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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 9775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9775 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2871/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Caterina Spinnler Presidente dott.ssa Simonetta Scirpo Giudice Relatore dott.ssa Sarah Gravagnola Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2871/2021 promossa da:
(C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. TINA ANDREA, elettivamente domiciliato in CORSO EUROPA 5 MILANO presso il difensore avv. TINA ANDREA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. PAMPHILI LUIGI ( ) VIA CRESCENZIO, 19 00193 ROMA;
C.F._1
ER IO ( ) VIA CRESCENZIO, 19 00193 ROMA;
C.F._2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Parte_1 Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza e deduzione respinta, così giudicare: in via principale:
- accertare e dichiarare l'inutilizzabilità e/o la mancanza di ogni efficacia probatoria, ai fini del giudizio di merito, della copia fotostatica della scrittura privata o della stessa Scrittura privata Parte_2
, priva di
[...] data, [asseritamente] stipulata nel mese di giugno 2017, relativa alle adesioni scaturenti dal rapporto con (prodotta sub doc. avv. n. 2), se si ipotizza esistente;
Per_1 in via subordinata:
pagina 1 di 9 - accertare e dichiarare la falsità e/o contraffazione della scrittura privata prodotta sub doc. avv. n.
2. con vittoria di spese.
Controparte_1 Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Ordinario di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, respingere la querela di falso proposta dalla e, per Parte_3 l'effetto, accertare e dichiarare che la scrittura querelata risulta sottoscritta dal direttore generale allora in carica, signor Parte_4
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio è un subprocedimento di querela di falso, querela proposta nel corso del giudizio principale dalla (per brevità, ”) Parte_5 Parte_6
nella propria comparsa di costituzione e risposta (cfr. pag. 9 comparsa di costituzione) in relazione alla sottoscrizione, ritenuta apocrifa, di (l.r. della ), apposta in calce al Controparte_2 Parte_1
doc. n. 2; documento depositato dalla soc. Controparte_3
(per brevità, ) unitamente al proprio atto introduttivo. CP_1
Il doc. 2 è costituito da una scrittura che reca l'intestazione “ Parte_3 [...]
” e ha come destinataria la “Spett.le Horus Consulenti Associati ….” Parte_7 con “OGGETTO: …attività di proselitismo in correlazione con il verbale di accordo mutualistico concernente l'adesione della aziende associate all'Associazione ANASTE – Associazione Nazionale
Strutture Terza Età alla S.N.M.S. Cesare Pozzo”
Con atto di citazione la soc. ha citato in giudizio la , chiedendo di accertare e CP_1 Parte_1
dichiarare che i rapporti intercorsi tra le parti, ivi compresi quelli inerenti le adesioni alla , Parte_1
dipendenti dalla stipulazione della scrittura privata denominata “verbale di accordo mutualistico” intercorso con la ssociazione Nazionale Strutture Terza Età) fossero regolati dalla scrittura Per_1 privata denominata “Associazione in partecipazione” del 19.09.2017 (doc. 3 attrice) e, a far data dal
1.01.2020, dal successivo “addendum al contratto di associazione in partecipazione” (doc. 4 attrice) o, in via meramente subordinata, dalla scrittura privata del giugno 2017 (doc. 2 attrice); la società attrice chiedeva altresì di accertare e dichiarare il diritto della a ricevere il rendiconto delle attività CP_1 prestate in favore della e alla esibizione delle “schede contabili”; per l'effetto, chiedeva Parte_1
di condannare la al pagamento, in proprio favore della complessiva somma di euro Parte_1
451.818,00 o di quella maggiore o minore che fosse emersa dall'istruttoria o che fosse ritenuta di giustizia, eventualmente determinandola in via equitativa, maggiorata degli interessi di cui al D.Lgs. n.
231/2002 decorrenti dalla data di maturazione di ogni parte del compenso così come liquidato o, in subordine, degli interessi di cui al IV comma dell'art. 1284 c.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario.
pagina 2 di 9 A sostegno delle domande svolte, la parte attrice evidenziava che:
-grazie all'attività professionale svolta dalla la sottoscriveva con la una CP_1 Parte_1 Per_1 convenzione (doc. 1 attrice) denominata “verbale di accordo mutualistico” avente ad oggetto la copertura sanitaria dei dipendenti delle Aziende associate, in adempimento dell'art. 104 del CCNL per il personale sociosanitario;
-con scrittura privata, priva di data, ma sottoscritta nel mese di giugno 2017 (doc. 2 attrice), la Pt_1
, riconosceva l'attività svolta dalla per la sottoscrizione della predetta convenzione e
[...] CP_1 riconosceva altresì alla che accettava, un corrispettivo per l'attività svolta, commisurato al CP_1
numero di adesioni ai fondi sanitari integrativi gestiti dalla dipendenti dal verbale di Parte_1
accordo mutualistico stipulato con Per_1
-in seguito, le parti, intendendo ampliare l'ambito della proficua collaborazione istaurata, sottoscrivevano, in data 19.09.2017, una scrittura privata, denominata associazione in partecipazione, con la quale intendevano regolare tutta l'attività svolta e da svolgersi da parte della in favore CP_1
della ; tale accordo aveva durata sino al 31.05.2020, poi prorogata, con successiva Parte_1
scrittura, sino al 31.12.2021 (docc. 3 e 4).
