Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/06/2025, n. 1629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1629 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
3739/2023 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) Dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3739/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto separazione giudiziale
TRA
nata il [...] a [...] e residente in [...]
n.169, elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia al Viale Europa n. 160 presso e nello studio dell'avvocato Nino Longobardi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
nato il [...] a [...] la Carità e residente in [...]Controparte_1
d'Aversa alla via Andrea Diana n. 3, elettivamente domiciliato in Trentola Ducenta alla via California
n. 8 presso lo studio degli avv.ti Teresa Martucci e Domenico Zippo, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.05.2025, i difensori delle parti hanno rassegnato conclusioni congiunte chiedendo di recepire le condizioni di cui ai provvedimenti provvisori, come di seguito riportate: “1) affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre in
Gragnano, alla via Vittorio Veneto 169; 2) disciplina del diritto di visita come segue: i figli minori
1
26 dicembre e dal 31 dicembre al 2 gennaio) e quelle pasquali (dal Giovedì Santo al lunedì in Albis)
e, sempre secondo il criterio dell'alternanza con l'altro genitore, le ulteriori festività; 3) porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal marzo 2024, l'assegno mensile di complessivi euro 500,00 (euro 250,00 per il contributo al mantenimento di ciascuno dei figli minori), con adeguamento annuale secondo l'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai come per legge;
4) porre a carico del resistente il 25% delle spese straordinarie per i figli purché previamente concordate secondo il protocollo di intesa vigente;
5) i coniugi rinunciano con reciproca accettazione alle rispettive domande di addebito”.
Il Pubblico Ministero, in data 17.06.2025, ha espresso parere favorevole.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.07.2023 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 con il resistente in Gragnano il 4.10.2010, nel corso del quale sono nati i figli (in data Per_1
13.03.2011) e (il 26.02.2015), chiedeva di dichiarare la separazione essendo Persona_2 venuta meno la comunione materiale e spirituale che caratterizza l'unione matrimoniale.
In particolare, allegava di essere separata di fatto dal coniuge da circa due anni;
che i coniugi avevano proposto inizialmente ricorso per la separazione consensuale e che lo stesso era stato, successivamente, abbandonato in quanto il aveva revocato il consenso;
che, all'inizio della CP_1 separazione di fatto, il aveva assunto atteggiamenti di ira anche alla presenza dei figli che, CP_1 pertanto, avevano timore di restare soli con il papà; che nell'ultimo anno i minori avevano ripreso ad avere rapporti con il padre, anche grazie all'intervento della madre;
che entrambi i coniugi sono avvocati e che la ricorrente ricopre altresì la caria di deputato della Repubblica.
Chiedeva, pertanto, di pronunciare la separazione e di disporre l'affidamento condiviso dei minori con residenza privilegiata presso la madre e disciplina del diritto di visita introducendo gradualmente il pernottamento;
di porre a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli CP_1 nella misura stabilita dal tribunale nonché alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale aderiva alla domanda di separazione pur contestando le motivazioni addotte a sostegno dalla;
deduceva, al riguardo, che a seguito delle vicende Parte_1 giudiziarie che lo avevano coinvolto (da ultimo un arresto per errore di persona) - vicende connesse
2 all'attività politica dal medesimo svolta - era caduto in uno stato di prostrazione psicofisica;
che dopo la scarcerazione si era trovato nella condizione di non poter più esercitare la professione forense oltre a non poter ricoprire cariche di alcun tipo, senza trovare supporto nel coniuge, e che ciò aveva inciso anche sulla sua condizione economica;
che i figli avevano vissuto un momento di grave disagio necessitando di un supporto psicologico.
Pertanto, chiedeva di dichiarare la separazione con addebito alla ricorrente per mobbing familiare e per violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale, disponendo l'affidamento condiviso dei minori con residenza privilegiata presso di sé nella casa familiare in Gragnano o presso altra abitazione messa a disposizione dalla , disciplinando il diritto di visita della madre;
in subordine, di disporre la Parte_1 collocazione dei minori presso la madre disciplinando il diritto di visita del padre;
chiedeva, poi, di prevedere un assegno di mantenimento in proprio favore di euro 5.000,00 a carico della ricorrente nonché l'obbligo di quest'ultima di versare euro 2.000,00 a titolo di mantenimento per ciascun figlio con spese straordinarie esclusivamente a carico della madre;
in subordine, di porre a proprio carico un assegno di mantenimento per i figli di euro 200,00 ciascuno.
