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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 22/07/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariangela Mastro Presidente dott.ssa Silvia Codispoti Giudice dott.ssa Lorenza Pedullà Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. n. 844/2024 promossa da
(C.F.: ), nato ad [...] il 24 Parte_1 C.F._1 maggio 1977, residente a [...], elettivamente domiciliato ad Alba Adriatica (TE), in via C. Battisti n. 2, presso e nello studio dell'Avv. Maria Grazia D'Angelo, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata al ricorso.
- ricorrente - contro
(C.F.: ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
Tronto (AP) il 3 luglio 1978, residente a Tortoreto (TE), in via L. da Vinci, elettivamente domiciliata a Teramo, in via Guido II n. 1, presso e nello studio dell'Avv. Maria Teresa D'Antonio, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione.
- resistente -
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di
Teramo
- intervenuto -
1 OGGETTO: modifica delle condizioni inerenti la regolamentazione della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza di rimessione della causa in decisione celebrata in data 14 luglio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. ha convenuto in giudizio, avanti all'intestato Parte_1
Tribunale, la sig.ra mediante ricorso depositato in data 11 Controparte_1 aprile 2024 ai sensi degli artt. 473bis. 12 – 29 - 47 c.p.c. e ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto presidenziale di fissazione d'udienza, per ottenere la modifica delle condizioni, originariamente concordate e recepite dal Tribunale di Teramo con provvedimento del 12 dicembre 2019, relative all'affidamento, collocamento, diritti di visita e mantenimento dei figli
(oggi maggiorenne) ed (minorenne), deducendo, in sintesi, Per_1 Per_2 che:
- dalla unione di esso ricorrente con la sig.ra sono nati (il CP_1 Per_1 giorno 4 settembre 2004) ed (il giorno 8 ottobre 2007); Per_2
- con precedente ricorso congiunto promosso ai sensi dell'art. 337-bis ss. c.c., esso ricorrente e la sig.ra avevano già chiesto congiuntamente CP_1 all'intestato Tribunale di disciplinare l'affidamento, il collocamento ed il mantenimento della prole, instaurando il giudizio contraddistinto dal R.G.
n. 1197/2019, definito con il provvedimento collegiale emesso il 12 dicembre
2019 e pubblicato il 16 dicembre 2019, che ha recepito integralmente la regolamentazione stabilita di comune accordo tra le parti nel ricorso introduttivo;
- nello specifico, le condizioni concordate e recepite dal Tribunale di Teramo nel citato provvedimento collegiale prevedono espressamente che: “1) i minori ed restano affidati in modo condiviso ad entrambi Per_1 Controparte_2
i genitori;
essi continueranno a vivere, unitamente alla madre nella Controparte_1 casa di proprietà del padre sita in Tortoreto alla via Leonardo Parte_1 da Vinci n. 4, che sino ad oggi ha costituito casa familiare;
2) in ragione della pattuizione che precede, l'unità immobiliare di cui sopra, distinta nel NCEU del
Comune di Tortoreto al foglio 19, particella 1918 sub 4; via Leonardo da Vinci, piano
1-S1, interno 3, A72, classe 1^, R.C. €411,87, viene assegnata alla signora
[...] nell'esclusivo interesse dei minori e, così, sino a quando entrambi i figli CP_1
2 raggiungeranno la piena autonomia economica ovvero, divenuti maggiorenni, dovessero decidere di andare a vivere altrove e, comunque, non oltre il ventisettesimo anno di età dell'ultimo di essi. È fatto espresso divieto alla madre collocataria di ospitare nell'appartamento assegnatole un eventuale nuovo compagno ovvero di convivervi con il medesimo;
la violazione del divieto comporterà per il signor
proprietario dell'unità abitativa, il diritto a chiedere la modifica della Pt_1 presente pattuizione;
3) a. il padre potrà far visita ai figli, previo avviso telefonico, e contattarli telefonicamente ogni qualvolta lo vorrà; 3) b. i minori potranno recarsi laddove il genitore ha stabilito la sua nuova abitazione ovvero nella casa dei nonni paterni e soggiornarvi, ivi pure pernottando, a loro piacimento;
3) c. i genitori, di volta in volta, concorderanno il periodo estivo (da giugno ad settembre), non superiore ai quindici giorni, durante i quali i figli minori verranno collocati temporaneamente presso il padre;
4) i genitori, comunque, si impegnano ad organizzare, quanto più frequentemente possibile, momenti di vita comune con i minori;
5) le decisioni di maggiore rilievo attinenti l'istruzione, l'educazione e la salute dei figli saranno prese ed attuate di comune accordo dai genitori;
