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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/07/2025, n. 5621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5621 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 4259/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione lavoro nella persona del dott. Paolo Scognamiglio ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4259/2025 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 09/05/1953 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. D'AGO MAURIZIO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Mauro CP_1
Elberti
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione indebito
CONCLUSIONI: come in atti
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 20/02/2025 l'epigrafato ricorrente ha dedotto di:
- Essere titolare della pensione di invalidità civile;
- Aver ricevuto in data 06.02.2023 un provvedimento rideterminazione dell'importo pensionistico, con conseguente indebito pari ad euro 3.132,28 (periodo 01.01.2020 –
28.02.2023);
- Aver presentato ricorso amministrativo, sul quale l'ente previdenziale non si è pronunciato.
Ha quindi agito in giudizio chiedendo che venisse dichiarata l'irripetibilità delle somme percepite, in quanto:
- Il provvedimento è carente di motivazione;
- La ricorrente non possiede redditi incompatibili con l'erogazione e ha percepito le somme in buona fede.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Non veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il
Giudice decideva la causa.
Il ricorso non merita accoglimento.
In via preliminare, occorre definire quale sia il thema decidendum del presente giudizio. Nel caso in esame parte, ricorrente ha esperito un'azione di accertamento negativo dei presupposti per la rideterminazione del trattamento pensionistico e delle pretese restitutorie dell' CP_1 relative all'illegittima erogazione della prestazione assistenziale erogata per il periodo gennaio 2020 – febbraio 2023.
Come emerge dalla nota di debito, l'indebito ha ad oggetto il pagamento della maggiorazione dell'importo della pensione di invalidità civile, non dovuta a causa del superamento della soglia reddituale prevista.
Nel caso in esame, l'eccezione di genericità della motivazione del provvedimento restitutorio
è infondata in quanto l' ha indicato la causale con un sufficiente livello di specificità, CP_1 idoneo a far comprendere perché la prestazione non sarebbero spettate al ricorrente.
Dalla tabella, parte integrante del provvedimento, è chiaramente desumibile quali siano i periodi di indebito e i relativi importi.
Per quanto riguarda il merito, l'indebito assistenziale è disciplinato dal legislatore in modo differente rispetto all'indebito previdenziale e si applicano le norme di diritto comune ex art. 2033 c.c. in via residuale.
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 28771/2018), “in proposito è noto che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' "affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui "non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione" (Corte
Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448).
4.1 Ciò premesso si è andato affermando, in ambito assistenziale, un quadro di fondo tale per cui "in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale" (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446;
Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977 (secondo cui "gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore...degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento") ed il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (secondo cui "con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte"
(risultando invece abrogata la L. n. 537 del 1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4, e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, il D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma
5: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.).
4.2 Sicchè la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto
2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo
2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
4.3 Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari
(L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non può dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici. L in realtà sostiene che, rispetto al venire meno dei requisiti economici, la regola CP_1 sarebbe quella di piena ripetibilità e che essa andrebbe desunta dal disposto del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 5, conv. in L. n. 326 del 2003, e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che "non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali". Sicchè, secondo l'ente erogatore, dalla limitazione della ripetibilità ai periodi anteriori rispetto all'entrata in vigore del decreto legge, dovrebbe trarsi la conclusione che, rispetto ai periodi successivi, varrebbe un regime di piena ripetibilità, secondo le regole civilistiche di cui all'art. 2033 c.c. Tale conclusione non può però essere condivisa, in quanto il significato del predetto disposto non è univoco nel far concludere per l'esistenza di un contrasto rispetto alle precedenti previsioni generali già citate (secondo cui la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito: art. 3, comma 9, cit.; D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, cit.) e per l'introduzione di una regola di generalizzata ripetibilità per il venire meno dei requisiti economici della prestazione assistenziale. Infatti la disposizione, per un verso, non contiene nulla di esplicito rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità; del resto essa conserva comunque portata normativa, ove la si intenda quale generalizzata sanatoria del pregresso, estesa anche al caso in cui vi fossero già stati accertamenti di indebito, in connessione con le regole interdirigenziali di verifica che venivano contestualmente previste. Pertanto non può dirsi che la disposizione in questione abbia l'effetto di escludere il venire meno dei requisiti reddituali dall'applicazione della citata disciplina generale dell'indebito assistenziale.
