Ordinanza cautelare 29 ottobre 2021
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00435/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01372/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1372 del 2021, proposto da TO Di UR e NC Di UR, rappresentati e difesi dall'avvocato Piero De Stradis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Manduria, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Brunetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- dell'ordinanza n. 158 del 15/7/2021, con la quale veniva ordinato ai ricorrenti e a tutti i fratelli Di UR l'esecuzione di alcuni lavori sull'immobile sito in Manduria alla Via Mazzini 47a e 47b;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Manduria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore il dott. AB Di ZO nell’udienza di smaltimento del giorno 12 marzo 2026, tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams , e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato TO Di UR e NC Di UR hanno impugnato l'Ordinanza n. 158 del 15/7/2021, con la quale veniva ordinata l'esecuzione di alcuni lavori sull'immobile sito in Manduria alla Via Mazzini 47a e 47b.
La parte ricorrente ha dedotto che:
- in data 26/07/2021 NC Di UR riceveva Ordinanza n. 158 del 15/7/2021, con la quale veniva ordinato, a lui ed a tutti i fratelli Di UR, “ di effettuare tutti gli interventi di immediata messa in sicurezza dell'immobile di proprietà (del ricorrente sito in Manduria alla Via Mazzini n. 47/a e 48/b ndr), per quanto in premessa narrato così come accertato dal personale dipartimento di prevenzione ASL Taranto intervenuto, entro 5 giorni dalla notifica; inoltrare entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della presente ordinanza all'ufficio urbanistica e relazione asseverata a firma di tecnico abilitato illustrativa delle opere eseguite e di staticità dell'immobile ”;
- in data 28/7/2021, parte ricorrente formulava al Comune di Manduria istanza di accesso agli atti, chiedendo copia della documentazione relativa all'ordinanza de qua. Nel fascicolo era presente solo la nota del Dipartimento Di Prevenzione U.O.S. Igiene Degli Ambienti Di Vita E Medicina Di Comunità, Taranto, Grottaglie e Manduria nonché della segnalazione di tale IM FE, confinante degli immobili dei ricorrenti;
- in data 26/8/2021 il ricorrente formulava istanza di accesso agli atti della Asl, istanza ad oggi ancora senza seguito;
- ad oggi l'ordinanza de qua non è stata notificata al ricorrente Di UR TO.
Ciò premesso, parte ricorrente ha lamentato l’illegittimità dell’ordinanza impugnata, chiedendone il rigetto.
Si è costituito il Comune di Manduria sostenendo l’infondatezza del ricorso.
Con ordinanza n. 612 del 29/10/2021 il Collegio ha respinto la domanda cautelare sulla base della seguente motivazione: « 1) Premesso che:
- a) è impugnata l’ordinanza n. 158 del 13 luglio 2021, con cui il Comune di Manduria ha ingiunto ai ricorrenti di effettuare tutti gli interventi di immediata messa in sicurezza dell’immobile di loro proprietà (entro 5 giorni dalla ricezione dell’ordinanza) e di presentare (entro 15 giorni) una relazione asseverata da un tecnico, in cui si illustrino le opere eseguite, anche sotto i profili di staticità dell’immobile;
- b) l’ordinanza suddetta fa riferimento sia alle esigenze igienico-sanitarie legate alla presenza di piccioni sia ai profili di sicurezza relativi alle “superfici esterne (solaio, cordoli, cornicioni, pilastri ecc,)”, che sono “in fase di sfaldamento”, nonché alla torretta del vano scala che risulta pericolante;
2) Rilevato che:
- a) parte ricorrente affida le proprie censure al rilievo in virtù del quale la censurata ordinanza comunale farebbe illegittimamente riferimento a “luoghi privati che non hanno in alcun modo contatto con l'esterno e quindi con la pubblica via, poiché si tratta degli affacci su cortili interni alle abitazioni” (pag. 3 ricorso);
- b) nella relazione a firma dell’ing. Cavallone del 10 giugno 2019 (doc. 10 ricorso) vi sono alcune fotografie, nelle quali sono ritratti l’interno dell’immobile in questione e la facciata esterna ripresa da vicino, per il che, da tale documentazione, non è possibile verificare se effettivamente l’immobile insista o meno sulla pubblica via;
- c) ne deriva che, a prescindere dall’esame della questione relativa alla possibilità per un Comune di intervenire su “rapporti di vicinato” quando gli stessi abbiano rilievo dal punto di vista igienico-sanitario o di pubblica incolumità, parte ricorrente non ha sicuramente fornito la prova, che rientrava nella sua piena disponibilità, dell’asserito carattere esclusivamente privatistico della vicenda per cui è causa;
- d) inoltre, nella stessa relazione a firma dell’ing. Cavallone, si legge che, alla data del 10 giugno 2019, l’immobile, già ammalorato nelle sue parti in cemento armato, si presentava, dopo gli interventi urgenti di messa in sicurezza, “momentaneamente” idoneo staticamente, ma che non potevano escludersi futuri e periodici interventi “di manutenzione straordinaria al fine di scongiurare pericoli per la pubblica e privata incolumità”;
3) Ritenuto quindi che la domanda cautelare vada respinta, ma che le spese di questa fase possano essere compensate ».
