Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 18/12/2025, n. 23081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23081 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23081/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02301/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2301 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Permunian, Giuditta Grisolia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento del Consolato Generale d'Italia in Chicago, prot. n. -OMISSIS- dell'11.12.2024, avente ad oggetto il rigetto della domanda di cittadinanza iure sanguinis ;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 il dott. IA ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato:
- che con ricorso notificato il 10.2.2025 e ritualmente depositato, il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Consolato Generale d’Italia in Chicago, prot. -OMISSIS- dell’11.12.2024, avente ad oggetto il diniego dell’istanza per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ;
- che i Ministeri resistenti hanno eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo in favore del giudice ordinario;
- che all’odierna camera di consiglio, fissata ai sensi dell’art. 72- bis c.p.a., il ricorso è stato introitato per la decisione;
Ritenuto:
- che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, condiviso dalla Sezione con numerose pronunce, in cui è stato ribadito che, nel sistema delineato dalla l. n. 91/1992, le ipotesi di acquisto (o riacquisto) della nazionalità italiana in virtù della nascita da cittadini emigrati all’estero non integrano una concessione demandata al potere discrezionale dell'amministrazione, ma costituiscono un vero e proprio diritto soggettivo relativamente al quale gli organi competenti possono assumere solo atti a carattere dichiarativo e non costitutivo (vedi, da ultimo, Cassazione civile sez. I, 15/06/2023, n.17161; cfr. 3.11.2016, n. 22271).
- che le controversie sull’acquisto della cittadinanza iure sanguinis non sono pertanto proponibili davanti al giudice amministrativo, la cui giurisdizione è limitata all’impugnativa dei veri e propri provvedimenti di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione - adottati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno - ai sensi dell'art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in quanto atti che costituiscono l’espressione di un potere discrezionale della p.a., che presuppone un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale a fronte dell'interesse privato dell'istante ad ottenere il conseguimento di uno status comportante la piena attribuzione dei diritti politici - e, come contropartita, il suo assoggettamento al dovere di difendere la Patria e contribuire al progresso socio economico della Nazione ai sensi degli artt. 52 e 53 Cost. – come ribadito anche da ultimo da questa Sezione (vedi, tra tante, TAR Lazio, sez. V bis, n. 7892/2022; 16879/2022; 194/2023; 12096/2023; 18037/2025);
- che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il ricorso potrà essere riproposto con le modalità e nei termini di cui all'art. 11 c.p.a.
- che le spese di lite, data la particolarità della questione, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione Quinta Bis, definitivamente pronunciando:
- dichiara il ricorso in epigrafe inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il ricorso potrà essere riproposto con le modalità e nei termini di cui all'art. 11 c.p.a.;
- compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA RI, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
IA ER, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA ER | NA RI |
IL SEGRETARIO