5. Si deve in definitiva confermare il principio, desumibile dall'insieme delle norme e delle pronunce sopra esaminate, per cui l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”.
Tanto premesso, concordemente con il dato normativo e gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, non è possibile valorizzare le deduzioni formulate da parte ricorrente in quanto emerge dagli atti di causa che:
- Non sussistevano i presupposti della maggiorazione della pensione che in un primo momento era stata concessa, poiché il dato reddituale va valutato con riguardo al nucleo familiare dell'istante considerato nel suo complesso;
- La ricorrente risulta sposata con dal 1975; ciononostante, nella Persona_1 domanda amministrativa ha indicato solo sé stessa tra i componenti del nucleo familiare, con conseguente induzione in errore dell'ente previdenziale che, prima facie, ha ritenuto esistenti i presupposti per procedere alla maggiorazione dell'importo;
- Sussiste, pertanto, nel caso di specie il presupposto per derogare al generale principio della irripetibilità delle somme in caso di indebito assistenziale poiché deve
“…puntualizzarsi, in relazione alle normative speciali che, in relazione alle prestazioni previdenziali e assistenziali, limitano l'operatività delle norme del codice civile sulla ripetizione di indebito, nel caso in cui si sia verificato un pagamento non dovuto e sia integrata l'ipotesi astratta dell'indebito oggettivo, ma escludono l'applicabilità della disposizione di favore nel caso di dolo del beneficiario, che tale dolo consiste nella semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, non essendo invece necessario che l'interessato abbia posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l'ente erogatore. In particolare, il dolo è configurabile anche nel caso in cui il pagamento non dovuto dipenda esclusivamente da un errore - anche se ricollegabile a una negligenza - del soggetto pagatore. Naturalmente la prova del dolo è prevalentemente fornita dall'esistenza di un comportamento fraudolento del beneficiario del pagamento, ma tale stato soggettivo rileva, ove sussista la relativa prova, anche negli altri casi (si pensi, per esempio, all'ipotesi di pagamenti di entità tale da rendere evidente l'esistenza di un errore e l'insussistenza del diritto del destinatario, oppure di pagamenti, a favore di soggetti di adeguata cultura ed esperienza, che siano privi di qualsiasi nesso con rapporti in essere o in via di attivazione). Infatti, la semplice consapevolezza della mancanza del diritto fa venire meno la ratio della deroga alle regole generali codicistiche in materia di ripetizione dell'indebito.” (Cassazione civile, sez. lav., 03/02/2004 n. 1978).
Tanto premesso, parte ricorrente non allega né prova specificamente il possesso di un reddito inferiore alla soglia prevista per l'erogazione della prestazione in esame.
Il ricorso, alla luce di quanto prospettato, è pertanto infondato e va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014.
Non può essere valorizzata la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., poiché la controversia non ha ad oggetto l'ottenimento di prestazioni previdenziali o assistenziali, ma la ripetizione dell'indebito.
Sul punto, la Suprema Corte ha evidenziato come l'art. 152 costituisca deroga al principio generale che ancora la soccombenza alla refusione delle spese di giudizio, sicché non può essere oggetto di interpretazione analogica, dovendosi applicare solo ai casi strettamente disciplinati dal legislatore.
