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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/02/2025, n. 1995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1995 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 37891 /2023 R.G. promossa
Da
rappresentata e difesa dall'avv.to MARAGLINO LUCA , Parte_1
ricorrente contro
CP
, rappresentato e difeso dall' Avv. DE RUVO GAETANO ,
Resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 28.11.2023 e regolarmente notificato, , premesso di Parte_1 CP essere titolare di pensione di reversibilità erogata dall' lamentava l'emissione da parte CP dell' di provvedimento di recupero di E.19.056,78 per asserito superamento dei limiti di cumulo ex art.1 c.41 legge 335/95; eccepiva la violazione e falsa applicazione dell'art.52 L.88/89
e della successiva norma di interpretazione autentica di cui all'art.1 L.412/91; evidenziava di avere sempre presentato le dichiarazioni dei redditi e che il dato reddituale è dunque nella disponibilità CP CP dell' pertanto ricorrerebbe l'ipotesi dell'errore dell' Concludeva: a) dichiarare ed CP accertare che il credito dell' così come descritto nella missiva del 21 luglio 2023 non sussiste o che lo stesso è da dichiararsi estinto, illegittimo o improduttivo d'effetti giuridici in applicazione dell'art. 52 della legge 88/89 cosi come autenticamente interpretato dall'art. 13, comma 1, della
1 CP legge 412/91 b) condannare l' al pagamento delle spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipatario e distrattario”.
CP Si costituiva in giudizio il quale contestava in fatto e in diritto, e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
All'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso non è fondato.
Nel giudizio promosso per l'accertamento della illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito dell'avvenuta corresponsione di somme non dovute , spetta all'attore, in base al principio generale di cui all'art.2697 CC, l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto, la cui sussistenza esclude l'indebito (v. Cass. SS.UU.1228/11, 198/11).
E' stato inoltre affermato che “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto, ferma, peraltro, la CP2 necessità che quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento”. (v. Cass. n. 198/2011).
CP Nel caso di specie, la pretesa dell' è stata circostanziata nel provvedimento in data 21.7.23, laddove ha comunicato alla pensionata l'incumulabilità della pensione con i redditi prevista dall'art.1 comma 41 legge 335 1995 e ha quantificato la pensione spettante, con ciò consentendo alla stessa di effettuare i dovuti controlli circa l'esattezza del provvedimento.
Non ricorre, quindi, alcuna carenza di motivazione.
Per ciò che concerne le condizioni ed i tempi del recupero, vanno richiamati i principi giurisprudenziali in materia.
Ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento CP del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell' di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell'Istituto
2 rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico.(v. Cass.
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 15039 del 31/05/2019).
In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell' , dell'obbligo ex art. 13, comma 2, legge n. 412 del 1991, di verificare CP2 annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato.(v. Cass. sentenza n.
1228 del 20/01/2011).
In tema di indebito previdenziale, l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, si interpreta nel CP senso che l' deve procedere alla verifica nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito.
(v. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 3802 del 08/02/2019).
In tema di ripetizione di indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito CP reddituale, l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, nella parte in cui prevede che l' provvede al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza entro l'anno successivo, si interpreta nel senso che entro tale termine l' deve formalizzare la richiesta di restituzione CP2 dell'importo ritenuto indebito - "id. est.": iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato - e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso. (v. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 13918 del 20/05/2021).
CP L'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo. (v. Cass.Sez. L, Sentenza n. 953 del 24/01/2012).
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha dedotto alcuna circostanza circa la avvenuta CP trasmissione dei redditi all' il quale ha, infatti, tratto i dati relativi a questi dall'Agenzia delle CP entrate, secondo quanto prevedono le circolari (v. in atti).
CP L' ha richiamato il Decreto-Legge n.144 del 23 settembre 2022, convertito con modificazioni dalla Legge 17 novembre 2022, n. 175, che ha stabilito all'articolo 21 che “il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2020, nonchè alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
3 modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2019, è avviato entro il 31 dicembre 2023”.
Il recupero del debito, infatti, viene impostato a livello centrale.
Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra riportati e delle norme richiamate, deve ritenersi quindi che la procedura si sia svolta correttamente.
Nel merito, peraltro, parte ricorrente deduce l'inesistenza di dolo e deposita le certificazioni uniche presentate negli anni 2021, 2022, 2023; da tutte emerge che il reddito annuo complessivo
(rispettivamente: 93.502,00, 97.049,00, 98.494,00) è superiore ad oltre 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori (v. tabella F art.1 comma 41 Legge 335/92).
Pertanto, appare corretta la decurtazione, prevista dalla detta tabella F, della pensione di reversibilità.
Né vengono violati i principi affermati da Corte Costituzionale con sentenza n. 162/2022, la quale ha dichiarato l'illegittimità della norma in questione nella parte in cui non prevede che la decurtazione effettiva della pensione non possa essere operata in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi;
nel caso di specie, la decurtazione è pari a E.289,41 mensili per 13 mensilità- considerata quota non cumulabile- e pertanto appare evidente come tale limite non sia stato superato.
Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato e parte soccombente condannata al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
PQM
Definitivamente pronunziando:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in E.2.695,50 per competenze professionali , oltre IVA e CAP come per legge, oltre rimb. Forf.del 15%.
