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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. V, sentenza 26/02/2026, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 645/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SARDIELLO ANTONIO, Presidente
MA AN, RE
ROMITA MARIA TERESA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1939/2021 depositato il 08/08/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Domicilio_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 909/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 10 e pubblicata il 22/06/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS010201305 2019 IMPOSTA REGION. 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS010201305 2019 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS010201305 2019 IVA-ALTRO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso gli avvisi di accertamento esecutivo n. TVS010201305/2019 relativo all'anno d'imposta 2015 e n. TVS010101441/2018 relativo all'anno d'imposta 2013, asserendo di esserne venuto a conoscenza soltanto con la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, derivante dal mancato pagamento delle somme richieste con l'avviso di accertamento esecutivo n. TVS010201305/2019
notificato il 11/10/2019 e con l'estratto di ruolo contenente il ruolo derivante dall'avviso di accertamento esecutivo n. TVS010101441/2018 notificato il 03/10/2018
A sostegno del ricorso lamentava:
1) Omessa notifica degli avvisi di accertamento;
2) Omesso contraddittorio preventivo;
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'impugnativa del solo estratto di ruolo, l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo essendo entrambi gli accertamenti correttamente notificati e nel merito chiedendo il rigetto del ricorso in quando palesemente infondato.
La Commissione Tributaria Provinciale con sentenza n. 909/10/2021 depositata il 22/06/2021 rigettava il ricorso con condanna alle spese di € 5.000,00, ritenendo corretta la notifica delle cartelle di pagamento “a monte”, e conseguentemente tardivo il ricorso, con conseguente inammissibilità anche del vizio relativo all'omesso contraddittorio preventivo.
Il contribuente appellava la sentenza limitatamente alla notifica dell'accertamento n. TVS010201305/2019 relativo all'anno d'imposta 2015, lamentando: 1) violazione di Legge, distorta applicazione di principi generali di diritto;
2) Altra violazione di norme di Legge e ulteriore distorta interpretazione di principi di diritto. Chiedeva altresì la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata oltre che dell'avviso di accertamento e del ruolo oggetto di impugnazione. Concludeva in tal senso.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato.
All'udienza pubblica del 23.01.2026 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento.
Con il primo motivo di appello, come ricordato, Ricorrente_1 ha lamentato violazione di Legge, distorta applicazione di principi generali di diritto in relazione alla notifica dell'accertamento n. TVS010201305/2019 relativo all'anno d'imposta 2015, mentre non ha impugnato il capo della sentenza per quanto concerne la notifica dell'accertamento TVS010101441/2018 relativo all'anno d'imposta 2013 che quindi può ritenersi passato in giudicato.
Il motivo è infondato.
Rileva anzitutto il collegio che già da tempo la Suprema Corte ha chiarito, con orientamento che questo collegio condivide, che la notifica effettuata dal concessionario della riscossione direttamente con raccomandata con ricevuta di ritorno è perfettamente valida e legittima “in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.” (Cass. 19.03.2014 n. 6395, Cass. 17.02.2013 n. 1091).
Nella fattispecie, l'avviso di accertamento esecutivo n. TVS010201305/2019 relativo all'anno d'imposta 2015, emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Barletta-Andria–Trani, è stato regolarmente notificato a mezzo raccomandata AG, in data 11/10/2019, come si evince dall'avviso di accertamento con la relata di notifica nonché dall'avviso di ricevimento della raccomandata AG e dalla CAD, in atti.
La notifica dell'atto è stata eseguita mediante la raccomandata AG di cui alla legge n. 890 del 1982, e dunque, una volta decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della CAD (30/09/2019) la notifica si è perfezionata in data 11/10/2019.
Dunque la notifica è da ritenersi formalmente corretta.
Secondo la Suprema Corte, inoltre, in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa. (Cass. n. 10326 del 13/05/2014, Cass. n. 21533 del
15/09/2017), nemmeno ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, che, ricorda la Suprema Corte, ne prevede la conservazione in alternativa alla "matrice" (la quale è l'unico documento che resta nella disponibilità dell'Agente nel caso in cui opti per la notificazione della cartella di pagamento nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore anziché con raccomandata con avviso di ricevimento).
Il secondo motivo, riguardando un profilo preliminare di merito, è evidentemente assorbito, a fronte della inammissibilità delle censure che avrebbero dovuto investire gli atti impositivi “a monte”, come detto regolarmente notificati. E tuttavia è appena il caso di ricordare, al riguardo, che il contraddittorio preventivo, tipizzato normativamente unicamente per i tributi armonizzati, presuppone in ogni caso, per determinare l'invalidità del provvedimento conclusivo, che il contribuente dimostri che in mancanza di tale irregolarità il procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso ( Corte di giustizia del 3 luglio 2014 in C-129/13
e del 22 ottobre 2013 in C-276/12. (Cass. Sez. 5, n. 16036 del 29/07/2015, Cass Sez. 5 n. 18450 del
21/09/2016), laddove nella specie il contribuente si è limitato a lamentare in modo del tutto generico il mancato contraddittorio preventivo senza prospettare alcun risultato diverso che sarebbe potuto conseguire se esso fosse stato correttamente instaurato. Vieppiù, né il ricorso in primo grado né l'appello contiene alcuna censura di merito avverso gli atti impositivi in questione.
Ogni altra questione è assorbita.
L'appello va dunque rigettato, con conferma della decisione di primo grado.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1.000,00, oltre accessori di legge.
