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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 10/02/2026, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 853/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
OS ON, RE
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3530/2024 depositato il 16/07/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar,14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 295/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 14 e pubblicata il 08/01/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720219024587344000 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 216/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 295/14/2024 pronunciata il 15.12.2023 e depositata in segreteria il successivo 08.01.2024 nell'ambito del giudizio rubricato sub R.G.R. nr. 1032/2022, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, condannando alle spese di giudizio, accoglieva il ricorso proposto dal sig. Resistente_1 avverso l'avviso di intimazione n. 09720219024587344000 notificato in data 01.03.2022 ed emesso dall'AGENZIA
DELLE ENTRATE RISCOSSIONE cui era sottesa la cartella esattoriale relativo alla cartella n.
09720150184223475000, presuntivamente notificata il 25.03.2016 portante iscrizione a ruolo di somme dovute per imposte ipotecarie e catastali derivanti da denuncia di successione, oltre sanzioni ed interessi, anno 2014 operata a seguito del mancato pagamento dell'avviso di liquidazione emesso dall'AGENZIA
DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI ROMA ed altrettanto presuntivamente notificato all'olim ricorrente.
Avverso detta pronuncia, non notificata, proponevano appello l'ente della riscossione, contumace in I grado, il quale stante la mancata produzione nel giudizio di primo grado da parte dell'ente impositore della documentazione comprovante la regolare notifica della cartella sottesa all'avviso impugnato, provvedeva a tanto in questa sede depositando ex art. 58 del D.lgs. nr. 546/92 prova dell'avvenuto recapito in data
25.03.2016 ai sensi dell'art. 140 cpc per irreperibilità relativa il cui iter si sarebbe concluso con la compiuta giacenza della raccomandata informativa con conseguente infondatezza dell'altra eccezione mossa in primo grado attinente l'omessa notifica dell'avviso di liquidazione ulteriore presupposto della cartella per inammissibilità della stessa per tardività attesa la violazione dei termini di cui all'art. 21 del D.lgs, nr. 546/92.
Evidenziava, altresì, anche ai fini della confutazione della statuizione relativa al presunto decorso dei termini prescrizionali della pretesa come, prima dell'avviso opposto, in ogni caso al cartella fosse stata poi seguita dalla notifica di preavviso di fermo amministrativo n.09780201600124353000 in data 16.2.2017 sempre ed anch' esso conclusosi positivamente con la compiuta giacenza della raccomandata informativa ai sensi dell'art. 140 cpc e, per l'effetto, interruttivo dei termini di prescrizione come da documenti versati in atti.
Chiedeva, pertanto, in accoglimento dell'appello, di rigettare l'originaria opposizione all'atto impugnato e di riformare la sentenza ponendo a carico del contribuente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Evocato in giudizio si costituiva l'ente impositore il quale, facendo proprie le difese e le istanze dell'agente della riscossione instava anch'esso per la riforma integrale della sentenza e la condanna alle spese del contribuente appellato.
Si costituiva in giudizio anche il contribuente che, previa eccezione di inammissibilità della documentazione depositata ex adverso per violazione dell'art. 58 del D.lgs. nr. 546/92 come novellato dal D.lgs. 220/2023, deduceva deducendo su ogni singolo motivo di appello e reiterando le eccezioni già svolte in sede di ricorso introduttivo, concludeva per la conferma della sentenza gravata, dell'annullamento dell'atto impositivo e la condanna alle spese ed onorari del grado da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario.
Nella seduta del 21 gennaio 2026 la Corte, sentito il relatore, riunita in camera di consiglio ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva come l'appello sia infondato.
Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità della produzione documentale ex art. 58 del D. lgs. nr. 546/92 come novellato dal D.lgs. 220/2023 atteso che tale previsione è applicabile unicamente ai giudizi instaurati in I grado con decorrenza 04.01.2024 (Corte Costituzionale sentenza numero 36, depositata il 27 marzo 2025), caso che qui non ricorre.
Di contro, premesso che in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cassazione sentenza n. 12932/2022), dalla documentazione versata in atti emerge come manchi la prova dell'avvenuta deposito ex art. 140 cpc della cartella nella casa del comune di residenza del contribuente, con conseguente nullità della notifica della stessa e, per l'effetto, del conseguenziale avviso di intimazione oggetto del presente giudizio.
Né può essere accolta l'eccezione relativa alla avvenuta notifica del preavviso di fermo cui era sottesa la stessa cartella in quanto trattasi di atto non specificatamente previsto dall'art. 19 del D.lgs. nr. 546/92 e solo facoltativamente impugnabile (Cassazione 29447/2021, CGT di primo grado di Salerno con la sentenza
2587/2/2025) ben potendo il contribuente, quindi, attendere, ai fini dell'opposizione, la notifica dell'atto successivo della riscossione e senza che tanto gli possa comportare le preclusioni processuali paventate dall'appellante.
Assorbito ogni altro motivo.
La Corte condanna l'appellante Agente della riscossione, lasciando indenne l'ente impositore in quanto estraneo alla procedura di notifica, alle refusione delle spese del grado che qui si liquidano in € 3.000,00 oltre oneri come per legge con distrazione in favore del procuratore costituito antistatario.
