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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/11/2025, n. 10293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10293 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
1
Proc. 22935 / 2024 R.G.
Tribunale di Napoli
Nona Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice Unico IC LO PI ha pronunciato ex art. 429 comma 1 prima parte
c.p.c. mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della udienza di discussione del 10/11/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 22935/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: risoluzione locazione abitativa per cessazione alla scadenza , e vertente
TRA
con codice fiscale e con Parte_1 C.F._1 Parte_2
codice fiscale , elett.te dom.ti in Napoli alla via dell'Epomeo n. C.F._2
24 presso l'avv. Silvia Matilde Serao, dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura in calce all'atto di citazione introduttivo della fase sommaria di convalida
ATTORI
E
con codice fiscale , elett.te dom.to in Napoli alla via CP_1 C.F._3
G. Rossini n. 5 presso l'avv. Pasquale Baldassarre, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta depositata nell'ambito del procedimento sommario di convalida
CONVENUTO
CONCLUSIONI : 2
le parti concludono come da verbale di udienza del 10/11/2025 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e Parte_1 Parte_2
hanno intimato sfratto per finita locazione ad uso abitativo nei confronti del
[...]
conduttore in relazione all'immobile sito in Napoli alla via Stanislao Manna CP_1
n. 14 piano 1 int. 3, e il relativo procedimento sommario è stato iscritto al ruolo generale del Tribunale di Napoli al numero 22635/2024 .
Si è costituito con comparsa di risposta depositata ex art. 660 comma 5 c.p.c. l'intimato ed ha proposto opposizione alla convalida. Quindi il Giudice ha emesso ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c. in favore degli attori ed ha mutato il rito ai sensi degli artt. 426 e 667 c.p.c. da sommario in ordinario a cognizione piena.
Nell'ambito del giudizio di merito tutte le parti hanno depositato richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese processuali sul presupposto della avvenuta stipula tra di loro di un accordo conciliativo in tal senso, che è stato ritualmente prodotto, e dell'avvenuto rilascio in data 17/3/2024
dell'immobile locato .
Ciò premesso, va dichiarata per l'appunto la cessazione della materia del contendere sulla domanda attorea di accertamento della cessazione degli effetti del contratto di locazione alla sua scadenza. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere a sua volta,
escludendo l'esame del merito e, quindi, non individuando tra le parti un vincitore e un vinto, impedisce che la pronuncia sulle spese di lite si possa basare sulla regola generale della soccombenza reale. Vero è che il giudicante deve seguire, laddove sia chiamato ad una pronuncia in punto di spese, pur in assenza di una soccombenza reale, il criterio della
“soccombenza virtuale”, individuata in base ad una ricognizione della “normale”
probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. In altri termini, in virtù del suddetto 3
principio, il Giudice deve valutare se la domanda attorea sia ammissibile e fondata,
oppure no, cioè se, in assenza dell'evento sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere, sarebbe stata accolta o rigettata. A tal fine, la parte soccombente va identificata con quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, o azionando una pretesa poi riconosciuta infondata, abbia dato causa alla lite, e ciò in mancanza di un accordo raggiunto tra le parti in ordine alla regolamentazione delle spese di lite. Tuttavia non occorre esaminare la fattispecie dedotta da parte attrice al fine di verificare la ammissibilità e la fondatezza dell'azione esercitata in giudizio, perché in concreto le parti hanno stipulato la transazione anche per regolare le spese processuali, raggiungendo un accordo per la loro integrale compensazione. Tale
accordo va recepito nella presente sentenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede :
a ) dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda attorea di risoluzione per finita locazione;
b ) visto l'art. 92 comma 2 c.p.c. compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Napoli, 10/11/2025
Il G.U.
IC LO PI
Proc. 22935 / 2024 R.G.
Tribunale di Napoli
Nona Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice Unico IC LO PI ha pronunciato ex art. 429 comma 1 prima parte
c.p.c. mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della udienza di discussione del 10/11/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 22935/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: risoluzione locazione abitativa per cessazione alla scadenza , e vertente
TRA
con codice fiscale e con Parte_1 C.F._1 Parte_2
codice fiscale , elett.te dom.ti in Napoli alla via dell'Epomeo n. C.F._2
24 presso l'avv. Silvia Matilde Serao, dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura in calce all'atto di citazione introduttivo della fase sommaria di convalida
ATTORI
E
con codice fiscale , elett.te dom.to in Napoli alla via CP_1 C.F._3
G. Rossini n. 5 presso l'avv. Pasquale Baldassarre, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta depositata nell'ambito del procedimento sommario di convalida
CONVENUTO
CONCLUSIONI : 2
le parti concludono come da verbale di udienza del 10/11/2025 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e Parte_1 Parte_2
hanno intimato sfratto per finita locazione ad uso abitativo nei confronti del
[...]
conduttore in relazione all'immobile sito in Napoli alla via Stanislao Manna CP_1
n. 14 piano 1 int. 3, e il relativo procedimento sommario è stato iscritto al ruolo generale del Tribunale di Napoli al numero 22635/2024 .
Si è costituito con comparsa di risposta depositata ex art. 660 comma 5 c.p.c. l'intimato ed ha proposto opposizione alla convalida. Quindi il Giudice ha emesso ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c. in favore degli attori ed ha mutato il rito ai sensi degli artt. 426 e 667 c.p.c. da sommario in ordinario a cognizione piena.
Nell'ambito del giudizio di merito tutte le parti hanno depositato richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese processuali sul presupposto della avvenuta stipula tra di loro di un accordo conciliativo in tal senso, che è stato ritualmente prodotto, e dell'avvenuto rilascio in data 17/3/2024
dell'immobile locato .
Ciò premesso, va dichiarata per l'appunto la cessazione della materia del contendere sulla domanda attorea di accertamento della cessazione degli effetti del contratto di locazione alla sua scadenza. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere a sua volta,
escludendo l'esame del merito e, quindi, non individuando tra le parti un vincitore e un vinto, impedisce che la pronuncia sulle spese di lite si possa basare sulla regola generale della soccombenza reale. Vero è che il giudicante deve seguire, laddove sia chiamato ad una pronuncia in punto di spese, pur in assenza di una soccombenza reale, il criterio della
“soccombenza virtuale”, individuata in base ad una ricognizione della “normale”
probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. In altri termini, in virtù del suddetto 3
principio, il Giudice deve valutare se la domanda attorea sia ammissibile e fondata,
oppure no, cioè se, in assenza dell'evento sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere, sarebbe stata accolta o rigettata. A tal fine, la parte soccombente va identificata con quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, o azionando una pretesa poi riconosciuta infondata, abbia dato causa alla lite, e ciò in mancanza di un accordo raggiunto tra le parti in ordine alla regolamentazione delle spese di lite. Tuttavia non occorre esaminare la fattispecie dedotta da parte attrice al fine di verificare la ammissibilità e la fondatezza dell'azione esercitata in giudizio, perché in concreto le parti hanno stipulato la transazione anche per regolare le spese processuali, raggiungendo un accordo per la loro integrale compensazione. Tale
accordo va recepito nella presente sentenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede :
a ) dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda attorea di risoluzione per finita locazione;
b ) visto l'art. 92 comma 2 c.p.c. compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Napoli, 10/11/2025
Il G.U.
IC LO PI