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Sentenza 9 maggio 2024
Sentenza 9 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/05/2024, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Carmen Ranieli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6580/2019 R.G.A.C. vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Santa Maria Capua Vetere, Via Consolare Campana, n. 43, presso lo studio dell'Avv. Donatella
Scarfone, che la rappresenta e difende in giudizio giusta procura a margine dell'atto di citazione in CP_ opposizione a
-OPPONENTE-
E
(c.f. , già Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t.¸ elettivamente domiciliata in Catania, via
[...]
Musumeci, n. 171, presso lo studio dell'Avv. Roberta Camilleri, che la rappresenta e difende in giudizio giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-OPPOSTA-
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1218/2019, emesso dal Tribunale di Catanzaro il
9.9.2019, depositato in data 10.09.2019 e notificato in data 11.11.2019.
Conclusioni delle parti:
All'udienza del 12.12.2023 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in atti e il giudice istruttore ha assegnato la causa a sentenza concedendo, ai sensi dell'articolo 190 c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato in data 21 dicembre 2019, ha Parte_1 convenuto in giudizio il proponendo opposizione avverso il Controparte_2 decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, con cui le era stato ingiunto il pagamento, in favore della società convenuta, della somma di € 44.136,94, oltre interessi al tasso legale dalla notifica del decreto al saldo e le spese e compensi della procedura di ingiunzione, dovuta a titolo di corrispettivo per l'avvenuto utilizzo di energia elettrica per il periodo da marzo 2011 a marzo 2016,
1 giusta fattura n. 079273100000268A del 27.12.2016 (cfr. fattura allegata al ricorso monitorio, prodotta da parte opposta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
A sostegno dell'opposizione ha eccepito: - l'inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c. per la tardiva notifica avvenuta in data 11.11.2019 (data di consegna all'opponente) e, dunque, per notifica avvenuta oltre il termine di 60 giorni dalla sua emissione (deposito d.i. del 10.09.2019) ex art. 644 c.p.c.; - la mancata attivazione da parte della società opposta della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5, co. 1 bis, D. lgs n. 28/10; - il difetto di legittimazione ad agire in giudizio della società opposta, non avendo dimostrato a che titolo pretenderebbe il credito nei confronti dell'opponente; - la prescrizione del credito maturato dalla società opposta con riguardo alla fornitura di energia relativa al suddetto periodo da marzo 2011 a marzo 2016, operando nella fattispecie il termine prescrizionale di due anni e non risultando notificati atti interruttivi della contestata prescrizione;
- che l'unica ed esclusiva fornitura di energia elettrica riferibile ad
[...]
sarebbe quella relativa alla propria abitazione sita in Catanzaro, via Traversa degli Parte_1
Svevi, n. 7, come da allegate fatture regolarmente saldate;
- che l'unico rapporto tra
[...]
e la deducente era stato quello relativo al procedimento penale, derivante Controparte_2 dalla contestazione di reato per un contestato allaccio abusivo alla rete elettrica, n. 4868/16
R.G.N.R. del Tribunale di Catanzaro, Sezione Prima Penale, Giudice dott.ssa Tiziana Macrì, il quale si è concluso con sentenza n. 13/18, del 04/10/2018, con assoluzione della opposta per non aver commesso il fatto “in quanto non è accertata la riconducibilità della condotta all'imputata al di là di ogni ragionevole dubbio”; - la nullità, inammissibilità ed assenza dei requisiti ex art. 633 e
634 c.p.c ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo;
- l'omessa prova da parte della società opposta degli elementi costitutivi della propria pretesa sia con riferimento alla regolare rilevazione dei consumi sia in ordine alla trasmissione dei relativi dati, non essendo la fattura emessa idonea a fornire tale prova.
Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto perché la domanda sarebbe sfornita di prova e/o, in subordine, la riduzione dell'avversa pretesa - perché non dovuta e comunque non provata - fino ad equità, oltre che, in via riconvenzionale, la condanna della parte opposta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e quantificati in una somma non inferiore ad euro 5.000,00 ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta congrua e di giustizia.
