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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/09/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 797 DELL'ANNO 2025
FRA
CL AN
E
FRA
INPS
Oggi 24 settembre 2025 ore 10,40 innanzi al dott. Fabrizio Carletti, sono comparsi:
Per la parte attrice l'avv. Stefano Sala in sost Avv. BUSNELLI MARIO
PALMA
Per parte convenuta: l'avv. Elisa Nespoli in sost. Avv. TOMMASELLI
CLARA
-I Procuratori delle parti discutono la causa e si riportano ai propri atti.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e rimette le parti innanzi a sé alle ore 13,00 per la lettura della motivazione e del dispositivo allegati.
Successivamente, ad ore 13,00, è presente collegato da remoto l'Avv. Mario
Palma Busnelli;
nessuno per INPS.
Il giudice procede alla lettura del dispositivo della sentenza allegata e alla esposizione delle ragioni fatto e di diritto della decisione.
Il G.O.P. Dott. Fabrizio Carletti SENTENZA
N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Monza, dott. Fabrizio Carletti, in funzione di
Giudice del lavoro, ha pronunciato all'udienza del 24 settembre 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 797 2025 R.G e promossa da
( ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
degli avvBUSNELLI MARIO PALMA Indirizzo C.F._2
Telematico;Indirizzo Telematico
ATTORE
contro
:
INPS VIA MORANDI 1 ANGOLO VIA CORREGGIO P.IVA_1
20900 MONZA TOMMASELLI CLARA C.F._3
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato il 24.3.2025 Parte_2
, socio illimitatamente responsabile e amministratore della
[...]
società , ha proposto Parte_3
opposizione avverso l'Avviso di addebito n. 268 2024 00120859 38
000 notificato da INPS in data 8.11.2024 con cui si ingiungeva il pagamento dell'importo di € 7.003,86 per contributi e somme aggiuntive di legge dovuti alla Gestione Artigiani per il periodo 1.2022/12.2023; l'importo include anche la quota relativa alla posizione del coadiuvante, Sig.
[...]
figlio del ricorrente. Per_1
Il ricorrente così concludeva: “preso atto, per tutti i motivi di cui in atti,
che il sig. è invalido civile al 100% e totalmente inabile Persona_1
allo svolgimento di qualsivoglia attività lavorativa in qualsiasi forma e che
lo stesso in concreto non presta alcuna attività lavorativa in favore della
società ivi compresa quella Parte_3
di coadiutore familiare, annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o
illegittimo, quantomeno parzialmente, l'avviso di addebito n. 268 2024
00120859 38 dell'importo di complessivi € 7.003,86 a titolo di contributi fissi accertati e dovuti a titolo di Gestione Artigiani, relativamente alla
quota relativa alla posizione di coadiuvante del sig. . Persona_1
Il ricorrente aveva instaurato il giudizio innanzi al Tribunale di Milano con ricorso ex art. 442 cpc in data 17.12 2024 e, con provvedimento del
18.3.2025, è stata dichiarata l'incompetenza del tribunale adìto in favore del
Tribunale di Monza, funzionalmente competente ex art. 444 c.p.c. stante la residenza dell'attore in Vimodrone al momento di presentazione della domanda.
Affermava il ricorrente, come detto socio illimitatamente responsabile e amministratore della società Parte_3
nonché padre di
[...] Persona_1
- che il Sig. è stato assunto dalla Società in data 2 Persona_1
gennaio 2007 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e la mansione di operaio, inquadrato al 3° livello del CCNL per i dipendenti delle aziende artigiane metalmeccaniche e ha prestato la propria attività lavorativa presso la società sino al 30 settembre 2010,
data di decorrenza delle dimissioni volontarie, rassegnate il 20
settembre 2010 e da allora non avrebbe prestato attività in favore della società;
- che il 27 luglio 2011 l'INPS ha redatto il verbale unico di accertamento e notificazione n. 000180948/DDL in cui all'esito degli accertamenti ispettivi avrebbe disposto il ”disconoscimento del rapporto di lavoro
subordinato tra il sig. e la Società” e che nello Persona_1
stesso verbale sarebbe emersa la circostanza che nel corso dell'accertamento la società avrebbe presentato domanda di inclusione di quale collaboratore della società, come poi Persona_1
avvenuto, domanda poi accolta da INPS;
- che in realtà, tuttavia, il sig. è invalido civile al Persona_1
100% e, come tale, inabile al lavoro, anche sotto forma di coadiuvante come si evince dalla documentazione allegata fra cui la domanda di riconoscimento di invalidità all'INPS 12.4.2011 e relativi documenti giustificativi e infatti in data 7 marzo 2012 l'INPS ha comunicato al sig.