-nonostante la rilevante attività posta in essere dalla e i cospicui risultati economici tratti dalla CP_1
, quest'ultima ometteva qualsivoglia rendiconto o informazione e si sottraeva alle Parte_1
obbligazioni di pagamento via via assunte nel tempo con le suddette scritture private.
La , ritualmente costituita, contestava l'avversa pretesa, chiedendo di rigettare tutte le Parte_1
domande proposte dalla perché infondate in fatto nonché di condannarla al pagamento delle CP_1
spese e degli onorari di giudizio.
In particolare, parte convenuta osservava che:
-il contratto di associazione in partecipazione intercorso tra le parti e concluso il 19.09.2017 (doc. n. 3 attrice) non aveva ad oggetto le attività svolte dalla (e dal signor per la conclusione CP_1 CP_3 dell'Accordo mutualistico raggiunto con nel giugno 2017; Per_1
-non era mai stato negoziato alcun corrispettivo in favore di per la conclusione dell'Accordo CP_1
mutualistico con nel giugno 2017 ulteriore a quanto riconosciuto e già corrisposto al signor Per_1
Controparte_3
-per le attività funzionali alla conclusione dell'Accordo mutualistico con la nel giugno 2017 Per_1
(doc. n. 1 attrice) il sig. – e, per suo tramite, la – era già stato ricompensato, Controparte_3 CP_1
risalendo al 12.07.2017 il pagamento in suo favore di provvigioni per l'importo complessivo di euro
12.219,77 per la “Attività di sviluppo e divulgazione Fondo Sanitario Integrativo Parte_8
pagina 3 di 9 (doc. n. 9 convenuta) e, per le attività di sviluppo del rapporto con venendo lo stesso Per_1 Per_1
assunto dalla in data 19.09.2017 (doc. n. 10 convenuta), come già rimarcato dalla società Parte_1
nel riscontro del 1.09.2020 (doc. n. 10 attrice);
-la scrittura privata prodotta sub doc. 2 di parte attrice era priva di data, priva del timbro della società e con una sottoscrizione del “Presidente del CdA ” manifestamente apocrifa: perciò si Controparte_2
proponeva querela di falso avverso tale documento. dichiarava espressamente di volersi avvalere del documento la cui sottoscrizione era contestata CP_1 dalla (cfr. note di udienza del 23.06.2021 per l'udienza del 6.07.2021); Parte_1 seguiva l'ordinanza del 28.10.2021 con la quale, ritenuto rilevante il documento ai fini del decidere, il
Giudice autorizzava la presentazione della querela ai sensi dell'art. 222 c.p.c. e nominava il perito grafologico.
All'udienza del 9.03.2022 il Giudice formulava il seguente quesito “Dica la consulente, presa visione del documento ed esperiti i saggi grafici nonché esaminate le sottoscrizioni di comparazione, se il segno grafico apposto quale firma del Presidente sia in originale e autografo di . Controparte_2
Autorizza la Consulente ad esperire saggi grafici presso il domicilio di , sito in Controparte_2
Como, via Grazia Deledda nr. 33, agli arresti domiciliari. Gli avv.ti Pamphili e Tina presteranno la loro collaborazione per consentire alla CTU di recarsi presso il domicilio del sig. previa CP_2
autorizzazione dell'Autorità giudiziaria competente”.
In data 5.04.2022 la vista la comunicazione del 25.03.2022 con cui la CTU designata CP_1 rappresentava alle parti come l'originale del documento querelato, depositato all'udienza del
9.03.2022, fosse in realtà una fotocopia, chiedeva l'integrazione dei quesiti posti al CTU nel senso di verificare se la sottoscrizione riferita al sig. , allora Presidente della , ancorché CP_2 Parte_1
in fotocopia, fosse riconducibile al medesimo e se il documento querelato presentasse o meno tracce di alterazione laddove riportava la detta sottoscrizione ovvero se fosse frutto di fotocomposizione o fosse la fotocopia di un documento portante la sottoscrizione attribuita al sig. in originale. CP_2
In data 21.05.2022 il Giudice disponeva la prosecuzione dell'attività di Consulenza sulla fotocopia depositata e consegnata alla CTU, qualora fosse possibile effettuare tale esame da parte della nominata
Consulente del Tribunale (cfr. Cassazione nr 5350/1996 secondo la quale: “Allorché una scrittura privata esibita in fotocopia in giudizio sia stata considerata tacitamente riconosciuta, non costituisce preclusione del (successivamente instaurato) giudizio di falso di quella scrittura il fatto che il possessore di questa, invitato dal giudice a depositarla in originale, ne depositi invece una fotocopia adducendo di aver smarrito l'originale (salvo il grado di probatorietà che gli accertamenti in tal caso possono raggiungere).
pagina 4 di 9 In data 1.07.2022 la atteso che nel corso delle operazioni peritali il sig. avrebbe CP_1 CP_2
disconosciuto la sottoscrizione apposta in calce al documento querelato, affermando trattarsi della sottoscrizione del Direttore generale allora in carica, sig. chiedeva l'integrazione Parte_4
dei quesiti posti al CTU nel senso di verificare se la sottoscrizione apposta in calce al documento querelato fosse riconducibile al suddetto sig. ferme restando le altre disposizioni Parte_4
già assunte dalla CTU con riferimento alla natura di fotocopia dell'unico documento in possesso della
Infatti, interesse della era accertare l'assunzione dell'obbligazione oggetto di causa a CP_1 CP_1 carico della , a prescindere dal soggetto che l'avesse rappresentata assumendo la relativa Parte_1
obbligazione.
