Art. 78.
(Trasporto di passeggeri con mezzi nautici)
Nei porti in cui sia ritenuto necessario, il capo del circondario puo' riservare il trasporto dei passeggeri alle imbarcazioni autorizzate a tale trasporto.
Qualora tale esclusivita' non sia stata attribuita lo sbarco e l'imbarco dei passeggeri puo' dalle navi essere eseguito con le imbarcazioni di bordo.
(Trasporto di passeggeri con mezzi nautici)
Nei porti in cui sia ritenuto necessario, il capo del circondario puo' riservare il trasporto dei passeggeri alle imbarcazioni autorizzate a tale trasporto.
Qualora tale esclusivita' non sia stata attribuita lo sbarco e l'imbarco dei passeggeri puo' dalle navi essere eseguito con le imbarcazioni di bordo.