Costituitasi in giudizio, la società ha chiesto: - preliminarmente, Controparte_2 di dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione da parte dell'opponente, essendo onere posto a suo carico;
- nel merito, il rigetto dell'opposizione perché infondata, con conferma del provvedimento monitorio.
In particolare, ha evidenziato: - la tempestività della notifica del decreto ingiuntivo opposto per essere stato notificato nel rispetto del termine di sessanta giorni di cui all'art. 644 c.p.c. (stante il
2 deposito del decreto ingiuntivo in cancelleria in data 10.09.2019 e la consegna del plico all'ufficio postale - per la notifica in proprio da parte del procuratore costituito - in data 06.11.2019); - che il credito non originava da un regolare rapporto contrattuale, bensì da consumi effettuati dalla opponente, che non erano stati registrati a causa di un allaccio diretto alla rete elettrica eseguito tramite un cavo da 2 x 6 mmq in rame collegato direttamente e abusivamente alla linea di alimentazione del quadro centralizzato (e per la quale era stata anche effettuata denuncia di reato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro: poi esitata nella sentenza penale già richiamata); - che tale circostanza era stata accertata dal distributore di energia territorialmente competente ( - oggi a mezzo dei propri tecnici Organizzazione_2 Organizzazione_2
(incaricati di pubblico servizio) ed unitamente ai Carabinieri della Stazione di Santa Maria –
Catanzaro presso il punto di prelievo sito nel Comune di Catanzaro, Via Piemonte 69, contraddistinto con il n. POD IT001E790255771, ed oggetto della fattura n.079273100000268A, emessa in data 27.12.2016 e relativa al periodo marzo 2011 – marzo 2016, di importo pari ad €
44.136,94; - l'inapplicabilità al caso in esame del termine di prescrizione biennale evocato da controparte, trattandosi di un credito derivante dalla mancata rilevazione dei dati di consumo imputabile all'utente ovvero per avvenuto allaccio abusivo accertato, di talché doveva applicarsi il termine prescrizionale di cinque anni;
- l'avvenuta corretta identificazione, da parte dei tecnici accertatori e dei carabinieri della opponente quale “persona che utilizza di fatto la fornitura”.
Scambiate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita solo documentalmente, considerata anche la rinuncia all'udienza del 12.05.2022 all'escussione dei testi di parte opposta, regolarmente intimati e non comparsi.
2. L'opposizione è infondata e, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
2.1. In primis, è necessario precisare come sia da ritenersi infondata la preliminare eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c. per tardiva notifica (avvenuta con la consegna alla destinataria in data 11.11.2019) sollevata dall'opponente in quanto, come noto, per effetto delle pronunzie della Corte Costituzionale nn. 69/94, 477/02, 28/04, 97/04 e 154/05 è da considerare acquisito all'ordinamento processuale civile, tra le norme generali sulle notificazioni, il principio secondo cui il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante deve distinguersi da quello del perfezionamento della stessa per il destinatario, perfezionamento che, nei confronti del primo, ha luogo con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, con la conseguenza che, ove tempestiva, quella consegna evita alla parte la decadenza correlata all'inosservanza del termine perentorio entro il quale la notificazione deve essere effettuata;
mentre per il destinatario rileva, invece, la diversa data in cui l'atto medesimo è da lui ricevuto o perviene nella sua sfera di conoscibilità.
3 Tale principio generale, più volte richiamato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, opera anche in caso di notificazione a mezzo posta (v. Sez. Un., n. 10216/06).
Nel caso di specie, dagli atti risulta che, emesso il decreto ingiuntivo in data 09.09.2019 e depositato in cancelleria il 10.09.2019, il medesimo è stato inviato per la notificazione in data
06.11.2019, come chiaramente si legge nel timbro apposto da sull'atto in Controparte_4 questione al momento della consegna del plico da parte del notificante.
Pertanto, dovendo il procedimento notificatorio ritenersi iniziato nella detta data, considerato che il dies a quo è quello del 10.09.2019 di deposito in cancelleria del decreto ingiuntivo emesso e il
09.11.2019 sarebbe stato il termine ultimo per detto incombente, la notifica del decreto ingiuntivo è, per la società notificante, da ritenersi tempestiva.