il giudizio definitivo sull'accertamento Persona_1
dell'invalidità civile classificandolo “INVALIDO con TOTALE e
permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12 L 118/71” con decorrenza dal 12 aprile 2011;
- che, pertanto, stante lo stato di persona totalmente inabile allo svolgimento di qualsivoglia attività lavorativa, l'inquadramento del sig quale coadiutore familiare si rivela del tutto errato Persona_1
e contraddittorio e pertanto si rivela del tutto infondata la pretesa per l'importo di euro 7.003,86 a titolo di contributi fissi accertati a titolo di
Gestione Artigiani, importo che include anche la quota relativa alla posizione di coadiuvante del sig. relativamente al Persona_1
periodo sopra indicato.
Si costituiva in giudizio l'INPS con Memoria difensiva del 4.6.2025
eccependo innanzitutto la tardività dell'opposizione per essere stato depositato il ricorso oltre il termine di 40 gg successivi alla notifica del ruolo esattoriale del 8.11.2024 in violazione del termine di decadenza previsto dall'art. 24, comma 5, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46; in subordine chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato;
secondo l'INPS nel corso dell'accesso ispettivo sopra indicato era emersa la presenza del sig.
[...]
quale lavoratore senza vincolo di subordinazione e pertanto, Per_1
nel corso dell'accesso, la società avrebbe presentato domanda di inclusione di collaboratore presso la CCIAA di Milano;
da qui il disconoscimento del rapporto di lavoro dipendente apparentemente instaurato fra le parti da gennaio 2007 fino a settembre 2010 . Ne deriva che l'iscrizione alla gestione artigiani del signor è avvenuta a Persona_1
seguito del disconoscimento del rapporto di lavoro dipendente ed il conseguente invio della comunicazione di iscrizione del collaboratore, a cura della società. Quanto all'invalidità invocata da parte attrice a fondamento dell'infondatezza dell'obbligo di iscrizione alla gestione artigiani e commercianti, secondo l'INPS essa non esclude che possa essere compatibile con attività lavorativa, essendo stata riconosciuta ex Legge 118 congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, definendola invalidità
generica, a differenza della c.d.invalidità lavorativa specifica ex Legge
222/1984 che determina la parziale o totale impossibilità di esercitare l'attività lavorativa, mediante la quale un soggetto produce reddito .
Alla prima udienza del 24.9.2025 la causa veniva decisa senza necessità di ulteriore attività istruttoria e veniva data lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di parte resistente di decadenza in relazione all'art. 24 comma 5° D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46.
Infatti risulta in atti che il provvedimento impugnato è stato notificato in data
8.11.2024 e il ricorso è stato depositato in data 17 dicembre 2024, pertanto nei termine di legge (v. doc. M ricorrente, profilo storico fasc. innanzi al
Trib di Milano).
