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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/11/2025, n. 1824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1824 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Il Giudice in composizione monocratica, ER AR, applicata a distanza al
Tribunale di Cagliari ex art. 3 d.l. 117/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 712/2023 del Ruolo Generale
tra in persona dell'Amministratore unico nonché legale Parte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Ancona, n.3,
presso lo studio dell'avv. Francesco Pisenti che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti in atti
-appellante-
e
, rappresentato e difeso, come da procura alle liti Controparte_1
in atti dall'avv. Daniela Garau, presso il cui studio in Cagliari, Via Lanusei n. 20, è
elettivamente domiciliato
-convenuto –
OGGETTO: “appello a sentenza del giudice di Pace”
CONCLUSIONI: per parte appellante, come rassegnate nell'atto di citazione e nella memoria del 4.3.2025; per parte appellata, come da note di trattazione scritta
1 depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. entro il termine dell'11.11.2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 15 maggio 2019, ha Controparte_1
opposto l'ingiunzione fiscale n° 52040/3300/2019, con il quale gli veniva richiesto il pagamento in favore di ella somma di € 1.117,08, sulla scorta Parte_1
della fattura commerciale n. B/2010034154739, del 22.09.2010, emessa in corrispettivo di servici idrici relativi al periodo 31.12.2006-29.3.2010.
A fondamento dell'opposizione, il eccepiva il difetto di legittimazione di CP_1
ad emettere ingiunzioni fiscali, la prescrizione del credito e, nel Parte_1
merito, la sua insussistenza sulla scorta dell'accoglimento da parte di di un Pt_1
reclamo inviato dal che aveva denunciato l'errato numero di matricola e di CP_1
codice utente, cui tuttavia non aveva fatto seguito l'invio di una nuova fattura recante una corretta contabilizzazione dei consumi e degli importi.
L'opponente aveva quindi concluso chiedendo annullarsi l'ingiunzione fiscale ovvero, in subordine, rideterminarsi gli importi dovuti sulla base della esatta ricostruzione dei consumi idrici attribuibili alla sua utenza.
Si costituiva in persona del legale rappresentante p.t. che deduceva Parte_1
l'infondatezza dei motivi di opposizione che chiedeva rigettarsi con vittoria delle spese di lite.
Il GdP di Cagliari con sentenza n. 719/2022 pubblicata il 21.6.2022, ritenuta la fondatezza del primo motivo di opposizione, annullava l'ingiunzione fiscale per difetto di legittimazione di a ricorrere a questa forma di riscossione, Parte_1
condannandola alla rifusione delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 20.1.2023, ha interposto appello, Parte_1
deducendo l'erronea valutazione da parte del Giudice di Pace in merito alla
2 legittimazione di ad emettere ingiunzioni di pagamento, nel merito Pt_1
ripercorrendo le difese svolte in primo grado e concludendo come segue: annullare
e riformare la Sentenza del Giudice di Pace di Cagliari n. 719/2022 nel
procedimento R.G. 3482/2019 pubblicata in data 21 giugno 2022, e per l'effetto, b)
condannare al pagamento della somma di euro 1.117,08 oltre Controparte_1
interessi dovuti in virtù della fattura 2010034154739 nonché dell'ingiunzione
fiscale n. 52040/3300/2019 o della maggiore o minor somma che risulterà dovuta
in corso di causa, con vittoria di spese diritti ed onorari di entrambi i gradi di
giudizio>.
Il si è costituito con comparsa del 30.3.2023 deducendo l'infondatezza CP_1
dell'appello che ha chiesto rigettarsi con vittoria delle spese di lite.
Istruito il giudizio mediante le produzioni documentali in atti e acquisizione del fascicolo di primo grado (annotazione del 30.8.2023), disattese dal precedente istruttore alcune eccezioni preliminari avanzate dall'appellato (cfr. ordinanza del
30.6.2023), rinviata la causa per la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.,
riassegnato il fascicolo con decreto di variazione tabellare dell'8.10.2025
immediatamente esecutiva a questo giudice applicato a distanza al Tribunale di
Cagliari secondo quanto previsto dall'art. 3 D.L. 117/2025, assegnato alle parti termine sino all'11.11.2025 per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127
ter c.p.c, contenenti precisazione delle conclusioni, cui ha provveduto la sola parte appellata, alla scadenza del termine la causa viene decisa con le forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
***
In via preliminare si rileva la tempestività dell'appello in esame (sul rilievo officioso della tempestività del gravame, cfr. Cass. civ. Sez. Un. 6983/2005; Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7634 del 09/03/2022) in quanto proposto con atto di
3 citazione del 20.1.2023, nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta il 21.6.2022, computandosi nel termine la sospensione feriale dei termini processuali.