2.2. Altresì, è da ritenersi superata l'eccezione di improcedibilità del giudizio per mancata attivazione da parte della società opposta della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5, co. 1 bis, D. lgs n. 28/10 posto che, come disposto nel provvedimento del 16.06.2020 a firma del G.o.p. illo tempore incaricato del ruolo, è stata poi assolta, con esito negativo, la condizione di procedibilità di cui all'art. 3 comma 3.1 dell'Allegato A dell'Autorità di Regolazione per Org_3
Del. 209/2016/E/com e relativo, per l'appunto, al tentativo di conciliazione Org_4 Org_5 quale condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 2, comma 24, lettera b), della Legge 14 novembre
1995, n. 481 (come da verbale depositato agli atti in data 14.01.2021).
2.3. Venendo al merito, risulta che i tecnici operanti la verifica presso l'immobile in testa alla CP_3 opponente in data 02.03.2016, hanno rilevato un irregolare “allaccio diretto alla rete eseguito CP_3 tramite un cavo 2+6 mmq in rame collegato direttamente alla linea di alimentazione del quadro centralizzato composta da un cavo 4 x 6 mmq in rame. Il cavo abusivo terminava collegato ad un interruttore nascosto nell'intercapedine del palazzo dal quale partivano i cavi che alimentavano
l'appartamento. Si precisa che per realizzare l'allaccio abusivo è stato necessario rompere i tubi a protezione dei cavi posti sotto la traccia nonché la recisione degli stessi per poi connettersi in CP_3 maniera fraudolenta. L'allaccio diretto è stato rimosso e repertato in busta numero R 0215960”.
Sennonché, il rapporto obbligatorio sotteso alla pretesa azionata dalla parte creditrice - id est, parte opposta – ha fonte non in un contratto, ma in un fatto illecito, ossia nella sottrazione fraudolenta
(mediante allaccio abusivo) di energia elettrica direttamente dalla rete del distributore;
da cui, dunque, deriva la legittimazione attiva della società opposta nei confronti della opponente.
Ancora preliminarmente deve rilevarsi che l'eccezione di prescrizione è infondata in quanto la prescrizione biennale si applica, per quanto previsto dalla L. n. 205/2017 (secondo la quale, per il settore elettrico, il diritto al corrispettivo, per le fatture la cui scadenza è successiva al 1° marzo
2018, si prescrive in due anni), solo per i consumi successivi al 2018 e comunque in quanto tale normativa non si applica ai casi di prelievi irregolari di energia elettrica.
4 Tanto premesso, per ormai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cass. Civ., Sez. II, n. 9927/2004 in Giust. Civ. Mass. 2004, f. 5).
Con particolare riferimento alla fattispecie in esame, la società opposta ha depositato la fattura azionata ed ha precisato che i consumi sono stati ricostruiti a seguito della verifica, compiuta da tecnici di in cui è stato rilevato un allaccio abusivo, alla presenza della Organizzazione_2 stessa opponente.
Diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, non vi sono motivi per disattendere, quanto alla situazione di fatto in esso descritta e documentata fotograficamente, il verbale del 02.03.2016, al quale deve attribuirsi fede privilegiata trattandosi di accertamenti svolti da incaricati di pubblico servizio (qualifica che non è stata persa a seguito della privatizzazione del gestore del servizio elettrico, secondo il consolidato orientamento del Consiglio di Stato di cui alle sentenze nn.
4711/02, 1206/01 e 1303/02) e non potendosi fare a meno di rilevare, inoltre, che proprio la stessa opponente ebbe a sottoscrivere il documento, confermando le circostanze ivi indicate, in sede di sopralluogo.
Ciò detto, è possibile tenere in considerazione la nota di del 25.07.2016 Organizzazione_2 prodotta dall'opposta - il cui oggetto è “Denuncia di notizia di reato ai sensi dell'art. 331 c.p.p. -
Prelievi irregolari di energia elettrica (art. 624, 625 c.p.)” (con cui veniva comunicato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro la notitia criminis) - che consente di poter ritenere come al 02.03.2024 (data di esecuzione della verifica) la quantificazione complessiva dell'energia ricostruita fosse pari, almeno indicativamente, a 210845 kWh.
