Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 20/02/2026, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00527/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00697/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 697 del 2024, proposto da
RI TI, rappresentata e difesa dall'avvocato Amelia Nicolina Mannino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
“Centro Neurolesi Bonino Pulejio” RC IN, rappresentato e difeso dall'avvocato Concetta Currao, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
GI DA, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della delibera commissario straordinario n. 03 del 08.02.2024 e graduatoria di merito, esito prova scritta; verbali; punteggio titoli; atti connessi e consequenziali
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di “Centro Neurolesi Bonino Pulejio” RC IN e di GI DA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il dott. RE AI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con determinazione commissariale n. 349 del 5 maggio 2023, il “Centro Neurolesi Bonino Pulejio” RC IN ha bandito un concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di vari profili professionali medici, tra i quali un posto di Dirigente Medico di Endocrinologia, il cui iter selettivo si articolava nella valutazione dei titoli (per un massimo di venti punti) e in tre prove d’esame: una scritta, vertente su un caso clinico o quesiti a risposta sintetica (con soglia di sbarramento fissata nel punteggio di 21/30), una pratica su tecniche peculiari della disciplina e una orale sulle materie d’indirizzo e sulle funzioni connesse all’incarico.
2. La dott.ssa RI TI, iscritta alla procedura in data 12 luglio 2023 -per l’incarico di Dirigente Medico di Endocrinologia- e convocata per l’espletamento delle prove il 12 gennaio 2024, ha ottenuto un punteggio di 2,45 nella valutazione dei titoli e di 19/30 nella prova scritta; con conseguente giudizio di non idoneità -per mancato raggiungimento della sufficienza- formulato nella graduatoria di pari data, e preclusione all’accesso alle altre prove.
3. Avverso tali esiti, l’istante ha formulato contestazioni inerenti l’incongruenza del punteggio dei titoli rispetto a quelli effettivamente posseduti e al difetto di motivazione circa l’insufficienza attribuita alla prova scritta, formulando in data 18 gennaio 2024 un’istanza di accesso agli atti per verificare, oltre ai criteri valutativi, la congruità della composizione della commissione d’esame e la legittimità della partecipazione telematica, non prevista dalla lex specialis, di uno dei suoi componenti.
4. Quindi, in data 11 febbraio 2024 è stata pubblicata sull’Albo Pretorio dell’Amministrazione la delibera del Commissario Straordinario n. 03 di approvazione dei verbali e della graduatoria finale.
5. Con il ricorso in epigrafe, notificato il 9 aprile 2024 e depositato il 12 aprile 2024, la dott.ssa TI ha impugnato gli atti che precedono, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
1) Sulla errata attribuzione del punteggio relativo ai titoli posseduti. Violazione e Falsa applicazione dei paragrafi “ripartizione del punteggio e valutazione dei titoli” e “valutazione dei titoli” del bando. Violazione e falsa applicazione dell’art. 27 del D.P.R. n. 483/97. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta ; con cui si contesta l’attribuzione del punteggio di 2,45/20 per i titoli posseduti. La ricorrente deduce di aver documentato: un Master di II livello, il titolo di Direttore di Struttura Complessa, la specializzazione in Endocrinologia, oltre a sette anni di servizio (di cui tre a tempo indeterminato come Dirigente Medico di I livello) e diverse pubblicazioni scientifiche. In base alle prescrizioni del bando e del citato art. 27 DPR 483/1997 -sulla ripartizione del monte di venti punti tra titoli di carriera, accademici, pubblicazioni e curriculum-, il punteggio assegnato sarebbe perciò sottostimato. Si contesta, altresì, l’assenza di motivazione analitica nel verbale dei lavori della commissione, in spregio alla prescrizione del bando che imponeva un’adeguata giustificazione globale e individuale per ogni elemento valutato.