La si opponeva a tale istanza di integrazione dei quesiti peritali, considerandola Parte_1
inammissibile, in quanto il presente procedimento di querela di falso era diretto unicamente a verificare la falsità o l'autenticità della sottoscrizione (apparentemente) riferita all'allora Presidente del CdA della società sig. , posta in calce alla scrittura privata oggetto di querela e che, come già Controparte_2
contestato, risulta manifestamente apocrifa;
non certamente a verificare se la firma apposta in calce al predetto documento, prodotto peraltro solo in copia e di cui la aveva confermato di non CP_1 possedere l'originale, fosse stata apposta da un soggetto diverso da quello indicato nel documento stesso: tale accertamento esulerebbe, infatti, dal perimetro del presente procedimento di querela di falso, così come definito e circoscritto dalla richiesta formulata dalla CP_1
In data 9.11.2022 la CTU depositava la propria relazione peritale, la cui conclusione era che “la firma apposta quale Presidente del Cda della in Parte_1 calce al documento querelato è in copia, e NON è AUTOGRAFA del Sig. ” (cfr. Controparte_2
pag. 29 Relazione peritale).
Nelle proprie note scritte per l'udienza del 22.11.2022 la insisteva per l'accoglimento delle CP_1
proprie istanze di integrazione dei quesiti peritali, evidenziando che, qualora la sottoscrizione apposta in calce al documento querelato risultasse effettivamente imputabile al sig. il documento stesso Pt_4
conserverebbe la natura di fonte dell'obbligazione dedotta in giudizio.
Nelle proprie note scritte per l'udienza del 22.11.2022 la si opponeva nuovamente Parte_1 all'accoglimento dell'istanza di integrazione proposta dalla sottolineando che gli accertamenti CP_1
peritali erano destinati ad accertare non l'imputabilità giuridica della scrittura privata (peraltro in copia) alla società, ma solo la falsità/genuinità della sottoscrizione apposta in calce al documento e formalmente riferibile unicamente al sig. : questione che il CTU aveva già ampiamente CP_2
definito.
pagina 5 di 9 Con provvedimento del 27.6.23 reso nel corso dell'udienza, il Giudice ha disposto che la Consulente
“Dica la consulente, presa visione del documento ed esperiti i saggi grafici nonché esaminate le sottoscrizioni di comparazione, se il segno grafico apposto quale firma del Presidente sia:
*autografata da , **riproduce la sua propria sottoscrizione oppure ***sia in Parte_4
imitazione di quella di ****dica se è possibile ritenere che il documento sia frutto Controparte_2 di una fotocomposizione. Autorizza la Consulente ad esperire saggi grafici”.”.
In definitiva, va detto che la sottoscrizione è stata apposta da come riconosciuto dalla Controparte_4
Consulente (cfr. pag. 29 CTU dott.ssa e come riferito dai testimoni sentiti nel corso delle Per_2
udienze dei giorni 26.6.24.
In particolare, il teste ha così riferito: sono sub agente assicurativo lavoro Testimone_1
presso la dal luglio 2001, sono socio e detengo una quota del 5% del Controparte_1
capitale della Sono a conoscenza del rapporto tra la soc. e la Controparte_1 CP_1
Socieà Nazionale di soccorso , mi sono occupato della parte tecnica, valutavo la Pt_1 Parte_1
bontà del piano sanitario da convenzionare attraverso la mediazione tra la e la . Per_1 Parte_1
Riconosco fisicamente sia che . Riconosco il doc. 2 di parte Controparte_2 Parte_4
che mi mostrate, ero presente al momento della Controparte_1
sottoscrizione. Il documento si riferisce al rapporto commerciale di mediazione e all'entità dei rapporti provvigionali e dei sussidi. Ricordo bene che la firma per la società
[...]
è stata apposta da . Era presente anche Parte_1 Parte_4 CP_2
.
[...]
La firma è stata apposta esattamente su un documento di questo formato.
Nonchè il teste : attualmente sono in pensione, ho lavorato per la società Controparte_2 [...]
, ero il presidente dall'82 per 6 anni: Parte_1 Controparte_1
erano tra i nostri migliori collaboratori. Vedo il doc. 2 che mi mostrate (depositato da e CP_1
riferisco di non essere stato presente al momento in cui è stato firmato, non si tratta della mia firma.
Nel giugno 2017 ero legale rappresentante. Queste pratiche solitamente venivano sottoposte al direttore e alla dott.ssa che valutavano l'aspetto legale e l'aspetto Parte_4 Per_3
economico. Riconosco il formato del documento che veniva solitamente utilizzato dalla . Parte_1
Se fossi stato presente io lo avrei firmato io. In mia assenza il direttore aveva facoltà di Pt_4
sottoscrivere il documento. In ogni caso confermo i rapporti tra la e la tramite la Parte_1 CP_1
ho fatto il miglior accordo mi riferisco a quello di CP_1 Per_1
ADG non ricordo esattamente il periodo nel corso del quale ero legale rappresentante.
pagina 6 di 9 Nel corso dell'udienza del giorno 2.10.14 è stato sentito, come teste, il quale ha così Controparte_4 risposto: “Vedo il documento e riconosco la mia firma, l'anno scorso sono stato chiamato per una perizia calligrafica, non ricordo se fosse stato giugno, poteva essere stato il 2017 o 2018 (credo di aver avuto il potere di firma nel 2017) presumo che il Presidente non ci fosse, non Controparte_2
ricordo se (non ricordo le altre persone di cui al capitolo di cui mi avete dato Controparte_2
lettura) fosse stato presente o meno. Ricordo di aver apposto la firma. Ricordo di aver firmato un foglio avente esattamente il contenuto di cui al doc. 2 che mi mostrate, in particolare ne ricordo la forma poiché ha la forma di una comunicazione che fa il Presidente a [...]
