Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 28/04/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 3434/2021
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da
(C.F. ), con l'Avv. PAOLA GOFFREDI, Parte_1 C.F._1
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. SALIMA Controparte_1 C.F._2
TAJE',
RESISTENTE con l'intervento necessario del Pubblico Ministero Sede e l'intervento dell'Avv. LISA GIOACHIN (C.F. ), nella qualità di C.F._3
curatore speciale del minore (C.F. ), nato a [...] C.F._4
Varese l'01.11.2018, residente in [...], giusta ordinanza di nomina del 22.02.2025, ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato in data 27.02.2025 dal COA di Busto Arsizio, in forza dell'istanza presentata in data 26.02.2025.
Conclusioni: come precisate LLudienza con trattazione scritta celebrata in data
17.04.2025, accettando la proposta conciliativa formulata dal giudice relatore per la
Per la coppia genitoriale e il CS del minore:
“1) conferma dell'affido condiviso del minore a entrambi i genitori, del collocamento prevalente di Per_1
presso il padre e dell'assegnazione a quest'ultimo della casa familiare sita in Fagnano Olona, Via
Pastrengo 18, di cui è proprietario pieno ed esclusivo;
2) impegno a proseguire il percorso di coordinazione genitoriale con il dott. al fine di CP_2
favorire il dialogo e la condivisione delle informazioni relative a migliorare la comunicazione Per_1
genitoriale e facilitare l'assunzione di decisioni condivise (sia quelle ordinarie relative alla vita quotidiana del minore che quelle straordinarie necessarie per garantirgli una crescita psicofisica, intellettuale e morale sana ed equilibrata);
3) invito ad avviare e/o proseguire un percorso individuale di sostegno psicologico (anche per rafforzare le competenze genitoriali); in particolare, questo invito viene rivolto alla resistente che, come segnalato anche dal CS di da tempo, manifesta un'importante fragilità nelle capacità progettuali (lavorative e Per_1
abitative) che, a lungo termine, rischia di ripercuotersi sul benessere di Per_1
4) impegno a garantire al minore il celere avvio del percorso logopedico indicato dalla dott.ssa Per_2
(entro e non oltre Pasqua 2025), a chiedere la rivalutazione di alla dott.ssa dopo Per_1 Per_2
l'estate 2025 e ad avviare gli ulteriori percorsi da quest'ultima indicati;
5) impegno a garantire la prosecuzione e la conclusione del ciclo della scuola primaria a presso Per_1
l'attuale istituto scolastico (a spese del padre che si è dichiarato a tanto disponibile);
6) conferma dei provvedimenti economici vigenti (assunti in data 21.12.2022 per come modificati in data 19.12.2024: corresponsione alla madre da parte del padre dell'importo mensile di € 200,00, rivalutato come per legge e/o comunque dell'importo percepito dal datore di lavoro svizzero a titolo di assegni familiari, se maggiore, a titolo di contributo perequativo al mantenimento indiretto di Per_1
assunzione del 70% delle spese straordinarie da parte del padre e del 30% da parte della madre, come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano, fatto salvo quanto previsto al punto n. 4 rispetto alla scuola primaria privata frequentata da;
Per_1
7) frequentazione madre/figlio minore come da ordinanza assunta in data 30.12.2022: durante l'anno scolastico, a weekend alternati (dal venerdì LLuscita da scuola alla domenica sera quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione paterna verso le 18.30/19:00), uno/due pomeriggi infrasettimanali
Pag. 2 di 7 quando il weekend è di spettanza materno, due/tre pomeriggi infrasettimanali nei weekend di spettanza paterna;
rispetto del piano genitoriale e calendario predisposto con il COGE (per ponti/vacanze pasquali e natalizie, ecc.) di cui alla relazione depositata in data 17.12.2024 (fatta salva la regola dell'alternanza per le festività e le vacanze ivi indicate e fatti salvi i migliori accordi che le parti sapranno siglare con o senza l'ausilio del COGE1); due settimane di vacanze estive con ciascun genitore anche non consecutive;
durante i ponti scolastici verrà tendenzialmente privilegiata la frequentazione madre/figlio;
8) apertura di un procedimento di vigilanza dinanzi al GT di questo Tribunale a favore del minore (cui i SS relazioneranno con cadenza semestrale fatta salva l'urgenza);
9) compensazione delle spese di lite tra i coniugi;
10) assunzione dell'obbligo di rifondere LLerario e/o al curatore speciale di (a seconda che venga Per_1
o meno ammesso al patrocinio a spese dello Stato) le spese da quest'ultimo sostenute (per come liquidate dal Collegio tenuto conto della limitata attività espletata)”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A mezzo della sentenza parziale n. 1418/2022 pubblicata in data 11.10.2022 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi genitori del minore Parte_2