Infatti, in presenza di un prelievo irregolare di energia elettrica riconducibile ad un allaccio diretto che sia stato realizzato senza la preventiva stipula di un regolare contratto, il rapporto di fornitura sorge in forza dell'art.
4.3 del testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica
e il Gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (TIV), emanato ai sensi del Decreto Legge 18 giugno 2007 n. 73
(Allegato A alla deliberazione 19 luglio 2012, 301/2012/R/EEL e successive modifiche e integrazioni), in base al quale, nel caso in cui un cliente finale si trovi senza un venditore sul mercato libero e, di conseguenza, senza un contratto di trasporto e un contratto di dispacciamento in vigore con riferimento a uno o più punti di prelievo nella propria titolarità, l'impresa distributrice provvede (a seconda dai casi) a inserire i medesimi punti di prelievo nel contratto di dispacciamento
5 dell' , ovvero nel contratto di dispacciamento dell'esercente la salvaguardia (v. Org_6 estratto TIV - Allegato 10 di parte opposta).
Nel caso di specie, pertanto, sussistendo i presupposti di cui all'Allegato A alla deliberazione 19 luglio 2012, 301/2012/R/EEL, si è costituito un rapporto contrattuale di fornitura di energia elettrica ex lege tra e l'odierna opposta, , quale esercente il Parte_1 Controparte_2
, nella qualità di fornitore di ultima istanza. Organizzazione_7
Orbene, la ricostruzione dei consumi, tenuto conto dell'allaccio abusivo, è stata calcolata - si legge nella nota di del 25.07.2016 - “avendo a riferimento il costo medio di 0,2289 Organizzazione_2
€/KWh, comprensivo di imposta erariale ed addizionale comunale, uniformi sul territorio nazionale, calcolato sulla base dei prezzi per forniture di [AT/ MT/BT] estratti dallo Storico del
Prezzo Medio Nazionale di Riferimento pubblicato nel sito ufficiale dell' Org_6
(www.acquirenteunico.it)”.
E' pur vero che di fronte alla contestazione del somministrato, è onere del somministrante fornire prova della corretta entità dei consumi addebitati al cliente, ma tale onere del fornitore sorge solo in presenza di una specifica contestazione della controparte, tale non potendo ritenersi la contestazione del tutto generica operata dall'opponente.
Dal canto suo, invece, l'opponente non ha fornito alcuna prova che la captazione abusiva di energia elettrica sia avvenuta per un tempo inferiore a quello considerato nella fattura e da altro soggetto, non essendo idoneo a tale scopo il deposito in giudizio della sentenza n. 13/18 del 04.10.2018 resa dal Tribunale di Catanzaro, Sezione Prima Penale, Giudice dott.ssa Tiziana Macrì, nel procedimento n. 4868/16 R.G.N.R..
Infatti, tale pronuncia, pur concludendo per l'assoluzione dell'opposta in relazione alla circostanza che “non è accertata la riconducibilità della condotta all'imputata al di là di ogni ragionevole dubbio”, è da riferirsi esclusivamente all'evento reato dell'allaccio abusivo (imputabile ad altro soggetto ovvero al Sig. ) ma non alla circostanza, provata documentalmente dalla Persona_1 società opposta e mai prima d'ora contestata, che l'opponente - per come dalla stessa confermato con la sottoscrizione del verbale di esecuzione della verifica del 02.03.2016 - è la persona che ha utilizzato di fatto la fornitura.
Per le ragioni esposte l'opposizione va rigettata - rimanendo così assorbita anche la domanda riconvenzionale di risarcimento danni - e conseguentemente confermato l'opposto decreto ingiuntivo, che deve essere dichiarato esecutivo.
3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al D.M. n. 147 del 2022, applicando lo scaglione di riferimento, individuato in quello per le controversie di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, in base ai valori minimi, attesa la non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara esecutivo;
- dichiara assorbita la domanda riconvenzionale di risarcimento proposta dall'opponente;
- condanna a rifondere in favore del Parte_1 Controparte_2 le spese di lite, liquidate in € 3.808,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf., Iva e Cpa come per legge.