Le lettere “escono” dall'ufficio legale in automatico con il nome del Presidente, solitamente io barro sopra, qui non vedo la barra. In genere se firmo io non è presente il Presidente.
ADR quando dico che ricordo il contenuto di cui al foglio che mi mostrate mi riferisco alla struttura contrattuale, cioè alla versione grafica del documento perché reca una tabella che diversamente negli altri contratti veniva portata come allegato.
ADR non so dire come mai questo documento non rechi il timbro e la data. In genere si tratta di documenti redatti dall'ufficio legale della . Pt_3 Parte_1
ADR leggo il contenuto del doc. 2 ricordo l'indicazione del contributo associativo pro-capite indicato in euro 144,00; non ricordo il resto, sono passati tanti anni.”
Ne consegue che, tenuto conto delle conclusioni di cui alla consulenza grafologica depositata in data
14.6.24 in relazione al fatto che la firma sia riconducibile al segno grafico di e delle Controparte_4
dichiarazioni rese dai testi, deve ritenersi che il documento nr.2 oggetto di querela di falso sia stato sottoscritto da superando quindi anche le obbiezioni relative al fatto che il Controparte_4
documento oggetto di querela sia costituito da una fotocopia, circostanza che lascerebbe spazio alla possibilità che la firma riconducibile alla grafia di possa anche essere stata oggetto di Controparte_4
trasposizione grafica.
Si osserva però che tale aspetto viene superato tenuto conto delle dichiarazioni testimoniali che sono state sopra trascritte.
I testimoni hanno riferito in modo univoco di aver assistito alla sottoscrizione del documento da parte di è stata confermata anche la “forma” e la “versione grafica del documento” anche il Controparte_4
teste ha sul punto precisato: La firma è stata apposta esattamente su un Testimone_1
documento di questo formato. Inoltre, lo stesso teste ha confermato il contributo associativo Pt_4
pro-capite indicato in euro 144,00
Ne consegue il rigetto della querela di falso poiché, al di là dell'identità fisica del soggetto sottoscrittore, sia esso la sottoscrizione è avvenuta da soggetto minuito dei poteri Parte_9
pagina 7 di 9 nell'interesse della società convenuta in forza di delega di firma come riferito dai testi nel corso dell'esame testimoniale.
Vale la pena precisare che la citazione in giudizio è avvenuta nei confronti della soc. di
[...]
e, a fronte della presentazione di querela di falso e della indicazione del nome Parte_1
di nella stampigliatura del documento, la verifica grafologica della firma è cominciata CP_2
rispetto al segno grafico riconducibile a . CP_2
Il documento è stato oggetto di querela di falso con la conseguenza che l'accertamento dell'autenticità dello stesso è opponibile erga omnes (cfr. Cass. Nr 15823/2020; Alla parte cui sia riferita una scrittura privata è sempre consentito non solo di disconoscerla, così facendo carico alla controparte della verificazione, ma anche di proporre alternativamente la querela di falso, al fine di negare definitivamente la genuinità del documento, poiché in difetto di limitazioni di legge non può negarsi la facoltà di optare per uno strumento più gravoso ma rivolto al perseguimento di un risultato più ampio
e definitivo, qual è quello della completa rimozione del valore dell'atto con effetti "erga omnes". (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che aveva reputato non proponibile la querela di falso, se non dopo l'esito sfavorevole dell'eventuale verificazione, in relazione alla sottoscrizione di alcune distinte bancarie di versamento e prelevamento) rendendo così irrilevante ai fini per cui è causa che l'identità del sottoscrittore sia di o ; inoltre, la valutazione della sottoscrizione apposta Pt_4 CP_2
da come da integrazione di quesito, si pone in rapporto di diretta connessione con la Pt_4
sottoscrizione inizialmente ritenuta di , poiché in ogni caso lo scopo della sottoscrizione è CP_2
quello di rappresentare la . Parte_1
La condanna alle spese segue la soccombenza ritenuto di applicare lo scaglione da euro 26.001,00 a
52.000,00 e con applicazione dei valori medi, si liquidano per questa fase euro 7616,00 oltre iva cpa e spese generali al 15%. Pone in via definitiva le spese di CTU a carico della società querelante
[...]
. Parte_5
PQM
Rigetta la querela falso e dichiara che la firma apposta sul doc.2 risulta riconducibile a soggetto munito del potere di firma per rappresentare la . Parte_5
Condanna la al pagamento delle spese di lite Parte_5
liquidate in euro 7616,00 oltre iva cpa e spese generali e al pagamento delle spese di CTU in via definitiva.
