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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/03/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
MARROCCO dr.ssa Maria Gabriella - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 12 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza in grado di appello iscritta al n. 2972 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023
TRA
, con l'Avv. Alessia Berti Suman Parte_1
Appellante
E
Controparte_1
Appellata contumace
NONCHE'
, con l'Avv. Michele Sordillo Controparte_2
Appellato
1 NONCHE'
, con l'Avv. Controparte_3
Renata Giovanna Cantatore
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n. 8127/2023 del
25.9.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come dai rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
aveva proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. Parte_1
09720239017617360000 notificatale il 29.5.2023 con specifico riferimento, deducendo il difetto di notifica di alcuni titoli e la prescrizione dei diritti.
Si costituivano l' , l' e l' , ciascuna difendendosi in Controparte_1 CP_3 CP_2
rito e nel merito.
Il Tribunale di Roma ha così deciso: “Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte. Gli atti presupposto dell'intimazione impugnata sono stati tutti regolarmente notificati alla società opponente (all.ti 5, 8 alla memoria ). La prescrizione quinquennale risulta inoltre interrotta da CP_4
due atti interruttivi regolarmente notificati alla società opponente tra il 2017 e il 2019, costituiti da intimazioni di pagamento (all.ti 6-7 alla memoria ). Per tali ragioni il ricorso deve essere CP_4
respinto. Le spese seguono la soccombenza. DISPOSITIVO rigetta il ricorso;
pone a carico di parte ricorrente le spese di lite sostenute dalle parti resistenti, spese che liquida in complessivi euro
1.864,00 per ciascuna parte resistente, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 %, IVA e
CPA.”.
La ha appellato la sentenza. Resistono l' , che ha ricordato di avere dimostrato già in Parte_1 CP_2 primo grado la notifica dei tre avvisi di addebito inclusi nell'intimazione opposta;
e l' , anche CP_3
eccependo la carenza di legittimazione passiva una volta consegnato il ruolo al concessionario della
2 riscossione. L , pur avendo ricevuto rituale notifica dell'atto di Controparte_1
appello già in sede di inibitoria, non si è costituita in giudizio.
L'istanza di sospendere l'esecuzione della sentenza appellata è stata ritenuta inammissibile con ordinanza 6.12.2023, da un lato in quanto non idonea a far venire meno l'esecutività del ruolo esattoriale;
dall'altro, quanto alla condanna al pagamento delle spese di lite, in quanto non era iniziata alcuna esecuzione.
Infine, all'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa con la pronuncia del dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo motivo di appello si deduce erronea valutazione della documentazione allegata in primo grado dall'agente della riscossione, in particolare censurando l'invalidità delle notifiche di quattro delle cartelle sottese all'atto impugnato nonché della notifica dell'intimazione asseritamente interruttiva dei termini prescrizionali che sarebbe stata inviata alla appellante il 26.1.2017 e di quella del 16.12.2019.
In particolare, l'appellante rileva:
- che per quest'ultima è stata inviata una PEC il 26.1.21017 che non è stata consegnata per
“indirizzo non valido”;
- che la cartella n. 09720150139028008000 sarebbe stata inviata via PEC il 24.7.2015 ma non consegnata per l'esito “l'utente non esiste”;
- che la cartella n. 09720160143813847000 sarebbe stata inviata via PEC il 26.8.2016, ma, come risulta dall'esito, ad “indirizzo non valido”;
- che la cartella n. 09720190173977938000 sarebbe stata consegnata il 16.12.2019 a mani di familiare convivente ma senza l'invio della raccomandata informativa prescritta dall'art. 60 del
DPR n. 600/1973;
- che il medesimo esito avrebbe interessato la cartella n. 09720190014380537000 asseritamente notificata in data 11.10.2019 sempre a mani di familiare;
3 - che lo stesso sarebbe avvenuto per l'intimazione di pagamento asseritamente notificata il
16.12.2019 sempre a mani di familiare.
Con un secondo motivo, deduce l'erronea valutazione della documentazione allegata da parte resistente quanto alla mancata notifica degli atti interruttivi asseritamente notificati nel 2017 CP_4
e nel 2019, per le ragioni sopra descritte e anche perché dei due atti viene depositata solo la relata di notifica e non anche il contenuto, con impossibilità di ricollegare ciascun atto ai titoli sottesi.
L'appellante ne fa derivare la prescrizione di tutti i titoli di natura contributiva sottesi all'intimazione del 2023 oggetto di impugnativa.