Catanzaro, lì 7 maggio 2024
Il Giudice
dott.ssa Carmen Ranieli
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Carmen Ranieli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6580/2019 R.G.A.C. vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Santa Maria Capua Vetere, Via Consolare Campana, n. 43, presso lo studio dell'Avv. Donatella
Scarfone, che la rappresenta e difende in giudizio giusta procura a margine dell'atto di citazione in CP_ opposizione a
-OPPONENTE-
E
(c.f. , già Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t.¸ elettivamente domiciliata in Catania, via
[...]
Musumeci, n. 171, presso lo studio dell'Avv. Roberta Camilleri, che la rappresenta e difende in giudizio giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-OPPOSTA-
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1218/2019, emesso dal Tribunale di Catanzaro il
9.9.2019, depositato in data 10.09.2019 e notificato in data 11.11.2019.
Conclusioni delle parti:
All'udienza del 12.12.2023 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in atti e il giudice istruttore ha assegnato la causa a sentenza concedendo, ai sensi dell'articolo 190 c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato in data 21 dicembre 2019, ha Parte_1 convenuto in giudizio il proponendo opposizione avverso il Controparte_2 decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, con cui le era stato ingiunto il pagamento, in favore della società convenuta, della somma di € 44.136,94, oltre interessi al tasso legale dalla notifica del decreto al saldo e le spese e compensi della procedura di ingiunzione, dovuta a titolo di corrispettivo per l'avvenuto utilizzo di energia elettrica per il periodo da marzo 2011 a marzo 2016,
1 giusta fattura n. 079273100000268A del 27.12.2016 (cfr. fattura allegata al ricorso monitorio, prodotta da parte opposta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
A sostegno dell'opposizione ha eccepito: - l'inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c. per la tardiva notifica avvenuta in data 11.11.2019 (data di consegna all'opponente) e, dunque, per notifica avvenuta oltre il termine di 60 giorni dalla sua emissione (deposito d.i. del 10.09.2019) ex art. 644 c.p.c.; - la mancata attivazione da parte della società opposta della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5, co. 1 bis, D. lgs n. 28/10; - il difetto di legittimazione ad agire in giudizio della società opposta, non avendo dimostrato a che titolo pretenderebbe il credito nei confronti dell'opponente; - la prescrizione del credito maturato dalla società opposta con riguardo alla fornitura di energia relativa al suddetto periodo da marzo 2011 a marzo 2016, operando nella fattispecie il termine prescrizionale di due anni e non risultando notificati atti interruttivi della contestata prescrizione;
- che l'unica ed esclusiva fornitura di energia elettrica riferibile ad
[...]
sarebbe quella relativa alla propria abitazione sita in Catanzaro, via Traversa degli Parte_1
Svevi, n. 7, come da allegate fatture regolarmente saldate;
- che l'unico rapporto tra
[...]
e la deducente era stato quello relativo al procedimento penale, derivante Controparte_2 dalla contestazione di reato per un contestato allaccio abusivo alla rete elettrica, n. 4868/16
R.G.N.R. del Tribunale di Catanzaro, Sezione Prima Penale, Giudice dott.ssa Tiziana Macrì, il quale si è concluso con sentenza n. 13/18, del 04/10/2018, con assoluzione della opposta per non aver commesso il fatto “in quanto non è accertata la riconducibilità della condotta all'imputata al di là di ogni ragionevole dubbio”; - la nullità, inammissibilità ed assenza dei requisiti ex art. 633 e
634 c.p.c ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo;
- l'omessa prova da parte della società opposta degli elementi costitutivi della propria pretesa sia con riferimento alla regolare rilevazione dei consumi sia in ordine alla trasmissione dei relativi dati, non essendo la fattura emessa idonea a fornire tale prova.
Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto perché la domanda sarebbe sfornita di prova e/o, in subordine, la riduzione dell'avversa pretesa - perché non dovuta e comunque non provata - fino ad equità, oltre che, in via riconvenzionale, la condanna della parte opposta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e quantificati in una somma non inferiore ad euro 5.000,00 ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta congrua e di giustizia.
Costituitasi in giudizio, la società ha chiesto: - preliminarmente, Controparte_2 di dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione da parte dell'opponente, essendo onere posto a suo carico;
- nel merito, il rigetto dell'opposizione perché infondata, con conferma del provvedimento monitorio.
