Art. 46. (Sospensione e cessazione del rapporto di incarico)
Ai farmacisti e veterinari incaricati si applicano, per quanto riguarda la sospensione e la cessazione dal rapporto di incarico, le disposizioni di cui ai precedenti articoli da 31 a 37.
Ai farmacisti e veterinari incaricati sono applicabili le disposizioni di cui ai precedenti articoli da 15 a 30.
Ai farmacisti e veterinari incaricati si applicano, per quanto riguarda la sospensione e la cessazione dal rapporto di incarico, le disposizioni di cui ai precedenti articoli da 31 a 37.
Ai farmacisti e veterinari incaricati sono applicabili le disposizioni di cui ai precedenti articoli da 15 a 30.