Letto l'art. 226 cpc ordina la restituzione del documento qualora custodito dalla Cancelleria, e dispone che, a cura del Cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sulla copia (documento oggetto di querela); condanna la parte querelante al pagamento di euro 20,00.
pagina 8 di 9 Milano, 17 dicembre 2025
Il Giudice Relatore dott. Simonetta Scirpo
Il Presidente dott. Caterina Spinnler
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Caterina Spinnler Presidente dott.ssa Simonetta Scirpo Giudice Relatore dott.ssa Sarah Gravagnola Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2871/2021 promossa da:
(C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. TINA ANDREA, elettivamente domiciliato in CORSO EUROPA 5 MILANO presso il difensore avv. TINA ANDREA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. PAMPHILI LUIGI ( ) VIA CRESCENZIO, 19 00193 ROMA;
C.F._1
ER IO ( ) VIA CRESCENZIO, 19 00193 ROMA;
C.F._2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Parte_1 Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza e deduzione respinta, così giudicare: in via principale:
- accertare e dichiarare l'inutilizzabilità e/o la mancanza di ogni efficacia probatoria, ai fini del giudizio di merito, della copia fotostatica della scrittura privata o della stessa Scrittura privata Parte_2
, priva di
[...] data, [asseritamente] stipulata nel mese di giugno 2017, relativa alle adesioni scaturenti dal rapporto con (prodotta sub doc. avv. n. 2), se si ipotizza esistente;
Per_1 in via subordinata:
pagina 1 di 9 - accertare e dichiarare la falsità e/o contraffazione della scrittura privata prodotta sub doc. avv. n.
2. con vittoria di spese.
Controparte_1 Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Ordinario di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, respingere la querela di falso proposta dalla e, per Parte_3 l'effetto, accertare e dichiarare che la scrittura querelata risulta sottoscritta dal direttore generale allora in carica, signor Parte_4
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio è un subprocedimento di querela di falso, querela proposta nel corso del giudizio principale dalla (per brevità, ”) Parte_5 Parte_6
nella propria comparsa di costituzione e risposta (cfr. pag. 9 comparsa di costituzione) in relazione alla sottoscrizione, ritenuta apocrifa, di (l.r. della ), apposta in calce al Controparte_2 Parte_1
doc. n. 2; documento depositato dalla soc. Controparte_3
(per brevità, ) unitamente al proprio atto introduttivo. CP_1
Il doc. 2 è costituito da una scrittura che reca l'intestazione “ Parte_3 [...]
” e ha come destinataria la “Spett.le Horus Consulenti Associati ….” Parte_7 con “OGGETTO: …attività di proselitismo in correlazione con il verbale di accordo mutualistico concernente l'adesione della aziende associate all'Associazione ANASTE – Associazione Nazionale
Strutture Terza Età alla S.N.M.S. Cesare Pozzo”
Con atto di citazione la soc. ha citato in giudizio la , chiedendo di accertare e CP_1 Parte_1
dichiarare che i rapporti intercorsi tra le parti, ivi compresi quelli inerenti le adesioni alla , Parte_1
dipendenti dalla stipulazione della scrittura privata denominata “verbale di accordo mutualistico” intercorso con la ssociazione Nazionale Strutture Terza Età) fossero regolati dalla scrittura Per_1 privata denominata “Associazione in partecipazione” del 19.09.2017 (doc. 3 attrice) e, a far data dal
1.01.2020, dal successivo “addendum al contratto di associazione in partecipazione” (doc. 4 attrice) o, in via meramente subordinata, dalla scrittura privata del giugno 2017 (doc. 2 attrice); la società attrice chiedeva altresì di accertare e dichiarare il diritto della a ricevere il rendiconto delle attività CP_1 prestate in favore della e alla esibizione delle “schede contabili”; per l'effetto, chiedeva Parte_1
di condannare la al pagamento, in proprio favore della complessiva somma di euro Parte_1
451.818,00 o di quella maggiore o minore che fosse emersa dall'istruttoria o che fosse ritenuta di giustizia, eventualmente determinandola in via equitativa, maggiorata degli interessi di cui al D.Lgs. n.
231/2002 decorrenti dalla data di maturazione di ogni parte del compenso così come liquidato o, in subordine, degli interessi di cui al IV comma dell'art. 1284 c.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario.
pagina 2 di 9 A sostegno delle domande svolte, la parte attrice evidenziava che:
-grazie all'attività professionale svolta dalla la sottoscriveva con la una CP_1 Parte_1 Per_1 convenzione (doc. 1 attrice) denominata “verbale di accordo mutualistico” avente ad oggetto la copertura sanitaria dei dipendenti delle Aziende associate, in adempimento dell'art. 104 del CCNL per il personale sociosanitario;
-con scrittura privata, priva di data, ma sottoscritta nel mese di giugno 2017 (doc. 2 attrice), la Pt_1
, riconosceva l'attività svolta dalla per la sottoscrizione della predetta convenzione e
[...] CP_1 riconosceva altresì alla che accettava, un corrispettivo per l'attività svolta, commisurato al CP_1
numero di adesioni ai fondi sanitari integrativi gestiti dalla dipendenti dal verbale di Parte_1
accordo mutualistico stipulato con Per_1
-in seguito, le parti, intendendo ampliare l'ambito della proficua collaborazione istaurata, sottoscrivevano, in data 19.09.2017, una scrittura privata, denominata associazione in partecipazione, con la quale intendevano regolare tutta l'attività svolta e da svolgersi da parte della in favore CP_1
della ; tale accordo aveva durata sino al 31.05.2020, poi prorogata, con successiva Parte_1
scrittura, sino al 31.12.2021 (docc. 3 e 4).