In particolare, ha evidenziato: - la tempestività della notifica del decreto ingiuntivo opposto per essere stato notificato nel rispetto del termine di sessanta giorni di cui all'art. 644 c.p.c. (stante il
2 deposito del decreto ingiuntivo in cancelleria in data 10.09.2019 e la consegna del plico all'ufficio postale - per la notifica in proprio da parte del procuratore costituito - in data 06.11.2019); - che il credito non originava da un regolare rapporto contrattuale, bensì da consumi effettuati dalla opponente, che non erano stati registrati a causa di un allaccio diretto alla rete elettrica eseguito tramite un cavo da 2 x 6 mmq in rame collegato direttamente e abusivamente alla linea di alimentazione del quadro centralizzato (e per la quale era stata anche effettuata denuncia di reato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro: poi esitata nella sentenza penale già richiamata); - che tale circostanza era stata accertata dal distributore di energia territorialmente competente ( - oggi a mezzo dei propri tecnici Organizzazione_2 Organizzazione_2
(incaricati di pubblico servizio) ed unitamente ai Carabinieri della Stazione di Santa Maria –
Catanzaro presso il punto di prelievo sito nel Comune di Catanzaro, Via Piemonte 69, contraddistinto con il n. POD IT001E790255771, ed oggetto della fattura n.079273100000268A, emessa in data 27.12.2016 e relativa al periodo marzo 2011 – marzo 2016, di importo pari ad €
44.136,94; - l'inapplicabilità al caso in esame del termine di prescrizione biennale evocato da controparte, trattandosi di un credito derivante dalla mancata rilevazione dei dati di consumo imputabile all'utente ovvero per avvenuto allaccio abusivo accertato, di talché doveva applicarsi il termine prescrizionale di cinque anni;
- l'avvenuta corretta identificazione, da parte dei tecnici accertatori e dei carabinieri della opponente quale “persona che utilizza di fatto la fornitura”.
Scambiate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita solo documentalmente, considerata anche la rinuncia all'udienza del 12.05.2022 all'escussione dei testi di parte opposta, regolarmente intimati e non comparsi.
2. L'opposizione è infondata e, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
2.1. In primis, è necessario precisare come sia da ritenersi infondata la preliminare eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c. per tardiva notifica (avvenuta con la consegna alla destinataria in data 11.11.2019) sollevata dall'opponente in quanto, come noto, per effetto delle pronunzie della Corte Costituzionale nn. 69/94, 477/02, 28/04, 97/04 e 154/05 è da considerare acquisito all'ordinamento processuale civile, tra le norme generali sulle notificazioni, il principio secondo cui il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante deve distinguersi da quello del perfezionamento della stessa per il destinatario, perfezionamento che, nei confronti del primo, ha luogo con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, con la conseguenza che, ove tempestiva, quella consegna evita alla parte la decadenza correlata all'inosservanza del termine perentorio entro il quale la notificazione deve essere effettuata;
mentre per il destinatario rileva, invece, la diversa data in cui l'atto medesimo è da lui ricevuto o perviene nella sua sfera di conoscibilità.
3 Tale principio generale, più volte richiamato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, opera anche in caso di notificazione a mezzo posta (v. Sez. Un., n. 10216/06).
Nel caso di specie, dagli atti risulta che, emesso il decreto ingiuntivo in data 09.09.2019 e depositato in cancelleria il 10.09.2019, il medesimo è stato inviato per la notificazione in data
06.11.2019, come chiaramente si legge nel timbro apposto da sull'atto in Controparte_4 questione al momento della consegna del plico da parte del notificante.
Pertanto, dovendo il procedimento notificatorio ritenersi iniziato nella detta data, considerato che il dies a quo è quello del 10.09.2019 di deposito in cancelleria del decreto ingiuntivo emesso e il
09.11.2019 sarebbe stato il termine ultimo per detto incombente, la notifica del decreto ingiuntivo è, per la società notificante, da ritenersi tempestiva.
