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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 224/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARRELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1337/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Spadola - Piazza Bruno Ionadi N.1 89822 Spadola VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 25958136 IMU 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 26185580 IMU 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso, in atti.
Resistente: come da memoria di costituzione Area sr, in atti;
Comune di Spadola non costituito in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con sollecito di pagamento n. 25958136, notificato in data 02.09.2025, la società Area srl, per conto del Comune di Spadola, sollecitava a Ricorrente_1 il pagamento della somma di euro 2.360,58, relativa a IMU anno 2019.
Con intimazione di pagamento n. 26185580, notificata in data 04.10.2025, la società Area srl, per conto del Comune di Spadola, intimava a Ricorrente_1 il pagamento della somma di euro 1.965,33, relativa a IMU anno 2017.
Con ricorso in data 03.10.2025 Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Vibo Valentia, impugnava i suddetti atti impositivi e ne chiedeva l'annullamento, eccependo: 1) l'omessa notifica degli atti presupposti;
2) l'intervenuta prescrizione.
Instauratosi il contraddittorio a seguito della notifica del ricorso alla parte resistente in data 13.10.2025, la parte ricorrente si costituiva ritualmente in giudizio in data 24.10.2025 ex art. 22 Dpr. n. 546/92; egualmente si costituiva in giudizio la resistente società, la quale impugnava l'avverso ricorso e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondato in fatto e in diritto;
invece non si costituiva in giudizio il Comune di Spadola, nonostante la rituale notifica del ricorso in data 13.10.2025.
All'udienza in camera di consiglio in data 12.02.2026, la Corte, in composizione monocratica, ha deciso la controversia ex art. 35, comma I, del D.Lgs. n. 546/1992 nella nuova formulazione, riservando il deposito in Segreteria del dispositivo e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite nel termine perentorio dei successivi sette giorni, trattandosi di giudizio instaurato dopo il giorno 03.01.2024, con notifica del ricorso avvenuta in data 13.10.2025 (cfr. D.Lgs. n. n. 220/2023, artt. 1 e 4).
MOTIVI DELLA DECISIONE
II. Il ricorso proposto da Ricorrente_1 è fondato e, pertanto, va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Invero, è fondata l'eccezione della parte ricorrente circa l'omessa notifica dell'atto prodromico. In particolare, in applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida” per la risoluzione della controversia
(cfr. Cass., Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014; Cass., SS. UU., Sentenza n. 9936 del 08/05/2014), va evidenziato che, nel caso in esame, il Comune di Spadola non si è costituito in giudizio e, quindi, nulla ha controdedotto e soprattutto non ha allegato gli atti prodromici, cioè gli avvisi di accertamento, emessi ex art. 1 della legge n. 296/2006; peraltro, la stessa società concessionaria, costituita in giudizio, pur richiamando gli atti di accertamento nella memoria di costituzione (cfr. pag. 3), asseritamente notificati in data 23.02.2023
e in data 11.06.2024, non ha allegato gli stessi agli atti né ha depositato le relative notifiche (cfr. fascicolo telematico della società resistente).
Ebbene è ormai principio consolidato sia nella giurisprudenza di legittimità e sia in quella di merito (per tutte,
Cass. n. 12932/22; Cass. n. 10012/21; Cass. n. 1144/18) che debba esserci una corretta sequenzialità di atti e che la mancanza, come nel caso di specie, della notificazione di uno di essi, quale atto presupposto, determini la nullità di tutti quelli successivi.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha statuito che l'atto successivo è di per sé sempre nullo, se non è preceduto dalla rituale notifica di quello presupposto (cfr. Cass., Sez. Un., sentenza n. 16412/2007).
La Suprema Corte ha precisato, poi, che la mancata notifica dell'atto presupposto, essendo un vizio procedurale, è ancora più rilevante di un “vizio proprio dell'atto”, perché “incidendo sulla sequenza procedimentale stabilita dalla legge a garanzia del contribuente, determina l'illegittimità dell'intero processo di formazione della pretesa impositiva, la cui correttezza è assicurata mediante il rispetto dell'ordinato progredire delle notificazioni degli atti, destinati, con diversa e specifica funzione, a portare quella pretesa nella sfera di conoscenza del contribuente e a rendere possibile per quest'ultimo un efficace esercizio del diritto di difesa. Si tratta, quindi, pur sempre di un vizio che ridonda sulla stessa sussistenza della pretesa tributaria, potendone determinare l'eventuale decadenza” (Cass., sentenza n. 16412/2007).
Le argomentazioni fin qui svolte rendono del tutto superfluo l'esame da parte della Corte adita delle altre eccezioni sollevate dalla parte ricorrente nell'atto introduttivo della lite.
In conclusione, per tutti i suesposti motivi, il ricorso proposto risulta fondato e, pertanto, va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 15 del
D.Lgs. n. 546/1992, la condanna delle parti resistenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni, con riduzione ex art. 4, comma I, con la precisazione che non vengono riconosciute le spese vive, in quanto agli atti del fascicolo telematico non risulta depositata la ricevuta del pagamento del CUT.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Vibo Valentia, Sez. II, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 03.10.2025 da Ricorrente_1 nei confronti della società Area srl e del Comune di Spadola, ritualmente notificato in data 13.10.2025 e depositato in data 24.10.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati;
2) Condanna le parti resistenti, in solido fra loro, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, le quali vengono liquidate in euro 1.250,00 per compenso, oltre Iva, Cassa e rimborso spese generali 15%, se dovute, come per legge.
Così deciso in Vibo Valentia in data 12.02.2026.