L'appello è fondato.
Il Giudice di Pace di Cagliari ha accolto il primo motivo di opposizione con il quale il aveva eccepito il difetto di legittimazione attiva di CP_1 Parte_1
ad emettere ingiunzione fiscale, ai sensi degli artt. 2 e 3 R.D. n. 639 del 1910 in quanto ente di diritto privato, sostenendo l'illegittimo ricorso alla procedura speciale per la riscossione coattiva del preteso credito, riservata alle amministrazioni in senso stretto da norme eccezionali, insuscettibili di applicazione analogica a una società di capitali, anche se partecipata da Comuni e Regione.
La decisione è errata e va riformata.
in quanto società per azioni a partecipazione pubblica - è Parte_1
legittimata ad emettere ingiunzioni di pagamento e a procedere alla riscossione coattiva mediante ruolo ai sensi dell'art. 17, commi 3-bis e 3-ter D.Lgs. 46/1999,
avendo ottenuto la prevista autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle
Finanze. In ogni caso, è una società in house e può ricorrere alla procedura Pt_1
di cui al R.D. del 1910 per il recupero dei propri crediti anche derivanti da entrate di diritto privato (cfr. tra le altre Cass. civ. Sez. I, 11-04-2016, n. 7076; Cass. civ. Sez.
Unite, 25-05-2009, n. 11992, Cass. civ. Sez. I, 25-08-2004, n. 16855).
La giurisprudenza di legittimità ha in particolare affermato che la tariffa del servizio idrico integrato, che costituisce un'entrata di diritto privato, può essere riscossa – salvo che ricorrano i presupposti di cui ai commi 3-bis e 3-ter dell'art. 17
del D.Lgs. n. 46 del 1999 – mediante iscrizione a ruolo, per gli effetti di cui agli artt.
17 e 21 D.Lgs. cit., soltanto quando risulti da titolo avente efficacia esecutiva (Cass.
nn. 14628 del 2011, 17628 del 2011 e 3530 del 2023; cfr. n. 29781 del 2023, in senso
4 analogo, anche se in virtù del principio per cui la società in house affidataria di pubblici servizi non è un soggetto distinto dalla pubblica amministrazione, ma va parificata ad un organo di questa).
Come sostenuto in diversi precedenti anche di questo Tribunale che questo giudice condivide, a cui intende dare continuità, in ragione delle norme eccezionali richiamate si è fatto largo il principio secondo cui a una società per azioni a partecipazione pubblica che gestisca il servizio idrico integrato può essere attribuita la facoltà di riscuotere coattivamente i propri crediti mediante ruolo, con la precisazione che la società interessata procede all'iscrizione a ruolo soltanto dopo aver emesso un'ingiunzione c.d. fiscale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del R.D. n. 639
del 1910, sulla base del disposto dell'art. 17, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 46
del 1999.
Ciò vale per la società partecipata dalla e da Parte_1 Controparte_2
Comuni, in riferimento all'autorizzazione alla riscossione coattiva mediante ruolo,
quanto ai crediti vantati nei confronti degli utenti del servizio idrico integrato, come da decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2016 (in termini ex art. 118
disp. att. c.p.c.: Trib. Cagliari, 1536/2025; C. App. Cagliari n. 348 del 2023 e Trib.
Cagliari n. 1954 del 2024).
Nella specie, l'atto opposto risulta legittimamente emesso, ai fini della riscossione coattiva preannunciata dal gestore del servizio idrico integrato, in riferimento a un'utenza compresa nel territorio regionale, vale a dire da parte di un soggetto privato equiparato a un ente pubblico, a questi effetti, siccome pacificamente costituito in forma di società per azioni a partecipazione pubblica ed autorizzato al recupero mediante iscrizione a ruolo del credito, previa emissione di apposita ingiunzione, a prescindere dal merito dell'esercizio del potere di ricognizione del
5 credito stesso, secondo le tariffe prestabilite.
La sentenza di primo grado va quindi integralmente riformata.