All'udienza del 14.02.2024, le parti comparivano personalmente, venivano sentite e, fallito il tentativo di conciliazione, il giudice delegato con ordinanza del 15.02.2024 in via temporanea ed urgente disponeva l'affidamento condiviso dei minori con residenza privilegiata presso la madre e disciplinava il diritto di visita, ponendo a carico del resistente l'obbligo di versare euro 500,00 a titolo di mantenimento dei due figli nonché di contribuire alle spese straordinarie nella misura del 25%; nulla veniva disposto a titolo di mantenimento del resistente ritenendo insussistenti i presupposti, fatti salvi gli esiti dell'eventuale istruttoria, e veniva, infine, attivato un monitoraggio da parte dei S.S. attesa la conflittualità genitoriale. Con ordinanza del 20.06.2024 venivano rigettate le istanze istruttorie avanzate dalle parti e veniva disposto il prosieguo del monitoraggio nonché dei percorsi;
in attuazione del decreto n. 301/2024 del 16.09.2024, la causa veniva riassegnata alla dott.ssa Coletti quale giudice delegato e, disposto ancora una volta il prosieguo del monitoraggio, all'udienza del
21.05.2025 venivano sentiti i coniugi, i quali rassegnavano conclusioni congiunte.
Pertanto, sulla scorta delle relazioni dei S.S. e delle conclusioni delle parti, la causa veniva riservata al collegio per la decisione con contestuale trasmissione degli atti al P.M. per le conclusioni.
Tanto premesso, avendo il resistente rinunciato alla domanda di addebito, va pronunciata la separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 151 comma 1 comma c.c.
Ritiene, infatti, il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità della ricostruzione di una serena vita coniugale. Nella specie risulta, alla luce delle rispettive prospettazioni e del negativo esito del
3 tentativo di conciliazione, essersi ormai concretizzata la fine della comunione spirituale e materiale dei coniugi, di guisa che una sua restaurazione sembra non più possibile, con la conseguente pronuncia di separazione coniugale.
Con riferimento alle statuizioni accessorie, le parti all'udienza del 21.05.2025 hanno rassegnato conclusioni congiunte chiedendo di recepire i provvedimenti già adottati in via urgente e provvisoria.
Ebbene, dette statuizioni ben possono essere poste alla base della presente decisione.
Infatti, quanto al regime dell'affidamento e della collocazione dei minori, non sono emersi elementi ostativi al regime dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre con la quale hanno sempre convissuto. Al riguardo, giova evidenziare che i percorsi di sostegno alla genitorialità attivati per entrambi i coniugi si sono conclusi positivamente;
dalle relazioni in atti, si evince che i percorsi si sono svolti con regolarità e che i genitori si sono mostrati disponibili al dialogo, al fine di mettersi in discussione per meglio comprendere i bisogni dei figli;
pertanto, alcuna situazione di pregiudizio per i minori è stata riscontrata. Con particolare riguardo al rapporto con il padre, anche nell'ultima relazione dei S.S. di Gragnano depositata per l'udienza del
21.05.2025, è emerso che “i minori pur manifestando un legame affettivo di base con la figura paterna non sembrano aver sviluppato con lui un rapporto di confidenza né di un dialogo significativo. in particolare appare più distante e critica nei confronti della figura Per_1 genitoriale paterna, mentre mantiene un atteggiamento tranquillo, pur Persona_2 privilegiando il rapporto con la madre. I minori non sembrano manifestare disagio nei suoi confronti, ma piuttosto appaiono meno coinvolti emotivamente rispetto alla figura materna. Non sono stati rilevati conflitti evidenti, la relazione infatti appare improntata al rispetto, ma necessita di maggiore continuità per rafforzarsi”. Al contempo, i S.S. hanno dato atto che i contatti dei minori con la figura paterna sono regolari, pur persistendo resistenze da parte di entrambi i minori nel pernottare con regolarità presso di lui. Dunque, si ritiene di poter confermare la disciplina del diritto di visita già prevista disponendo che, al contempo, prosegua il monitoraggio da parte dei S.S. al fine di vigilare sull'osservanza delle disposizioni e monitorare lo stato emotivo dei minori nonché il rapporto con ciascuna figura genitoriale e, in particolare, con il padre per garantire l'effettività del rapporto nel rispetto del principio della bigenitorialità.
Ne consegue, allora, l'opportunità di disporre la trasmissione degli atti al G.T. di questo tribunale per la vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c., con onere per i S.S. di relazionare al medesimo G.T. per un periodo di 12 mesi con cadenza trimestrale.