, nato l'[...]. Per_1
A mezzo dell'ordinanza assunta in data 09.02.2023 il giudice relatore, dato atto che l'alta conflittualità presente tra i coniugi ha determinato il prematuro arresto del percorso di mediazione familiare avviato nel mese di maggio 2022 presso l'Associazione SiCura di
Gallarate, che le parti hanno dichiarato di volere intraprendere il percorso terapeutico individuale per la risoluzione personale del conflitto funzionale al successivo avvio di un percorso di mediazione di coppia costruttiva, che il ricorrente ha rinunciato alla domanda di addebito della separazione alla resistente in atti formulata (che, certamente, ha contribuito a “risolvere” parte del conflitto esistente tra le parti) e che post ottobre
2022 la resistente ha modificato il proprio stile di vita al fine di essere maggiormente presente nella vita di , al fine di supportare e accompagnare ulteriormente i coniugi, Per_1
è stato disposto l'affido condiviso ai genitori del minore (affidato in via esclusiva al padre in data 07.10.2022 per l'aspetto sanitario, scolastico ed educativo) e sono stati incaricati i
S.S. del Comune di Fagnano Olona “1) di monitorare il nucleo familiare e l'effettivo avvio dei percorsi terapeutici individuali di cui sopra, 2) di agevolare la composizione dei punti di disaccordo tra le parti e l'assunzione delle decisioni più importanti avuto riguardo al superiore interesse morale e materiale di 3) di garantire alla madre la “migliore” frequentazione possibile del figlio minore anche Per_1
attraverso un'adeguata fase di sperimentazione e 4) di segnalare senza ritardo le eventuali criticità riscontrate nello svolgimento di detto incarico, la necessità di un eventuale approfondimento delle capacità genitoriali e/o le eventuali misure di sostegno da attivare e ogni altra situazione potenzialmente pregiudizievole per il minore”.
In data 13.07.2024 la coppia genitoriale ha provato di avere avviato con il dott. CP_2
il percorso di coordinazione genitoriale indicatole come necessario per il
[...]
benessere di . Per_1
A mezzo dell'ordinanza assunta in data 19.12.2024 il giudice relatore, atto che la resistente intrattiene una stabile relazione sentimentale con dalla fine CP_3
dell'anno 2023 (con il quale convive in Varano Borghi quando il minore è con il padre), è disoccupata dal 31.12.2023, non ha depositato alcuna documentazione utile a dimostrare di essersi prodigata per reperire un'attività lavorativa post dicembre 2023, né ha offerto certificazioni attestanti eventuale inabilità al lavoro, ha modificato le condizioni concordate LLudienza celebrata in data 21.12.2022 “prevedendo che, dal mese di gennaio 2025, la madre partecipi alle spese straordinarie da sostenere per il figlio minorenne nella misura del Per_1
30% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano”. Il giudizio è proseguito, tra l'altro,
“per verificare se i genitori di con l'ausilio del Co.ge, riescano ad offrire al minore il percorso Per_1
indicato loro come necessario in data 10.12.2024, anche al fine di sostenerli nella relazione con il minore”. Nel dettaglio, “Dopo l'osservazione del bambino, il cui risultato solleva più di una perplessità per il comportamento disorganizzato nel gioco simbolico e per la valutazione attraverso i disegni, il suggerisce ai genitori che il bambino venga almeno valutato ed eventualmente seguito da Pt_3
un professionista esperto in età evolutiva”.
In data 22.01.2025 è stato nominato il CS del minore che, costituendosi in giudizio in data 28.02.2025, tra l'altro, ha riportato quanto segue: “Sia i servizi sociali che il co.ge. hanno condiviso le loro riflessioni su quanto hanno potuto osservare sul funzionamento dei genitori e di Per_1
In particolare hanno portato LLattenzione della scrivente una situazione nella quale la mamma di appare, tra i due genitori, colei che manifesta maggiori fragilità e criticità. La sig.ra Per_1 CP_1
Pag. 4 di 7 infatti, sembra avere una scarsa e/o confusa progettualità sia per quanto riguarda la sua persona (dal punto di vista lavorativo ed anche abitativo. Quanto a questo aspetto, i servizi sociali hanno confermato che quando hanno fatto le visite domiciliari presso l'abitazione materna hanno trovato una certa precarietà con disordine e oggetti accatastati un po' ovunque) che la porta a non riuscire a rispettare eventuali organizzazioni pianificate (in passato lei stessa ha disatteso gli accordi organizzativi di gestione di concordati coi servizi, come segnalato in alcune relazioni già in atti) che nel suo rapporto con Per_1
La sig.ra manifesta difficoltà nell'essere regolamentativa con il bambino, difficoltà Per_1 CP_1
che incide sia sulla relazione della diade madre/figlio che sulla sua capacità di rispondere alle esigenze di
Sotto quest'ultimo profilo, di contro, gli operatori hanno osservato che il papà – coadiuvato dalla Per_1