Bari, 23.01.2026
Il giudice est. Il Presidente
Dott. Giancarlo Maggiore Dott. Antonio Sardiello
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SARDIELLO ANTONIO, Presidente
MA AN, RE
ROMITA MARIA TERESA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1939/2021 depositato il 08/08/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Domicilio_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 909/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 10 e pubblicata il 22/06/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS010201305 2019 IMPOSTA REGION. 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS010201305 2019 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS010201305 2019 IVA-ALTRO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso gli avvisi di accertamento esecutivo n. TVS010201305/2019 relativo all'anno d'imposta 2015 e n. TVS010101441/2018 relativo all'anno d'imposta 2013, asserendo di esserne venuto a conoscenza soltanto con la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, derivante dal mancato pagamento delle somme richieste con l'avviso di accertamento esecutivo n. TVS010201305/2019
notificato il 11/10/2019 e con l'estratto di ruolo contenente il ruolo derivante dall'avviso di accertamento esecutivo n. TVS010101441/2018 notificato il 03/10/2018
A sostegno del ricorso lamentava:
1) Omessa notifica degli avvisi di accertamento;
2) Omesso contraddittorio preventivo;
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'impugnativa del solo estratto di ruolo, l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo essendo entrambi gli accertamenti correttamente notificati e nel merito chiedendo il rigetto del ricorso in quando palesemente infondato.
La Commissione Tributaria Provinciale con sentenza n. 909/10/2021 depositata il 22/06/2021 rigettava il ricorso con condanna alle spese di € 5.000,00, ritenendo corretta la notifica delle cartelle di pagamento “a monte”, e conseguentemente tardivo il ricorso, con conseguente inammissibilità anche del vizio relativo all'omesso contraddittorio preventivo.
Il contribuente appellava la sentenza limitatamente alla notifica dell'accertamento n. TVS010201305/2019 relativo all'anno d'imposta 2015, lamentando: 1) violazione di Legge, distorta applicazione di principi generali di diritto;
2) Altra violazione di norme di Legge e ulteriore distorta interpretazione di principi di diritto. Chiedeva altresì la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata oltre che dell'avviso di accertamento e del ruolo oggetto di impugnazione. Concludeva in tal senso.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato.
All'udienza pubblica del 23.01.2026 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento.
Con il primo motivo di appello, come ricordato, Ricorrente_1 ha lamentato violazione di Legge, distorta applicazione di principi generali di diritto in relazione alla notifica dell'accertamento n. TVS010201305/2019 relativo all'anno d'imposta 2015, mentre non ha impugnato il capo della sentenza per quanto concerne la notifica dell'accertamento TVS010101441/2018 relativo all'anno d'imposta 2013 che quindi può ritenersi passato in giudicato.
Il motivo è infondato.
Rileva anzitutto il collegio che già da tempo la Suprema Corte ha chiarito, con orientamento che questo collegio condivide, che la notifica effettuata dal concessionario della riscossione direttamente con raccomandata con ricevuta di ritorno è perfettamente valida e legittima “in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.” (Cass. 19.03.2014 n. 6395, Cass. 17.02.2013 n. 1091).
Nella fattispecie, l'avviso di accertamento esecutivo n. TVS010201305/2019 relativo all'anno d'imposta 2015, emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Barletta-Andria–Trani, è stato regolarmente notificato a mezzo raccomandata AG, in data 11/10/2019, come si evince dall'avviso di accertamento con la relata di notifica nonché dall'avviso di ricevimento della raccomandata AG e dalla CAD, in atti.
La notifica dell'atto è stata eseguita mediante la raccomandata AG di cui alla legge n. 890 del 1982, e dunque, una volta decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della CAD (30/09/2019) la notifica si è perfezionata in data 11/10/2019.
Dunque la notifica è da ritenersi formalmente corretta.
Secondo la Suprema Corte, inoltre, in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa. (Cass. n. 10326 del 13/05/2014, Cass. n. 21533 del
15/09/2017), nemmeno ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, che, ricorda la Suprema Corte, ne prevede la conservazione in alternativa alla "matrice" (la quale è l'unico documento che resta nella disponibilità dell'Agente nel caso in cui opti per la notificazione della cartella di pagamento nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore anziché con raccomandata con avviso di ricevimento).
Il secondo motivo, riguardando un profilo preliminare di merito, è evidentemente assorbito, a fronte della inammissibilità delle censure che avrebbero dovuto investire gli atti impositivi “a monte”, come detto regolarmente notificati. E tuttavia è appena il caso di ricordare, al riguardo, che il contraddittorio preventivo, tipizzato normativamente unicamente per i tributi armonizzati, presuppone in ogni caso, per determinare l'invalidità del provvedimento conclusivo, che il contribuente dimostri che in mancanza di tale irregolarità il procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso ( Corte di giustizia del 3 luglio 2014 in C-129/13
e del 22 ottobre 2013 in C-276/12. (Cass. Sez. 5, n. 16036 del 29/07/2015, Cass Sez. 5 n. 18450 del
21/09/2016), laddove nella specie il contribuente si è limitato a lamentare in modo del tutto generico il mancato contraddittorio preventivo senza prospettare alcun risultato diverso che sarebbe potuto conseguire se esso fosse stato correttamente instaurato. Vieppiù, né il ricorso in primo grado né l'appello contiene alcuna censura di merito avverso gli atti impositivi in questione.
Ogni altra questione è assorbita.
L'appello va dunque rigettato, con conferma della decisione di primo grado.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1.000,00, oltre accessori di legge.
Bari, 23.01.2026
Il giudice est. Il Presidente
Dott. Giancarlo Maggiore Dott. Antonio Sardiello