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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 11/03/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 113/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.01.2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
DIANI CLAUDIO e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Via Cavallini
n. 5;
e
, (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
COMASCHI MANUELA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Stradella
(PV), Via Agostino Depretis n. 47;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in San Martino Siccomario, in data
02/06/2005, (atto n. 4, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno
2005); separati consensualmente con decreto di omologazione n. cronol. 1452/2023, R.G.
196/2023, emesso da questo Tribunale in data 07.03.2023;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 2 Giugno 2005 in San Martino Siccomario (PV), trascritto nel Registro Atti Matrimonio dello stesso
Comune al n. 04, Parte “II”, Serie A, Anno 2005;
pag. 1 di 3 • porre fiscalmente a carico del Signor il figlio Parte_1 CP_2
• ordinare al Comune di San Martino Siccomario (PV) di annotare l'emananda sentenza
a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
14.01.2025, successivamente integrato con l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti, le prove documentali depositate (decreto del Tribunale di Pavia del 07.03.2023 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Nulla va disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
pag. 2 di 3 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
da in San Martino Siccomario il giorno 02/06/2005
[...] Controparte_1
(atto n. 4, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese del presente procedimento
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 10.03.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 113/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.01.2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
DIANI CLAUDIO e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Via Cavallini
n. 5;
e
, (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
COMASCHI MANUELA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Stradella
(PV), Via Agostino Depretis n. 47;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in San Martino Siccomario, in data
02/06/2005, (atto n. 4, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno
2005); separati consensualmente con decreto di omologazione n. cronol. 1452/2023, R.G.
196/2023, emesso da questo Tribunale in data 07.03.2023;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 2 Giugno 2005 in San Martino Siccomario (PV), trascritto nel Registro Atti Matrimonio dello stesso
Comune al n. 04, Parte “II”, Serie A, Anno 2005;
pag. 1 di 3 • porre fiscalmente a carico del Signor il figlio Parte_1 CP_2
• ordinare al Comune di San Martino Siccomario (PV) di annotare l'emananda sentenza
a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
14.01.2025, successivamente integrato con l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti, le prove documentali depositate (decreto del Tribunale di Pavia del 07.03.2023 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Nulla va disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
pag. 2 di 3 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
da in San Martino Siccomario il giorno 02/06/2005
[...] Controparte_1
(atto n. 4, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese del presente procedimento
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 10.03.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3