6) il signor contribuirà al mantenimento dei minori versando, a mani della Parte_1 signora presso il domicilio da questa indicato al punto 1, entro il 10 di CP_1 ciascun mese, la somma di € 400,00 (euro quattrocento/00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, fatto riferimento al mese successivo a quello di sottoscrizione della presente scrittura. Si precisa che il contributo di mantenimento si è determinato nella misura avanti precisata in quanto alla sua corresponsione l'obbligato provvederà anche con il concorso dell'importo degli assegni familiari che lo stesso percepisce quale lavoratore dipendente e ai quali, in considerazione di ciò, la signora fin d'ora rinuncia, nonché tenendosi CP_1 conto della pensione n. 07045489 categoria INVCIV di cui è beneficiario il figlio minore e che sarà gestita sino al compimento della maggiore età Persona_3 del figlio dalla madre;
7) le spese straordinarie ovvero più gravose che dovessero essere ritenute, di comune accordo tra i genitori, indefettibili e necessarie per soddisfare le esigenze educative e di istruzione (ad es. corsi scolastici dei o para scolastici), o di vita di relazione (ad es. cerimonie religiose) o di salute dei figli saranno sostenute in misura paritetica dai genitori. Il signor provvederà, Pt_1 invece, a sostenere per l'intero, le spese per l'acquisto dei libri scolastici dei figli e per le medicine (non esenti) nonché al pagamento dei consumi di energia elettrica, gas
3 ed acqua relativi all' abitazione di via Leonardo da Vinci n. 4 di Tortoreto assegnata alla signora sino a quando la stessa non beneficerà dell'assegno per reddito CP_1 di cittadinanza;
da tal momento i costi delle utenze faranno intero carico a quest'ultima.”;
- nel frattempo, sono intervenuti fatti nuovi, modificativi delle circostanze sulla base delle quali le condizioni sopra riportate erano state ritenute precedentemente idonee, quali: (i) il trasferimento della minorenne Per_2 presso la casa del padre, con il quale vive ormai stabilmente, con Per_2 conseguente revoca dell'obbligo di esso ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia con il previsto assegno mensile da versarsi nelle mani della sig.ra (ii) il conseguimento della maggiore età del figlio CP_1
il quale “sta tenendo un atteggiamento per il quale il diritto ad essere Per_1 mantenuto viene messo in discussione. infatti, non studia e non lavora e Per_1 mostra di non impegnarsi in alcun modo per raggiungere l'indipendenza economica”, risultando quindi che lo stesso “non ha più voluto proseguire gli studi e, tuttavia, non si attiva per cercare una sistemazione lavorativa”; (iii) la violazione, da parte della sig.ra delle condizioni concordate e CP_1 recepite dal Tribunale di Teramo alla clausola n. 2 degli accordi, avendo infatti la stessa intrapreso una stabile convivenza con un nuovo compagno
(tale sig. SA RR) che, in spregio alle condizioni pattuite, frequenta la casa coniugale di proprietà di esso ricorrente ed assegnata alla resistente nell'esclusivo interesse dei minori;
- pertanto, il mutamento delle evidenziate circostanze di fatto impone la modifica dei precedenti accordi formalizzati e recepiti dal Tribunale, con conseguente richiesta, ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., “in via temporanea ed urgente” di “1) confermare l'affidamento condiviso della figlia minore dare Per_2 atto del suo trasferimento presso l'abitazione del padre, con il quale ormai la ragazza vive stabilmente e disporre il collocamento della minore presso di lui;
2) disporre che la madre possa far visita alla minore previo avviso telefonico, e contattarli Per_2 telefonicamente ogni qualvolta lo vorrà; disporre che la minore potrà recarsi laddove la madre ha stabilito la sua nuova abitazione, ivi pure pernottando, a loro piacimento stante la sua età ormai prossima ai 17 anni;
disporre che la minore trascorra con ciascun genitore in modo alternato di anno in anno le festività; disporre che la minore trascorra con ciascun genitore un periodo non superiore a 15 giorni durante
4 le vacanze estive;
3) revocare l'obbligo del sig. di versare l'assegno Pt_1 concordato a titolo di contributo per il mantenimento della figlia;
4) revocare
l'obbligo del ricorrente di versare l'assegno concordato a titolo di contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne il quale non è studente e non lavora Per_1 per sua totale inerzia;
in subordine disporre che il sig. provveda Pt_1 direttamente al mantenimento del figlio e necessario. 5) attesa la violazione Per_1 del punto 2 dell'accordo sottoscritto dalle parti e recepito dal Tribunale di Teramo, e in considerazione che la figlia minorenne vive con il padre, revocare l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra 6) disporre l'assegnazione della casa CP_1 coniugale in favore del sig. 7) disporre che la sig.ra Parte_1 [...] sia tenuta a contribuire al mantenimento della figlia minorenne CP_1 Per_2 che attualmente vive presso l'abitazione del padre, con il versamento di un assegno di €. 200,00 entro il giorno 10 di ogni mese”.