2.2. Altresì, è da ritenersi superata l'eccezione di improcedibilità del giudizio per mancata attivazione da parte della società opposta della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5, co. 1 bis, D. lgs n. 28/10 posto che, come disposto nel provvedimento del 16.06.2020 a firma del G.o.p. illo tempore incaricato del ruolo, è stata poi assolta, con esito negativo, la condizione di procedibilità di cui all'art. 3 comma 3.1 dell'Allegato A dell'Autorità di Regolazione per Org_3
Del. 209/2016/E/com e relativo, per l'appunto, al tentativo di conciliazione Org_4 Org_5 quale condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 2, comma 24, lettera b), della Legge 14 novembre
1995, n. 481 (come da verbale depositato agli atti in data 14.01.2021).
2.3. Venendo al merito, risulta che i tecnici operanti la verifica presso l'immobile in testa alla CP_3 opponente in data 02.03.2016, hanno rilevato un irregolare “allaccio diretto alla rete eseguito CP_3 tramite un cavo 2+6 mmq in rame collegato direttamente alla linea di alimentazione del quadro centralizzato composta da un cavo 4 x 6 mmq in rame. Il cavo abusivo terminava collegato ad un interruttore nascosto nell'intercapedine del palazzo dal quale partivano i cavi che alimentavano
l'appartamento. Si precisa che per realizzare l'allaccio abusivo è stato necessario rompere i tubi a protezione dei cavi posti sotto la traccia nonché la recisione degli stessi per poi connettersi in CP_3 maniera fraudolenta. L'allaccio diretto è stato rimosso e repertato in busta numero R 0215960”.
Sennonché, il rapporto obbligatorio sotteso alla pretesa azionata dalla parte creditrice - id est, parte opposta – ha fonte non in un contratto, ma in un fatto illecito, ossia nella sottrazione fraudolenta
(mediante allaccio abusivo) di energia elettrica direttamente dalla rete del distributore;
da cui, dunque, deriva la legittimazione attiva della società opposta nei confronti della opponente.
Ancora preliminarmente deve rilevarsi che l'eccezione di prescrizione è infondata in quanto la prescrizione biennale si applica, per quanto previsto dalla L. n. 205/2017 (secondo la quale, per il settore elettrico, il diritto al corrispettivo, per le fatture la cui scadenza è successiva al 1° marzo
2018, si prescrive in due anni), solo per i consumi successivi al 2018 e comunque in quanto tale normativa non si applica ai casi di prelievi irregolari di energia elettrica.
4 Tanto premesso, per ormai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cass. Civ., Sez. II, n. 9927/2004 in Giust. Civ. Mass. 2004, f. 5).
Con particolare riferimento alla fattispecie in esame, la società opposta ha depositato la fattura azionata ed ha precisato che i consumi sono stati ricostruiti a seguito della verifica, compiuta da tecnici di in cui è stato rilevato un allaccio abusivo, alla presenza della Organizzazione_2 stessa opponente.
Diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, non vi sono motivi per disattendere, quanto alla situazione di fatto in esso descritta e documentata fotograficamente, il verbale del 02.03.2016, al quale deve attribuirsi fede privilegiata trattandosi di accertamenti svolti da incaricati di pubblico servizio (qualifica che non è stata persa a seguito della privatizzazione del gestore del servizio elettrico, secondo il consolidato orientamento del Consiglio di Stato di cui alle sentenze nn.
4711/02, 1206/01 e 1303/02) e non potendosi fare a meno di rilevare, inoltre, che proprio la stessa opponente ebbe a sottoscrivere il documento, confermando le circostanze ivi indicate, in sede di sopralluogo.
Ciò detto, è possibile tenere in considerazione la nota di del 25.07.2016 Organizzazione_2 prodotta dall'opposta - il cui oggetto è “Denuncia di notizia di reato ai sensi dell'art. 331 c.p.p. -
Prelievi irregolari di energia elettrica (art. 624, 625 c.p.)” (con cui veniva comunicato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro la notitia criminis) - che consente di poter ritenere come al 02.03.2024 (data di esecuzione della verifica) la quantificazione complessiva dell'energia ricostruita fosse pari, almeno indicativamente, a 210845 kWh.