Nel merito il ricorso è infondato. Dalla documentazione acquisita in sede ispettiva, e in particolare il “Verbale Unico di accertamento e notificazione” n. 000180948/DDL del 27.7.2011, in prosecuzione delle operazioni del 12.5.2011, è emerso che il sig. parente Persona_1
dell'amministratore della società risultava essere solo Parte_3
apparentemente assunto con qualifica di lavoratore subordinato a tempo indeterminato e con la mansione di operaio, inquadrato al 3° livello del
CCNL per i dipendenti delle aziende artigiane metalmeccaniche, sino alle dimissioni con effetto al 30.9.2010. Infatti nel corso della ispezione,
iniziata, si osservi, ben oltre le suddette dimissioni, ossia in data 12.5.2011,
è emerso - a seguito di testimonianze ritualmente acquisite dagli ispettori -
che il sig. contrariamente al dato formale, non solo Persona_1
svolgeva regolarmente attività lavorativa in favore della società ben oltre il
30.9.2010, ma detta attività veniva svolta in modo del tutto autonomo e non in adempimento di un contratto di lavoro subordinato. Si rinvia alle testimonianze di e la prima ha Testimone_1 Testimone_2
dichiarato che, contrariamente al dato formale, il figlio Persona_1
aveva lavorato formalmente alle dipendenze della società ma in modo autonomo, non subordinato;
il sig. in data 16.5.2011 ha Testimone_2
poi riferito che il fratello - a quella data - svolgeva l'attività senza Per_1
vincolo di orari di lavoro, non chiedeva permessi, non giustificava le assenze e soprattutto non prendeva direttive da nessuno, lavorava in completa autonomia e dava una mano in produzione. Ciò che rileva è che al momento dell'accertamento (verbale in prosecuzione del 27.7.2011) egli “lavora in
ufficio e si occupa di disegni di articoli (bottoni fibbie)”. Si osservi che le dichiarazioni raccolte dai verbalizzanti godono di efficacia probatoria privilegiata (piena prova) di quanto essi affermano essere stato dichiarato alla loro presenza (art. 2700 cod civ). Agli accertamenti dei verbalizzanti ha fatto seguito il provvedimento dell'INPS prodotto in atti con cui è stato disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato, mai impugnato dal ricorrente, e la presentazione - ancora nel corso dell'accertamento stesso -
della domanda di inclusione di collaboratore alla CCIAA di Milano, poi accolta in data 5.9.2016, ritualmente notificata e anch'essa mai impugnata.
E infatti, in data 8 luglio 2011 la Società ha presentato domanda per l'iscrizione del sig. quale collaboratore della società in Persona_1
nome collettivo domanda come Parte_3
detto accolta dall' INPS.
Del tutto smentita risulta, quindi, l'affermazione in atti di parte ricorrente secondo cui , dal 30 settembre 2010 non svolge alcun Persona_1
tipo di attività – né assiduamente né saltuariamente – per NG di
NG IO & C. S.n.c. Militano contro la predetta affermazione le prove documentali in atti fra cui l'Atto pubblico consistente nelle dichiarazioni dei Pubblici Ufficiali delle testimonianze rese loro e la stessa richiesta della società di iscrizione quale collaboratore della società: prove contro cui non sono certo ammissibili le prove testimoniali offerte dal ricorrente a suffragio della propria affermazione. Naturalmente, l'onere della prova del mancato svolgimento di attività lavorativa da parte di
è totalmente a carico del ricorrente, avendo l'INPS Persona_1
puntualmente dimostrato come già detto i presupposti per l'iscrizione del soggetto alla gestione Artigiani e per il pagamento dei relativi contributi. Si aggiunga che il ricorrente non contesta – a prescindere dalla generica affermazione di non avere prestato attività lavorativa in epoca successiva al
30.9.2010, ampiamente smentita in atti – i presupposti di applicabilità per l'iscrizione alla Gestione Artigiani.
Né a questa qualifica possono in alcun modo essere di ostacolo le condizioni di salute di posto che – come esattamente rilevato da Persona_1
INPS - l'invalidità accertata dall'Istituto che costituisce titolo per l'erogazione della pensione di invalidità e dell'assegno mensile di invalidità, rispettivamente ex art. 12 e 13 L. 118/ 1971, non è di ostacolo allo svolgimento di attività lavorativa, a differenza dell'invalidità ex Legge
222/1984: quella, infatti, si riferisce ad una ridotta attitudine del soggetto con riferimento ad un'ipotetica attività lavorativa sostanzialmente di qualsiasi tipo, compatibile con l'attività lavorativa;
questa, al contrario,
riguarda l'impossibilità di esercitare l'attività mediante la quale un soggetto produce reddito.
Da quanto precede deriva la fondatezza sia dell'iscrizione di
[...]
alla Gestione speciale Artigiani in qualità di coadiuvante Per_1
dell'impresa intestata al sig. che al pagamento dei Parte_3
relativi contributi oggetto della ingiunzione di pagamento contenuta nell'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, eccezione e conclusione rigettata o assorbita, così decide :
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla refusione delle spese Parte_3
legali pari a euro 854,00 oltre 15% rimborso forfetario spese e anticipazioni,
oltre accessori se dovuti, nei confronti di INPS.