I due motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati per quanto di ragione.
I titoli sottesi sono i seguenti:
1. Cartella n.° 09720140105698845000, data asserita notifica 25/07/14, pari ad euro 2.114,13
2. Cartella n.° 09720150139028008000, data asserita notifica 23/02/16, pari ad euro 2.067,49
3. Cartella n.° 09720160143813847000, data asserita notifica 13/10/16, pari ad euro 1.443, 55
4. Cartella n.° 09720170122614577000, data asserita notifica 05/09/17, pari ad euro, 1.822, 76
5. Cartella n.° 09720170272901668000, data asserita notifica 30/07/18, pari ad euro, 432,26
6. Cartella n.° 09720190014380537000, data asserita notifica 11/10/19, pari ad euro 402,88
7. Cartella n.° 09720190173977938000, data asserita notifica 16/12/19, pari ad euro 1.183,96
8. Avviso di addebito n.° 39720160009083627000, data asserita notifica 23/06/16, pari ad euro
2.679,30
9. Avviso di addebito n.° 39720160025712229000, data asserita notifica 27/12/16, pari ad euro
2.653,68
10. Avviso di addebito n.° 39720170011857434000, data asserita notifica 18/12/17, pari ad euro
5.290,95
11. Avviso di addebito n.° 39720170019099811000, data asserita notifica 29/12/17, pari ad euro
518,58.
4 Per esigenze di sintesi, conviene prendere le mosse dalle censure avanzate nei confronti delle due intimazioni interruttive, in quanto, se fossero fondate, alcuni di questi titoli riguarderebbero pretese comunque prescritte successivamente alle rispettive notifiche.
Le censure sono fondate, in quanto:
- L'intimazione di pagamento n. 097 2019 9077365787 000 non risulta prodotta e risulta depositata soltanto la relata di notifica. Ma in difetto del contenuto dell'atto notificato non è possibile accertare che esso riguardasse proprio i medesimi titoli sottesi all'intimazione del
2023 oggetto di opposizione;
- L'intimazione n. 09720179004291681000 soffre della stessa incompletezza probatoria ed inoltre essa sarebbe stata notificata via PEC il 26.1.2017 ma generando l'esito “indirizzo non valido”.
A tale ultimo riguardo, l' aveva sostenuto in primo grado che, con questa Controparte_5
tipologia di esito, l'atto “si ha per notificato”. Da questa impostazione si deve dissentire.
In fatto appare chiaro dalla scansione dell'attività notificatoria che:
- la signora era dotata della PEC nel 2014 (cfr. notifica regolare della cartella n. Parte_1
09720140105698845000);
- dal 2015 non era più possibile consegnare le PEC a quell'indirizzo (cfr. notifiche successive), il quale oggi nel registro INIPEC risulta tuttora non valido;
- presa contezza di ciò, l' e lo stesso (quanto ai quattro Controparte_1 CP_2
avvisi di addebito) avevano iniziato a notificare i titoli via raccomandata all'incirca dal 2016.
In diritto, la mancata consegna di una PEC dovuta a esiti come “indirizzo non valido” o “l'utente non esiste” non può integrare perfezionamento della notifica.
Nel periodo fra il 3.12.2016 e il 22.2.2024, l'art. 60 del DPR n. 600/1973 constava di un ultimo comma che recitava quanto segue: “In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del
5 Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). … Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni;
l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico… Nelle more della piena operatività dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, la notificazione può essere eseguita a coloro che ne facciano richiesta, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari, all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63, secondo comma, secondo periodo, del presente decreto, specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto degli interessati, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
[...]
. … Se la casella di posta elettronica del contribuente che ha effettuato la richiesta risulta CP_1
satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure nei casi in cui l'indirizzo di posta elettronica del contribuente non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni del presente articolo diverse da quelle del presente comma e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell'articolo 149-bis del codice di procedura civile.”. Dunque una serie di adempimenti totalmente omessi dall'agente della riscossione nella notifica dei seguenti titoli:
- l'intimazione n. 09720179004291681000 che sarebbe stata inviata via PEC il 26.1.2017 non consegnata per “indirizzo non valido”;
- la cartella n. 09720150139028008000 che sarebbe stata inviata via PEC il 24.7.2015 ma non consegnata per l'esito “l'utente non esiste”;
6 - la cartella n. 09720160143813847000 che sarebbe stata inviata via PEC il 26.8.2016, ma, come risulta dall'esito, ad “indirizzo non valido”.
