riconducibile all'esercizio di pubblici poteri. Simmetricamente, la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento della P.A. di rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse;
e ciò vale anche qualora sia dedotta
l'illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l'alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene"(cfr. Cass. n. 621/2021).
A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, con le Sezioni Unite, che "In tema di edilizia residenziale pubblica, la controversia introdotta da chi domandi l'accertamento del diritto a continuare a detenere un immobile in forza di una pregressa convenzione tra un ente pubblico e una cooperativa edilizia, opponendosi ad un provvedimento della P.A. di rilascio dell'immobile ad uso abitativo asseritamente occupato senza titolo, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, avendo ad oggetto un diritto soggettivo e risultando contestato il diritto di agire esecutivamente della stessa P.A., non rilevando, in senso contrario, la circostanza che venga altresì dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi (nella specie, l'ordine di sgombero), dei quali sia meramente richiesta la disapplicazione da parte del giudice ordinario, chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per la permanenza del rapporto da cui dipende la prosecuzione della detenzione qualificata del bene in capo all'atto" (cfr. Cass.,
S.U., n. 15013/2021).
4 E ancora, “in tema di edilizia residenziale pubblica, e con riguardo al provvedimento di rilascio dell'alloggio che l'ente proprietario (od anche l'autorità amministrativa che ne abbia ordinato lo sgombero) abbia assunto sul presupposto della sua occupazione senza titolo, l'opposizione dell'intimato è soggetta, quanto alla giurisdizione, alle comuni regole di riparto, alla stregua della natura sostanziale della posizione fatta valere in giudizio;
da tanto si evince che, ove l'opponente alleghi il proprio diritto soggettivo al godimento del bene per effetto del subingresso nel rapporto locativo al precedente assegnatario, deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario in quanto la domanda non incide sul procedimento amministrativo e sul correlato provvedimento ordinante il rilascio, ma mira a contrapporre all'atto amministrativo una posizione di diritto soggettivo di cui occorre, in via principale, riscontrare la fondatezza nel merito (v. Cass. S.U. n. 67/2001, Cass. S.U. n. 17201/2016 e, con specifico riferimento, ad un provvedimento di rilascio adottato dal Sindaco, Cass. S.U. n. 5051/2004). In senso ancora più pertinente queste Sezioni Unite hanno precisato che, nella materia di edilizia residenziale pubblica, la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento dell'Amministrazione comunale di rilascio di immobili ad uso abitativo ritenuti occupati senza titolo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell'Amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse;
tale principio deve essere sostenuto anche qualora sia dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l'alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene (cfr.
Cass. S.U. n. 14956/2011)” (cfr. Cass. Sez. Unite n. 9683/2019).
Tuttavia, nel caso di specie, gli attori non hanno allegato né dedotto un proprio diritto soggettivo al godimento dell'immobile.
Le domande formulate, infatti, non mirano a far valere un diritto al subentro nel rapporto locativo, ma si concentrano sulla contestazione dell'atto amministrativo di sgombero.
Pertanto, la posizione giuridica degli attori non risulta configurabile come un diritto soggettivo al mantenimento dell'immobile, il che esclude la giurisdizione ordinaria in favore di quella amministrativa.
In conclusione, alla luce delle argomentazioni esposte, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.
Spese di lite irripetibili.
5
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado in epigrafe indicata, nella contumacia del ogni diversa istanza, deduzione ed Controparte_1 eccezione disattesa, così provvede: dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
spese di lite irripetibili.
Termini Imerese, 6 marzo 2025
Il Giudice
Rossana Musumeci
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