Secondo la Suprema Corte, infatti, “affinché sia applicabile l'art. 152 disp. att. cpc, per il quale la parte soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, in presenza delle condizioni economiche ritualmente dichiarate, non è assoggettata al pagamento di spese, competenze ed onorari, è necessario che il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento” (Cass. 16676/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in euro 886,00 oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Napoli, 09/07/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Paolo Scognamiglio
La bozza della presente decisione è stata redatta dalla dott.ssa Anna Chiara Mormile, magistrato ordinario in tirocinio mirato.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione lavoro nella persona del dott. Paolo Scognamiglio ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4259/2025 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 09/05/1953 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. D'AGO MAURIZIO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Mauro CP_1
Elberti
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione indebito
CONCLUSIONI: come in atti
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 20/02/2025 l'epigrafato ricorrente ha dedotto di:
- Essere titolare della pensione di invalidità civile;
- Aver ricevuto in data 06.02.2023 un provvedimento rideterminazione dell'importo pensionistico, con conseguente indebito pari ad euro 3.132,28 (periodo 01.01.2020 –
28.02.2023);
- Aver presentato ricorso amministrativo, sul quale l'ente previdenziale non si è pronunciato.
Ha quindi agito in giudizio chiedendo che venisse dichiarata l'irripetibilità delle somme percepite, in quanto:
- Il provvedimento è carente di motivazione;
- La ricorrente non possiede redditi incompatibili con l'erogazione e ha percepito le somme in buona fede.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Non veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il
Giudice decideva la causa.
Il ricorso non merita accoglimento.
In via preliminare, occorre definire quale sia il thema decidendum del presente giudizio. Nel caso in esame parte, ricorrente ha esperito un'azione di accertamento negativo dei presupposti per la rideterminazione del trattamento pensionistico e delle pretese restitutorie dell' CP_1 relative all'illegittima erogazione della prestazione assistenziale erogata per il periodo gennaio 2020 – febbraio 2023.
Come emerge dalla nota di debito, l'indebito ha ad oggetto il pagamento della maggiorazione dell'importo della pensione di invalidità civile, non dovuta a causa del superamento della soglia reddituale prevista.
Nel caso in esame, l'eccezione di genericità della motivazione del provvedimento restitutorio
è infondata in quanto l' ha indicato la causale con un sufficiente livello di specificità, CP_1 idoneo a far comprendere perché la prestazione non sarebbero spettate al ricorrente.
Dalla tabella, parte integrante del provvedimento, è chiaramente desumibile quali siano i periodi di indebito e i relativi importi.
Per quanto riguarda il merito, l'indebito assistenziale è disciplinato dal legislatore in modo differente rispetto all'indebito previdenziale e si applicano le norme di diritto comune ex art. 2033 c.c. in via residuale.
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 28771/2018), “in proposito è noto che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' "affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui "non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione" (Corte
Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448).
4.1 Ciò premesso si è andato affermando, in ambito assistenziale, un quadro di fondo tale per cui "in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale" (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446;
Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977 (secondo cui "gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore...degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento") ed il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (secondo cui "con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte"
(risultando invece abrogata la L. n. 537 del 1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4, e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, il D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma
5: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.).
4.2 Sicchè la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto
2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo
2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
4.3 Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari
(L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non può dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici. L in realtà sostiene che, rispetto al venire meno dei requisiti economici, la regola CP_1 sarebbe quella di piena ripetibilità e che essa andrebbe desunta dal disposto del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 5, conv. in L. n. 326 del 2003, e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che "non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali". Sicchè, secondo l'ente erogatore, dalla limitazione della ripetibilità ai periodi anteriori rispetto all'entrata in vigore del decreto legge, dovrebbe trarsi la conclusione che, rispetto ai periodi successivi, varrebbe un regime di piena ripetibilità, secondo le regole civilistiche di cui all'art. 2033 c.c. Tale conclusione non può però essere condivisa, in quanto il significato del predetto disposto non è univoco nel far concludere per l'esistenza di un contrasto rispetto alle precedenti previsioni generali già citate (secondo cui la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito: art. 3, comma 9, cit.; D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, cit.) e per l'introduzione di una regola di generalizzata ripetibilità per il venire meno dei requisiti economici della prestazione assistenziale. Infatti la disposizione, per un verso, non contiene nulla di esplicito rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità; del resto essa conserva comunque portata normativa, ove la si intenda quale generalizzata sanatoria del pregresso, estesa anche al caso in cui vi fossero già stati accertamenti di indebito, in connessione con le regole interdirigenziali di verifica che venivano contestualmente previste. Pertanto non può dirsi che la disposizione in questione abbia l'effetto di escludere il venire meno dei requisiti reddituali dall'applicazione della citata disciplina generale dell'indebito assistenziale.
