Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. V, sentenza 26/02/2026, n. 645
CGT2
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica dell'avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto che la notifica effettuata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno sia valida e che la notifica sia stata regolarmente eseguita in data 11/10/2019, decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della CAD.

  • Rigettato
    Omesso contraddittorio preventivo

    La Corte ha ritenuto che il contribuente non abbia dimostrato che l'omesso contraddittorio avrebbe potuto comportare un risultato diverso e che, in ogni caso, non ha proposto censure di merito avverso gli atti impositivi.

  • Rigettato
    Omessa notifica dell'avviso di accertamento

    La Commissione Tributaria Provinciale ha ritenuto corretta la notifica delle cartelle di pagamento e conseguentemente tardivo il ricorso, decisione non impugnata dall'appellante.

  • Rigettato
    Omesso contraddittorio preventivo

    La Commissione Tributaria Provinciale ha ritenuto inammissibile il vizio relativo all'omesso contraddittorio preventivo in conseguenza della tardività del ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. V, sentenza 26/02/2026, n. 645
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 645
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

    Testo completo