Decreto cautelare 27 ottobre 2022
Ordinanza cautelare 23 novembre 2022
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 05/02/2026, n. 2290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2290 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02290/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10793/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10793 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da RO GH, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Grazia Picciano e Giuseppe Manfredi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore , Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria legale in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
AR AI, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia
quanto al ricorso introduttivo:
- degli atti con cui l’Amministrazione intimata ha decretato il mancato superamento da parte della ricorrente della prova scritta sostenuta in data 21 marzo 2022 per la classe di concorso A022- Italiano, Storia, Geografa nella Scuola Secondaria di I grado per la Regione Emilia-Romagna, in relazione al concorso ordinario finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. n. 499/2020, e non ha ammesso la ricorrente alla prova orale;
- degli atti con i quali l’Amministrazione intimata ha corretto la detta prova scritta della ricorrente, e ha assegnato 0 punti alle risposte alle domande nn.12, 40 e 48;
- dell’elenco degli ammessi alla prova orale nel detto concorso, nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente;
- del questionario somministrato alla ricorrente per la prova scritta sostenuta nella parte relativa alle domande nn.12, 40 e 48, in quanto errato e/o ambiguo e fuorviante;
- degli atti della Commissione Nazionale di cui all'artt 7 del DM nt326/2021 e degli altri organi della Amministrazione intimata aventi a oggetto la formulazione delle domande nn.12, 40 e 48;
- dei verbali di svolgimento della prova scritta, e, in particolare, del verbale con cui alla ricorrente è stato attribuito un punteggio di soli 66 punti;
- di tutti gli atti presupposti, conseguenti, o, comunque, connessi o collegati;
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 27 ottobre 2022
per l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia:
- di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e, inoltre:
- della graduatoria, ignota alla ricorrente, dei soggetti ammessi allo svolgimento della prova orale nel concorso ordinario finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. n. 499/2020, la classe di concorso A022- Italiano, Storia, Geografa nella Scuola Secondaria di I grado , nella parte in cui non includono il nominativo della ricorrente;
- degli avvisi del calendario delle prove orali del predetto concorso pubblicati sul sito istituzionale dell’USR per l’Emilia-Romagna in data 9 agosto 2022 e in data 30 settembre 2022, nella parte in cui non includono il nominativo della ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell’Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026 la dott.ssa SC AP e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, la signora RO GH impugnava i provvedimenti emarginati in epigrafe chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, per i dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, articolati sotto plurimi profili.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate, resistendo al ricorso e ai motivi aggiunti.
La domanda cautelare, trattata all’udienza camerale del 22 novembre 2022, veniva respinta con ordinanza n. 7160/2022.
Con atto depositato nel fascicolo di causa il 10 novembre 2025 la ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla decisione del ricorso e dei motivi aggiunti.
All’udienza straordinaria del 9 gennaio 2025 la causa era trattenuta in decisione.
Il Collegio, preso atto della dichiarazione resa dalla ricorrente, ritiene di dover definire la controversia con sentenza di improcedibilità, ai sensi dell’art. 35 comma 1 lettera ‘c’ c.p.a.
Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, attesa la peculiarità della vicenda che ha formato oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT AR, Presidente
Domenico De Falco, Consigliere
SC AP, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC AP | IT AR |
IL SEGRETARIO