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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 9197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9197 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo IAno
Il Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, in funzione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Maria Tuccillo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 20957/2021 r.g. tra
(P. IVA ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., (C.F. ) e (C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_3
) rappresentati e difesi giusta procura alle liti agli atti dall'avv. C.F._2
(C.F. ) ed elettivamente domiciliati in Parte_4 C.F._3
Battipaglia alla traversa via D'Anzilio n. 1
- Opponenti
e
(C.F. ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa giusta procura alle liti agli atti dall'avv. Gian Luca Matarazzi
(C.F. ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza CodiceFiscale_4
RE Di MO n. 123
- Opposta
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da note depositate per l'udienza cartolare del 20/6/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 Parte_2
e convenivano in giudizio dinanzi
[...] Parte_3 Controparte_1 all'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
SENTENZA 1 3429/2021 con il quale veniva intimato il pagamento di € 150.123,01 oltre interessi di mora al tasso legale e spese della procedura monitoria in favore della ricorrente.
A fondamento della spiegata opposizione, le parti rilevavano l'infondatezza della pretesa creditoria come azionata in sede monitoria, censurando la legittimità della revoca del finanziamento a tasso agevolato concesso alla . Precisavano, Parte_1
infatti, che la somma accordata per la realizzazione di un progetto aziendale sarebbe stata effettivamente a tal fine investita. Gli opponenti eccepivano inoltre la nullità delle garanzie fideiussorie prestate dalle sig.re e in quanto Parte_2 Pt_3 aderenti al modello elaborato nell'anno 2003 dall'ABI e sanzionato nel 2005 con provvedimento della BA d'IA.
In ragione di quanto esposto, concludevano dunque domandando “a) In via preliminare dichiararsi la nullità, inammissibilità ed improcedibilità del decreto ingiuntivo e della pretesa creditoria come azionata, per i motivi argomentati, dedotti ed eccepiti in assertiva;
b) Nel merito dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria azionata ed il diritto di esso opponente alla prosecuzione del programma di investimento ed al rispetto del regolare piano di ammortamento;
c) In ordine alla garanzia fideiussoria dichiararsi la nullità della stessa nei confronti delle sigg. e , Parte_2 Parte_3
come meglio e per i motivi argomentati, dedotti ed eccepiti in assertiva e con ogni conseguenza di legge;
d) Vittoria di spese e competenze di giudizio con diretta attribuzione al sott.tto avvocato antistatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta, la chiedeva il rigetto Controparte_1
delle avverse domande e ribadiva la fondatezza del proprio credito discendente dalla revoca del finanziamento. Invero, secondo quanto prospettato dall'opposta, la società debitrice si rendeva inadempiente agli obblighi contrattuali assunti, non avendo provveduto a presentare, nei sei mesi successivi al primo accredito, la richiesta di erogazione della seconda tranche corredata dei documenti di cui agli artt.
4.5 del
Contratto e 10 dell'Avviso.
Quanto invece all'eccezione di nullità delle fideiussioni prestate dalle sig.re Parte_2
e avanzata dalle opponenti, la ne deduceva
[...] Parte_3 Controparte_1
l'infondatezza, non trattandosi nel caso di specie di operazioni bancarie e non essendovi prova dell'intesa concorrenziale.
SENTENZA 2 Si concludeva dunque per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “1) accertare la colpevolezza dell'inadempimento della società al contratto di Parte_1
finanziamento in oggetto e dichiarare quest'ultimo legittimamente risolto dalla CP_1
in forza della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 15; 2) in ogni caso,
[...] dichiarare valide ed efficaci le fideiussioni concesse dalle sig.re e Parte_2
a garanzia del suddetto contratto di finanziamento;
3) per l'effetto, Parte_3 rigettare integralmente l'opposizione avversaria, per tutte le ragioni di cui in narrativa;
4) in ogni caso, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, disporre l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto;
5) con vittoria di competenze, spese e rimborso forfetario. I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Con ordinanza del 15/02/2022, il Giudice dott.ssa Gomez de Ayala concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, ritenuta l'opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione. Venivano dunque assegnati alle parti i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. e successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In data 4/4/2025 la presente causa veniva assegnata alla scrivente che, con ordinanza del
20/6/2025, la riservava in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ciò posto, alla luce della documentazione agli atti, l'opposizione è da ritenersi infondata per quanto di ragione.
Si osserva anzitutto che con la notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un vero e proprio giudizio di cognizione avente ad oggetto non soltanto l'esame delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma, altresì,
l'accertamento della fondatezza del diritto azionato (ex multis S.U.7448/93).
