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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 05/02/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2834/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Carolina Ardifuoco Parte_1 ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 16.7.2024 ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e, premesso di essere stato titolare di assegno di CP_1 invalidità civile dal 2006 fino a marzo 2015, esponeva che con note datate
6.03.2015 e 27.04.2016 l' aveva richiesto la restituzione delle somme CP_2 percepite dall'1.1.2012 al 31.2.2015 per un totale di € 11.091,77 nonché dell'importo di € 4.331,99 per quelle percepite per il periodo dal 1.1.2011 al
31.3.2015, con contestuale revoca definitiva della prestazione a partire da aprile 2015 e ciò per superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge.
Deduceva che al fine di evitare la restituzione di tali somme e di ottenere il ripristino della prestazione aveva presentato all' , in data 23.11.2015, CP_1 domanda di ricostituzione reddituale che era rimasta priva di riscontro e che
1 aveva presentato nuova domanda in data 24.1.2023 sia in riferimento agli anni
2014 e 2015 che per gli anni 2016 e 2017.
Rappresentava che l' con provvedimento comunicato il 21.4.2023 aveva CP_2 rigettato la domanda sul presupposto che “la pensione non può essere ripristinata - risulta eliminata da aprile 2015” ed evidenziava che il ricorso amministrativo avverso detta determinazione era stato respinto con provvedimento comunicato il 20.6.2023 sul presupposto che “la richiesta oggetto del ricorso, non può essere accolta perché il ripristino della invalidità non può avvenire dopo il 67° anno di età”.
Lamentava la illegittimità della decisione dell' assumendo che in caso di CP_1 venir meno dell'assegno di invalidità civile in ragione del superamento del requisito reddituale era ammesso il ripristino della prestazione a seguito della presentazione di domanda di ricostituzione reddituale in presenza dei requisiti di legge quali quello sanitario e quello relativo all'età qualora i redditi fossero rientrati nei limiti di legge.
Sosteneva quindi che, essendo stato egli per gli anni dal 2014 al 2017 in possesso di redditi contenuti nei limiti di legge, nonché degli ulteriori requisiti per l'assegno di invalidità civile, l' avrebbe dovuto ripristinare la CP_2 prestazione per gli anni in questione.
Concludeva chiedendo “[..] accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al ripristino dell'assegno di invalidità civile relativamente agli anni dal 2014 al
2017 e per l'effetto condannare l' a versare in favore del ricorrente le rate CP_1 di assegno di invalidità civile maturate per i medesimi anni […]”.
L' si costituiva in giudizio contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto CP_1 per infondatezza.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 5.2.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Parte ricorrente – già titolare di assegno di invalidità civile - non contesta le ragioni dell'indebito comunicato dall' con le note datate 13.11.2015 e CP_2
2 27.4.2026 (cfr. all. fasc. ), fondate sull'avvenuto superamento dei limiti CP_1 reddituali per beneficiare della prestazione, tant'è che non chiede accertarsi l'insussistenza di detto indebito.
Assume, tuttavia, di aver diritto al rispristino della prestazione – che deduce essere stata revocata dal mese di aprile 2015 – per gli anni dal 2014 al 2017 sostenendo che, in caso di perdita del diritto alla prestazione per superamento dei limiti reddituali, come nel caso di specie, la prestazione debba essere ripristinata, a seguito di presentazione di domanda di ricostituzione reddituale, laddove vi siano i requisiti sanitari, di età e i redditi siano tornati ad essere contenuti nei limiti di legge.
Evidenziando di aver posseduto negli anni dal 2014 al 2017 redditi non superiori ai limiti di legge, di essere in possesso del requisito anagrafico (non avendo compiuto nel 2017 il 67 esimo anno di età) nonché di quello sanitario
(essendo stata riconfermata, in data 19.5.2014, in sede di visita di revisione, la percentuale di invalidità del 75%) si duole del silenzio serbato dall'Istituto in occasione della domanda di ricostituzione reddituale presentata il 23.11.2015 e del rigetto di quella presentata il 24.1.2023.
L'assunto di parte ricorrente non può essere condiviso.
Ed invero, premesso che deve ritenersi pacifico che la prestazione di cui è chiesto il ripristino è stata revocata nel mese di aprile 2015 (avendolo dedotto lo stesso ricorrente), si osserva che l'assunto da cui muove il ricorrente – ossia, appunto, quello secondo il quale la prestazione revocata per superamento dei limi reddituali possa essere ripristinata a seguito di domanda di ricostituzione reddituale, sia pure sussistendo determinati requisiti (rispetto dei limiti reddituali e sussistenza del requisito sanitario ed anagrafico) – è priva di supporto normativo e, del resto, la parte ricorrente neppure allega sul referente normativo sul quale poggia detto assunto, limitandosi a fare riferimento a non meglio precisate circolari interne dello stesso
[...]
(così in ricorso alla pag. 2). Controparte_3
Come correttamente evidenzia l' , invece, in caso di revoca dell'assegno CP_2 di assistenza per superamento dei limiti reddituali – come nella specie - occorre una nuova domanda di prestazione a seguito della quale, previa
3 verifica della sussistenza dei requisiti economico e sanitario, il diritto alla prestazione è riconosciuto con decorrenza dal mese successivo a quello della presentazione.
Nel caso che ci occupa parte ricorrente non ha neppure allegato di aver presentato una nuova domanda di prestazione.
A fronte della revoca della prestazione e in assenza di presentazione di nuova domanda amministrativa intesa ad ottenerla parte ricorrente non può dunque vantare alcun diritto al ripristino invalidità civile relativamente agli anni dal
2014 al 2017 né ovviamente ai ratei maturati in tali anni.
