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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 01/12/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3807/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. GE GI Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 12/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 27/8/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato ANGELITA PACISCOPI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Carlo Carignani n. 70, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. I coniugi continueranno a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, e saranno liberi di fissare la propria residenza dove riterranno opportuno, previa comunicazione all'altro coniuge e comunque sempre tenendo conto del superiore interesse della figlia minore.
2. La figlia minore , attualmente di dieci anni, sarà affidata ad entrambi i genitori, cosicché Per_1 ciascuno di essi mantenga integra e piena la responsabilità genitoriale per come stabilita dalla legge, con collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare Via Carlo del Prete, 53 – 55014 Marlia (LU), che sarà assegnata a quest'ultima.
3. Il padre, che si trasferirà nell'abitazione dei genitori vicina alla casa familiare ed alla scuola, terrà con sé la figlia il martedì ed il giovedì dall'uscita della scuola fino alla mattina del giorno successivo quando la riporterà a scuola, nonché i fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera quando la riporterà entro le ore 20:30 a casa dalla madre e comunque
1 compatibilmente con i turni. Durante le vacanze natalizie la figlia trascorrerà con un genitore la settimana dal 24 dicembre al 31 dicembre e con l'altro la settimana dal 1 gennaio al 6 gennaio, in modo alternato di anno in anno. La figlia trascorrerà la sera del 24 dicembre con il genitore con cui non trascorrerà il Natale. Durante le vacanze pasquali la figlia trascorrerà tre giorni consecutivi con ciascun genitore in modo alternato di anno in anno. In ogni caso, il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo li trascorrerà con il genitore con cui non ha trascorso il Natale. Durante le vacanze estive trascorrerà almeno due settimane consecutive con ciascun genitore, Per_1 da concordarsi preventivamente tra le parti entro il mese di maggio, tenuto conto degli impegni lavorativi e del piano ferie dei coniugi e degli impegni della minore, inclusi quelli sportivi e quelli connessi al Campo Estivo da ella frequentato.
4. I ricorrenti si dichiarano reciprocamente di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla da richiedere l'una all'altro a titolo di mantenimento, rinunciandovi espressamente.
5. Il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma di € 300,00 a titolo di mantenimento della Pt_2 Pt_1 figlia minore. La predetta somma, che sarà rivalutabile annualmente nella misura del 100% degli indici ISTAT, verrà corrisposta a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese.
6. I ricorrenti parteciperanno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie, ovvero le spese scolastiche mediche, odontoiatriche ed odontotecniche, quelle per lo svolgimento di attività sportive, parascolastiche, ludiche, i campi estivi ed invernali e, in generale, quelle definite come tali dal Protocollo stipulato dall'Ordine degli Avvocati di Lucca. In particolare, i ricorrenti precisano che saranno a carico di entrambi, nella misura del 50% ciascuno, le spese necessarie per gli occhiali della figlia , incluse – ma non limitatamente a – quelle per Per_1
l'acquisto degli occhiali medesimi e quelle per le visite oculistiche per le quali le parti prestano fin da ora il loro consenso. Per quanto attiene alle modalità di rimborso delle spese straordinarie, le parti convengono che il coniuge dovrà rimborsare gli importi eventualmente anticipati dall'altro coniuge, nella misura del 50%, per come indicati nella relativa documentazione (scontrini, fatture e quant'altro) e/o comunque per come previamente concordato tra i coniugi entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.
7. I coniugi si rilasciano, fin d'ora, il reciproco consenso per il rilascio del passaporto e la carta d'identità valida ai fini dell'espatrio. In particolare, il sig. espressamente rilascia sin d'ora il proprio consenso affinché la sig.ra Pt_2 durante le ferie estive porti con sé la figlia per una o due settimane continuative in Pt_1 Per_1
Albania, sua terra d'origine».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in PO (LU) il 16/6/2012, dal quale è nata la figlia (nata il [...]), Per_1 ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
2 Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
n PO (LU) in data 16/6/2012, debitamente trascritto nel Registro degli Atti Parte_2 di Matrimonio del Comune di PO (LU) all'Atto Numero 7, Parte II, Serie A, dell'Anno 2012; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PO (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 12/11/2025.
