Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/03/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere rel. dr.ssa Ivana Francesca Mancuso Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1570 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(C.F. ), nato a [...]- Parte_1 C.F._1 cella (PA) in data 16/03/1958, rappresentato e difeso dall'avv. Arianna Marsala (P.E.C.: Email_1
appellante
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
Di Roccella (PA) in data 09/06/1965, rappresentata e difesa dall'avv. Ma- riangela Fricano (PEC: Email_2 appellato
E CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALER- MO interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 267/2024, pronunciata dal Tribunale di RM ME, in composizione collegiale, in data 20-22/02/2024
OGGETTO: Divorzio contenzioso - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 9
- Accogliere, per la forma, il presente ricorso in appello, indi fissare l'udienza di comparizione delle parti;
Nel merito
- In riforma della sentenza impugnata, Riconoscere e statuire la revoca dell'assegno divorzile a carico del IG. e nei confronti della Parte_1
IG.ra , per le ragioni di cui alla narrativa del presente Controparte_1 atto.
- Condannare parte resistente al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari di causa, di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.»
Conclusioni per la parte appellata:
«VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa Nel merito
- dichiarare inammissibile e/o improcedibile o comunque rigettare nel me- rito, con qualsiasi statuizione, l'appello proposto dal sig. Parte_1 avverso la sentenza n. 267/2024 del Tribunale di RM ME, pubbli- cata in data 22.02.2024 e, per l'effetto, confermare le statuizioni della sen- tenza impugnata e per l'effetto;
- porre a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 P_
, presso il di lei domicilio, la complessiva somma di euro 200,00
[...] mensili a titolo di assegno divorzile, o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese della pubblicazione della sentenza di primo grado, da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.
- Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.»
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso del 28/02/2019, conveniva dinanzi al Tribu- Parte_1 nale di RM ME , chiedendo la pronuncia di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la stessa a Ce- falù (PA) in data 01/08/1998, senza oneri economici a suo carico, così co-
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 9 me previsto nell'accordo di separazione consensuale, omologato dal Tri- bunale di RM ME con decreto n. 11097/2016 dell'01/07/2016.
2. Con comparsa del 26/02/2020, si costituiva in giudizio CP
, la quale aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del ma-
[...] trimonio, ma chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna del ricorrente al pagamento in proprio favore di un assegno divorzile dell'importo di
€500,00 mensili.
3. Il Tribunale di RM ME, con sentenza n. 267/2024 del 20- 22/02/2024 pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, poneva a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla un P_ assegno divorzile di € 200,00 mensili e compensava integralmente le spe- se di lite tra le parti.
4. Con ricorso del 23/09/2024, ha proposto appello avver- Parte_1 so la predetta decisione chiedendo, in parziale riforma del provvedimento impugnato, la revoca dell'obbligo posto a suo carico di corrispondere alla la somma mensile di € 200,00, con il favore delle spese proces- P_ suali.
5. Con memoria del 24/12/2024, si è costituita nel presente giudizio
[...]
, opponendosi all'accoglimento del gravame e chiedendo Controparte_3 la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali.
6. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione e all'udienza del 24/01/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter, la causa è stata posta in decisio- ne.
7. Con unico motivo di appello, censura la sentenza impu- Parte_1 gnata nella parte in cui ha posto a suo carico l'onere di corrispondere a un assegno divorzile dell'importo mensile di € 200,00, Controparte_1 nonostante la medesima goda di piena autosufficienza economica e versi in una situazione patrimoniale perfino più agiata rispetto alla sua.
8. Il Tribunale di Palermo, al riguardo, ha rilevato che le condizioni patri- moniali e reddituali delle parti accertate all'esito dell'istruttoria eviden- ziano uno squilibrio tra la posizione economica del e quella della Pt_1
, in particolare: P_
- è titolare di un'agenzia immobiliare ben avviata e Parte_1 percettore di redditi complessivi da lavoro pari € 21.143,00 nell'anno di imposta 2020, € 23.531,00 nell'anno di imposta 2021 ed € 18.871,00 nell'anno di imposta 2022; nonché titolare di alcuni fondi (uliveti);
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 9 - , affetta da patologie, lavora come addetta alle Controparte_1 pulizie presso alcune strutture ricettive e percepisce un reddito si- gnificativamente inferiore a quello di controparte;
è proprietaria della casa di abitazione (un villino di otto vani) e di un fondo semi- nativo.