2) Sulla irregolare formazione della Commissione. Violazione e falsa applicazione del paragrafo “Sorteggio Componenti Commissioni esaminatrici” del bando. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. - Violazione e falsa applicazione del principio di buon andamento, trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di concorsi pubblici e del principio di affidamento ; a mezzo del quale si lamenta la difformità tra i nominativi estratti nei sorteggi pubblici del 18 luglio 2023 e 8 novembre 2023 e l’effettiva composizione della commissione esaminatrice, risultando estranei ai verbali di sorteggio sia il presidente che uno dei componenti. Sotto altro profilo, si censura il difetto di competenza tecnica specialistica dei commissari rispetto alla posizione di endocrinologo messa a concorso (stante la presenza nella commissione di un Direttore di Pronto Soccorso e un Direttore di Medicina Generale). Infine, la circostanza, accertata all’esito dell’accesso documentale, che uno dei commissari abbia partecipato alle operazioni concorsuali in videoconferenza -modalità non prevista dal bando né da fonti regolamentari- integrerebbe una violazione della regola del “collegio perfetto”; inficiando la validità delle operazioni di scelta dei quesiti, valutazione e correzione degli elaborati, che, per converso, imporrebbero la necessaria presenza contestuale di tutti i componenti.
3) Sulla non corretta valutazione dell’elaborato redatto dalla Dott.ssa TI RI. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, disparità di trattamento, illogicità, ingiustizia manifesta ; diretto a censurare l’attribuzione del punteggio di 19/30 alla prova scritta sul tema delle “ ipertensioni secondarie endocrine ”. Il giudizio è censurato per manifesta irragionevolezza, superficialità e disparità di trattamento, essendo la ricorrente l’unica candidata risultata non idonea nell’intera procedura. Si deduce che l’inadeguatezza tecnica della commissione (integrata da professionisti privi di esperienza nella specifica materia concorsuale) avrebbe viziato la valutazione dell’elaborato. Il vizio di legittimità della composizione dell’organo si rifletterebbe, per l’effetto, sulla validità del giudizio tecnico espresso, determinando l’illegittimità derivata della valutazione e la conseguente necessità di annullamento dell’intera procedura concorsuale.
6. Si sono costituiti in giudizio l’IRCCS “Centro Neurolesi Bonino Pulejo”, e il controinteressato Dott. GI DA, che hanno eccepito, in rito, l’irricevibilità del ricorso -poiché la ricorrente avrebbe avuto piena conoscenza del risultato della prova scritta già dalla stessa data del 12 gennaio 2024 allorché è stata resa nota la pertinente graduatoria- e, nel merito, la sua infondatezza.
7. In sede di replica, la ricorrente ha controdedotto all’eccezione di tardività, sostenendo di non aver mai ricevuto una formale comunicazione di esclusione e che, pertanto, il dies a quo dell’impugnazione dovrebbe identificarsi con la data di pubblicazione della graduatoria finale, quale atto conclusivo del procedimento.
8. All’udienza pubblica del 12 febbraio 2026 la causa è stata posta in decisione.
9. Tenuto conto del carattere prioritario della definizione delle questioni di rito rispetto a quelle di merito e, fra le prime, della priorità dell’accertamento della ricorrenza dei presupposti processuali (nell’ordine: giurisdizione, competenza, capacità delle parti, ius postulandi, ricevibilità, contraddittorio, estinzione), rispetto alle condizioni dell’azione (cfr. Cons. Stato Ad. Plen. n. 5/2015), occorre esaminare in via preliminare l’eccezione d’irricevibilità del ricorso, opposta dalle parti resistenti, che è fondata per le considerazioni che seguono.
9.1. Ai sensi dell’art. 41, co. 2, cod. proc. amm. “ Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge ”.
9.2. Per ferma acquisizione giurisprudenziale, la “ piena conoscenza ” dell’atto, presupposta dall’art. 41, comma 2, c.p.a., non può essere intesa quale conoscenza integrale del provvedimento che si intende impugnare e delle sue motivazioni, atteso che -per individuare il dies a quo di decorrenza- basta la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente l’immediata e concreta lesività per la sfera giuridica dell’interessato, al fine di garantire l’esigenza di certezza giuridica connessa alla previsione di un termine decadenziale per l’impugnativa degli atti amministrativi, senza che ciò possa intaccare il diritto di difesa in giudizio ed al giusto processo, garantiti invece dalla congruità del termine temporale per impugnare, decorrente dalla conoscenza dell’atto nei suoi elementi essenziali e dalla possibilità di proporre successivi motivi aggiunti (così, ex multis , C.G.A.R.S., sez. giurisd., 16 dicembre 2024 n. 998; Cons. Stato, sez. V, 17 ottobre 2024, n. 8316; Id., 28 giugno 2024, n. 5771; si vedano anche: C.G.A.R.S., sez. giurisd. 3 febbraio 2025 n. 87 e Cons. Stato sez. III, 26 agosto 2025 n. 7109).