Di contro, sono regolarmente notificati i titoli notificati via posta. Rispetto a questi, come accennato, parte appellante ha dedotto la nullità della notifica in carenza di raccomandata informativa.
Ora, è noto, e da ultimo confermato da Cass. n. 30281/2024, che in tema di notifiche di atti impositivi, l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., l'invio della raccomandata informativa anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, quale adempimento essenziale della notifica eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte (conforme Cass. n. 2868/2017).
Tale raccomandata, però, risulta - dalle produzioni dell' in primo grado - regolarmente CP_1
inviata in tutti i casi contestati (cfr. relate di notifica delle cartelle n. 09720190173977938000 e n.
09720190014380537000).
Né è necessario che la raccomandata informativa sia accompagnata dall'avviso di ricevimento: la stessa Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6243/2024, riguardo alla consegna di una cartella di pagamento a persona diversa dal destinatario, ha affermato che "la raccomandata informativa è, dunque, espressamente richiesta dalla disposizione di legge. Questa Corte, come ritenuto in plurime decisioni, ha però espressamente precisato che la disposizione prevede esclusivamente la spedizione di una "lettera raccomandata", non quindi di una raccomandata con avviso di ricevimento (Cass. n.
20863/2017; Cass. n. 2868/2017; Cass. n. 17235/2017; Cass. n. 2377/2022), come sostenuto dal ricorrente". Non essendovi avviso di ricevimento da produrre, è sufficiente produrre la sola distinta di spedizione delle raccomandate formata dal soggetto postale incaricato, contenente la lettera raccomandata informativa diretta al destinatario effettivo dell'atto contributivo consegnato in precedenza a persona di famiglia.
Portando a sintesi le superiori considerazioni, l'appello va certamente rigettato in relazione alle cartelle n.° 09720190014380537000, notificata in data 11/10/19, n.° 09720190173977938000, notificata in data 16/12/19, n.° 09720170272901668000, notificata il 30/07/18.
7 Ciò in quanto la loro notifica non è efficacemente contestata nel gravame e le pretese, la cui sussistenza non è contestata, certamente non erano ancora prescritte alla data di ricezione dell'intimazione impugnata (29.5.2023).
Quanto agli altri titoli opposti, la situazione, alla luce delle produzioni e dei principi di diritto ricordati, sarebbe in teoria intervenuta la prescrizione quinquennale, in difetto, come si è detto, delle interruzioni di cui alle due intimazioni di pagamento di cui non è dimostrata in un caso la notifica, in entrambi i casi la riconducibilità ai titoli stessi.
Deve, però, tenersi conto della normativa emergenziale COVID, la quale ha disposto, da un lato, la sospensione degli adempimenti da parte dei contribuenti e, dall'altro, ha riconosciuto più tempo agli enti impositori e della riscossione per la notifica degli atti finalizzati al recupero dei tributi.
L'art. 68 del D.L. 18/2020, dopo aver previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi), richiama l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 il quale, al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli
Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni).
Il richiamato art. 12 contiene anche un secondo comma ai sensi del quale i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione: poiché la sospensione si è conclusa il 31 agosto 2021, la proroga è al 31 dicembre
2023.
Nella pratica, occorre verificare per ciascun titolo se il termine di prescrizione in questione scadeva naturalmente nel biennio 2020-2021. Se la risposta è positiva (il termine era in scadenza nel 2020 o nel 2021) i termini di prescrizione e decadenza slittano al 31 dicembre 2023. Se la risposta è negativa (il termine era in scadenza nel 2022) i termini di prescrizione sono sospesi per 542 giorni esatti.