In data 17 giugno 2024, si è costituita in giudizio la sig.ra
[...]
la quale non ha contestato la richiesta del sig. di revoca CP_1 Pt_1 del mantenimento in favore della figlia avendo espressamente Per_2
riconosciuto che la stessa si è effettivamente trasferita presso la casa paterna, mentre, con riferimento al figlio con la stessa convivente, ha Per_1 rappresentato che il ragazzo, seppur divenuto maggiorenne, non è invero economicamente autosufficiente e che è affetto da disturbo dell'apprendimento, diagnosticato sin da quando era bambino, come confermato nelle successive visite medico-legali, al punto che detto riconoscimento non è più stato oggetto di revisione;
ha inoltre rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso circa la presunta totale inerzia nella ricerca di una qualsiasi occupazione, ha ottenuto un lavoro Per_1 estivo, con contratto dal 7 giugno 2024 al 31 agosto 2024; infine, la resistente ha evidenziato che il padre vorrebbe rientrare nel possesso dell'abitazione di sua proprietà senza curarsi del luogo ove andrà ad abitare dato che Per_1 nel ricorso introduttivo nulla è previsto al riguardo e che sarebbe lo stesso a non gradire la convivenza con il padre. Con riguardo invece alla Per_1 violazione della clausola n. 2 di cui alle condizioni concordate tra le parti e recepite dal Tribunale nel provvedimento collegiale di omologa del 2019, la resistente ha osservato come, oltre al fatto che la stessa non ha più, ad oggi, alcun rapporto sentimentale, in ogni caso la predetta clausola sia altamente
5 limitante della propria libertà personale, e non sia più, allo stato, neppure giustificata, in quanto la figlia minore già convive con il padre ed il Per_2 figlio è divenuto maggiorenne, sicché, non necessitandosi più una Per_1 regolamentazione altamente rigida nell'esclusivo interesse dei figli, ne ha chiesto la modifica;
infine, la resistente ha sottolineato l'opportunità, onde evitare problematiche future, di prevedere la corresponsione dell'assegno unico nella misura del 50% tra entrambi i genitori, come per legge, formulando relativa domanda.
Depositata soltanto da parte ricorrente memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c., alla prima udienza celebrata il 1 luglio 2024, dopo ampia discussione, è stata avanzata dal Tribunale, ai sensi dell'art. 473-bis.21, comma III c.p.c., una proposta conciliativa, che tuttavia non è stata accolta, con conseguente prosecuzione del giudizio: in particolare, si è proceduto all'ammissione dei mezzi di prova richiesti dalle parti, con riserva in merito alle richieste formulate in via temporanea ed urgente dal ricorrente ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c., riserva che è stata sciolta nel medesimo giorno (1 luglio 2024) mediante ordinanza che, confermando l'affidamento condiviso della minore ha disposto – a fronte dell'avvenuto stabile trasferimento della stessa Per_2 presso l'abitazione del padre (circostanza questa non contestata ed anzi espressamente riconosciuta da parte della sig.ra – il collocamento CP_1 della minore presso il padre, con conseguente revoca dell'obbligo gravante sul sig. di versare l'assegno mensile di mantenimento per la figlia Pt_1
e conseguente riconoscimento, in capo alla sig.ra genitore Per_2 CP_1 non collocatario, dell'obbligo di provvedere al mantenimento della minore, versando un assegno mensile dell'importo di € 150,00 a titolo di mantenimento;
il diritto di visita e di frequentazione della madre nei confronti della minore collocata presso il padre, è stato invece rimesso e Per_2 plasmato in base ai bisogni, alle esigenze ed ai desiderata della stessa, considerata la sua età, ormai prossima al compimento di 17 anni, mentre è stato riconosciuto il diritto di entrambi i genitori di trascorrere con le Per_2 festività in modo alternato di anno in anno, nonché il diritto della minore di trascorrere con ciascun genitore un periodo non superiore a 15 giorni durante le vacanze estive.
6 Istruita la causa in via orale (attraverso l'escussione di un teste, il sig.
indicato da parte ricorrente - cfr. verbale d'udienza del 19 Testimone_1 novembre 2024 - e l'interrogatorio formale della sig.ra - cfr. verbale CP_1
d'udienza del 29 aprile 2025), è stata fissata l'udienza del 14 luglio 2025 per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 473-bis.28 c.p.c..
