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6 maggio 1952
6 maggio 1952
Art. 78.
(Trasporto di passeggeri con mezzi nautici)
Nei porti in cui sia ritenuto necessario, il capo del circondario puo' riservare il trasporto dei passeggeri alle imbarcazioni autorizzate a tale trasporto.
Qualora tale esclusivita' non sia stata attribuita lo sbarco e l'imbarco dei passeggeri puo' dalle navi essere eseguito con le imbarcazioni di bordo.
(Trasporto di passeggeri con mezzi nautici)
Nei porti in cui sia ritenuto necessario, il capo del circondario puo' riservare il trasporto dei passeggeri alle imbarcazioni autorizzate a tale trasporto.
Qualora tale esclusivita' non sia stata attribuita lo sbarco e l'imbarco dei passeggeri puo' dalle navi essere eseguito con le imbarcazioni di bordo.
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- 1. Comunicato del Presidente del 28 marzo 2023Autorità nazionale anticorruzione · 28 marzo 2023 · 41.606636
[…] Indicazioni in ordine alle richieste di verifica della veridicità e sostanza dei titoli autorizzativi presentati dagli operatori economici a corredo dei certificati di lavori privati, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti speciali di qualificazione e alle richieste di emissione dei certificati di esecuzione lavori
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