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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/12/2025, n. 4934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4934 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco, ha pronunziato all'udienza del 19.12.2025 la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 11223 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2022
vertente
TRA
, n. ad Altamura (BA) il 08.01.1960, rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Carlo Mercurio;
Ricorrente
E
Controparte_1
-, in persona del legale rapp.te p.t.,
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Margherita De Pasquale;
Resistente
OGGETTO: infortunio in itinere
*******
Con ricorso depositato in data 20.01.2022 ha premesso di Parte_1 prestare attività lavorativa in forma autonoma, presso omonima ditta individuale. Ha esposto che, in data 25.05.2021, mentre era intento alla guida del furgone aziendale, subiva un sinistro stradale, cosicché veniva trasportato presso il Pronto Soccorso “Fabio Perinei” di Altamura per gli opportuni accertamenti, con esito diagnosticato di “politrauma della strada con trauma rachide lombare a seguito di ribaltamento di veicolo”.
Ha allegato che, in seguito alla denuncia dell'infortunio all' quest'ultimo CP_1 prima provvedeva al riconoscimento di un periodo di inabilità temporanea assoluta – dal giorno dell'infortunio sino al 21.08.2021 -; successivamente, però, con provvedimento del 14.05.2022, l' convenuto negava CP_1
l'indennizzabilità dell'infortunio in quanto “non … avvenuto per rischio lavorativo, bensì per il verificarsi di rischio generico incombente su tutti i cittadini e comune ad altre situazioni del vivere quotidiano”.
Dopo aver presentato opposizione, anch'essa con esito negativo, con l'odierno ricorso ha perciò chiesto: “1) accertare e dichiarare che… a seguito dell'infortunio sul lavoro del 25/05/2021, ha subìto un periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro decorrente dalla data dell'infortunio e fino al
21/08/2021, ovvero alla data diversa che l'Ill.mo Giudicante riterrà essere di giustizia; 2) accertare e dichiarare che… a seguito dell'infortunio sul lavoro del 25/05/2021, ha subìto una riduzione permanente della capacità lavorativa, in misura pari al 6% ovvero in quella differente maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, anche a mezzo di C.T.U. medico – legale”, con condanna dell' convenuto alla corresponsione sia CP_1 dell'indennità per i giorni di inabilità temporanea assoluta al lavoro (dal
25.05.2021 al 21.08.2021), sia dell'indennizzo in capitale nella misura e decorrenza di legge.
Fissata l'udienza di discussione con decreto ritualmente notificato, l' si è CP_1 costituito in giudizio ed ha allegato che: - non vi fosse la prova della ricorrenza dei presupposti richiesti per il riconoscimento dell'infortunio in
Pag. 2 di 7 itinere; - il ricorrente non avesse comunque riportato menomazioni indennizzabili.
Ha quindi concluso chiedendo il rigetto della domanda perché infondata e non provata.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, disposta, altresì, una consulenza medico-legale sulla persona del ricorrente, la causa è stata decisa come da motivazione che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Giova innanzitutto ricordare che, secondo l'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, l'infortunio in itinere può essere compreso nella tutela assicurativa obbligatoria in quanto sia riconducibile all'ipotesi dell'infortunio avvenuto “in occasione di lavoro”, in cui il lavoro assume il ruolo di fattore che ha occasionato il rischio stesso, con il limite del rischio elettivo, intendendosi per tale quello che, del tutto estraneo e non attinente all'attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base e ragioni od impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente alla sua attività lavorativa e per nulla connessa ad essa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso eziologico tra lavoro, rischio ed evento (cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. Lav., 29 novembre 2012, n. 21249; 24 settembre
2010, n. 20221; 8 settembre 2003, n. 13110).
La Suprema Corte, in particolare, ha avuto modo di precisare che l'infortunio in itinere indennizzabile, così come peraltro confermato anche nella specifica disciplina dettata dal D.Lgs. 38/2000, ricorre solo quando l'uso del mezzo privato di trasporto si renda assolutamente necessario;
la sua configurabilità, per converso, va esclusa nell'ipotesi in cui il tragitto dall'abitazione al luogo di lavoro possa essere agevolmente coperto, anche per il ritorno, in parte mediante l'uso del mezzo pubblico ed in parte a piedi
(v., ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 20 ottobre 2014, n. 22154; 18 marzo
Pag. 3 di 7 2013, n. 6725; 7 agosto 2003, n. 11917; 28 novembre 2001, n. 15068; 13 novembre 2000, n. 14681).
2. Così esposti i principi elaborati, in subiecta materia, dalla giurisprudenza di legittimità, venendo al caso oggetto del ricorso deve, innanzitutto, tenersi conto delle risultanze della prova orale relative alla dinamica dell'evento, così come – in particolare - emerso mediante la testimonianza di Tes_1
.
[...]
