CGT2
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 183/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente FIORILLO ANTONIETTA, Relatore BAX ANGELO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 118/2024 depositato il 06/02/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Livorno - Via A. Lampredi, 71 57121 Livorno LI
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 332/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LIVORNO sez. 2 e pubblicata il 12/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8H03I300908 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8H03I300908 IVA-ALTRO 2015 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8H03I300908 IRAP 2015
- sull'appello n. 119/2024 depositato il 06/02/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Livorno - Via A. Lampredi, 71 57121 Livorno LI
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 P.IVA_1 S.r.l. -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 382/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LIVORNO sez. 2 e pubblicata il 14/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8H03T200475 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8H03T200475 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8H03T200475 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 97/2026 depositato il 12/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Resistente_1 SR ( che svolge attività di trasporto e bunkeraggio – ovvero di rifornimento di carburante alle navi mediante autocisterne a favore di clienti quali Società_1, Società_2…) impugnava, con separati ricorsi, iscritti ai nn.
118 e 119/2024/, gli avvisi di accertamento n. T8H0313009085/2020 e n. T8H3T200475/2021 emessi dall'Agenzia delle Entrate di Livorno per gli anni d'imposta 2015 -2016 per Ires, Irap ed Iva, a seguito di verifica fiscale della
Guardia di Finanza confluita in un PVC redatto in data 26.8.2020.
In particolare, l'Agenzia delle Entrate riteneva non inerenti alcuni costi derivanti da fatture emesse dalle società
Società_3 (per acquisto di gasolio) e Società_4 ( la quale noleggiava automezzi speciali alla parte) non essendo stata documentata l'inerenza e la congruità dei costi. Pertanto, l'Ufficio accertava un maggio reddito d'impresa ex art. 39 comma1e dell'art. 41-bis DPR 600/1973 con maggiori imposte per Ires, Iva ed Irap e conseguenti sanzioni.
La parte eccepiva:
1) violazione dell'art. 7 L.212/2000 per assenza di motivazione dell'asserito difetto d'inerenza;
2) violazione dell'art. 109 TUIR e 19 DPR 633/1972 in quanto i costi erano da considerare inerenti e per il mancato assolvimento dell'onere della prova;
3) violazione degli artt. 19 DPR 633/1972 e 168 Direttiva 112/2006/ CE;
4) illegittimità delle sanzioni in riferimento all'art. 12 D.Lgs.472/1997 (cumulo giuridico e cumulo materiale).
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate insistendo sulla genericità delle fatture e sull'assenza di prove circa l'inerenza delle stesse.
La società depositava memoria illustrativa e documentazione finalizzata a dimostrare la deducibilità dei costi contestati.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado accoglieva il ricorso ritenendo assolto l'onere probatorio sia in ordine all'esistenza che all'inerenza dei costi;
compensava le spese.
Appella l'Agenzia delle Entrate eccependo, preliminarmente, il vizio della sentenza per non avere rilevato la non contestazione, da parte della società contribuente, di alcuni rilievi puntualmente indicati nella premessa del presente appello (nn. 1-2.1-2.2e 4); ribadisce, altresì, che la parte non ha documentato l'inerenza dei costi in quanto si è limitata a riportare le diciture contenute nelle fatture, peraltro generiche, che non rispettano criteri di cui agli artt.
109 TUIR e 21 DPR 633/72; inoltre, la produzione documentale di cui al giudizio di 1° è parziale in quanto riferita ai soli mesi di settembre, ottobre e dicembre 2015. Richiama giurisprudenza di legittimità; infine, in merito all'asserito difetto di motivazione e alla determinazione delle sanzioni, richiama integralmente le difese svolte sul punto in primo grado in ordine alla genericità delle fatture e della documentazione nonché i criteri applicati per la determinazione delle sanzioni.
Controdeduce la società Resistente_1 richiamando, in sostanza, quanto già dedotto in primo grado con riguardo all'inerenza dei costi sostenendo che è richiesto solo un giudizio di tipo qualitativo;
in ogni caso, i costi sono inerenti anche sotto il profilo quantitativo;
contesta la ritenuta genericità delle fatture;
ribadisce la violazione delle norme interne e comunitarie che regolano la detrazione dell'IVA ed insiste sulla illegittimità delle pretese sanzionatorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che i ricorsi n. 118 n. 119/2024 sono stati riuniti per connessione soggettiva ed oggettiva.