Pertanto, depositato il triplice scritto difensionale da parte di ricorrente e resistente, alla predetta udienza, il Giudice delegato per la trattazione ha trattenuto la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Anzitutto, in mancanza di nuove circostanze rilevanti rispetto al contenuto del provvedimento emesso in via provvisoria ed urgente in data 1 luglio 2024, questo deve deve essere integralmente confermato, con il corollario per cui va: (i) confermato l'affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente presso il padre e Per_2 Parte_1
diritto di visita e di frequentazione della madre plasmato in base ai bisogni, alle esigenze ed ai desiderata di considerata la sua età (ormai prossima Per_2 ai diciotto anni); (ii) riconosciuto il diritto di entrambi i genitori di trascorrere con le festività in modo alternato di anno in anno, nonché il diritto Per_2 della minore di trascorrere con ciascun genitore un periodo non superiore a
15 giorni durante le vacanze estive;
(iii) revocato l'obbligo gravante sul sig.
genitore divenuto collocatario della minore di Parte_1 Per_2 versare il relativo assegno mensile di mantenimento;
(iv) determinato nella somma di € 150,00 il contributo dovuto dalla sig.ra a titolo di Controparte_1 mantenimento della minore da corrispondere mediante assegno Per_2 mensile nelle mani di entro il giorno 10 di ogni mese, a Parte_1 decorrere dalla data della domanda, soggetto a rivalutazione annuale ed automatica secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore in Per_2 conformità al protocollo in essere presso il Tribunale di Teramo adottato il 5 dicembre 2018.
A questo punto, occorre scrutinare le ulteriori domande avanzate dal ricorrente di revoca dell'obbligo, ad oggi a suo carico, di corresponsione
7 dell'assegno a titolo di contributo di mantenimento in favore del figlio divenuto maggiorenne e di revoca dell'assegnazione della casa Per_1 coniugale in favore della sig.ra con assegnazione in suo favore, CP_1 richieste infatti confermate nelle conclusioni rassegnate nelle note di precisazione delle conclusioni ex art. 473-bis.28 c.p.c. depositate il 19 maggio
2025, con le quali, ai fini che qui interessano, il sig. ha chiesto al Pt_1
Tribunale di “4) revocare l'obbligo del ricorrente di versare l'assegno concordato a titolo di contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne il quale non Per_1
è studente e non lavora per sua totale inerzia;
in subordine disporre che il sig. provveda direttamente al mantenimento del figlio se necessario. 5) Pt_1 Per_1 attesa la violazione del punto 2 dell'accordo sottoscritto dalle parti e recepito dal
Tribunale di Teramo, e in considerazione che la figlia minorenne vive con il padre, revocare l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra 6) disporre CP_1
l'assegnazione della casa coniugale in favore del sig. . Parte_1
Procedendo dalla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio sulla base della documentazione complessivamente Per_1
acquisita nel corso del giudizio, non ritiene il Collegio di poter accogliere la predetta richiesta, essendo stato dimostrato che che compirà 21 anni Per_1 il prossimo 4 settembre ed al quale è stato riconosciuto da quando era bambino un deficit intellettivo in riabilitazione, disturbo nell'attenzione con rallentamento lieve (cfr. documenti nn. 4, 5, 6, 7 e 8 comparsa), si sia invero adoperato, contrariamente a quanto sostenuto dal padre, per la ricerca di una occupazione, avendo infatti nell'estate del 2024 trovato lavoro presso il parco giochi “L'Isola del divertimento” di Tortoreto Lido (TE) con contratto valido dal 7 giugno 2024 al 31 agosto 2024 (cfr. doc. 9 comparsa di costituzione) ed attualmente lavorando presso una ditta di San Benedetto del Tronto, come da busta paga relativa al mese di maggio 2025 allegata alla comparsa conclusionale, che, se da un lato ne attesta la capacità lavorativa, dall'altro lato non ne testimonia la sua raggiunta indipendenza economica, a fronte dell'importo totale netto risultante dalla busta paga.
Di conseguenza, la domanda, avanzata in via principale dal ricorrente, di revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio va Per_1 rigettata, non potendo oltretutto trovare accoglimento, nonostante il raggiungimento della maggiore età, neppure quella proposta in via
8 subordinata di versamento della somma dovuta a titolo di mantenimento direttamente in favore del figlio, atteso che ancora convive, ed è Per_1 dunque a carico, della madre resistente, la quale provvede alle sue necessità.