All’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento del giorno 12 marzo 2026, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
2. Con il primo motivo parte ricorrente ha sostenuto che lo strumento giuridico per contrastare ed eliminare la situazione di pericolo per cui è causa non è l’ordinanza d’urgenza ex art. 50-54 TUEL, ma lo strumento privatistico dell’azione a tutela del proprietario in caso di immissioni, ai sensi dell’art. 844 c.c., dato che il pericolo oggetto dell’ordinanza impugnata riguarderebbe non la collettività, ma i vicini di parte ricorrente, i quali hanno lamentato, tra l’altro, che nella proprietà abbandonata di parte ricorrente nidificano piccioni che poi imbrattano le proprietà confinanti. Ne deriverebbe inoltre che, vertendosi in materia di diritti soggettivi dei vicini asseritamente lesi dalla parte ricorrente, la giurisdizione si radicherebbe in capo al Giudice Ordinario.
Il Collegio ritiene che la censura sia infondata.
La censura della parte ricorrente si basa sul presupposto secondo cui l’ordinanza impugnata sarebbe stata emanata sulla base delle sole dichiarazioni del privato denunciante al fine di dirimere una controversia tra privati; tale affermazione di parte ricorrente è tuttavia infondata, in quanto l’ordinanza è stata emessa a seguito dell’accurata e dettagliata istruttoria svolta dal dirigente medico, dott. Greco, a tutela dell’incolumità e dell’igiene pubblica, Il dott. Greco ha effettuato un sopralluogo sul posto, accertando le condizioni dell’immobile, caratterizzato dal deterioramento delle opere murarie e delle superfici esterne, nonché dalla mancanza di porte e finestre. Tali verifiche hanno consentito di rilevare la sussistenza di una situazione di pericolo per la pubblica incolumità, e non già di mera turbativa della proprietà del vicino. È stata inoltre riscontrata, oltre alla condizione di degrado strutturale dell’edificio, la proliferazione di una colonia di uccelli dovuta allo stato di abbandono e alla mancata custodia dell’immobile. Pur essendo stata accertata la presenza di significative deiezioni degli uccelli nelle abitazioni confinanti, è stato soprattutto evidenziato il rischio per l’igiene pubblica, sia nell’area privata sia in quella circostante di uso pubblico. Quindi l’Amministrazione, con il provvedimento impugnato, non si è limitata ad appurare la presenza di uccelli infestanti, ma accertato un più generale stato di abbandono dell’immobile di parte ricorrente, privo di adeguate protezioni e schermature di porte e finestre, tale da favorire la proliferazione della colonia di piccioni, e da determinare un concreto rischio per l’igiene e la salute pubblica. Tali volatili, infatti, possono costituire veicolo di infezioni e il controllo della fauna selvatica, tra cui rientrano anche i piccioni, rientra tra le competenze attribuite alle aziende sanitarie e ai Comuni.