9.3. Con specifico riferimento alle procedure selettive è stato inoltre precisato che “ Se un provvedimento della complessa sequenza incide in modo diretto, immediato e concreto sulla posizione giuridica di un concorrente o candidato, comprimendogli o disconoscendogli diritti o altre utilità di cui è titolare, come nel caso classico del provvedimento di esclusione, il termine per l'impugnazione decorre dalla sua conoscenza. Infatti, l'esclusione dalla competizione (o dalla selezione) - pur costituendo un atto endoprocedimentale - si pone tuttavia, rispetto al suo destinatario, come un vero e proprio arresto procedimentale immediatamente lesivo che il candidato ha l'onere di impugnare sin da subito, senza attendere la pubblicazione del provvedimento finale ” (Cons. Stato, Sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1147; Cons. Stato, Sez. III, 13 marzo 2023, n. 2607; T.A.R. Puglia - Bari, 10 maggio 2025 n. 665).
9.4. Facendo applicazione al caso concreto dei superiori principi, il ricorso si palesa tardivo.
Come puntualmente evidenziato dalle parti resistenti, infatti, è la stessa ricorrente ad allegare di essere venuta a conoscenza della sua esclusione dalle prove orali nella medesima data di espletamento delle prove scritte, il giorno 12 gennaio 2024, dando atto di aver ricevuto già in quella sede comunicazione dell’esito della prova nonché di aver poi visionato l’elenco degli ammessi alla prova orale (cfr. pag. 2 del ricorso; pag. 2 delle repliche del 20 gennaio 2026; doc. 9 del foliario di parte ricorrente).
9.5. Non giova perciò alla ricorrente allegare l’omessa comunicazione di un provvedimento formale di esclusione, dal momento che proprio la graduatoria della prova scritta -la quale, come emerge dalla documentazione versata dalla stessa dott.ssa TI, risulta essere stata affissa all’esito della prova e immediatamente consultabile dai candidati (doc. 9 cit.)- nella misura in cui esplicita l’attribuzione di un punteggio di 19/30 e il giudizio di “ non idoneo ” si connota di valenza provvedimentale escludente, assumendo un diretto spessore lesivo dell’interesse della candidata.
9.6. Sin dal 12 gennaio 2024 la deducente era, pertanto, consapevole della inidoneità della votazione conseguita a consentire un’utile posizione per l’assunzione; onde quella data segnava il dies a quo del termine decadenziale per la tempestiva impugnazione dell’esclusione dalla procedura.
9.7. Non depone in contrario la proposizione in data 18 gennaio 2024 di un’istanza di accesso agli atti atteso che, proprio alla stregua del predetto postulato interpretativo che declina la nozione di “ piena conoscenza ” come percezione della lesività dell’atto, l’accesso documentale non è idoneo a differire né a sospendere il decorso del termine d’impugnazione.
10. In conclusione, il ricorso dev’essere dichiarato irricevibile in quanto notificato in data (9 aprile 2024) successiva all’intervenuta scadenza del termine decadenziale d’impugnazione ex artt. 29 e 41 cod. proc. amm., decorrente dalla data del 12 gennaio 2024.
11. L’esito in rito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite; salva l’irripetibilità del contributo unificato che -ove effettivamente dovuto e versato- è posto integralmente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese di lite compensate; salva l’irripetibilità del contributo unificato che -ove effettivamente dovuto e versato- è posto integralmente a carico di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EP LE, Presidente
Manuela Bucca, Primo Referendario
RE AI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE AI | EP LE |
IL SEGRETARIO