5. Si deve in definitiva confermare il principio, desumibile dall'insieme delle norme e delle pronunce sopra esaminate, per cui l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”.
Tanto premesso, concordemente con il dato normativo e gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, non è possibile valorizzare le deduzioni formulate da parte ricorrente in quanto emerge dagli atti di causa che:
- Non sussistevano i presupposti della maggiorazione della pensione che in un primo momento era stata concessa, poiché il dato reddituale va valutato con riguardo al nucleo familiare dell'istante considerato nel suo complesso;
- La ricorrente risulta sposata con dal 1975; ciononostante, nella Persona_1 domanda amministrativa ha indicato solo sé stessa tra i componenti del nucleo familiare, con conseguente induzione in errore dell'ente previdenziale che, prima facie, ha ritenuto esistenti i presupposti per procedere alla maggiorazione dell'importo;
- Sussiste, pertanto, nel caso di specie il presupposto per derogare al generale principio della irripetibilità delle somme in caso di indebito assistenziale poiché deve
“…puntualizzarsi, in relazione alle normative speciali che, in relazione alle prestazioni previdenziali e assistenziali, limitano l'operatività delle norme del codice civile sulla ripetizione di indebito, nel caso in cui si sia verificato un pagamento non dovuto e sia integrata l'ipotesi astratta dell'indebito oggettivo, ma escludono l'applicabilità della disposizione di favore nel caso di dolo del beneficiario, che tale dolo consiste nella semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, non essendo invece necessario che l'interessato abbia posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l'ente erogatore. In particolare, il dolo è configurabile anche nel caso in cui il pagamento non dovuto dipenda esclusivamente da un errore - anche se ricollegabile a una negligenza - del soggetto pagatore. Naturalmente la prova del dolo è prevalentemente fornita dall'esistenza di un comportamento fraudolento del beneficiario del pagamento, ma tale stato soggettivo rileva, ove sussista la relativa prova, anche negli altri casi (si pensi, per esempio, all'ipotesi di pagamenti di entità tale da rendere evidente l'esistenza di un errore e l'insussistenza del diritto del destinatario, oppure di pagamenti, a favore di soggetti di adeguata cultura ed esperienza, che siano privi di qualsiasi nesso con rapporti in essere o in via di attivazione). Infatti, la semplice consapevolezza della mancanza del diritto fa venire meno la ratio della deroga alle regole generali codicistiche in materia di ripetizione dell'indebito.” (Cassazione civile, sez. lav., 03/02/2004 n. 1978).
Tanto premesso, parte ricorrente non allega né prova specificamente il possesso di un reddito inferiore alla soglia prevista per l'erogazione della prestazione in esame.
Il ricorso, alla luce di quanto prospettato, è pertanto infondato e va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014.
Non può essere valorizzata la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., poiché la controversia non ha ad oggetto l'ottenimento di prestazioni previdenziali o assistenziali, ma la ripetizione dell'indebito.
Sul punto, la Suprema Corte ha evidenziato come l'art. 152 costituisca deroga al principio generale che ancora la soccombenza alla refusione delle spese di giudizio, sicché non può essere oggetto di interpretazione analogica, dovendosi applicare solo ai casi strettamente disciplinati dal legislatore.
Secondo la Suprema Corte, infatti, “affinché sia applicabile l'art. 152 disp. att. cpc, per il quale la parte soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, in presenza delle condizioni economiche ritualmente dichiarate, non è assoggettata al pagamento di spese, competenze ed onorari, è necessario che il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento” (Cass. 16676/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in euro 886,00 oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Napoli, 09/07/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Paolo Scognamiglio
La bozza della presente decisione è stata redatta dalla dott.ssa Anna Chiara Mormile, magistrato ordinario in tirocinio mirato.