L’ordinanza impugnata ha quindi tutelato non già interessi privati, ma l’interesse pubblico compromesso dalla condotta omissiva dei proprietari.
Ne consegue, pertanto, l’infondatezza del motivo dedotto e l’insussistenza della giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria invocata dalla parte ricorrente.
3. Con il secondo motivo parte ricorrente ha lamentato che, attenendo la vicenda ad una emergenza sanitaria e di igiene pubblica, l’Amministrazione avrebbe dovuto emettere un provvedimento ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000 e non dell'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000.
La censura è infondata.
L’art. 50 TUEL stabilisce che, in presenza di emergenze sanitarie o di igiene pubblica aventi carattere esclusivamente locale, il Sindaco possa adottare apposite ordinanze nella sua qualità di rappresentante della comunità locale. Con il decreto-legge n. 14 del 2017, successivamente convertito nella legge n. 48 del 2017, l’ambito di intervento del Sindaco è stato ulteriormente ampliato. In tale veste, infatti, egli può intervenire anche per affrontare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale, nonché per rimuovere condizioni che compromettano il decoro e la vivibilità urbana, con particolare riguardo alla tutela della tranquillità e del riposo dei residenti.
L’art. 54 attribuisce invece al Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti con la finalità di prevenire o eliminare gravi pericoli che possano minacciare l’incolumità pubblica, vale a dire l’integrità fisica della popolazione, nonché la sicurezza urbana.
Il discrimen tra queste due tipologie di ordinanze risiede nel fatto che il potere esercitato può essere ricondotto, rispettivamente, alla comunità amministrata oppure alla sfera del potere statale.
Nel caso in esame emergono profili che riguardano sia la tutela contro situazioni di grave incuria o degrado del territorio, sia la prevenzione di un grave pericolo per l’incolumità pubblica e collettiva.
Pertanto, essendo presenti esigenze di tutela di natura sia locale sia statale, l’ordinanza è stata legittimamente adottata dal Sindaco facendo prevalere la natura statale, e dunque ai sensi dell’art. 54 citato, il quale ricomprende sia gli aspetti di pericolo generale sia quello locale. In ogni caso, entrambe le tipologie di ordinanza, caratterizzate dall’urgenza e dall’indifferibilità dell’intervento, non richiedono uno specifico onere motivazionale particolarmente articolato, né una diversa intensità della motivazione in base allo strumento autoritativo utilizzato. La motivazione, infatti, si desume dalla necessità di tutelare interessi pubblici che non potrebbero essere adeguatamente salvaguardati mediante gli ordinari strumenti previsti dall’ordinamento.
La censura è pertanto infondata.
4. Con il terzo motivo parte ricorrente ha lamentato l’eccesso di potere sotto i profili sintomatici dello sviamento, del difetto di istruttoria, dell’illogicità e della contraddittorietà manifesta, sostenendosi che il Comune avrebbe acriticamente recepito il contenuto della nota dell’Asl.
Il Collegio ritiene che la censura sia infondata.
Dagli atti emerge che il Comune ha svolto una specifica ed adeguata istruttoria.
In particolare, il dott. Greco, dirigente medico specialista in igiene, ha effettuato un sopralluogo e ha esaminato l’immobile, e all’esito ha ritenuto sussistenti i profili di pericolo, che sono stati puntualmente descritti nella relazione compiutamente motivata in ordine al profilo dell’accertamento delle condizioni igienico-sanitarie e dell’individuazione delle misure urgenti e indispensabili necessarie a prevenire situazioni di rischio, quali crolli o cedimenti. Nello stesso documento il dott. Greco richiama inoltre precedenti interventi effettuati dalla pubblica amministrazione come l’ordinanza n. 67/19 ad oggetto la prescrizione dei lavori necessari.