In tale giudizio, attore in senso sostanziale deve ritenersi l'opposto e convenuto in senso sostanziale l'opponente, sicché troveranno applicazione i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova, avuto riguardo alla posizione sostanziale assunta dalle parti nel giudizio. Invero, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo
SENTENZA 3 diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (V. Cass. ord. 5128/2022; Cass., Sez. un., n. 13533 del
2001).
Ciò posto, nella fattispecie in esame risulta provato il rapporto su cui si fonda la pretesa creditoria nonché il mancato pagamento del credito, avendo l'opposta, in ossequio all'onere della prova su di essa incombente, fornito la prova del contratto stipulato con l'opponente ed allegato l'inadempimento di quest'ultimo (v. all.ti fascicolo monitorio), che di contro nulla ha provato in merito all'adempimento o all'inadempimento riconducibile a causa a lui non imputabile.
Invero, risulta provato che con contratto del 22 marzo 2016 la Controparte_1
gestore del “Fondo Rotativo per lo sviluppo delle PMI Campane”, istituito dalla Regione
Campania nell'ambito del P.O. FESR 2007-2013, ammetteva l'Antico Forno CP_1
al finanziamento a tasso agevolato, concesso per complessivi euro 249.908,00.
Contestualmente, e rilasciavano fideiussioni a Parte_2 Parte_3 garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte da nei confronti Parte_1
di (all.ti 3 e 4 fascicolo monitorio). Controparte_1
Orbene, suddetto contratto all'art. 4 “Condizioni e modalità di erogazione del
Finanziamento” prevede l'erogazione del finanziamento in due tranches statuendo, più nel dettaglio, che “la richiesta di erogazione della seconda tranche del finanziamento, debitamente sottoscritta dalla beneficiaria, dovrà essere presentata dalla stessa, unitamente alla documentazione indicata al successivo articolo 4.5, entro 6 mesi dal primo accredito e inviata alla società mediante PEC”. Inoltre, l'art. 15.2 lettera c, prevede la possibilità per la Società di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. ed attivare la procedura di revoca del finanziamento qualora la beneficiaria “non consegni alla Società entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data di erogazione della prima tranche del Finanziamento la Richiesta di Erogazione della seconda tranche e la documentazione indicata dall'art. 4 (Condizioni e modalità di erogazione del Finanziamento)”.
Ciò posto, atteso che risulta provato che la prima tranche del finanziamento pari ad €
149.944,80 veniva erogata dalla alla beneficiaria in data 27.6.2016 Controparte_1
SENTENZA 4 (all. 6 fascicolo monitorio), circostanze altresì non contestata, tenuto conto della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 15.2 lett. c del contratto del quo e dell'inadempimento della beneficiaria, detto contratto deve ritenersi risolto in virtù della comunicazione effettuata in data 3/3/2017 (vd. all. 8 fascicolo monitorio).
Invero, l'opponente avrebbe dovuto provare di aver adempiuto a quanto prescritto, presentando la richiesta di erogazione della seconda tranche del finanziamento corredata della relativa documentazione, prova che non può dirsi raggiunta alla luce della documentazione prodotta e d'altronde non essendo tale circostanza stata contestata dalla stessa parte.
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, ritenuto risolto il contratto tra le parti e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 15.3 secondo cui “In caso di risoluzione e revoca del finanziamento, la Beneficiaria dovrà restituire in unica soluzione il Finanziamento eventualmente ricevuto, compresi gli interessi al tasso contrattuale, da calcolare sulla somma da quest'ultima erogata dalla data di erogazione fino a quella della revoca”, deve ritenersi provata la pretesa creditoria vantata in sede monitoria.
In ultima analisi, quanto all'eccezione di nullità dei contratti di fideiussione discendente dalla violazione della disciplina antitrust va precisato quanto segue.
Giova anzitutto precisare che laddove sia accertata la dedotta violazione questa sarà causa di nullità delle clausole riproducenti quelle contenute nel modello ABI oggetto di intesa anticoncorrenziale e non del contratto, salvo che le parti provino che senza quelle clausole affette da nullità non avrebbero concluso il contratto ex art 1419 c.c. (v. sul punto V. Cass SU sent. n. 41994/2021; Cass. sent n.13846/2019).