La riforma della sentenza rende necessario lo scrutinio dei motivi di merito sottesi all'opposizione a ingiunzione fiscale siccome espressamente reiterati dall'appellato,
in risposta ai motivi di appello anche incentrati sul merito delle contestazioni avanzate dal CP_1
Come detto, nella vicenda in parola, in primo grado il ha opposto CP_1
l'ingiunzione fiscale n° 52040/3300/2019 notificatagli da il Parte_1
18.4.2019, con la quale gli veniva richiesto il pagamento della somma di € 1.117,08,
sulla scorta della fattura commerciale n. B/2010034154739, del 22.09.2010, emessa in corrispettivo di servici idrici relativi al periodo 31.12.2006-29.3.2010.
Sull'oggetto di tale controversia, superando pregresse oscillazioni ermeneutiche,
l'orientamento del giudice della nomofilachia è ben fermo: il thema decidendum
della lite non si esaurisce nella verifica della validità formale dell'ingiunzione e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità per l'accesso al peculiare strumento di autotutela, ma si estende necessariamente all'accertamento della legittimità
sostanziale della pretesa creditoria fatta valere dalla P.A.
In altri termini, l'opposizione ad ingiunzione ex r.d. n. 639 del 1910 ha ad oggetto non soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, e la cognizione del giudice adito non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente, ma involge comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso, il merito, l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito portato dal provvedimento (Cass. Sez. 3 -,
Ordinanza n. 3843 del 08/02/2023).
Nella vicenda in parola, , attore in senso sostanziale ha fornito prova Parte_1
del preteso credito.
6 In relazione alla violazione, da parte di dell'obbligo di emissione Parte_1
della fatturazione periodica nonché del dovere di trasmissione tempestiva delle fatture all'utente, si tratta di circostanze non inficiano la sussistenza del credito.
Per un verso, il mancato rispetto delle modalità temporali di rilevazione effettiva dei consumi da parte del gestore e la mancata fatturazione con cadenza periodica non possono comportare l'assoluta inesigibilità dell'obbligazione di pagamento dei consumi rilevati, per altro verso, nella vicenda in parola aveva Parte_2
effettuato periodiche fatturazioni, che tuttavia siccome rivelatesi errate, erano state annullate e sostituite con la fattura a base dell'ingiunzione di pagamento opposta.
In altre parole, la fattura n. B/2010034154739 del 22.09.2010, con scadenza l'11.11.2010, emessa in corrispettivo di servici idrici relativi al periodo 31.12.2006-
29.3.2010, non ha rappresentato la prima fattura emessa in relazione ad un così lungo periodo, atteso che il aveva ricevuto fatture precedenti, oggetto di un CP_1
reclamo accolto da Pt_1
È perciò inconferente la questione posta dal di inosservanza dell'obbligo CP_1
di periodica fatturazione da parte di Pt_1
Pur volendo diversamente opinare, non è in dubbio che la valutazione del complessivo rapporto sinallagmatico debba essere effettuata alla luce del principio di correttezza e buona fede oggettiva che regolano l'esecuzione dei contratti (art. 1375 c.c.), ossia raffrontando i reciproci diritti e doveri all'interno del rapporto obbligatorio.
Procedendo in tal senso occorre, pertanto, valorizzare, accanto agli obblighi gravanti sul Gestore, le ulteriori disposizioni del Regolamento che pongono, invece,
oneri ed obblighi a carico dell'utente.
Così ritenendo, a fronte della (incontestata) regolare fornitura d'acqua da parte del
Gestore, sarebbe stato onere del debitore attivarsi per accertare le cause di mancata
7 ricezione delle fatture, nonché verificare i propri consumi abituali tramite il contatore in uso e ciò senza attendere il ricevimento della fattura da parte del Gestore
(così artt. B16 4 co. e B35.1 del R.S.I.I.)
Ne consegue che l'eccezione in scrutinio – in disparte le contestazioni in ordine alla correttezza delle rilevazioni dei consumi – di per sé non vale ad inficiare la sussistenza, in punto di an, della pretesa del creditore, (cfr. in termini ex art. 118
disp. att. c.p.c., Tribunale Cagliari, 03/10/2024, n.2142).
Procedendo oltre, l'eccezione di prescrizione è infondata.
La Suprema Corte, con riferimento alla fornitura di energia elettrica, ma lo stesso principio è estendibile anche alla fornitura d'acqua, ha affermato che il prezzo della somministrazione di energia elettrica da parte di un ente fornitore di tale servizio,
che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo e deve pertanto ritenersi incluso nella previsione dell'art. 2948 c.c., n. 4, con la conseguenza dell'assoggettamento alla prescrizione breve quinquennale del corrispondente credito (Cass. 1443/2015 che richiama Cass n. 19838/2013; Cass. n. 11918/2002;
Cass. n. 6209/1999).
La prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza della fattura che nella specie risale all'11.11.2010.
ha provato l'esistenza di atti interruttivi fino alla notifica Parte_1
dell'ordinanza ingiunzione del 18.4.2019, il primo dei quali risale alla diffida del
31.3.2011 cui ha replicato il con lettera raccomandata del 21.4.2011 nel CP_1
quale ha contestato la pretesa di pagamento formalizzata da e alla quale CP_3
hanno fatto seguito diffide e messa in mora ricevute il 15.6.2015 e il 13.6.2016
rispetto alle quali l'ingiunzione fiscale del 18.4.2019 è certamente tempestiva ai fini
8 della prescrizione quinquennale (cfr. raccomandata A/R del 29.05.2015, doc. 4 e 5
di . Parte_1
In ogni caso non è contestata dal la ricezione di atti interruttivi della CP_1
prescrizione.
Nel merito della pretesa, va poi evidenziato che la prospettazione del è CP_1
infondata.
La fattura si riferisce al periodo 31.12.2006-29.3.2010, porta a deconto la somma di € 465,80 non dovuta sulla scorta dei ricalcoli dei consumi relativi al periodo
31.12.2006-31.12.2007 e ridetermina gli importi dovuti in relazione al periodo successivo, fino al 29.3.2010.
accogliendo il reclamo del come si evince dalla Parte_1 CP_1
comunicazione dell'8.11.2010 (in atti) ha riconosciuto l'errore di calcolo per il periodo 31.12.2007-31.12.2009, procedendo quindi ad annullare tre precedenti fatture dell'importo di € 1.320,00 e di poi emettendo nuova fattura, con scadenza
11.11.2010, dell'importo aggiornato e ricalcolato di € 1.117,08, inferiore rispetto alla somma delle tre fatture annullate.
È suggestiva, ma non fondata la difesa del che evidenzia una CP_1
incongruenza temporale fra emissione della fattura e invio della comunicazione di accoglimento del reclamo, datata 8.11.2010, successiva cioè all'emissione della fattura rettificata.
Il fatto che sia stata prima comunicata la fattura, che cha contabilizzato consumi ricalcolati fino al 29.3.2010 e poi trasmessa, verosimilmente da altro ufficio, la nota dell'8.11.2010, non esclude affatto che la fattura del 22.9.2010 sia il frutto di ricalcoli già effettuati da Parte_1
Tanto chiarito, il non ha svolto altre contestazioni sul quantum del credito CP_1
ingiunto, se non quella, infondata, relativa alla non debenza di importi frutto a suo
9 dire di errori di calcolo non rettificati.
Ma una volta accertato che, invece, quella fattura è la sintesi dei consumi rideterminati per il periodo dal 1.1.2018 al 31.12.2009, e tanto si ricava da una ricostruzione delle comunicazioni intercorse fra le parti e dall'annullamento delle fatture n. 200802156547 del 04.08.2008, n. 2009021195454 del 18.07.2009 e n.
201003429869 del 17.03.2010 (che riferite complessivamente al periodo dal
31.12.2007 al 31.12.2009, esigevano l'importo totale di € 1.320,15), non sono allegati diversi profili di non debenza del credito, né un malfunzionamento del contatore o altri fatti idonei a incidere sulla sussistenza del credito.
In definitiva, in accoglimento dell'appello e in riforma integrale della sentenza di prima grado, affermata la legittimazione di ad emettere ingiunzioni Parte_1
fiscali ex art. 3 R.D. 639/1910, l'opposizione del va rigettata e CP_1
l'ingiunzione fiscale confermata.
Le spese di lite del doppio grado, liquidate nella misura indicata in dispositivo,
seguono la soccombenza della parte appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica - in persona del Giudice
ER AR, applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025 –pronunciando nella causa civile iscritta al n. 712/2023 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 719/2022 resa il
21.6.2022 dal Giudice di Pace di Cagliari nel procedimento R.G. 3482/2019, rigetta l'opposizione a ingiunzione fiscale avanzata da che per Controparte_1
l'effetto conferma;
2) dichiara tenuta e condanna la parte appellata alla rifusione in favore della parte appellante delle spese di lite che si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014 per entrambi
10 i gradi di giudizio in complessivi € 147,00 per esborsi ed € 1.300,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, cpa ed iva come e se per legge dovuti.
Cagliari, 18.11.2025
Il Giudice dott.ssa ER AR
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