Versione
18 novembre 1999
18 novembre 1999
Art. 2. 1. Per l'assegnazione delle farmacie nei concorsi a sedi farmaceutiche, anche se banditi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, i candidati risultati idonei, entro sessanta giorni, sono contemporaneamente interpellati secondo l'ordine di graduatoria. L'indicazione espressa da ciascun candidato non puo' essere modificata. Il candidato che non indica, entro il quinto giorno successivo a quello dell'interpello, la farmacia prescelta, e' escluso dall'assegnazione. L'assegnazione delle sedi avviene secondo l'ordine previsto dalla graduatoria.
2. Le sedi farmaceutiche eventualmente resesi disponibili sono assegnate secondo l'ordine di graduatoria agli altri candidati cui non e' stata assegnata una delle farmacie messe a concorso.
2. Le sedi farmaceutiche eventualmente resesi disponibili sono assegnate secondo l'ordine di graduatoria agli altri candidati cui non e' stata assegnata una delle farmacie messe a concorso.
Giurisprudenza • 48
- 1. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 08/10/2012, n. 5218Provvedimento: […] L'interessato è risultato al posto n. 64 in graduatoria. Interpellato in applicazione dell'art. 2 della legge n. 389/1999 (entrata in vigore nel frattempo) ha indicato alcune sedi di suo gradimento fra le quali la sede di Settimo Torinese n. 10, con priorità rispetto a quella di Ronco Canavese. Tuttavia gli è stata assegnata la sede di Ronco Canavese, in quanto l'altra risultava già assegnata ad altra persona che aveva una posizione migliore in graduatoria. Conseguentemente l'interessato ha accettato la sede di Ronco Canavese.Leggi di più...
- assegnazione di sedi farmaceutiche·
- graduatoria concorso pubblico·
- interesse pubblico alla efficienza del servizio farmaceutico·
- interpretazione normativa·
- compensazione spese·
- disponibilità delle sedi·
- rigetto appello·
- art. 2 legge n. 389/1999·
- principio di graduatoria