Con riferimento alle fideiussioni azionate e stipulate in data 22.3.2016, fino a concorrenza di euro 2.499,08 per e fino a concorrenza di euro Parte_3
247.408,92 per essendo fuori dal periodo oggetto di istruttoria Parte_2 della BA d'IA (ottobre 2002-maggio 2005), che ha portato all'adozione del provvedimento n. 55/2005 con cui è stato accertato l'illecito antitrust, a tale provvedimento non può essere riconosciuto valore di prova privilegiata nel presente giudizio.
Da ciò ne consegue, dunque, che gravava sugli istanti, rectius fideiussori, l'onere di allegare e provare che le clausole inserite nelle fideiussioni fossero parte dello schema
SENTENZA 5 redatto dall'ABI sanzionato, ma altresì l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale da parte delle banche, in cui ricomprendere l'opposta, da cui discenderebbe la denunciata nullità delle clausole del contratto stipulato “a valle” (v. sul punto V. Cass SU sent. n.
41994/2021; Cass. sent. n.13846/2019).
Più specificamente gli opponenti avrebbero, in ossequio ai principi che governano il riparto dell'onere della prova, dovuto dimostrare ai fini dell'accertamento della dedotta nullità che un numero significativo di istituti di credito, in cui ricomprender l'opposta, all'interno del medesimo mercato e nel periodo in cui risultano stipulati i contratti de quibus, avesse coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione omnibus in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza. Tale prova, tuttavia, non è stata offerta.
Le clausole inserite nei contratti di fideiussione stipulati dagli opponenti, ed in particolare quelle contenenti la deroga all'art 1957 c.c., sono da ritenersi valide e dunque infondate le relative eccezioni formulate sul punto compresa quella relativa all'intervenuta decadenza.
In definitiva, il Tribunale rigetta l'opposizione spiegata da Parte_1
e e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo Parte_2 Parte_3 opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della causa dell'attività espletata secondo tariffa vigente.
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione seconda, pronunciando sulla opposizione proposta da e , così decide ogni altra Parte_1 Parte_2 Parte_3
istanza e/o eccezione rigettata e disattesa:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 3429/2021 emesso dal Tribunale di Napoli il 28/4/2021;
SENTENZA
6 - condanna gli opponenti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida in € 7.052,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario al 15% come per legge.
Napoli,14.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Tuccillo
SENTENZA 7
In nome del Popolo IAno
Il Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, in funzione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Maria Tuccillo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 20957/2021 r.g. tra
(P. IVA ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., (C.F. ) e (C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_3
) rappresentati e difesi giusta procura alle liti agli atti dall'avv. C.F._2
(C.F. ) ed elettivamente domiciliati in Parte_4 C.F._3
Battipaglia alla traversa via D'Anzilio n. 1
- Opponenti
e
(C.F. ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa giusta procura alle liti agli atti dall'avv. Gian Luca Matarazzi
(C.F. ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza CodiceFiscale_4
RE Di MO n. 123
- Opposta
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da note depositate per l'udienza cartolare del 20/6/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 Parte_2
e convenivano in giudizio dinanzi
[...] Parte_3 Controparte_1 all'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
SENTENZA 1 3429/2021 con il quale veniva intimato il pagamento di € 150.123,01 oltre interessi di mora al tasso legale e spese della procedura monitoria in favore della ricorrente.
A fondamento della spiegata opposizione, le parti rilevavano l'infondatezza della pretesa creditoria come azionata in sede monitoria, censurando la legittimità della revoca del finanziamento a tasso agevolato concesso alla . Precisavano, Parte_1
infatti, che la somma accordata per la realizzazione di un progetto aziendale sarebbe stata effettivamente a tal fine investita. Gli opponenti eccepivano inoltre la nullità delle garanzie fideiussorie prestate dalle sig.re e in quanto Parte_2 Pt_3 aderenti al modello elaborato nell'anno 2003 dall'ABI e sanzionato nel 2005 con provvedimento della BA d'IA.
In ragione di quanto esposto, concludevano dunque domandando “a) In via preliminare dichiararsi la nullità, inammissibilità ed improcedibilità del decreto ingiuntivo e della pretesa creditoria come azionata, per i motivi argomentati, dedotti ed eccepiti in assertiva;
b) Nel merito dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria azionata ed il diritto di esso opponente alla prosecuzione del programma di investimento ed al rispetto del regolare piano di ammortamento;
c) In ordine alla garanzia fideiussoria dichiararsi la nullità della stessa nei confronti delle sigg. e , Parte_2 Parte_3
come meglio e per i motivi argomentati, dedotti ed eccepiti in assertiva e con ogni conseguenza di legge;
d) Vittoria di spese e competenze di giudizio con diretta attribuzione al sott.tto avvocato antistatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta, la chiedeva il rigetto Controparte_1
delle avverse domande e ribadiva la fondatezza del proprio credito discendente dalla revoca del finanziamento. Invero, secondo quanto prospettato dall'opposta, la società debitrice si rendeva inadempiente agli obblighi contrattuali assunti, non avendo provveduto a presentare, nei sei mesi successivi al primo accredito, la richiesta di erogazione della seconda tranche corredata dei documenti di cui agli artt.