Monza 24.9.2023
Il Giudice Fabrizio Carletti.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1971 che individua invalidi civili “i cittadini affetti da minorazioni
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 797 DELL'ANNO 2025
FRA
CL AN
E
FRA
INPS
Oggi 24 settembre 2025 ore 10,40 innanzi al dott. Fabrizio Carletti, sono comparsi:
Per la parte attrice l'avv. Stefano Sala in sost Avv. BUSNELLI MARIO
PALMA
Per parte convenuta: l'avv. Elisa Nespoli in sost. Avv. TOMMASELLI
CLARA
-I Procuratori delle parti discutono la causa e si riportano ai propri atti.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e rimette le parti innanzi a sé alle ore 13,00 per la lettura della motivazione e del dispositivo allegati.
Successivamente, ad ore 13,00, è presente collegato da remoto l'Avv. Mario
Palma Busnelli;
nessuno per INPS.
Il giudice procede alla lettura del dispositivo della sentenza allegata e alla esposizione delle ragioni fatto e di diritto della decisione.
Il G.O.P. Dott. Fabrizio Carletti SENTENZA
N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Monza, dott. Fabrizio Carletti, in funzione di
Giudice del lavoro, ha pronunciato all'udienza del 24 settembre 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 797 2025 R.G e promossa da
( ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
degli avvBUSNELLI MARIO PALMA Indirizzo C.F._2
Telematico;Indirizzo Telematico
ATTORE
contro
:
INPS VIA MORANDI 1 ANGOLO VIA CORREGGIO P.IVA_1
20900 MONZA TOMMASELLI CLARA C.F._3
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato il 24.3.2025 Parte_2
, socio illimitatamente responsabile e amministratore della
[...]
società , ha proposto Parte_3
opposizione avverso l'Avviso di addebito n. 268 2024 00120859 38
000 notificato da INPS in data 8.11.2024 con cui si ingiungeva il pagamento dell'importo di € 7.003,86 per contributi e somme aggiuntive di legge dovuti alla Gestione Artigiani per il periodo 1.2022/12.2023; l'importo include anche la quota relativa alla posizione del coadiuvante, Sig.
[...]
figlio del ricorrente. Per_1
Il ricorrente così concludeva: “preso atto, per tutti i motivi di cui in atti,
che il sig. è invalido civile al 100% e totalmente inabile Persona_1
allo svolgimento di qualsivoglia attività lavorativa in qualsiasi forma e che
lo stesso in concreto non presta alcuna attività lavorativa in favore della
società ivi compresa quella Parte_3
di coadiutore familiare, annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o
illegittimo, quantomeno parzialmente, l'avviso di addebito n. 268 2024
00120859 38 dell'importo di complessivi € 7.003,86 a titolo di contributi fissi accertati e dovuti a titolo di Gestione Artigiani, relativamente alla
quota relativa alla posizione di coadiuvante del sig. . Persona_1
Il ricorrente aveva instaurato il giudizio innanzi al Tribunale di Milano con ricorso ex art. 442 cpc in data 17.12 2024 e, con provvedimento del
18.3.2025, è stata dichiarata l'incompetenza del tribunale adìto in favore del
Tribunale di Monza, funzionalmente competente ex art. 444 c.p.c. stante la residenza dell'attore in Vimodrone al momento di presentazione della domanda.
Affermava il ricorrente, come detto socio illimitatamente responsabile e amministratore della società Parte_3
nonché padre di
[...] Persona_1
- che il Sig. è stato assunto dalla Società in data 2 Persona_1
gennaio 2007 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e la mansione di operaio, inquadrato al 3° livello del CCNL per i dipendenti delle aziende artigiane metalmeccaniche e ha prestato la propria attività lavorativa presso la società sino al 30 settembre 2010,
data di decorrenza delle dimissioni volontarie, rassegnate il 20
settembre 2010 e da allora non avrebbe prestato attività in favore della società;
- che il 27 luglio 2011 l'INPS ha redatto il verbale unico di accertamento e notificazione n. 000180948/DDL in cui all'esito degli accertamenti ispettivi avrebbe disposto il ”disconoscimento del rapporto di lavoro
subordinato tra il sig. e la Società” e che nello Persona_1
stesso verbale sarebbe emersa la circostanza che nel corso dell'accertamento la società avrebbe presentato domanda di inclusione di quale collaboratore della società, come poi Persona_1
avvenuto, domanda poi accolta da INPS;
- che in realtà, tuttavia, il sig. è invalido civile al Persona_1
100% e, come tale, inabile al lavoro, anche sotto forma di coadiuvante come si evince dalla documentazione allegata fra cui la domanda di riconoscimento di invalidità all'INPS 12.4.2011 e relativi documenti giustificativi e infatti in data 7 marzo 2012 l'INPS ha comunicato al sig.