Difatti, quest'ultimo, avendo commissionato diversi lavori – condominiali e personali - al ricorrente ha chiarito che, “nel maggio del 2021, in relazione ad un piccolo ampliamento che avevo fatto, avevo bisogno di per Pt_1 sistemare l'impianto elettrico. Ci siamo visti intorno alle 8.30 e, dopo che io gli ho spiegato le mie esigenze, il ricorrente doveva recarsi presso un mio fornitori per procurarsi del materiale”; ha precisato che, per reperire il Pt_2 materiale necessario a svolgere i lavori commissionati, “non occorrevano più di 20 minuti, anche considerando la distanza della ”, e che, non Pt_2 vedendo ritornare il ricorrente – “trascorsa un'ora, non lo vedevo tornare,
l'ho quindi chiamato, anche perché io dovevo andare al mio studio a lavorare. Alle chiamate non mi ha risposto” – e dirigendosi, in macchina, presso il proprio studio, nel tragitto “a distanza di un chilometro e mezzo circa dalla mia villa”, si era “accorto che c'era un furgone ribaltato”, riconoscendo “il mezzo del ricorrente” (“Il furgone ribaltato si trovava all'ingresso della stazione di servizio che io conosco bene. Proprio alla stazione di servizio, mi hanno riferito che il ricorrente era stato estratto dal furgone e portato in ospedale”).
Il teste ha ulteriormente riferito di avere chiamato il figlio del ricorrente e di essersi occupato di recuperare il materiale che si trovava già all'interno del furgone, non avendo il ricorrente mai raggiunto il fornitore (“abbiamo Pt_2 recuperato il materiale che era caduto per strada e che aveva un costo… l ricorrente alla non è proprio arrivato, nel senso che l'incidente è Pt_2
Pag. 4 di 7 occorso nel percorso di andata. Ciò che abbiamo recuperato era il materiale che già si trovava nel furgone del ricorrente”), sito in via Fezza e raggiungibile proprio risalendo “via Corato dove c'è stato l'incidente”.
In seguito all'istruttoria espletata, non vi sono perciò dubbi circa la sussistenza di tutti i presupposti necessari alla qualificazione dell'infortunio
“in itinere” in quanto l'evento lesivo è avvenuto proprio durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, nel tragitto intrapreso per recarsi dal fornitore e reperire tutto il materiale necessario alla realizzazione dei lavori, così come dichiarato dal teste escusso.
3. Quanto, poi, alle conseguenze dannose, devono richiamarsi gli accertamenti medico – legali effettuati dal c.t.u. dott. Persona_1
, il quale ha chiarito che “è documentato dagli atti a nostra
[...] disposizione e dal referto di Pronto Soccorso dell'Ospedale Perinei di
Altamura che il 25 maggio 2021 il Sig. riportò un trauma contusivo Pt_1 del rachide lombare in esiti di pregresso intervento per scoliosi. In definitiva deve ammettersi che in presenza di un locus minoris resitentiae, il trauma contusivo occorso in coincidenza del ribaltamento del mezzo sul quale
l'attore viaggiava, abbia determinato una riacutizzazione ed un lieve aggravamento della sintomatologia sino ad allora silente”.
Dunque, per i postumi permanenti il c.t.u. ha così argomentato: “sotto un profilo valutativo per tali lesioni è previsto: zesiti Esiti di trauma distorsivo o contusivo-distorsivo del rachide lombare con deficit funzionale apprezzabile
e disturbi radicolari intercorrenti di natura trofico-sensitiva (cod 209 DM
38/2000 fino a 6%)”.
Ha, quindi, concluso riconoscendo un “periodo di inabilità lavorativa… di 87 giorni attese le indicazioni in seno al Pronto Soccorso che hanno trovato successiva conferma e rinnovo presso i sanitari dell' di Altamura anche CP_1 in considerazione delle preesistenze patite dall'infortunato” mentre “in relazione al sinistro oggetto del presente accertamento per analogia con il
Pag. 5 di 7 DM 38/2000 ed in condirezione delle preesistenze insistenti sull'attore, appare del tutto giustificato affermare che in conseguenza delle lesioni patite dal Sig. il 25 maggio 2021 è residuato un danno biologico Pt_1 permanente pari al 2%”.
Orbene, l'apprezzamento espresso dal consulente tecnico (adeguatamente motivato) è condiviso da questo giudice, in quanto trae origine da una meditata valutazione di elementi clinici ed anamnestici ed è sorretto da valide considerazioni medico-legali, corrette anche sotto il profilo logico- conseguenziale.
4. Tanto chiarito, fermo restando che il ricorrente ha subito l'infortunio c.d.
“in itinere” in data 25.05.2021, così come emerso dalle risultanze istruttorie, tenendo conto degli esiti della c.t.u. il danno biologico complessivo che ne è residuato dev'essere giudicato pari al 2% e pertanto inidoneo a riconoscere l'indennizzo/rendita, per percentuale inferiore al minimo indennizzabile.
Diversamente dev'essere riconosciuta una inabilità temporanea assoluta, per n. 87 giorni.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
I compensi di c.t.u., vanno parimenti posti a carico dell' come già CP_1 liquidati nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 11223 del ruolo generale lavoro dell'anno 2022 promosso da contro l' Parte_1 [...]
-, in persona del Controparte_1 CP_1 legale rappresentante p.t., così provvede: accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto
Pag. 6 di 7 - condanna l' convenuto al pagamento, in favore del ricorrente, CP_1 dell'indennità per inabilità temporanea in relazione all'assoluta inabilità
a lavoro protrattasi per n. 87 giorni;
- rigetta domande residue;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dal CP_1 ricorrente, che liquida in complessivi € 1.312,00 oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario;
- pone a carico della parte resistente le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto.
Bari, 19.12.2025
Il Giudice della Sezione lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco
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