4.5 del
Contratto e 10 dell'Avviso.
Quanto invece all'eccezione di nullità delle fideiussioni prestate dalle sig.re Parte_2
e avanzata dalle opponenti, la ne deduceva
[...] Parte_3 Controparte_1
l'infondatezza, non trattandosi nel caso di specie di operazioni bancarie e non essendovi prova dell'intesa concorrenziale.
SENTENZA 2 Si concludeva dunque per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “1) accertare la colpevolezza dell'inadempimento della società al contratto di Parte_1
finanziamento in oggetto e dichiarare quest'ultimo legittimamente risolto dalla CP_1
in forza della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 15; 2) in ogni caso,
[...] dichiarare valide ed efficaci le fideiussioni concesse dalle sig.re e Parte_2
a garanzia del suddetto contratto di finanziamento;
3) per l'effetto, Parte_3 rigettare integralmente l'opposizione avversaria, per tutte le ragioni di cui in narrativa;
4) in ogni caso, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, disporre l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto;
5) con vittoria di competenze, spese e rimborso forfetario. I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Con ordinanza del 15/02/2022, il Giudice dott.ssa Gomez de Ayala concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, ritenuta l'opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione. Venivano dunque assegnati alle parti i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. e successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In data 4/4/2025 la presente causa veniva assegnata alla scrivente che, con ordinanza del
20/6/2025, la riservava in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ciò posto, alla luce della documentazione agli atti, l'opposizione è da ritenersi infondata per quanto di ragione.
Si osserva anzitutto che con la notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un vero e proprio giudizio di cognizione avente ad oggetto non soltanto l'esame delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma, altresì,
l'accertamento della fondatezza del diritto azionato (ex multis S.U.7448/93).
In tale giudizio, attore in senso sostanziale deve ritenersi l'opposto e convenuto in senso sostanziale l'opponente, sicché troveranno applicazione i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova, avuto riguardo alla posizione sostanziale assunta dalle parti nel giudizio. Invero, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo
SENTENZA 3 diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (V. Cass. ord. 5128/2022; Cass., Sez. un., n. 13533 del
2001).
Ciò posto, nella fattispecie in esame risulta provato il rapporto su cui si fonda la pretesa creditoria nonché il mancato pagamento del credito, avendo l'opposta, in ossequio all'onere della prova su di essa incombente, fornito la prova del contratto stipulato con l'opponente ed allegato l'inadempimento di quest'ultimo (v. all.ti fascicolo monitorio), che di contro nulla ha provato in merito all'adempimento o all'inadempimento riconducibile a causa a lui non imputabile.
Invero, risulta provato che con contratto del 22 marzo 2016 la Controparte_1
gestore del “Fondo Rotativo per lo sviluppo delle PMI Campane”, istituito dalla Regione
Campania nell'ambito del P.O. FESR 2007-2013, ammetteva l'Antico Forno CP_1
al finanziamento a tasso agevolato, concesso per complessivi euro 249.908,00.
Contestualmente, e rilasciavano fideiussioni a Parte_2 Parte_3 garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte da nei confronti Parte_1
di (all.ti 3 e 4 fascicolo monitorio). Controparte_1
Orbene, suddetto contratto all'art. 4 “Condizioni e modalità di erogazione del
Finanziamento” prevede l'erogazione del finanziamento in due tranches statuendo, più nel dettaglio, che “la richiesta di erogazione della seconda tranche del finanziamento, debitamente sottoscritta dalla beneficiaria, dovrà essere presentata dalla stessa, unitamente alla documentazione indicata al successivo articolo 4.5, entro 6 mesi dal primo accredito e inviata alla società mediante PEC”. Inoltre, l'art. 15.2 lettera c, prevede la possibilità per la Società di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. ed attivare la procedura di revoca del finanziamento qualora la beneficiaria “non consegni alla Società entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data di erogazione della prima tranche del Finanziamento la Richiesta di Erogazione della seconda tranche e la documentazione indicata dall'art. 4 (Condizioni e modalità di erogazione del Finanziamento)”.