il giudizio definitivo sull'accertamento Persona_1
dell'invalidità civile classificandolo “INVALIDO con TOTALE e
permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12 L 118/71” con decorrenza dal 12 aprile 2011;
- che, pertanto, stante lo stato di persona totalmente inabile allo svolgimento di qualsivoglia attività lavorativa, l'inquadramento del sig quale coadiutore familiare si rivela del tutto errato Persona_1
e contraddittorio e pertanto si rivela del tutto infondata la pretesa per l'importo di euro 7.003,86 a titolo di contributi fissi accertati a titolo di
Gestione Artigiani, importo che include anche la quota relativa alla posizione di coadiuvante del sig. relativamente al Persona_1
periodo sopra indicato.
Si costituiva in giudizio l'INPS con Memoria difensiva del 4.6.2025
eccependo innanzitutto la tardività dell'opposizione per essere stato depositato il ricorso oltre il termine di 40 gg successivi alla notifica del ruolo esattoriale del 8.11.2024 in violazione del termine di decadenza previsto dall'art. 24, comma 5, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46; in subordine chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato;
secondo l'INPS nel corso dell'accesso ispettivo sopra indicato era emersa la presenza del sig.
[...]
quale lavoratore senza vincolo di subordinazione e pertanto, Per_1
nel corso dell'accesso, la società avrebbe presentato domanda di inclusione di collaboratore presso la CCIAA di Milano;
da qui il disconoscimento del rapporto di lavoro dipendente apparentemente instaurato fra le parti da gennaio 2007 fino a settembre 2010 . Ne deriva che l'iscrizione alla gestione artigiani del signor è avvenuta a Persona_1
seguito del disconoscimento del rapporto di lavoro dipendente ed il conseguente invio della comunicazione di iscrizione del collaboratore, a cura della società. Quanto all'invalidità invocata da parte attrice a fondamento dell'infondatezza dell'obbligo di iscrizione alla gestione artigiani e commercianti, secondo l'INPS essa non esclude che possa essere compatibile con attività lavorativa, essendo stata riconosciuta ex Legge 118 congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, definendola invalidità
generica, a differenza della c.d.invalidità lavorativa specifica ex Legge
222/1984 che determina la parziale o totale impossibilità di esercitare l'attività lavorativa, mediante la quale un soggetto produce reddito .
Alla prima udienza del 24.9.2025 la causa veniva decisa senza necessità di ulteriore attività istruttoria e veniva data lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di parte resistente di decadenza in relazione all'art. 24 comma 5° D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46.
Infatti risulta in atti che il provvedimento impugnato è stato notificato in data
8.11.2024 e il ricorso è stato depositato in data 17 dicembre 2024, pertanto nei termine di legge (v. doc. M ricorrente, profilo storico fasc. innanzi al
Trib di Milano).
