Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 25/02/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 2234 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei magistrati
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da
( ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. ROSSINI ANNA
nei confronti di
( ) contumace Controparte_1 C.F._2
con l'intervento del PM
Oggetto: divorzio giudiziale
All'udienza del 25 febbraio 2025 la causa è stata assunta in decisione ex art. 473-bis.22 comma 4 c.p.c. sulle seguenti conclusioni:
la ricorrente: - dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da e in data 27.05.2018 in Parte_1 Controparte_1
OR (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di OR all'anno 2018, n. 6, parte I) ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
- accertare che i coniugi sono economicamente autonomi e che nulla è reciprocamente dovuto a titolo di assegno divorzile. Con vittoria di spese e competenze.
il PM: visto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 473-bis.14 c.p.c. depositato il 20/11/2024 Parte_1
esponeva che in data 27/5/2018 aveva contratto matrimonio
[...] civile con che dall'unione non erano nati figli;
Controparte_1 che con sentenza del 14/11/2023 il Tribunale di Ferrara aveva pagina 1 di 2
che non si era più riconciliata con il coniuge ed erano decorsi i termini di legge. Chiedeva quindi dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso. All'udienza di comparizione ex art. 473-bis. 21 c.p.c. veniva dichiarata la contumacia del resistente (intimato a mani) e la ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio va accolta atteso che non è stata eccepita l'intervenuta riconciliazione e che al momento di deposito del presente ricorso era decorso più di un anno dalla udienza di comparizione dei coniugi celebrata il 31 ottobre 2023 nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale conclusosi con sentenza pubblicata il 14 novembre 2023, divenuta irrevocabile.
La mancata costituzione del resistente e la natura del procedimento consentono di dichiarare non ripetibili le spese processuali sostenute dalla ricorrente.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in OR in data 27/5/2018 da e Parte_1 Controparte_1
e iscritto al numero 6 parte I del registro degli atti di matrimonio. Ordina all'ufficiale dello stato civile di OR di procedere all'annotazione della sentenza. Dichiara non ripetibili le spese processuali.
Ferrara, 25 febbraio 2025
il presidente est.
Stefano Scati
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