Il ricorso, per quanto precede, deve essere rigettato.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 5 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2834/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Carolina Ardifuoco Parte_1 ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 16.7.2024 ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e, premesso di essere stato titolare di assegno di CP_1 invalidità civile dal 2006 fino a marzo 2015, esponeva che con note datate
6.03.2015 e 27.04.2016 l' aveva richiesto la restituzione delle somme CP_2 percepite dall'1.1.2012 al 31.2.2015 per un totale di € 11.091,77 nonché dell'importo di € 4.331,99 per quelle percepite per il periodo dal 1.1.2011 al
31.3.2015, con contestuale revoca definitiva della prestazione a partire da aprile 2015 e ciò per superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge.
Deduceva che al fine di evitare la restituzione di tali somme e di ottenere il ripristino della prestazione aveva presentato all' , in data 23.11.2015, CP_1 domanda di ricostituzione reddituale che era rimasta priva di riscontro e che
1 aveva presentato nuova domanda in data 24.1.2023 sia in riferimento agli anni
2014 e 2015 che per gli anni 2016 e 2017.
Rappresentava che l' con provvedimento comunicato il 21.4.2023 aveva CP_2 rigettato la domanda sul presupposto che “la pensione non può essere ripristinata - risulta eliminata da aprile 2015” ed evidenziava che il ricorso amministrativo avverso detta determinazione era stato respinto con provvedimento comunicato il 20.6.2023 sul presupposto che “la richiesta oggetto del ricorso, non può essere accolta perché il ripristino della invalidità non può avvenire dopo il 67° anno di età”.
Lamentava la illegittimità della decisione dell' assumendo che in caso di CP_1 venir meno dell'assegno di invalidità civile in ragione del superamento del requisito reddituale era ammesso il ripristino della prestazione a seguito della presentazione di domanda di ricostituzione reddituale in presenza dei requisiti di legge quali quello sanitario e quello relativo all'età qualora i redditi fossero rientrati nei limiti di legge.
Sosteneva quindi che, essendo stato egli per gli anni dal 2014 al 2017 in possesso di redditi contenuti nei limiti di legge, nonché degli ulteriori requisiti per l'assegno di invalidità civile, l' avrebbe dovuto ripristinare la CP_2 prestazione per gli anni in questione.
Concludeva chiedendo “[..] accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al ripristino dell'assegno di invalidità civile relativamente agli anni dal 2014 al
2017 e per l'effetto condannare l' a versare in favore del ricorrente le rate CP_1 di assegno di invalidità civile maturate per i medesimi anni […]”.
L' si costituiva in giudizio contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto CP_1 per infondatezza.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 5.2.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Parte ricorrente – già titolare di assegno di invalidità civile - non contesta le ragioni dell'indebito comunicato dall' con le note datate 13.11.2015 e CP_2
2 27.4.2026 (cfr. all. fasc. ), fondate sull'avvenuto superamento dei limiti CP_1 reddituali per beneficiare della prestazione, tant'è che non chiede accertarsi l'insussistenza di detto indebito.
Assume, tuttavia, di aver diritto al rispristino della prestazione – che deduce essere stata revocata dal mese di aprile 2015 – per gli anni dal 2014 al 2017 sostenendo che, in caso di perdita del diritto alla prestazione per superamento dei limiti reddituali, come nel caso di specie, la prestazione debba essere ripristinata, a seguito di presentazione di domanda di ricostituzione reddituale, laddove vi siano i requisiti sanitari, di età e i redditi siano tornati ad essere contenuti nei limiti di legge.
Evidenziando di aver posseduto negli anni dal 2014 al 2017 redditi non superiori ai limiti di legge, di essere in possesso del requisito anagrafico (non avendo compiuto nel 2017 il 67 esimo anno di età) nonché di quello sanitario
(essendo stata riconfermata, in data 19.5.2014, in sede di visita di revisione, la percentuale di invalidità del 75%) si duole del silenzio serbato dall'Istituto in occasione della domanda di ricostituzione reddituale presentata il 23.11.2015 e del rigetto di quella presentata il 24.1.2023.
L'assunto di parte ricorrente non può essere condiviso.
Ed invero, premesso che deve ritenersi pacifico che la prestazione di cui è chiesto il ripristino è stata revocata nel mese di aprile 2015 (avendolo dedotto lo stesso ricorrente), si osserva che l'assunto da cui muove il ricorrente – ossia, appunto, quello secondo il quale la prestazione revocata per superamento dei limi reddituali possa essere ripristinata a seguito di domanda di ricostituzione reddituale, sia pure sussistendo determinati requisiti (rispetto dei limiti reddituali e sussistenza del requisito sanitario ed anagrafico) – è priva di supporto normativo e, del resto, la parte ricorrente neppure allega sul referente normativo sul quale poggia detto assunto, limitandosi a fare riferimento a non meglio precisate circolari interne dello stesso
[...]
(così in ricorso alla pag. 2). Controparte_3
Come correttamente evidenzia l' , invece, in caso di revoca dell'assegno CP_2 di assistenza per superamento dei limiti reddituali – come nella specie - occorre una nuova domanda di prestazione a seguito della quale, previa
3 verifica della sussistenza dei requisiti economico e sanitario, il diritto alla prestazione è riconosciuto con decorrenza dal mese successivo a quello della presentazione.
Nel caso che ci occupa parte ricorrente non ha neppure allegato di aver presentato una nuova domanda di prestazione.
A fronte della revoca della prestazione e in assenza di presentazione di nuova domanda amministrativa intesa ad ottenerla parte ricorrente non può dunque vantare alcun diritto al ripristino invalidità civile relativamente agli anni dal
2014 al 2017 né ovviamente ai ratei maturati in tali anni.
Il ricorso, per quanto precede, deve essere rigettato.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 5 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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