9. Il Tribunale ha evidenziato che lo squilibrio economico tra le parti è il frutto di scelte operate concordemente nel corso della vita matrimoniale durata circa diciotto anni, dal momento che la , titolare insieme P_ al marito della società “Thelma Real Estate” (poi messa in liquidazione), ha lasciato la gestione dell'attività al per occuparsi della famiglia, Pt_1 come dallo stesso confermato nel corso del procedimento.
10. Il decidente ha sottolineato che tale distribuzione dei ruoli familiari ha permesso al di dedicarsi all'attività di intermediazione immobiliare, Pt_1 accrescendo e consolidando la sua professionalità nel settore, con mag- giori redditi e conseguente maggiore futuro introito pensionistico rispetto a quello della moglie.
11. A fronte di ciò, la difesa dell'appellante lamenta, in primo luogo, l'asserito squilibrio economico sbilanciato a favore del , anche in Pt_1 considerazione della circostanza che la stessa aveva rinunciato, P_ in sede di separazione consensuale, a qualsiasi pretesa economica nei confronti del medesimo proprio in ragione della sua autosufficienza eco- nomica.
12. Sostiene, in particolare, che il Tribunale nell'operare la comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti abbia omesso di con- siderare che l'odierno appellante si è trovato costretto a vendere un ap- partamento di sua esclusiva proprietà sia per far fronte alle esposizioni debitorie relative alla società “Thelma Real Estate S.r.l”, di cui la Venturel- la era proprietaria al 50%, senza che quest'ultima abbia versato alcunché; sia per estinguere il residuo del mutuo (€22.000,00 sul totale di
€40.000,00) contratto per terminare la ristrutturazione della villa di pro- prietà della e adibita a dimora coniugale prima della separazio- P_ ne.
13. Sottolinea che il costo totale sostenuto dal per la ristrutturazio- Pt_1 ne della villa ammonta alla somma complessiva di €240.000,00 (mutuo compreso).
14. Evidenzia, dunque, che, a ben vedere, la si trova in una po- P_ sizione economica più agiata rispetto al , essendo nella piena dispo- Pt_1 nibilità di un bene dal valore accertato di € 500.000,00 e dalla cui vendita potrebbe ricavare lauti profitti.
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 9 15. Rappresenta che il , invece, non dispone di alcun bene persona- Pt_1 le da porre eventualmente in vendita e ha un'esposizione debitoria nei confronti dell'INPS e della Cassa Geometri, alla quale è iscritto, che am- monta rispettivamente a circa € 44.760,00 ed € 30.000,00; oltre ad aver recentemente ricevuto un atto di precetto relativo a un'ulteriore esposi- zione debitoria della società “Thelma Real Estate S.r.l.” pari alla somma di
€ 63.359,20.
16. La difesa dell'appellante contesta, infine, l'assunto secondo cui la ri- nuncia da parte della alla gestione della società in comune sa- P_ rebbe frutto di una scelta condivisa e motivata dall'esigenza di far fronte ai bisogni della famiglia, considerato il totale disinteresse della donna per l'attività di impresa e il rifiuto di occuparsene.
17. Dal canto suo, rileva, anzitutto, che la rinuncia a Controparte_1 qualsiasi pretesa di contribuzione economica in suo favore, intervenuta con gli accordi di separazione dell'01/07/2016, trovava giustificazione nell'accollo da parte del del pagamento del mutuo residuo e conse- Pt_1 quenziale estinzione dello stesso, per un importo totale di € 22.000,00, e di circa € 360,00 mensili, essendo tale soluzione più vantaggiosa per lo stesso , dal momento che la somma inizialmente riconosciuta in suo Pt_1 favore a titolo di mantenimento (con l'ordinanza presidenziale del 21/07/2015 emessa nell'ambito del procedimento di separazione avente n. 806/2015 R.G.) ammontava a € 450,00 mensili.