Osserva la Corte che non appare condivisibile la decisione dei giudici di primo grado che hanno ritenuto che parte contribuente abbia assolto all'onere probatorio sia con riguardo all'esistenza che all'inerenza dei costi.
Occorre, infatti, evidenziare come il rilievo mosso dall'Agenzia alla società è di avere redatto fatture generiche prive dei requisiti richiesti dall'art. 109 Tuir e dall'art. 21 DPR 633/1972. Dalla lettura degli att,i comprensiva della documentazione di parte contribuente relativa ad alcune fatture e bolle, si evidenziano indicazioni poco specifiche da cui non è dato dedurre natura, qualità e quantità delle prestazioni per cui non può certamente ritenersi l'idoneità di tale documentazione a fornire riscontri. Esemplificativamente, le fatture riportano data, indicazione del nominativo della società, la dicitura “addebito spese stradali, locazione veicoli”; ugualmente generiche risultano le bolle di accompagnamento e di trasporto riferite ai viaggi effettuati;
dalla documentazione depositata risulta, inoltre, una scrittura privata con la società Società_3 per la fornitura di gasolio, ma non vi è menzione di accordo anche con la società Società_4 per la locazione dei veicoli, a differenza di quanto sostenuto da parte contribuente. A conferma si richiama giurisprudenza di legittimità tra cui sent. 9912/2020 ord.
12081/2024. Peraltro, come evidenziato dalla stessa Agenzia delle Entrate, la Corte valuta come deducibili i costi limitatamente ai mesi di settembre, ottobre, dicembre 2015.
Ugualmente corretto appare l'operato dell'Ufficio in riferimento alle sanzioni applicate utilizzando lo strumento del cumulo giuridico più favorevole alla parte.
L'alternanza dei giudicati giustifica la compensazione delle spese.
P. Q. M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana accoglie parzialmente l'appello riconoscendo deducibili i costi sostenuti nei mesi di settembre, ottobre, dicembre 2015 e compensa le spese.
Firenze, 15.1.2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente FIORILLO ANTONIETTA, Relatore BAX ANGELO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 118/2024 depositato il 06/02/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Livorno - Via A. Lampredi, 71 57121 Livorno LI
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 332/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LIVORNO sez. 2 e pubblicata il 12/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8H03I300908 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8H03I300908 IVA-ALTRO 2015 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8H03I300908 IRAP 2015
- sull'appello n. 119/2024 depositato il 06/02/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Livorno - Via A. Lampredi, 71 57121 Livorno LI
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 P.IVA_1 S.r.l. -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 382/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LIVORNO sez. 2 e pubblicata il 14/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8H03T200475 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8H03T200475 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8H03T200475 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 97/2026 depositato il 12/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Resistente_1 SR ( che svolge attività di trasporto e bunkeraggio – ovvero di rifornimento di carburante alle navi mediante autocisterne a favore di clienti quali Società_1, Società_2…) impugnava, con separati ricorsi, iscritti ai nn.
118 e 119/2024/, gli avvisi di accertamento n. T8H0313009085/2020 e n. T8H3T200475/2021 emessi dall'Agenzia delle Entrate di Livorno per gli anni d'imposta 2015 -2016 per Ires, Irap ed Iva, a seguito di verifica fiscale della
Guardia di Finanza confluita in un PVC redatto in data 26.8.2020.
In particolare, l'Agenzia delle Entrate riteneva non inerenti alcuni costi derivanti da fatture emesse dalle società
Società_3 (per acquisto di gasolio) e Società_4 ( la quale noleggiava automezzi speciali alla parte) non essendo stata documentata l'inerenza e la congruità dei costi. Pertanto, l'Ufficio accertava un maggio reddito d'impresa ex art. 39 comma1e dell'art. 41-bis DPR 600/1973 con maggiori imposte per Ires, Iva ed Irap e conseguenti sanzioni.
