Art. 2. 1. Per l'assegnazione delle farmacie nei concorsi a sedi farmaceutiche, anche se banditi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, i candidati risultati idonei, entro sessanta giorni, sono contemporaneamente interpellati secondo l'ordine di graduatoria. L'indicazione espressa da ciascun candidato non puo' essere modificata. Il candidato che non indica, entro il quinto giorno successivo a quello dell'interpello, la farmacia prescelta, e' escluso dall'assegnazione. L'assegnazione delle sedi avviene secondo l'ordine previsto dalla graduatoria.
2. Le sedi farmaceutiche eventualmente resesi disponibili sono assegnate secondo l'ordine di graduatoria agli altri candidati cui non e' stata assegnata una delle farmacie messe a concorso.
2. Le sedi farmaceutiche eventualmente resesi disponibili sono assegnate secondo l'ordine di graduatoria agli altri candidati cui non e' stata assegnata una delle farmacie messe a concorso.