Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/03/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n.° 2192 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno
2021
Promosso da rappresentata e difesa dagli avv.ti Gennaro Parte_1
Cavallaro, Antonio Cavallaro e Carmelo Cavallaro
attrice contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Mauri CP_1
convenuto nonché
, rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Giani Controparte_2
terza chiamata in causa
Avente ad
OGGETTO: Risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 10/01/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED I N DIRITTO
La domanda non è fondata e va pertanto rigettata.
Invero, il convenuto ausiliario del giudice nella procedura esecutiva di vendita del bene immobile aggiudicato in proprietà alla società attrice non risulta aver
Tutte le censure mosse dall'attrice attengono alla possibilità di sanare le opere abusive presenti nell'immobile.
Tali censure richiamano piani urbanistici approvati e/o adottati nel tempo nonché provvedimenti amministrativi in materia edilizia di natura pubblica e di conoscibilità da parte di qualsiasi utente, tanto più se interessato all'aggiudicazione del bene.
Cosa importante è che l'ausiliario del giudice nella sua relazione abbia descritto ed illustrato il bene in ogni suo aspetto fattuale e giuridico, segnatamente non omettendo di indicare in maniera precisa le opere abusive non ancora sanate o condonate e quindi di per sé passibili di provvedimenti amministrativi di demolizione o di confisca.
In definitiva le doglianze espresse dall'attrice attengono all'interpretazione di complessa normativa urbanistica locale nonché della normativa succedutasi nel tempo in materia di sanatoria e condono edilizio.
Le soluzioni interpretative proposte dall'attrice appaiono del tutto opinabili mentre non del tutto peregrine risultano essere le argomentazioni svolte dall'ausiliario del giudice il cui operato sul punto è stato comunque soggetto nel contraddittorio delle parti al controllo di correttezza da parte del Giudice dell'Esecuzione dominus della procedura esecutiva e nei confronti del quale alcuna censura risulta essere mossa dall'attrice.
E' noto che ogni bene posto in vendita in una procedura esecutiva può essere ispezionato da qualsiasi persona interessata all'aggiudicazione, la quale può verificare in ogni suo aspetto la situazione di fatto e di diritto in cui versa il bene al momento della vendita e quindi anche la possibilità di sanatoria alla luce delle continue innovazioni introdotte dalla normativa urbanistica locale e nazionale, non ultimo il mini-condono varato dall'attuale Parlamento. Non può quindi dolersi l'attrice di mere valutazioni soggettive dell'ausiliario di per sé discrezionali e rispetto alle quali quest'ultimo non è tenuto ad attestarne la certezza e correttezza di soluzione giuridica.
Rispetto a tali valutazioni, anche se erronee, non è prospettabile una violazione dei doveri propri dell'ausiliario tecnico. Sul punto basta considerare come la stessa giurisprudenza dei tribunali amministrativi sia oscillante e mutevole, anche nei vari gradi dello stesso procedimento, nel considerare il carattere abusivo dell'opera e la sanabilità della stessa.
D'altronde non è dato comprendere come tutte le censure mosse dall'attrice non siano state oggetto di valutazione da parte della stessa prima di proporre la propria offerta di aggiudicazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in relazione al valore della causa (indeterminabile a complessità bassa) ed alle fasi svolte (fasi di studio, introduttiva e decisionale).
Sussistono giusti motivi per compensare le spese relativamente ai restanti rapporti processuali.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda.
2. Condanna l'attrice al pagamento in favore del convenuto delle spese del giudizio, che liquida in € 5.810,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa ed Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario avv. Maria Mauri.
3. Compensa le spese relativamente ai restanti rapporti processuali.
Così deciso in Nocera Inferiore il 25/02/2025
Il giudice dott. Andrea Loffredo