La parte eccepiva:
1) violazione dell'art. 7 L.212/2000 per assenza di motivazione dell'asserito difetto d'inerenza;
2) violazione dell'art. 109 TUIR e 19 DPR 633/1972 in quanto i costi erano da considerare inerenti e per il mancato assolvimento dell'onere della prova;
3) violazione degli artt. 19 DPR 633/1972 e 168 Direttiva 112/2006/ CE;
4) illegittimità delle sanzioni in riferimento all'art. 12 D.Lgs.472/1997 (cumulo giuridico e cumulo materiale).
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate insistendo sulla genericità delle fatture e sull'assenza di prove circa l'inerenza delle stesse.
La società depositava memoria illustrativa e documentazione finalizzata a dimostrare la deducibilità dei costi contestati.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado accoglieva il ricorso ritenendo assolto l'onere probatorio sia in ordine all'esistenza che all'inerenza dei costi;
compensava le spese.
Appella l'Agenzia delle Entrate eccependo, preliminarmente, il vizio della sentenza per non avere rilevato la non contestazione, da parte della società contribuente, di alcuni rilievi puntualmente indicati nella premessa del presente appello (nn. 1-2.1-2.2e 4); ribadisce, altresì, che la parte non ha documentato l'inerenza dei costi in quanto si è limitata a riportare le diciture contenute nelle fatture, peraltro generiche, che non rispettano criteri di cui agli artt.
109 TUIR e 21 DPR 633/72; inoltre, la produzione documentale di cui al giudizio di 1° è parziale in quanto riferita ai soli mesi di settembre, ottobre e dicembre 2015. Richiama giurisprudenza di legittimità; infine, in merito all'asserito difetto di motivazione e alla determinazione delle sanzioni, richiama integralmente le difese svolte sul punto in primo grado in ordine alla genericità delle fatture e della documentazione nonché i criteri applicati per la determinazione delle sanzioni.
Controdeduce la società Resistente_1 richiamando, in sostanza, quanto già dedotto in primo grado con riguardo all'inerenza dei costi sostenendo che è richiesto solo un giudizio di tipo qualitativo;
in ogni caso, i costi sono inerenti anche sotto il profilo quantitativo;
contesta la ritenuta genericità delle fatture;
ribadisce la violazione delle norme interne e comunitarie che regolano la detrazione dell'IVA ed insiste sulla illegittimità delle pretese sanzionatorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che i ricorsi n. 118 n. 119/2024 sono stati riuniti per connessione soggettiva ed oggettiva.
Osserva la Corte che non appare condivisibile la decisione dei giudici di primo grado che hanno ritenuto che parte contribuente abbia assolto all'onere probatorio sia con riguardo all'esistenza che all'inerenza dei costi.
Occorre, infatti, evidenziare come il rilievo mosso dall'Agenzia alla società è di avere redatto fatture generiche prive dei requisiti richiesti dall'art. 109 Tuir e dall'art. 21 DPR 633/1972. Dalla lettura degli att,i comprensiva della documentazione di parte contribuente relativa ad alcune fatture e bolle, si evidenziano indicazioni poco specifiche da cui non è dato dedurre natura, qualità e quantità delle prestazioni per cui non può certamente ritenersi l'idoneità di tale documentazione a fornire riscontri. Esemplificativamente, le fatture riportano data, indicazione del nominativo della società, la dicitura “addebito spese stradali, locazione veicoli”; ugualmente generiche risultano le bolle di accompagnamento e di trasporto riferite ai viaggi effettuati;
dalla documentazione depositata risulta, inoltre, una scrittura privata con la società Società_3 per la fornitura di gasolio, ma non vi è menzione di accordo anche con la società Società_4 per la locazione dei veicoli, a differenza di quanto sostenuto da parte contribuente. A conferma si richiama giurisprudenza di legittimità tra cui sent. 9912/2020 ord.
12081/2024. Peraltro, come evidenziato dalla stessa Agenzia delle Entrate, la Corte valuta come deducibili i costi limitatamente ai mesi di settembre, ottobre, dicembre 2015.
Ugualmente corretto appare l'operato dell'Ufficio in riferimento alle sanzioni applicate utilizzando lo strumento del cumulo giuridico più favorevole alla parte.
L'alternanza dei giudicati giustifica la compensazione delle spese.
P. Q. M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana accoglie parzialmente l'appello riconoscendo deducibili i costi sostenuti nei mesi di settembre, ottobre, dicembre 2015 e compensa le spese.
Firenze, 15.1.2026