Passando alla domanda del sig. di revoca dell'assegnazione Pt_1 della casa familiare in favore della sig.ra in ragione della violazione, CP_1 ad opera della stessa, del punto 2 dell'accordo sottoscritto dalle parti e recepito dal Tribunale di Teramo con provvedimento del 12 dicembre 2019, il
Collegio ne rileva la infondatezza: non risulta, infatti, integrato il presupposto che giustifica la revoca dell'assegnazione della casa familiare, nella quale il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente vive ancora con la madre assegnataria (cfr. ex multis Cass. civ, sez. I, ordinanza n. 32151 del 20 novembre 2023, che conferma il granitico principio secondo cui “la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate" (Cass. n.
25604/2018), sul rilievo che la revoca dell'assegnazione della casa familiare è provvedimento che ha come esclusivo presupposto l'accertamento del venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e del conseguimento dell'autosufficienza economica o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario
(Cass. n. 20452/2022)”), a nulla rilevando lo specifico regolamento negoziale frutto di accordo delle parti (e quindi la sua, persino provata, violazione).
Né, del resto, un simile accordo è suscettibile di essere modificato dal
Tribunale, come espressamente richiesto dalla resistente in comparsa di costituzione, rivelandosi una simile decisione totalmente eccentrica ed esorbitante rispetto alla sfera decisionale del Collegio, giudice della famiglia, che non può essere chiamato a modificare tale contenuto meramente eventuale dell'accordo omologato.
Di conseguenza, la domanda di revoca dell'assegnazione della casa familiare in favore della resistente e la conseguente domanda di assegnazione in favore del ricorrente-proprietario vanno rigettate.
Infine, la domanda di “disporre l'attribuzione dell'assegno unico in favore di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno” avanzata dalla resistente è
9 inammissibile, siccome contenuta nella comparsa di risposta tardivamente depositata in data 17 giugno 2024, con conseguente decadenza dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali ex comb. disp. degli artt. 473-bis.17 e 167
c.p.c..
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, alla luce dell'esito complessivo della controversia, ritiene il Collegio di dover compensare integralmente le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio contraddistinto dal R.G.
n. 844/2024 fra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni altra questione, così provvede:
1. in modifica del provvedimento collegiale emesso in data 12 dicembre
2019, pubblicato il giorno 16 dicembre 2019 nell'ambito del procedimento rubricato al R.G. n. 1197/2019 di recepimento delle condizioni di cui al ricorso congiunto ricorso congiunto promosso dalle parti ai sensi dell'art. 337-bis ss. c.c.:
a) CONFERMA il contenuto del provvedimento emesso in via provvisoria ed urgente in data 1 luglio 2024 ai sensi dell'art. 473-bis.22
c.p.c., e per l'effetto:
(i) conferma l'affidamento condiviso della minore Controparte_2 con collocamento prevalente presso il padre e Parte_1 diritto di visita e di frequentazione della madre in base ai Pt_2 bisogni, alle esigenze ed ai desiderata di considerata la sua età; Per_2
(ii) riconosce il diritto di entrambi i genitori di trascorrere con Per_2 le festività in modo alternato di anno in anno, nonché il diritto della minore di trascorrere con ciascun genitore un periodo non superiore a n. 15 giorni durante le vacanze estive;
(iii) revoca l'obbligo gravante sul padre genitore Parte_1 divenuto collocatario della minore di versare il relativo Per_2 assegno mensile di mantenimento;
(iv) pone a carico della madre la somma di € 150,00 Controparte_1
a titolo di contributo di mantenimento della minore da Per_2 corrispondere mediante assegno mensile nelle mani di Pt_1
10 entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dalla data della Pt_1 domanda, soggetto a rivalutazione annuale ed automatica secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore in Per_2 conformità al protocollo in essere presso il Tribunale di Teramo adottato il 5 dicembre 2018;
b) RIGETTA, per le ragioni di cui in parte motiva, la domanda, avanzata in via principale dal ricorrente, di revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio e la domanda, avanzata in Per_1 via subordinata dal ricorrente, volta a disporre che l'assegno di mantenimento venga versato direttamente in favore del figlio;
c) RIGETTA, per le ragioni di cui in parte motiva, la domanda, avanzata dal ricorrente, di revoca dell'assegnazione della casa familiare alla resistente e per, l'effetto, RIGETTA la domanda, avanzata dal ricorrente, di assegnazione della casa familiare in suo favore;
d) DICHIARA inammissibile ex comb. disp. artt. 473-bis.17 e 167 c.p.c. la domanda avanzata dalla resistente;
2. DICHIARA integralmente compensate le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del giorno 22 luglio
2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Lorenza Pedullà dott.ssa Mariangela Mastro
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