nonna paterna – in questi anni ha invece dimostrato di essere in grado di comprendere le esigenze del bambino e di dargli delle risposte adeguate e funzionali ai suoi bisogni di crescita. Inoltre, è stato segnalato che per quanto il sig. tende a monopolizzare l'attenzione del figlio quando c'è la Pt_1
mamma, quando viene “ripreso” sul punto riesce a fare il necessario passo indietro per lasciare lo spazio alla sig.ra Questo anche durante i colloqui con gli assistenti sociali e durante gli incontri di CP_1
co.ge. Il dott. ha rappresentato che sta lavorando con questa coppia genitoriale in un ambito di CP_2
co.ge complessa per via del fatto che la sig.ra fatica ad incontrare di persona il sig. CP_1 Pt_1
ma che, al contempo, in questi mesi, sono stati fatti alcuni progressi col raggiungimento di accordi inerenti alle risposte da dare alle esigenze di che consentono un miglioramento della relazione genitoriale. Per_1
Rispetto a il dott. ha osservato che il bambino ha manifestazioni emotive confuse e che è Per_1 CP_2
poco capace di manifestare la rabbia e per questo ha consigliato una consulenza d'approfondimento da parte della dott.ssa esperta dell'età evolutiva. Inoltre, il co.ge. si è premurato di effettuare un Per_2
colloquio con le insegnanti per verificare una serie di criticità segnalate dalla mamma in forza delle quali quest'ultima vorrebbe cambiare la scuola al bambino. Le insegnanti hanno riferito che ha avuto Per_1
un buon inserimento nella classe, che è un bambino in gamba e che è ben integrato sia con gli adulti che col gruppo dei pari. Rispetto ad un dubbio di bullismo segnalato dalla mamma, le maestre hanno riferito di qualche screzio avuto con il suo miglior amico dell'asilo che è in classe con lui legato al fatto che l'allargamento delle amicizie con i compagni ha portato a qualche disequilibrio che nel frattempo si è risolto. A fronte di tali riferiti delle insegnanti, il dott. non ritiene che vi siano validi motivi per CP_2
cambiare scuola a come vorrebbe la sig.ra [e ha auspicato] che entrambi i genitori Per_1 CP_1
proseguano i percorsi di sostegno psicologico ed alla genitorialità finalizzati a fornire loro il supporto
Pag. 5 di 7 necessario per il superamento delle criticità che sono state osservate nonché il percorso co.ge. che – a piccoli passi – sta portando benefici al nucleo famigliare dei quali il primo a trarre vantaggi utili al proprio benessere è proprio . Per_1
In data 11.03.2025 il ha riferito quanto segue: Pt_3
In data 14.03.2025 il giudice relatore ha formulato alle parti la proposta innanzi richiamata per la regolamentazione consensuale dei rapporti genitoriali rispetto al figlio minorenne che è stata accettata.
***
Le spese di lite sostenute dal curatore speciale di vengono liquidate come da Per_1
dispositivo ex D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, del numero e della non elevata complessità delle questioni trattate, dell'attività effettivamente espletata (in un arco temporale circoscritto) e della nota spese in atti versate (riconoscendo il 70% dei valori tabellari medi per le prime due fasi e quelli minimi per le fasi 3 e 4) e, come d'accordo in atti perfezionatosi, sono poste a carico solidale dei genitori di che le rifonderanno LLIO (ove venisse confermata Per_1
Pag. 6 di 7 l'ammissione del minore al patrocinio a spese dello Stato) o LLavv. Lisa Gioachin (in caso contrario).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1) DISPONE CHE la separazione personale dei coniugi sia Parte_2
regolamentata dalle condizioni congiuntamente precisate LLudienza celebrata in data
17.04.2025 innanzi integralmente richiamate;
2) DISPONE CHE i SS del Comune di Fagnano Olona vigilino sul rispetto degli impegni assunti/accordi siglati dai genitori di e depositino relazioni semestrali al Per_1
GT (la prima entro e non oltre il 31.10.2025, fatta salva l'urgenza);
3) DISPONE l'apertura di un procedimento di vigilanza dinanzi al GT di questo
Tribunale a favore del minore , nato l'[...], residente in [...]
Olona;
4) PONE a carico solidale del ricorrente e della resistente l'obbligo di rifondere LLIO (ove il minore venisse ammesso a godere del beneficio richiesto del patrocinio a spese dello Stato) o LLavv. Lisa Gioachin (in caso contrario) le spese di lite che liquida in complessivi € 4.389,50, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
5) DISPONE la comunicazione della presente sentenza ai SS del Comune di
Fagnano Olona e al GT di questo Tribunale per quanto di competenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
18/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
Pag. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Di cui, a titolo esemplificativo, alla relazione a firma del COGE datata 09.04.2025 depositata in data 10/15.04.2025
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