-nonostante la rilevante attività posta in essere dalla e i cospicui risultati economici tratti dalla CP_1
, quest'ultima ometteva qualsivoglia rendiconto o informazione e si sottraeva alle Parte_1
obbligazioni di pagamento via via assunte nel tempo con le suddette scritture private.
La , ritualmente costituita, contestava l'avversa pretesa, chiedendo di rigettare tutte le Parte_1
domande proposte dalla perché infondate in fatto nonché di condannarla al pagamento delle CP_1
spese e degli onorari di giudizio.
In particolare, parte convenuta osservava che:
-il contratto di associazione in partecipazione intercorso tra le parti e concluso il 19.09.2017 (doc. n. 3 attrice) non aveva ad oggetto le attività svolte dalla (e dal signor per la conclusione CP_1 CP_3 dell'Accordo mutualistico raggiunto con nel giugno 2017; Per_1
-non era mai stato negoziato alcun corrispettivo in favore di per la conclusione dell'Accordo CP_1
mutualistico con nel giugno 2017 ulteriore a quanto riconosciuto e già corrisposto al signor Per_1
Controparte_3
-per le attività funzionali alla conclusione dell'Accordo mutualistico con la nel giugno 2017 Per_1
(doc. n. 1 attrice) il sig. – e, per suo tramite, la – era già stato ricompensato, Controparte_3 CP_1
risalendo al 12.07.2017 il pagamento in suo favore di provvigioni per l'importo complessivo di euro
12.219,77 per la “Attività di sviluppo e divulgazione Fondo Sanitario Integrativo Parte_8
pagina 3 di 9 (doc. n. 9 convenuta) e, per le attività di sviluppo del rapporto con venendo lo stesso Per_1 Per_1
assunto dalla in data 19.09.2017 (doc. n. 10 convenuta), come già rimarcato dalla società Parte_1
nel riscontro del 1.09.2020 (doc. n. 10 attrice);
-la scrittura privata prodotta sub doc. 2 di parte attrice era priva di data, priva del timbro della società e con una sottoscrizione del “Presidente del CdA ” manifestamente apocrifa: perciò si Controparte_2
proponeva querela di falso avverso tale documento. dichiarava espressamente di volersi avvalere del documento la cui sottoscrizione era contestata CP_1 dalla (cfr. note di udienza del 23.06.2021 per l'udienza del 6.07.2021); Parte_1 seguiva l'ordinanza del 28.10.2021 con la quale, ritenuto rilevante il documento ai fini del decidere, il
Giudice autorizzava la presentazione della querela ai sensi dell'art. 222 c.p.c. e nominava il perito grafologico.
All'udienza del 9.03.2022 il Giudice formulava il seguente quesito “Dica la consulente, presa visione del documento ed esperiti i saggi grafici nonché esaminate le sottoscrizioni di comparazione, se il segno grafico apposto quale firma del Presidente sia in originale e autografo di . Controparte_2
Autorizza la Consulente ad esperire saggi grafici presso il domicilio di , sito in Controparte_2
Como, via Grazia Deledda nr. 33, agli arresti domiciliari. Gli avv.ti Pamphili e Tina presteranno la loro collaborazione per consentire alla CTU di recarsi presso il domicilio del sig. previa CP_2
autorizzazione dell'Autorità giudiziaria competente”.
In data 5.04.2022 la vista la comunicazione del 25.03.2022 con cui la CTU designata CP_1 rappresentava alle parti come l'originale del documento querelato, depositato all'udienza del
9.03.2022, fosse in realtà una fotocopia, chiedeva l'integrazione dei quesiti posti al CTU nel senso di verificare se la sottoscrizione riferita al sig. , allora Presidente della , ancorché CP_2 Parte_1
in fotocopia, fosse riconducibile al medesimo e se il documento querelato presentasse o meno tracce di alterazione laddove riportava la detta sottoscrizione ovvero se fosse frutto di fotocomposizione o fosse la fotocopia di un documento portante la sottoscrizione attribuita al sig. in originale. CP_2
In data 21.05.2022 il Giudice disponeva la prosecuzione dell'attività di Consulenza sulla fotocopia depositata e consegnata alla CTU, qualora fosse possibile effettuare tale esame da parte della nominata
Consulente del Tribunale (cfr. Cassazione nr 5350/1996 secondo la quale: “Allorché una scrittura privata esibita in fotocopia in giudizio sia stata considerata tacitamente riconosciuta, non costituisce preclusione del (successivamente instaurato) giudizio di falso di quella scrittura il fatto che il possessore di questa, invitato dal giudice a depositarla in originale, ne depositi invece una fotocopia adducendo di aver smarrito l'originale (salvo il grado di probatorietà che gli accertamenti in tal caso possono raggiungere).
pagina 4 di 9 In data 1.07.2022 la atteso che nel corso delle operazioni peritali il sig. avrebbe CP_1 CP_2
disconosciuto la sottoscrizione apposta in calce al documento querelato, affermando trattarsi della sottoscrizione del Direttore generale allora in carica, sig. chiedeva l'integrazione Parte_4
dei quesiti posti al CTU nel senso di verificare se la sottoscrizione apposta in calce al documento querelato fosse riconducibile al suddetto sig. ferme restando le altre disposizioni Parte_4
già assunte dalla CTU con riferimento alla natura di fotocopia dell'unico documento in possesso della
Infatti, interesse della era accertare l'assunzione dell'obbligazione oggetto di causa a CP_1 CP_1 carico della , a prescindere dal soggetto che l'avesse rappresentata assumendo la relativa Parte_1
obbligazione.