Scendendo nel dettaglio dei singoli titoli, notificati, sottesi all'istanza di sgravio, pertanto, e seguendo l'elencazione di cui al ricorso di primo grado, tenuto conto dei periodi di sospensione emergenziale:
8 - Cartella n.° 09720140105698845000, regolarmente notificata il 25/07/14 con PEC ricevuta: non potendo considerarsi alcun successivo atto interruttivo, la pretesa si è prescritta nel 2019;
- Cartella n.° 09720150139028008000, data di asserita notifica secondo l'intimazione 23/02/16: al riguardo l' ha dimostrato solo di avere inviato una PEC il 24.7.2015 che non è stata CP_1 consegnata per “utente inesistente”; in difetto di prova della notifica del 23.2.2016, la pretesa, relativa a premi dovuti per le annualità fra il 2013 e il 2015, è prescritta con riguardo al 2013 CP_3
e al 2014, poiché, per il 2015, il termine di prescrizione è stato prorogato fino al 31.12.2023 e la pretesa è stata comunicata alla con l'intimazione impugnata di cui non si sono censurati Parte_1
vizi formali (ad esempio, la carenza di motivazione);
- Cartella n.° 09720160143813847000, data di asserita notifica secondo l'intimazione 13/10/16: al riguardo l'Agenzia ha dimostrato solo di avere inviato una PEC il 26.8.2016 che non è stata consegnata per “indirizzo non valido”; nonostante non vi sia prova della notifica del 13.10.2016 indicata nell'atto impugnato, la pretesa, relativa a premi dovuti fra il 2015 e il 2016, non è CP_3
prescritta perché, il termine di prescrizione è stato prorogato fino al 31.12.2023; la pretesa è stata comunicata alla con l'intimazione impugnata, di cui non si sono censurati vizi formali Parte_1
(ad esempio, la carenza di motivazione);
- Cartella n.° 09720170122614577000, regolarmente notificata il 05/09/17: il termine di prescrizione che sarebbe scaduto il 5.9.2022 è stato sospeso per 542 giorni e non era decorso all'atto della notifica dell'intimazione opposta;
- Avviso di addebito n.° 39720170011857434000, notificato il 18/12/17: il termine di prescrizione che sarebbe scaduto il 18.12.2022 è stato sospeso per 542 giorni e non era decorso all'atto della notifica dell'intimazione opposta;
- Avviso di addebito n.° 39720170019099811000, notificato il 29/12/17: il termine di prescrizione che sarebbe scaduto il 29.12.2022 è stato sospeso per 542 giorni e non era decorso all'atto della notifica dell'intimazione opposta;
- Avviso di addebito n.° 39720160009083627000, notificato il 23/06/16 come non contestato nel gravame: la pretesa non è prescritta perché il termine di prescrizione è stato prorogato fino al
31.12.2023;
9 - Avviso di addebito n.° 39720160025712229000, notificato il 27/12/16 come non contestato nel gravame: la pretesa non è prescritta perché il termine di prescrizione è stato prorogato fino al
31.12.2023.
Conclusivamente, l'appello va accolto solo con riguardo alla Cartella n.° 09720140105698845000,
e alle annualità 2013 e 2014 di cui alla cartella n.° 09720150139028008000, dovendosi dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese.
La valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale e al riguardo occorre rilevare che per la gran parte del valore dell'originaria opposizione l'opponente/appellante è rimasta soccombente. Le spese di lite del doppio grado vanno quindi compensate nei rapporti dell'appellante con (ente impositore in relazione alle poche CP_3
pretese prescritte) e (ente istituzionalmente deputato alla Controparte_1
regolare notifica dei titoli e degli atti interruttivi).
Invece, nei rapporti fra l'appellante e l' , la soccombenza della è evidente e totale, CP_2 Parte_1 dal momento che nessuno dei titoli riconducibili all'Istituto riguarda pretese prescritte: pertanto, a tale riguardo, deve essere confermata la condanna alle spese di cui alla sentenza gravata, mentre, per il presente grado, le spese di lite devono seguire la soccombenza e liquidarsi come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 24.10.2023 da avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n. 8127/2023 del Parte_1
25.9.2023 nei confronti di e , così Controparte_1 CP_2 CP_3
provvede:
- In parziale accoglimento dell'appello e a parziale notifica della sentenza gravata, dichiara l'intimazione originariamente opposta non idonea a sorreggere la pretesa relativa alla cartella n.° 09720140105698845000 e alle annualità 2013 e 2014 della cartella n.° 09720150139028008000, per essere le relative pretese estinte per prescrizione;
- Conferma, nel resto, l'impugnata sentenza anche relativamente alla statuizione sulle spese fra e;
Parte_1 CP_2
10 - Compensa le spese di lite del doppio grado con riguardo ai rapporti dell'appellante con e;
CP_3 Controparte_1
- Condanna l'appellante a rimborsare all' le spese di lite del presente CP_2
grado, liquidate in euro 3.000,00 oltre al 15% per spese generali forfettarie e oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 12.3.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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