Roma 17.2.2025
Il giudice
Dott. S. Rossi
4 5
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 37891 /2023 R.G. promossa
Da
rappresentata e difesa dall'avv.to MARAGLINO LUCA , Parte_1
ricorrente contro
CP
, rappresentato e difeso dall' Avv. DE RUVO GAETANO ,
Resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 28.11.2023 e regolarmente notificato, , premesso di Parte_1 CP essere titolare di pensione di reversibilità erogata dall' lamentava l'emissione da parte CP dell' di provvedimento di recupero di E.19.056,78 per asserito superamento dei limiti di cumulo ex art.1 c.41 legge 335/95; eccepiva la violazione e falsa applicazione dell'art.52 L.88/89
e della successiva norma di interpretazione autentica di cui all'art.1 L.412/91; evidenziava di avere sempre presentato le dichiarazioni dei redditi e che il dato reddituale è dunque nella disponibilità CP CP dell' pertanto ricorrerebbe l'ipotesi dell'errore dell' Concludeva: a) dichiarare ed CP accertare che il credito dell' così come descritto nella missiva del 21 luglio 2023 non sussiste o che lo stesso è da dichiararsi estinto, illegittimo o improduttivo d'effetti giuridici in applicazione dell'art. 52 della legge 88/89 cosi come autenticamente interpretato dall'art. 13, comma 1, della
1 CP legge 412/91 b) condannare l' al pagamento delle spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipatario e distrattario”.
CP Si costituiva in giudizio il quale contestava in fatto e in diritto, e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
All'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso non è fondato.
Nel giudizio promosso per l'accertamento della illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito dell'avvenuta corresponsione di somme non dovute , spetta all'attore, in base al principio generale di cui all'art.2697 CC, l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto, la cui sussistenza esclude l'indebito (v. Cass. SS.UU.1228/11, 198/11).
E' stato inoltre affermato che “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto, ferma, peraltro, la CP2 necessità che quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento”. (v. Cass. n. 198/2011).
CP Nel caso di specie, la pretesa dell' è stata circostanziata nel provvedimento in data 21.7.23, laddove ha comunicato alla pensionata l'incumulabilità della pensione con i redditi prevista dall'art.1 comma 41 legge 335 1995 e ha quantificato la pensione spettante, con ciò consentendo alla stessa di effettuare i dovuti controlli circa l'esattezza del provvedimento.
Non ricorre, quindi, alcuna carenza di motivazione.
Per ciò che concerne le condizioni ed i tempi del recupero, vanno richiamati i principi giurisprudenziali in materia.
Ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento CP del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell' di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell'Istituto
2 rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico.(v. Cass.
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 15039 del 31/05/2019).
In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell' , dell'obbligo ex art. 13, comma 2, legge n. 412 del 1991, di verificare CP2 annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato.(v. Cass. sentenza n.
1228 del 20/01/2011).
In tema di indebito previdenziale, l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, si interpreta nel CP senso che l' deve procedere alla verifica nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito.
(v. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 3802 del 08/02/2019).
In tema di ripetizione di indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito CP reddituale, l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, nella parte in cui prevede che l' provvede al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza entro l'anno successivo, si interpreta nel senso che entro tale termine l' deve formalizzare la richiesta di restituzione CP2 dell'importo ritenuto indebito - "id. est.": iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato - e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso. (v. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 13918 del 20/05/2021).
CP L'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo. (v. Cass.Sez. L, Sentenza n. 953 del 24/01/2012).
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha dedotto alcuna circostanza circa la avvenuta CP trasmissione dei redditi all' il quale ha, infatti, tratto i dati relativi a questi dall'Agenzia delle CP entrate, secondo quanto prevedono le circolari (v. in atti).
CP L' ha richiamato il Decreto-Legge n.144 del 23 settembre 2022, convertito con modificazioni dalla Legge 17 novembre 2022, n. 175, che ha stabilito all'articolo 21 che “il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2020, nonchè alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
3 modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2019, è avviato entro il 31 dicembre 2023”.
Il recupero del debito, infatti, viene impostato a livello centrale.
Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra riportati e delle norme richiamate, deve ritenersi quindi che la procedura si sia svolta correttamente.
Nel merito, peraltro, parte ricorrente deduce l'inesistenza di dolo e deposita le certificazioni uniche presentate negli anni 2021, 2022, 2023; da tutte emerge che il reddito annuo complessivo
(rispettivamente: 93.502,00, 97.049,00, 98.494,00) è superiore ad oltre 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori (v. tabella F art.1 comma 41 Legge 335/92).
Pertanto, appare corretta la decurtazione, prevista dalla detta tabella F, della pensione di reversibilità.
Né vengono violati i principi affermati da Corte Costituzionale con sentenza n. 162/2022, la quale ha dichiarato l'illegittimità della norma in questione nella parte in cui non prevede che la decurtazione effettiva della pensione non possa essere operata in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi;
nel caso di specie, la decurtazione è pari a E.289,41 mensili per 13 mensilità- considerata quota non cumulabile- e pertanto appare evidente come tale limite non sia stato superato.
Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato e parte soccombente condannata al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
PQM
Definitivamente pronunziando:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in E.2.695,50 per competenze professionali , oltre IVA e CAP come per legge, oltre rimb. Forf.del 15%.
Roma 17.2.2025
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