La si opponeva a tale istanza di integrazione dei quesiti peritali, considerandola Parte_1
inammissibile, in quanto il presente procedimento di querela di falso era diretto unicamente a verificare la falsità o l'autenticità della sottoscrizione (apparentemente) riferita all'allora Presidente del CdA della società sig. , posta in calce alla scrittura privata oggetto di querela e che, come già Controparte_2
contestato, risulta manifestamente apocrifa;
non certamente a verificare se la firma apposta in calce al predetto documento, prodotto peraltro solo in copia e di cui la aveva confermato di non CP_1 possedere l'originale, fosse stata apposta da un soggetto diverso da quello indicato nel documento stesso: tale accertamento esulerebbe, infatti, dal perimetro del presente procedimento di querela di falso, così come definito e circoscritto dalla richiesta formulata dalla CP_1
In data 9.11.2022 la CTU depositava la propria relazione peritale, la cui conclusione era che “la firma apposta quale Presidente del Cda della in Parte_1 calce al documento querelato è in copia, e NON è AUTOGRAFA del Sig. ” (cfr. Controparte_2
pag. 29 Relazione peritale).
Nelle proprie note scritte per l'udienza del 22.11.2022 la insisteva per l'accoglimento delle CP_1
proprie istanze di integrazione dei quesiti peritali, evidenziando che, qualora la sottoscrizione apposta in calce al documento querelato risultasse effettivamente imputabile al sig. il documento stesso Pt_4
conserverebbe la natura di fonte dell'obbligazione dedotta in giudizio.
Nelle proprie note scritte per l'udienza del 22.11.2022 la si opponeva nuovamente Parte_1 all'accoglimento dell'istanza di integrazione proposta dalla sottolineando che gli accertamenti CP_1
peritali erano destinati ad accertare non l'imputabilità giuridica della scrittura privata (peraltro in copia) alla società, ma solo la falsità/genuinità della sottoscrizione apposta in calce al documento e formalmente riferibile unicamente al sig. : questione che il CTU aveva già ampiamente CP_2
definito.
pagina 5 di 9 Con provvedimento del 27.6.23 reso nel corso dell'udienza, il Giudice ha disposto che la Consulente
“Dica la consulente, presa visione del documento ed esperiti i saggi grafici nonché esaminate le sottoscrizioni di comparazione, se il segno grafico apposto quale firma del Presidente sia:
*autografata da , **riproduce la sua propria sottoscrizione oppure ***sia in Parte_4
imitazione di quella di ****dica se è possibile ritenere che il documento sia frutto Controparte_2 di una fotocomposizione. Autorizza la Consulente ad esperire saggi grafici”.”.
In definitiva, va detto che la sottoscrizione è stata apposta da come riconosciuto dalla Controparte_4
Consulente (cfr. pag. 29 CTU dott.ssa e come riferito dai testimoni sentiti nel corso delle Per_2
udienze dei giorni 26.6.24.
In particolare, il teste ha così riferito: sono sub agente assicurativo lavoro Testimone_1
presso la dal luglio 2001, sono socio e detengo una quota del 5% del Controparte_1
capitale della Sono a conoscenza del rapporto tra la soc. e la Controparte_1 CP_1
Socieà Nazionale di soccorso , mi sono occupato della parte tecnica, valutavo la Pt_1 Parte_1
bontà del piano sanitario da convenzionare attraverso la mediazione tra la e la . Per_1 Parte_1
Riconosco fisicamente sia che . Riconosco il doc. 2 di parte Controparte_2 Parte_4
che mi mostrate, ero presente al momento della Controparte_1
sottoscrizione. Il documento si riferisce al rapporto commerciale di mediazione e all'entità dei rapporti provvigionali e dei sussidi. Ricordo bene che la firma per la società
[...]
è stata apposta da . Era presente anche Parte_1 Parte_4 CP_2
.
[...]
La firma è stata apposta esattamente su un documento di questo formato.
Nonchè il teste : attualmente sono in pensione, ho lavorato per la società Controparte_2 [...]
, ero il presidente dall'82 per 6 anni: Parte_1 Controparte_1
erano tra i nostri migliori collaboratori. Vedo il doc. 2 che mi mostrate (depositato da e CP_1
riferisco di non essere stato presente al momento in cui è stato firmato, non si tratta della mia firma.
Nel giugno 2017 ero legale rappresentante. Queste pratiche solitamente venivano sottoposte al direttore e alla dott.ssa che valutavano l'aspetto legale e l'aspetto Parte_4 Per_3
economico. Riconosco il formato del documento che veniva solitamente utilizzato dalla . Parte_1
Se fossi stato presente io lo avrei firmato io. In mia assenza il direttore aveva facoltà di Pt_4
sottoscrivere il documento. In ogni caso confermo i rapporti tra la e la tramite la Parte_1 CP_1
ho fatto il miglior accordo mi riferisco a quello di CP_1 Per_1
ADG non ricordo esattamente il periodo nel corso del quale ero legale rappresentante.
pagina 6 di 9 Nel corso dell'udienza del giorno 2.10.14 è stato sentito, come teste, il quale ha così Controparte_4 risposto: “Vedo il documento e riconosco la mia firma, l'anno scorso sono stato chiamato per una perizia calligrafica, non ricordo se fosse stato giugno, poteva essere stato il 2017 o 2018 (credo di aver avuto il potere di firma nel 2017) presumo che il Presidente non ci fosse, non Controparte_2
ricordo se (non ricordo le altre persone di cui al capitolo di cui mi avete dato Controparte_2
lettura) fosse stato presente o meno. Ricordo di aver apposto la firma. Ricordo di aver firmato un foglio avente esattamente il contenuto di cui al doc. 2 che mi mostrate, in particolare ne ricordo la forma poiché ha la forma di una comunicazione che fa il Presidente a [...]
