Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/03/2025, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, dott. Giuseppe Tango nella causa civile iscritta al n. 8180/2023
Per ___________________
R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Serino e Marco
Parte_1
Lo Giudice. Il Cancelliere
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417-bis, comma 1, c.p.c. dalla dott.ssa Daniela Bruno.
- resistente –
All'udienza del 20 marzo 2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28 giugno 2023, la parte ricorrente in epigrafe esponeva di avere presentato domanda di aggiornamento nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il profilo di Collaboratore scolastico;
lamentava che l'
[...]
aveva erroneamente valutato il servizio militare – Controparte_2
dallo stesso svolto - attribuendogli il punteggio di 0,6 per ogni anno di servizio, anziché quello di 6 punti (previsto per il servizio militare svolto in costanza di nomina); deduceva, quindi, la violazione delle norme di rango costituzionale e della normativa primaria vigente in materia (art. 485, comma 7, d. Lgs. 297/94, art. 20 L. 958/1986, art. 52 cost.) nella 1
per tale ragione chiedeva “accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'attribuzione nelle graduatorie di Circolo e di Istituto del personale ATA della Provincia di del punteggio spettante, in ragione del servizio militare CP_2 di leva obbligatorio espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alle graduatorie medesime, in particolare di quello di 6 punti, in luogo degli 0,6 attribuiti;
2. condannare il ad attribuire al ricorrente i punteggi Controparte_3 complessivi predetti nelle suddette graduatorie.
3. condannare il resistente al pagamento delle spese”. CP_3
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'Amministrazione convenuta variamente contestando la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
In assenza di attività istruttoria, la causa veniva decisa all'udienza del 20 marzo 2025.
Le domande formulata dalla parte ricorrente non possono trovare accoglimento sulla scorta dell'indirizzo già espresso da questo Tribunale con sentenza n. 1566/2023, resa in analoga controversia, che deve qui intendersi richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ove, in particolare, si è “rilevato che l'art. 485, comma 7, del D. Lgs. n. 297 del 1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, prevede che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”;
- rilevato che l'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2010, riguardante la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici, prevede che: “1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici”;
- rilevato che “alle graduatorie del personale ATA, per quanto non qualificabili come concorsi, deve essere riconosciuta una natura di procedimenti di selezione lato sensu concorsuali, risultando aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro e rientrando così in una
2 interpretazione estensiva della disciplina generale dettata a tal fine dalla legge” (cfr. Cass. n.
35380/2021);
- rilevato che in un primo tempo il ha interpretato la disposizione dell'art. 2050, CP_3 comma 2, intendendo che il servizio di leva poteva essere valutato solo se prestato in costanza di nomina;
che proprio in forza di tale interpretazione sono stati emanati prima il D.M. 42/2009 e poi il D.M. 44/2011 sulla scorta dei quali: “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina”;
- rilevato che la Corte di legittimità con la sentenza n. 5679/2020 e successive pronunce conformi, ha fornito una diversa interpretazione del citato art. 2050, comma 2, in forza della quale deve ritenersi che anche il servizio di leva non prestato in costanza di nomina debba essere valutato a fini concorsuali;
- rilevato che con il D.M. 50/2021 l'amministrazione scolastica si è adeguata all'orientamento della Corte di Cassazione e, nell'allegato A, ha previsto una disciplina che supera quella dei precedenti decreti ministeriali. In particolare, è stato disposto che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica”, con l'attribuzione di 6 punti per ogni anno;
diversamente “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali”, con l'attribuzione di 0,60 punti per anno;
- rilevato che le previsioni del D.M. 50/2021 risultano conformi all'orientamento giurisprudenziale, invocato tra l'altro dallo stesso ricorrente: “in definitiva, attraverso la combinazione delle diverse norme, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo, ispirato alla previsione di cui all'art. 52 Cost., comma 2, comune al regime anteriore al COM ed a quello successivo ad esso, tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile (ad esso equiparato: L. n. 230 del 1998, art. 6 e, poi, D.Lgs. n. 66 del
2010, art. 2103) sono sempre utilmente valutabili ai fini sia della carriera (D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 7) sia dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit. e, prima, D.P.R. n. 237 del
1964, art. 77, comma 7, quale introdotto dall'art. 22 L. 958/1986), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.) e ciò in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, dovendosi disapplicare in quanto illegittime le discipline secondarie, tra cui il
D.M. n. 42 del 2009, ed il D.M. n. 44 del 2011, che nel tempo hanno diversamente disposto” (cfr. cass. 35380/2021);
3 - rilevato, infatti, che il D.M. 50/2021 ha disposto, in conformità a quanto sopra, che il servizio di leva prestato non in costanza di rapporto debba essere valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali;
- rilevato che la domanda del ricorrente si identifica con la diversa pretesa che il servizio di leva, sebbene non prestato in costanza di rapporto, sia valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato nella medesima qualifica;
- rilevato che l'art. 2050 d.lgs. n. 66/2010 non impone di equiparare il servizio di leva a quello svolto presso il medesimo ente e per la qualifica oggetto della selezione pubblica lato sensu intesa, bensì a quello prestato “negli impieghi civili presso enti pubblici” in generale;
pertanto, la pretesa avanzata dal ricorrente, ossia il diritto alla piena equiparazione tra servizio militare prestato non in costanza di rapporto e servizio militare prestato in costanza di rapporto, non trova riconoscimento in alcuna norma primaria;
- rilevato che la differente valutazione della leva, peraltro, è coerente con quanto disposto dall'art. 52 della Costituzione: “Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge, ma il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici”; è ragionevole, dunque, che il servizio svolto in costanza di rapporto di impiego sia equiparato a quello reso nella medesima qualifica, determinandosi altrimenti un pregiudizio in contrasto con il dettato costituzionale;
- rilevato che inconferenti risultano, inoltre, i richiami alla giurisprudenza della Cassazione effettuati dalla parte ricorrente, in quanto aventi ad oggetto l'annullamento e/o la disapplicazione di decreti ministeriali (cfr. DM 44/2001) che, a differenza del caso de quo, escludevano in radice il riconoscimento del servizio militare svolto anteriormente alla nomina, non prevedendo l'attribuzione di alcun punteggio, ancorché differenziato”.
Il ricorso, pertanto, è infondato, ma l'esistenza di pronunce di merito di segno contrario giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 20 marzo 2025.
Il Giudice
Giuseppe Tango
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