Il Presidente Giudice Monocratico
dott. Luigi Barrella
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARRELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1337/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Spadola - Piazza Bruno Ionadi N.1 89822 Spadola VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 25958136 IMU 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 26185580 IMU 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso, in atti.
Resistente: come da memoria di costituzione Area sr, in atti;
Comune di Spadola non costituito in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con sollecito di pagamento n. 25958136, notificato in data 02.09.2025, la società Area srl, per conto del Comune di Spadola, sollecitava a Ricorrente_1 il pagamento della somma di euro 2.360,58, relativa a IMU anno 2019.
Con intimazione di pagamento n. 26185580, notificata in data 04.10.2025, la società Area srl, per conto del Comune di Spadola, intimava a Ricorrente_1 il pagamento della somma di euro 1.965,33, relativa a IMU anno 2017.
Con ricorso in data 03.10.2025 Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Vibo Valentia, impugnava i suddetti atti impositivi e ne chiedeva l'annullamento, eccependo: 1) l'omessa notifica degli atti presupposti;
2) l'intervenuta prescrizione.
Instauratosi il contraddittorio a seguito della notifica del ricorso alla parte resistente in data 13.10.2025, la parte ricorrente si costituiva ritualmente in giudizio in data 24.10.2025 ex art. 22 Dpr. n. 546/92; egualmente si costituiva in giudizio la resistente società, la quale impugnava l'avverso ricorso e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondato in fatto e in diritto;
invece non si costituiva in giudizio il Comune di Spadola, nonostante la rituale notifica del ricorso in data 13.10.2025.
All'udienza in camera di consiglio in data 12.02.2026, la Corte, in composizione monocratica, ha deciso la controversia ex art. 35, comma I, del D.Lgs. n. 546/1992 nella nuova formulazione, riservando il deposito in Segreteria del dispositivo e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite nel termine perentorio dei successivi sette giorni, trattandosi di giudizio instaurato dopo il giorno 03.01.2024, con notifica del ricorso avvenuta in data 13.10.2025 (cfr. D.Lgs. n. n. 220/2023, artt. 1 e 4).
MOTIVI DELLA DECISIONE
II. Il ricorso proposto da Ricorrente_1 è fondato e, pertanto, va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Invero, è fondata l'eccezione della parte ricorrente circa l'omessa notifica dell'atto prodromico. In particolare, in applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida” per la risoluzione della controversia
(cfr. Cass., Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014; Cass., SS. UU., Sentenza n. 9936 del 08/05/2014), va evidenziato che, nel caso in esame, il Comune di Spadola non si è costituito in giudizio e, quindi, nulla ha controdedotto e soprattutto non ha allegato gli atti prodromici, cioè gli avvisi di accertamento, emessi ex art. 1 della legge n. 296/2006; peraltro, la stessa società concessionaria, costituita in giudizio, pur richiamando gli atti di accertamento nella memoria di costituzione (cfr. pag. 3), asseritamente notificati in data 23.02.2023
e in data 11.06.2024, non ha allegato gli stessi agli atti né ha depositato le relative notifiche (cfr. fascicolo telematico della società resistente).
Ebbene è ormai principio consolidato sia nella giurisprudenza di legittimità e sia in quella di merito (per tutte,
Cass. n. 12932/22; Cass. n. 10012/21; Cass. n. 1144/18) che debba esserci una corretta sequenzialità di atti e che la mancanza, come nel caso di specie, della notificazione di uno di essi, quale atto presupposto, determini la nullità di tutti quelli successivi.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha statuito che l'atto successivo è di per sé sempre nullo, se non è preceduto dalla rituale notifica di quello presupposto (cfr. Cass., Sez. Un., sentenza n. 16412/2007).
La Suprema Corte ha precisato, poi, che la mancata notifica dell'atto presupposto, essendo un vizio procedurale, è ancora più rilevante di un “vizio proprio dell'atto”, perché “incidendo sulla sequenza procedimentale stabilita dalla legge a garanzia del contribuente, determina l'illegittimità dell'intero processo di formazione della pretesa impositiva, la cui correttezza è assicurata mediante il rispetto dell'ordinato progredire delle notificazioni degli atti, destinati, con diversa e specifica funzione, a portare quella pretesa nella sfera di conoscenza del contribuente e a rendere possibile per quest'ultimo un efficace esercizio del diritto di difesa. Si tratta, quindi, pur sempre di un vizio che ridonda sulla stessa sussistenza della pretesa tributaria, potendone determinare l'eventuale decadenza” (Cass., sentenza n. 16412/2007).
Le argomentazioni fin qui svolte rendono del tutto superfluo l'esame da parte della Corte adita delle altre eccezioni sollevate dalla parte ricorrente nell'atto introduttivo della lite.
In conclusione, per tutti i suesposti motivi, il ricorso proposto risulta fondato e, pertanto, va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 15 del
D.Lgs. n. 546/1992, la condanna delle parti resistenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni, con riduzione ex art. 4, comma I, con la precisazione che non vengono riconosciute le spese vive, in quanto agli atti del fascicolo telematico non risulta depositata la ricevuta del pagamento del CUT.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Vibo Valentia, Sez. II, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 03.10.2025 da Ricorrente_1 nei confronti della società Area srl e del Comune di Spadola, ritualmente notificato in data 13.10.2025 e depositato in data 24.10.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati;
2) Condanna le parti resistenti, in solido fra loro, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, le quali vengono liquidate in euro 1.250,00 per compenso, oltre Iva, Cassa e rimborso spese generali 15%, se dovute, come per legge.
Così deciso in Vibo Valentia in data 12.02.2026.
Il Presidente Giudice Monocratico
dott. Luigi Barrella