Le lettere “escono” dall'ufficio legale in automatico con il nome del Presidente, solitamente io barro sopra, qui non vedo la barra. In genere se firmo io non è presente il Presidente.
ADR quando dico che ricordo il contenuto di cui al foglio che mi mostrate mi riferisco alla struttura contrattuale, cioè alla versione grafica del documento perché reca una tabella che diversamente negli altri contratti veniva portata come allegato.
ADR non so dire come mai questo documento non rechi il timbro e la data. In genere si tratta di documenti redatti dall'ufficio legale della . Pt_3 Parte_1
ADR leggo il contenuto del doc. 2 ricordo l'indicazione del contributo associativo pro-capite indicato in euro 144,00; non ricordo il resto, sono passati tanti anni.”
Ne consegue che, tenuto conto delle conclusioni di cui alla consulenza grafologica depositata in data
14.6.24 in relazione al fatto che la firma sia riconducibile al segno grafico di e delle Controparte_4
dichiarazioni rese dai testi, deve ritenersi che il documento nr.2 oggetto di querela di falso sia stato sottoscritto da superando quindi anche le obbiezioni relative al fatto che il Controparte_4
documento oggetto di querela sia costituito da una fotocopia, circostanza che lascerebbe spazio alla possibilità che la firma riconducibile alla grafia di possa anche essere stata oggetto di Controparte_4
trasposizione grafica.
Si osserva però che tale aspetto viene superato tenuto conto delle dichiarazioni testimoniali che sono state sopra trascritte.
I testimoni hanno riferito in modo univoco di aver assistito alla sottoscrizione del documento da parte di è stata confermata anche la “forma” e la “versione grafica del documento” anche il Controparte_4
teste ha sul punto precisato: La firma è stata apposta esattamente su un Testimone_1
documento di questo formato. Inoltre, lo stesso teste ha confermato il contributo associativo Pt_4
pro-capite indicato in euro 144,00
Ne consegue il rigetto della querela di falso poiché, al di là dell'identità fisica del soggetto sottoscrittore, sia esso la sottoscrizione è avvenuta da soggetto minuito dei poteri Parte_9
pagina 7 di 9 nell'interesse della società convenuta in forza di delega di firma come riferito dai testi nel corso dell'esame testimoniale.
Vale la pena precisare che la citazione in giudizio è avvenuta nei confronti della soc. di
[...]
e, a fronte della presentazione di querela di falso e della indicazione del nome Parte_1
di nella stampigliatura del documento, la verifica grafologica della firma è cominciata CP_2
rispetto al segno grafico riconducibile a . CP_2
Il documento è stato oggetto di querela di falso con la conseguenza che l'accertamento dell'autenticità dello stesso è opponibile erga omnes (cfr. Cass. Nr 15823/2020; Alla parte cui sia riferita una scrittura privata è sempre consentito non solo di disconoscerla, così facendo carico alla controparte della verificazione, ma anche di proporre alternativamente la querela di falso, al fine di negare definitivamente la genuinità del documento, poiché in difetto di limitazioni di legge non può negarsi la facoltà di optare per uno strumento più gravoso ma rivolto al perseguimento di un risultato più ampio
e definitivo, qual è quello della completa rimozione del valore dell'atto con effetti "erga omnes". (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che aveva reputato non proponibile la querela di falso, se non dopo l'esito sfavorevole dell'eventuale verificazione, in relazione alla sottoscrizione di alcune distinte bancarie di versamento e prelevamento) rendendo così irrilevante ai fini per cui è causa che l'identità del sottoscrittore sia di o ; inoltre, la valutazione della sottoscrizione apposta Pt_4 CP_2
da come da integrazione di quesito, si pone in rapporto di diretta connessione con la Pt_4
sottoscrizione inizialmente ritenuta di , poiché in ogni caso lo scopo della sottoscrizione è CP_2
quello di rappresentare la . Parte_1
La condanna alle spese segue la soccombenza ritenuto di applicare lo scaglione da euro 26.001,00 a
52.000,00 e con applicazione dei valori medi, si liquidano per questa fase euro 7616,00 oltre iva cpa e spese generali al 15%. Pone in via definitiva le spese di CTU a carico della società querelante
[...]
. Parte_5
PQM
Rigetta la querela falso e dichiara che la firma apposta sul doc.2 risulta riconducibile a soggetto munito del potere di firma per rappresentare la . Parte_5
Condanna la al pagamento delle spese di lite Parte_5
liquidate in euro 7616,00 oltre iva cpa e spese generali e al pagamento delle spese di CTU in via definitiva.
Letto l'art. 226 cpc ordina la restituzione del documento qualora custodito dalla Cancelleria, e dispone che, a cura del Cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sulla copia (documento oggetto di querela); condanna la parte querelante al pagamento di euro 20,00.
pagina 8 di 9 Milano, 17 dicembre 2025
Il Giudice Relatore dott. Simonetta Scirpo
Il Presidente dott. Caterina Spinnler
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