Con riguardo, poi, all'importo dell'assegno di mantenimento, si ritiene di poter confermare l'importo complessivo di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio) già previsto con i provvedimenti urgenti e provvisori a carico di , con obbligo di contribuire alle spese straordinarie per i figli Controparte_1
4 nella misura del 25%. Al riguardo, si evidenzia che, sulla scorta della documentazione in atti e delle dichiarazioni rese dalle parti, la ricorrente, parlamentare, percepisce per detta attività emolumenti pari a circa euro 9.000,00 al mese, escluso il rimborso spese, e ha rendite derivanti da immobili in comproprietà (siti a Gragnano e Sorrento, con una rendita pari in media ad euro 800,00 - 1.000,00 al mese per la sua quota, per quanto dichiarato); è inoltre proprietaria esclusiva di un appartamento a
Roma nonché comproprietaria con i fratelli di altro appartamento al Circeo. Corrisponde, infine, una rata di euro 900,00 mensili per un prestito di euro 26.000,00 contratto con Intesa San Paolo, nonché una rata per la rottamazione delle cartelle esattoriali relative ad una attività commerciale di cui era intestataria, di cui non risulta indicato l'importo, nonché una rata di euro 590,00 mensili per il noleggio dell'autovettura. Quanto alla posizione del resistente, il - impegnato anch'egli in CP_1 politica - ha dichiarato di aver avuto problemi economici in seguito alle vicende giudiziarie che lo hanno coinvolto e, pertanto, di non aver potuto esercitare l'attività forense, essendo stato sottoposto ad un procedimento disciplinare (il cui esito comunque non è noto), né di aver potuto ricoprire cariche di alcun tipo. Dalle dichiarazioni dei redditi allegate risulta che per il periodo di imposta 2021 ha dichiarato un reddito di euro 348,00 e per il periodo di imposta 2022 ha dichiarato un reddito di euro
638,00. Ha inoltre riferito di abitare in un immobile di sua proprietà ereditato a seguito del decesso dei genitori e di aver fatto fronte al proprio sostentamento alienando due terreni siti nel comune di
San Cipriano d'Aversa, ereditati in seguito al decesso di uno zio, negli anni 2022 e 2023, come si evince sia dal contratto di vendita sia dagli estratti conto allegati in atti, da cui risultano gli accrediti del prezzo delle vendite;
ha, infine, dichiarato di corrispondere una rata di euro 518,00 per l'acquisto dell'auto. Dunque, in assenza di ulteriori elementi, stante l'accordo delle parti, si ritiene di poter confermare l'importo suddetto.
Infine, preso atto dell'accordo tra le parti che hanno chiesto di definire il giudizio facendo propri i provvedimenti provvisori adottati dal giudice delegato, nulla va disposto in merito alla domanda di mantenimento avanzata dal dovendo ritenersi la stessa abbandonata. CP_1
Le spese di lite, attesa la natura della controversia e l'accordo raggiunto, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:
1) pronuncia la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2) dispone l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre in Gragnano, alla via Vittorio Veneto 169;
3) i figli minori staranno con il padre liberamente e in caso di disaccordo tra le parti:
5 - compatibilmente con gli impegni scolastici, dal sabato alla domenica a settimane alterne, nonché almeno un giorno alla settimana, scelto di comune accordo tra i coniugi, dalle ore 18:00 alle 21:00 o, in mancanza di accordo, il mercoledì;
- 15 giorni continuativi nel periodo estivo da concordare preventivamente con la madre;
- alternativamente con il padre e con la madre, le festività natalizie (dal 24 dicembre al 26 dicembre e dal 31 dicembre al 2 gennaio) e quelle pasquali (dal Giovedì Santo al lunedì in
Albis) e, sempre secondo il criterio dell'alternanza con l'altro genitore, le ulteriori festività;
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal marzo 2024, l'assegno mensile di complessivi euro
500,00 (euro 250,00 per il contributo al mantenimento di ciascuno dei figli minori), con adeguamento annuale secondo l'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai come per legge;
5) pone a carico del resistente il 25% delle spese straordinarie per i figli purché previamente concordate secondo il protocollo di intesa vigente;
6) dispone il prosieguo del monitoraggio del nucleo familiare con onere per i Servizi Sociali del
Comune di Gragnano e di San Cipriano d'Aversa di relazionare al G.T. di questo Tribunale per un periodo di 12 mesi, con cadenza trimestrale;
7) dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare del Tribunale di Torre Annunziata per la vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c. e manda alla Cancelleria altresì per le comunicazioni ai S.S. di Gragnano e San Cipriano d'Aversa;
8) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Gragnano per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (Atto n. 93, parte II, serie A, dei registri degli atti di matrimonio del predetto comune dell'anno 2010);
9) compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 18.06.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
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