18. Evidenzia, pertanto, che contrariamente a quanto pretestuosamente sostenuto da controparte, la ragione della rinuncia all'assegno di mante- nimento in sede di separazione non risiedeva affatto nella sua presunta agiatezza economica, trovandosi già all'epoca in una situazione certamen- te più svantaggiata rispetto a quella del . Pt_1
19. Sottolinea, infatti, che l'odierno appellante può contare su introiti de- rivanti dall'attività di intermediazione immobiliare svolta in proprio, la quale risulta essere ben avviata sul territorio, come dimostrato nel corso del giudizio di primo grado.
20. Rileva, inoltre, che il valore attribuito dal all'abitazione prece- Pt_1 dentemente adibita a casa coniugale è certamente spropositato e conte- sta, in particolare, il presunto esborso di € 240.000,00 per la ristruttura- zione dell'immobile, di cui non vi è alcuna traccia documentale.
21. Rappresenta, altresì, di aver versato, nel 2013, la somma di € 5.000,00 in favore del marito affinché provvedesse al pagamento di alcune rate del predetto muto;
oltre ad essersi fatta carico, anche dopo la separazione, del pagamento di somme intimate da relative a Controparte_4
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 9 imposte sui redditi non pagate e risalenti al periodo in cui era sposata con il;
nonché di aver ricevuto un decreto ingiuntivo quale fideiussore Pt_1 della per i debiti che ancora gravano sulla società Parte_2
(mai pagati dal coniuge che di fatto la gestiva), e che ancora oggi incidono pesantemente sulle sue già ridotte capacità patrimoniali ed economiche.
22. Ancora, evidenzia di essersi dedicata ai bisogni della famiglia e all'accudimento delle figlie, oramai maggiorenni, rinunciando a svolgere l'attività lavorativa in società con il coniuge a seguito di una scelta condi- visa con quest'ultimo.
23. Rileva, altresì, di aver iniziato a svolgere, dopo la separazione, attività lavorativa saltuaria e stagionale in qualità di addetta alle pulizie presso strutture ricettive e di beneficiare dell'indennità NASPI per i periodi dell'anno in cui non presta attività lavorativa, risultando comunque la sua capacità lavorativa compromessa a causa della patologia di cui soffre e per la quale le è stata riconosciuta una invalidità civile del 55%.
24. Giova innanzitutto ricordare che l'attribuzione del diritto alla perce- zione dell'assegno divorzile presuppone, innanzitutto, la sussistenza di un apprezzabile squilibrio tra le rispettive disponibilità economiche delle par- ti, giacché l'assegno in questione si caratterizza per la sua funzione equili- bratrice-perequativa (così Cass. SS.UU. n. 18287 del 2018), che non avrebbe ragion d'essere nel caso in cui non vi sia una apprezzabile diffe- renza nelle condizioni economiche dei coniugi.
25. Ciò posto, va evidenziato che Il riconoscimento dell'assegno di divor- zio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede ai fini dell'accertamento dell'inadegua- tezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, l'applicazione dei criteri contenuti nella prima parte della norma, i quali costituiscono, in posizione equiordinata, i parametri cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantifi- cazione dell'assegno.
26. Il giudizio, premessa la valutazione comparativa delle condizioni eco- nomico-patrimoniali delle parti, avrà ad oggetto, in particolare, il contri- buto fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascu- no degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (così Cass. n. 1882 del 2019 e Cass. n. 18287 del 2018).
27. Orbene, facendo corretto governo dei predetti principi, il Tribunale ha riconosciuto, anzitutto, la sussistenza nel caso in esame del predetto es-
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 9 senziale prerequisito fattuale.
28. Invero, all'esito dell'analisi delle condizioni economiche e reddituali aggiornate delle parti emerge la sussistenza di un'apprezzabile differenza tra le rispettive posizioni economiche, in particolare:
- il è titolare della “Agenzia Immobiliare Thelma Real Estate Pt_1 del Geom. ” (come da visura camerale in atti) e dalle Parte_1 dichiarazioni fiscali offerte in comunicazione nel presente proce- dimento emerge che lo stesso ha percepito nel 2023 un reddito annuo netto di euro € 25.561,00, nel 2022 di € 18.871,00 e nel 2021 di € 25.531,00; inoltre, è proprietario di alcuni fondi (uliveti, come da visura versata in atti);
- la è titolare dell'immobile originariamente adibito a ca- P_ sa familiare, lavora come addetta alle pulizie presso strutture ri- cettive con contratti di lavoro occasionali e stagionali (dalle dichia- razioni fiscali offerte in comunicazione emerge che la medesima ha percepito nel 2023 un reddito annuo netto di € 11.488,00, nel 2022 di € 12.364,00 e nel 2021 di € 7.798,00) e percepisce l'indennità NASPI nei periodi di disoccupazione per un importo di circa € 450,00 mensili.