Peraltro l’impianto istruttorio è rafforzato da antecedenti istruttori e fattuali del provvedimento impugnato, tra cui l’intervento dei Vigili del Fuoco nel 2018, che avevano redatto apposita relazione e provveduto alla messa in sicurezza delle parti pericolanti e deteriorate, nonché l’intervento, nel 2019, del personale tecnico dell’Area Urbanistica e degli agenti della Polizia Locale, con richiesta di messa in sicurezza dell’area tramite la società Multiservizi comunale, la quale aveva provveduto a transennare la zona prospiciente la pubblica via. Le relazioni relative a tali interventi, richiamate nelle premesse della citata ordinanza n. 67/19, confermano la permanenza degli stessi profili di criticità anche allo stato attuale, poiché gli interventi effettuati nel tempo non hanno raggiunto l’obiettivo prefissato oppure non sono stati risolutivi e definitivi.
Ne deriva che l’Amministrazione ha svolto una compiuta istruttoria, e non sussistono i lamentati profili di eccesso di potere.
5. Con il quarto motivo è lamentato il difetto di motivazione sull'urgenza di provvedere.
Il Collegio ritiene che la censura sia infondata.
La motivazione del provvedimento impugnato è sufficiente, recando i presupposti di fatto, gli accertamenti istruttori, la descrizione dello stato di pericolo e le ragioni dell’urgenza di provvedere.
6. Con il quinto motivo è lamentata la mancanza della comunicazione di avvio del procedimento.
Il Collegio ritiene che la censura sia infondata, in quanto le ragioni di urgenza giustificano l’omissione dell’avviso di avvio del procedimento. Sul punto infatti la giurisprudenza afferma che “ in caso di emanazione di un’ordinanza sindacale contingibile e urgente non occorre il rispetto delle regole procedimentali poste a presidio della partecipazione del privato, ex art. 7, L. 7 agosto 1990 n. 241, essendo queste incompatibili con l’urgenza di provvedere, anche in ragione della perdurante attualità dello stato di pericolo, che può aggravarsi con il trascorrere del tempo; in sostanza, la comunicazione di avvio del procedimento nelle ordinanze contingibili e urgenti del Sindaco non può che essere di pregiudizio all’urgenza di provvedere ” (Cons. Stato, sez. V, 1/12/2014, n. 5919).
7. Con il sesto motivo parte ricorrente ha lamentato il vizio di motivazione in quanto nell’ordinanza impugnata non sarebbero compiutamente indicati gli interventi ordinati.
Il Collegio ritiene che la censura non meriti accoglimento.
Le ordinanze contingibili e urgenti si caratterizzano per la possibilità di adottare atti il cui contenuto non è rigidamente predeterminato. A fronte di una situazione di urgenza l’Amministrazione l’immediata eliminazione della situazione di pericolo, mentre la realizzazione materiale dei lavori resta affidata all’iniziativa dei destinatari dell’ordine, i quali hanno l’obbligo di provvedere, individuando autonomamente le modalità e gli strumenti più idonei a raggiungere lo scopo, spettando poi all’amministrazione un successivo potere di verifica per controllare la idoneità degli interventi a eliminare il pericolo e l’effettiva messa in sicurezza dell’area interessata.
8. Con il settimo motivo parte ricorrente ha sostenuto che in passato aveva già svolto lavori di messa in sicurezza, che cui l’Amministrazione potrebbe ordinare solo interventi igienico sanitari, e non di ripristino statico.
Il Collegio ritiene che la censura sia infondata.
Le affermazioni di parte ricorrente sono smentite dal contenuto della relazione redatta dal dott. Greco, il quale, all’esito del sopralluogo, ha accertato direttamente lo stato di deterioramento delle opere murarie, rilevando le condizioni attuali di degrado e individuando le patologie strutturali e le situazioni di abbandono dell’immobile. Ne consegue che gli asseriti interventi che sarebbero stati svolto in passato da parte ricorrente non sarebbero stati risolutivi e non avrebbero impedito il sopravvenire di nuove condizioni di pericolo tali da rendere necessario un ulteriore e immediato intervento.
9. Il ricorso è pertanto infondato.
10. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, in ragione della particolarità e controvertibilità delle questioni esaminate in fatto e in diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede staccata di Lecce (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta, e compensa le spese e le competenze di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams con l'intervento dei magistrati:
TO CA, Presidente
AB Di ZO, Primo Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB Di ZO | TO CA |
IL SEGRETARIO