P.Q.M.
rigetta l'appello. Spese come in parte motiva
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
OS ON, RE
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3530/2024 depositato il 16/07/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar,14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 295/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 14 e pubblicata il 08/01/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720219024587344000 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 216/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 295/14/2024 pronunciata il 15.12.2023 e depositata in segreteria il successivo 08.01.2024 nell'ambito del giudizio rubricato sub R.G.R. nr. 1032/2022, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, condannando alle spese di giudizio, accoglieva il ricorso proposto dal sig. Resistente_1 avverso l'avviso di intimazione n. 09720219024587344000 notificato in data 01.03.2022 ed emesso dall'AGENZIA
DELLE ENTRATE RISCOSSIONE cui era sottesa la cartella esattoriale relativo alla cartella n.
09720150184223475000, presuntivamente notificata il 25.03.2016 portante iscrizione a ruolo di somme dovute per imposte ipotecarie e catastali derivanti da denuncia di successione, oltre sanzioni ed interessi, anno 2014 operata a seguito del mancato pagamento dell'avviso di liquidazione emesso dall'AGENZIA
DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI ROMA ed altrettanto presuntivamente notificato all'olim ricorrente.
Avverso detta pronuncia, non notificata, proponevano appello l'ente della riscossione, contumace in I grado, il quale stante la mancata produzione nel giudizio di primo grado da parte dell'ente impositore della documentazione comprovante la regolare notifica della cartella sottesa all'avviso impugnato, provvedeva a tanto in questa sede depositando ex art. 58 del D.lgs. nr. 546/92 prova dell'avvenuto recapito in data
25.03.2016 ai sensi dell'art. 140 cpc per irreperibilità relativa il cui iter si sarebbe concluso con la compiuta giacenza della raccomandata informativa con conseguente infondatezza dell'altra eccezione mossa in primo grado attinente l'omessa notifica dell'avviso di liquidazione ulteriore presupposto della cartella per inammissibilità della stessa per tardività attesa la violazione dei termini di cui all'art. 21 del D.lgs, nr. 546/92.
Evidenziava, altresì, anche ai fini della confutazione della statuizione relativa al presunto decorso dei termini prescrizionali della pretesa come, prima dell'avviso opposto, in ogni caso al cartella fosse stata poi seguita dalla notifica di preavviso di fermo amministrativo n.09780201600124353000 in data 16.2.2017 sempre ed anch' esso conclusosi positivamente con la compiuta giacenza della raccomandata informativa ai sensi dell'art. 140 cpc e, per l'effetto, interruttivo dei termini di prescrizione come da documenti versati in atti.
Chiedeva, pertanto, in accoglimento dell'appello, di rigettare l'originaria opposizione all'atto impugnato e di riformare la sentenza ponendo a carico del contribuente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Evocato in giudizio si costituiva l'ente impositore il quale, facendo proprie le difese e le istanze dell'agente della riscossione instava anch'esso per la riforma integrale della sentenza e la condanna alle spese del contribuente appellato.
Si costituiva in giudizio anche il contribuente che, previa eccezione di inammissibilità della documentazione depositata ex adverso per violazione dell'art. 58 del D.lgs. nr. 546/92 come novellato dal D.lgs. 220/2023, deduceva deducendo su ogni singolo motivo di appello e reiterando le eccezioni già svolte in sede di ricorso introduttivo, concludeva per la conferma della sentenza gravata, dell'annullamento dell'atto impositivo e la condanna alle spese ed onorari del grado da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario.
Nella seduta del 21 gennaio 2026 la Corte, sentito il relatore, riunita in camera di consiglio ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva come l'appello sia infondato.
Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità della produzione documentale ex art. 58 del D. lgs. nr. 546/92 come novellato dal D.lgs. 220/2023 atteso che tale previsione è applicabile unicamente ai giudizi instaurati in I grado con decorrenza 04.01.2024 (Corte Costituzionale sentenza numero 36, depositata il 27 marzo 2025), caso che qui non ricorre.
Di contro, premesso che in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cassazione sentenza n. 12932/2022), dalla documentazione versata in atti emerge come manchi la prova dell'avvenuta deposito ex art. 140 cpc della cartella nella casa del comune di residenza del contribuente, con conseguente nullità della notifica della stessa e, per l'effetto, del conseguenziale avviso di intimazione oggetto del presente giudizio.
Né può essere accolta l'eccezione relativa alla avvenuta notifica del preavviso di fermo cui era sottesa la stessa cartella in quanto trattasi di atto non specificatamente previsto dall'art. 19 del D.lgs. nr. 546/92 e solo facoltativamente impugnabile (Cassazione 29447/2021, CGT di primo grado di Salerno con la sentenza
2587/2/2025) ben potendo il contribuente, quindi, attendere, ai fini dell'opposizione, la notifica dell'atto successivo della riscossione e senza che tanto gli possa comportare le preclusioni processuali paventate dall'appellante.
Assorbito ogni altro motivo.
La Corte condanna l'appellante Agente della riscossione, lasciando indenne l'ente impositore in quanto estraneo alla procedura di notifica, alle refusione delle spese del grado che qui si liquidano in € 3.000,00 oltre oneri come per legge con distrazione in favore del procuratore costituito antistatario.
P.Q.M.
rigetta l'appello. Spese come in parte motiva