29. Giova precisare, con riferimento all'atto di precetto che l'appellante lamenta di aver ricevuto in data 20/09/2024 – per un'esposizione debito- ria della società “Thelma Real Estate S.r.l.” (pari a € 63.359,20) – che dalla documentazione prodotta risulta che questo sia stato rivolto a entrambi in quanto titolari della predetta società, e non esclusivamente al . Pt_1
30. Ancora, è emerso che la è affetta da “rettilineizzazione del- P_ la lordosi cervicale con tendenza all'inversione in C5, In C4- C5 protrusione discale sottesa ad osteofita intraforaminale destra, in C5-C6 bulging disca- le con piccole focalità foraminali bilaterali sottese ad osteofita, in C6-C7 grossolana ernia discale sottesa ad osteofita intraforaminale sinistra, in D2-D3 ernia discale paramediana sinistra cancella lo spazio epimidollare adiposo anteriore” (cfr. referto medico – Unità Operativa di Radiologia –
) e che la Commissione Controparte_5 medica INPS le abbia ha riconosciuto un'invalidità civile del 55% (cfr. do- cumentazione INPS versata in atti), nonché da altre documentate patolo- gie di natura psichica (cfr. relazione alla dimissione a seguito del ricovero presso la Casa di Cura D'anna – Reparto di Neurologia e Neuropsichiatria).
31. Orbene, se da una parte, le predette patologie non impediscono alla di svolgere attività lavorativa;
dall'altra, la natura delle stesse P_ comporta una inevitabile riduzione della sua capacità lavorativa, anche in
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 9 prospettiva futura, e una conseguente maggiore difficoltà di provvedere al proprio sostentamento, a differenza dell'appellante che, invece, gode di piena capacità lavorativa e di una posizione economica certamente più redditizia.
32. Sussiste, altresì, l'ulteriore presupposto di natura perequativo- compensativa per l'attribuzione dell'assegno divorzile alla . P_
33. Correttamente, infatti, il Tribunale ha ritenuto provata la concordata suddivisione dei ruoli familiari tra le parti in costanza di matrimonio, con- fermata peraltro dall'appellante stesso, il quale negli atti difensivi afferma che la non si sia occupata dell'azienda in comune, lasciando a P_ lui la gestione dell'attività, per dedicarsi “al ruolo di madre”.
34. La circostanza che il abbia gestito la società di intermediazione Pt_1 immobiliare – attività che tutt'ora svolge sebbene attraverso la costitu- zione di un'impresa individuale – gli ha consentito di acquisire professio- nalità nel settore e, di conseguenza, maggiori redditi, sgravato dall'attività di cura domestica alla quale faceva fronte, in via prevalente, la . P_
35. Alla luce delle superiori considerazioni e, tenuto conto, dell'oggettiva difficoltà della di procurarsi da sé mezzi di sostentamento eco- P_ nomico anche a causa della sua precarietà lavorativa, della rispettiva posi- zione economica delle parti, nonché della durata del matrimonio e del contributo fornito dall'appellata alla vita coniugale, durata quasi diciotto anni, della sua età avanzata e delle sue condizioni di salute, appare con- forme a giustizia confermare le statuizioni cui è pervenuto il giudice di prime cure.
36. Le spese seguono la soccombenza e vanno disposte in favore dell'Erario, in virtù dell'ammissione dell'appellata al beneficio del patroci- nio a spese dello Stato.
37. Tali spese vengono liquidate, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014, nella misura piena, in complessivi euro 3.500,00, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge.
38. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro-
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 9 nunziando, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale:
• rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
con ricorso del 23/09/2024, avverso la sentenza n. Controparte_6
267/2024 pronunciata dal Tribunale di RM ME in data 20- 22/02/2024;
• condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'Erario, che liquida in euro 3.500,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge;
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera del- la parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 28/02/2025 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino.
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