Infatti, in presenza di un prelievo irregolare di energia elettrica riconducibile ad un allaccio diretto che sia stato realizzato senza la preventiva stipula di un regolare contratto, il rapporto di fornitura sorge in forza dell'art.
4.3 del testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica
e il Gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (TIV), emanato ai sensi del Decreto Legge 18 giugno 2007 n. 73
(Allegato A alla deliberazione 19 luglio 2012, 301/2012/R/EEL e successive modifiche e integrazioni), in base al quale, nel caso in cui un cliente finale si trovi senza un venditore sul mercato libero e, di conseguenza, senza un contratto di trasporto e un contratto di dispacciamento in vigore con riferimento a uno o più punti di prelievo nella propria titolarità, l'impresa distributrice provvede (a seconda dai casi) a inserire i medesimi punti di prelievo nel contratto di dispacciamento
5 dell' , ovvero nel contratto di dispacciamento dell'esercente la salvaguardia (v. Org_6 estratto TIV - Allegato 10 di parte opposta).
Nel caso di specie, pertanto, sussistendo i presupposti di cui all'Allegato A alla deliberazione 19 luglio 2012, 301/2012/R/EEL, si è costituito un rapporto contrattuale di fornitura di energia elettrica ex lege tra e l'odierna opposta, , quale esercente il Parte_1 Controparte_2
, nella qualità di fornitore di ultima istanza. Organizzazione_7
Orbene, la ricostruzione dei consumi, tenuto conto dell'allaccio abusivo, è stata calcolata - si legge nella nota di del 25.07.2016 - “avendo a riferimento il costo medio di 0,2289 Organizzazione_2
€/KWh, comprensivo di imposta erariale ed addizionale comunale, uniformi sul territorio nazionale, calcolato sulla base dei prezzi per forniture di [AT/ MT/BT] estratti dallo Storico del
Prezzo Medio Nazionale di Riferimento pubblicato nel sito ufficiale dell' Org_6
(www.acquirenteunico.it)”.
E' pur vero che di fronte alla contestazione del somministrato, è onere del somministrante fornire prova della corretta entità dei consumi addebitati al cliente, ma tale onere del fornitore sorge solo in presenza di una specifica contestazione della controparte, tale non potendo ritenersi la contestazione del tutto generica operata dall'opponente.
Dal canto suo, invece, l'opponente non ha fornito alcuna prova che la captazione abusiva di energia elettrica sia avvenuta per un tempo inferiore a quello considerato nella fattura e da altro soggetto, non essendo idoneo a tale scopo il deposito in giudizio della sentenza n. 13/18 del 04.10.2018 resa dal Tribunale di Catanzaro, Sezione Prima Penale, Giudice dott.ssa Tiziana Macrì, nel procedimento n. 4868/16 R.G.N.R..
Infatti, tale pronuncia, pur concludendo per l'assoluzione dell'opposta in relazione alla circostanza che “non è accertata la riconducibilità della condotta all'imputata al di là di ogni ragionevole dubbio”, è da riferirsi esclusivamente all'evento reato dell'allaccio abusivo (imputabile ad altro soggetto ovvero al Sig. ) ma non alla circostanza, provata documentalmente dalla Persona_1 società opposta e mai prima d'ora contestata, che l'opponente - per come dalla stessa confermato con la sottoscrizione del verbale di esecuzione della verifica del 02.03.2016 - è la persona che ha utilizzato di fatto la fornitura.
Per le ragioni esposte l'opposizione va rigettata - rimanendo così assorbita anche la domanda riconvenzionale di risarcimento danni - e conseguentemente confermato l'opposto decreto ingiuntivo, che deve essere dichiarato esecutivo.
3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al D.M. n. 147 del 2022, applicando lo scaglione di riferimento, individuato in quello per le controversie di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, in base ai valori minimi, attesa la non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara esecutivo;
- dichiara assorbita la domanda riconvenzionale di risarcimento proposta dall'opponente;
- condanna a rifondere in favore del Parte_1 Controparte_2 le spese di lite, liquidate in € 3.808,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf., Iva e Cpa come per legge.
Catanzaro, lì 7 maggio 2024
Il Giudice
dott.ssa Carmen Ranieli
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