Il Presidente estensore
GE GI
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. GE GI Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 12/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 27/8/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato ANGELITA PACISCOPI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Carlo Carignani n. 70, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. I coniugi continueranno a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, e saranno liberi di fissare la propria residenza dove riterranno opportuno, previa comunicazione all'altro coniuge e comunque sempre tenendo conto del superiore interesse della figlia minore.
2. La figlia minore , attualmente di dieci anni, sarà affidata ad entrambi i genitori, cosicché Per_1 ciascuno di essi mantenga integra e piena la responsabilità genitoriale per come stabilita dalla legge, con collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare Via Carlo del Prete, 53 – 55014 Marlia (LU), che sarà assegnata a quest'ultima.
3. Il padre, che si trasferirà nell'abitazione dei genitori vicina alla casa familiare ed alla scuola, terrà con sé la figlia il martedì ed il giovedì dall'uscita della scuola fino alla mattina del giorno successivo quando la riporterà a scuola, nonché i fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera quando la riporterà entro le ore 20:30 a casa dalla madre e comunque
1 compatibilmente con i turni. Durante le vacanze natalizie la figlia trascorrerà con un genitore la settimana dal 24 dicembre al 31 dicembre e con l'altro la settimana dal 1 gennaio al 6 gennaio, in modo alternato di anno in anno. La figlia trascorrerà la sera del 24 dicembre con il genitore con cui non trascorrerà il Natale. Durante le vacanze pasquali la figlia trascorrerà tre giorni consecutivi con ciascun genitore in modo alternato di anno in anno. In ogni caso, il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo li trascorrerà con il genitore con cui non ha trascorso il Natale. Durante le vacanze estive trascorrerà almeno due settimane consecutive con ciascun genitore, Per_1 da concordarsi preventivamente tra le parti entro il mese di maggio, tenuto conto degli impegni lavorativi e del piano ferie dei coniugi e degli impegni della minore, inclusi quelli sportivi e quelli connessi al Campo Estivo da ella frequentato.
4. I ricorrenti si dichiarano reciprocamente di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla da richiedere l'una all'altro a titolo di mantenimento, rinunciandovi espressamente.
5. Il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma di € 300,00 a titolo di mantenimento della Pt_2 Pt_1 figlia minore. La predetta somma, che sarà rivalutabile annualmente nella misura del 100% degli indici ISTAT, verrà corrisposta a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese.
6. I ricorrenti parteciperanno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie, ovvero le spese scolastiche mediche, odontoiatriche ed odontotecniche, quelle per lo svolgimento di attività sportive, parascolastiche, ludiche, i campi estivi ed invernali e, in generale, quelle definite come tali dal Protocollo stipulato dall'Ordine degli Avvocati di Lucca. In particolare, i ricorrenti precisano che saranno a carico di entrambi, nella misura del 50% ciascuno, le spese necessarie per gli occhiali della figlia , incluse – ma non limitatamente a – quelle per Per_1
l'acquisto degli occhiali medesimi e quelle per le visite oculistiche per le quali le parti prestano fin da ora il loro consenso. Per quanto attiene alle modalità di rimborso delle spese straordinarie, le parti convengono che il coniuge dovrà rimborsare gli importi eventualmente anticipati dall'altro coniuge, nella misura del 50%, per come indicati nella relativa documentazione (scontrini, fatture e quant'altro) e/o comunque per come previamente concordato tra i coniugi entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.
7. I coniugi si rilasciano, fin d'ora, il reciproco consenso per il rilascio del passaporto e la carta d'identità valida ai fini dell'espatrio. In particolare, il sig. espressamente rilascia sin d'ora il proprio consenso affinché la sig.ra Pt_2 durante le ferie estive porti con sé la figlia per una o due settimane continuative in Pt_1 Per_1
Albania, sua terra d'origine».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in PO (LU) il 16/6/2012, dal quale è nata la figlia (nata il [...]), Per_1 ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
2 Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
n PO (LU) in data 16/6/2012, debitamente trascritto nel Registro degli Atti Parte_2 di Matrimonio del Comune di PO (LU) all'Atto Numero 7, Parte II, Serie A, dell'Anno 2012; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PO (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 12/11/2025.
Il Presidente estensore
GE GI
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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