Nel merito il ricorso è infondato. Dalla documentazione acquisita in sede ispettiva, e in particolare il “Verbale Unico di accertamento e notificazione” n. 000180948/DDL del 27.7.2011, in prosecuzione delle operazioni del 12.5.2011, è emerso che il sig. parente Persona_1
dell'amministratore della società risultava essere solo Parte_3
apparentemente assunto con qualifica di lavoratore subordinato a tempo indeterminato e con la mansione di operaio, inquadrato al 3° livello del
CCNL per i dipendenti delle aziende artigiane metalmeccaniche, sino alle dimissioni con effetto al 30.9.2010. Infatti nel corso della ispezione,
iniziata, si osservi, ben oltre le suddette dimissioni, ossia in data 12.5.2011,
è emerso - a seguito di testimonianze ritualmente acquisite dagli ispettori -
che il sig. contrariamente al dato formale, non solo Persona_1
svolgeva regolarmente attività lavorativa in favore della società ben oltre il
30.9.2010, ma detta attività veniva svolta in modo del tutto autonomo e non in adempimento di un contratto di lavoro subordinato. Si rinvia alle testimonianze di e la prima ha Testimone_1 Testimone_2
dichiarato che, contrariamente al dato formale, il figlio Persona_1
aveva lavorato formalmente alle dipendenze della società ma in modo autonomo, non subordinato;
il sig. in data 16.5.2011 ha Testimone_2
poi riferito che il fratello - a quella data - svolgeva l'attività senza Per_1
vincolo di orari di lavoro, non chiedeva permessi, non giustificava le assenze e soprattutto non prendeva direttive da nessuno, lavorava in completa autonomia e dava una mano in produzione. Ciò che rileva è che al momento dell'accertamento (verbale in prosecuzione del 27.7.2011) egli “lavora in
ufficio e si occupa di disegni di articoli (bottoni fibbie)”. Si osservi che le dichiarazioni raccolte dai verbalizzanti godono di efficacia probatoria privilegiata (piena prova) di quanto essi affermano essere stato dichiarato alla loro presenza (art. 2700 cod civ). Agli accertamenti dei verbalizzanti ha fatto seguito il provvedimento dell'INPS prodotto in atti con cui è stato disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato, mai impugnato dal ricorrente, e la presentazione - ancora nel corso dell'accertamento stesso -
della domanda di inclusione di collaboratore alla CCIAA di Milano, poi accolta in data 5.9.2016, ritualmente notificata e anch'essa mai impugnata.
E infatti, in data 8 luglio 2011 la Società ha presentato domanda per l'iscrizione del sig. quale collaboratore della società in Persona_1
nome collettivo domanda come Parte_3
detto accolta dall' INPS.
Del tutto smentita risulta, quindi, l'affermazione in atti di parte ricorrente secondo cui , dal 30 settembre 2010 non svolge alcun Persona_1
tipo di attività – né assiduamente né saltuariamente – per NG di
NG IO & C. S.n.c. Militano contro la predetta affermazione le prove documentali in atti fra cui l'Atto pubblico consistente nelle dichiarazioni dei Pubblici Ufficiali delle testimonianze rese loro e la stessa richiesta della società di iscrizione quale collaboratore della società: prove contro cui non sono certo ammissibili le prove testimoniali offerte dal ricorrente a suffragio della propria affermazione. Naturalmente, l'onere della prova del mancato svolgimento di attività lavorativa da parte di
è totalmente a carico del ricorrente, avendo l'INPS Persona_1
puntualmente dimostrato come già detto i presupposti per l'iscrizione del soggetto alla gestione Artigiani e per il pagamento dei relativi contributi. Si aggiunga che il ricorrente non contesta – a prescindere dalla generica affermazione di non avere prestato attività lavorativa in epoca successiva al
30.9.2010, ampiamente smentita in atti – i presupposti di applicabilità per l'iscrizione alla Gestione Artigiani.
Né a questa qualifica possono in alcun modo essere di ostacolo le condizioni di salute di posto che – come esattamente rilevato da Persona_1
INPS - l'invalidità accertata dall'Istituto che costituisce titolo per l'erogazione della pensione di invalidità e dell'assegno mensile di invalidità, rispettivamente ex art. 12 e 13 L. 118/ 1971, non è di ostacolo allo svolgimento di attività lavorativa, a differenza dell'invalidità ex Legge
222/1984: quella, infatti, si riferisce ad una ridotta attitudine del soggetto con riferimento ad un'ipotetica attività lavorativa sostanzialmente di qualsiasi tipo, compatibile con l'attività lavorativa;
questa, al contrario,
riguarda l'impossibilità di esercitare l'attività mediante la quale un soggetto produce reddito.
Da quanto precede deriva la fondatezza sia dell'iscrizione di
[...]
alla Gestione speciale Artigiani in qualità di coadiuvante Per_1
dell'impresa intestata al sig. che al pagamento dei Parte_3
relativi contributi oggetto della ingiunzione di pagamento contenuta nell'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, eccezione e conclusione rigettata o assorbita, così decide :
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla refusione delle spese Parte_3
legali pari a euro 854,00 oltre 15% rimborso forfetario spese e anticipazioni,
oltre accessori se dovuti, nei confronti di INPS.
Monza 24.9.2023
Il Giudice Fabrizio Carletti.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1971 che individua invalidi civili “i cittadini affetti da minorazioni