Ciò posto, atteso che risulta provato che la prima tranche del finanziamento pari ad €
149.944,80 veniva erogata dalla alla beneficiaria in data 27.6.2016 Controparte_1
SENTENZA 4 (all. 6 fascicolo monitorio), circostanze altresì non contestata, tenuto conto della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 15.2 lett. c del contratto del quo e dell'inadempimento della beneficiaria, detto contratto deve ritenersi risolto in virtù della comunicazione effettuata in data 3/3/2017 (vd. all. 8 fascicolo monitorio).
Invero, l'opponente avrebbe dovuto provare di aver adempiuto a quanto prescritto, presentando la richiesta di erogazione della seconda tranche del finanziamento corredata della relativa documentazione, prova che non può dirsi raggiunta alla luce della documentazione prodotta e d'altronde non essendo tale circostanza stata contestata dalla stessa parte.
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, ritenuto risolto il contratto tra le parti e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 15.3 secondo cui “In caso di risoluzione e revoca del finanziamento, la Beneficiaria dovrà restituire in unica soluzione il Finanziamento eventualmente ricevuto, compresi gli interessi al tasso contrattuale, da calcolare sulla somma da quest'ultima erogata dalla data di erogazione fino a quella della revoca”, deve ritenersi provata la pretesa creditoria vantata in sede monitoria.
In ultima analisi, quanto all'eccezione di nullità dei contratti di fideiussione discendente dalla violazione della disciplina antitrust va precisato quanto segue.
Giova anzitutto precisare che laddove sia accertata la dedotta violazione questa sarà causa di nullità delle clausole riproducenti quelle contenute nel modello ABI oggetto di intesa anticoncorrenziale e non del contratto, salvo che le parti provino che senza quelle clausole affette da nullità non avrebbero concluso il contratto ex art 1419 c.c. (v. sul punto V. Cass SU sent. n. 41994/2021; Cass. sent n.13846/2019).
Con riferimento alle fideiussioni azionate e stipulate in data 22.3.2016, fino a concorrenza di euro 2.499,08 per e fino a concorrenza di euro Parte_3
247.408,92 per essendo fuori dal periodo oggetto di istruttoria Parte_2 della BA d'IA (ottobre 2002-maggio 2005), che ha portato all'adozione del provvedimento n. 55/2005 con cui è stato accertato l'illecito antitrust, a tale provvedimento non può essere riconosciuto valore di prova privilegiata nel presente giudizio.
Da ciò ne consegue, dunque, che gravava sugli istanti, rectius fideiussori, l'onere di allegare e provare che le clausole inserite nelle fideiussioni fossero parte dello schema
SENTENZA 5 redatto dall'ABI sanzionato, ma altresì l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale da parte delle banche, in cui ricomprendere l'opposta, da cui discenderebbe la denunciata nullità delle clausole del contratto stipulato “a valle” (v. sul punto V. Cass SU sent. n.
41994/2021; Cass. sent. n.13846/2019).
Più specificamente gli opponenti avrebbero, in ossequio ai principi che governano il riparto dell'onere della prova, dovuto dimostrare ai fini dell'accertamento della dedotta nullità che un numero significativo di istituti di credito, in cui ricomprender l'opposta, all'interno del medesimo mercato e nel periodo in cui risultano stipulati i contratti de quibus, avesse coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione omnibus in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza. Tale prova, tuttavia, non è stata offerta.
Le clausole inserite nei contratti di fideiussione stipulati dagli opponenti, ed in particolare quelle contenenti la deroga all'art 1957 c.c., sono da ritenersi valide e dunque infondate le relative eccezioni formulate sul punto compresa quella relativa all'intervenuta decadenza.
In definitiva, il Tribunale rigetta l'opposizione spiegata da Parte_1
e e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo Parte_2 Parte_3 opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della causa dell'attività espletata secondo tariffa vigente.
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione seconda, pronunciando sulla opposizione proposta da e , così decide ogni altra Parte_1 Parte_2 Parte_3
istanza e/o eccezione rigettata e disattesa:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 3429/2021 emesso dal Tribunale di Napoli il 28/4/2021;
SENTENZA
6 - condanna gli opponenti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida in € 7.052,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario al 15% come per legge.
Napoli,14.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Tuccillo
SENTENZA 7