CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RIVELLO PIERPAOLO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 257/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canonica D'Adda
elettivamente domiciliato presso comune.canonicadadda.bg@pec.regione.lombardia.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 194 TARI 2020
- sul ricorso n. 464/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canonica D'Adda
elettivamente domiciliato presso comune.canonicadadda.bg@pec.regione.lombardia.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 227 TARI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 508/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
1. annullare in tutto o in parte: (i) l'avviso di accertamento TARI anno 2020 – provvedimento n° 194 (Prot.
Ufficio Tributi n. 7389/2024-IV-3 dell'8 ottobre 2024, notificato il 4 febbraio 2025; (ii) ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, compresi gli accertamenti espletati, mai notificati né comunicati;
2. subordinatamente, ridurre l'importo preteso, sia in termini di imposte che di sanzioni e interessi, a seguito dell'annullamento anche parziale degli atti impugnati;
disapplicare: (a) la delibera di Giunta Comunale n. 19 del 28.03.2022 avente ad oggetto la nomina del funzionario responsabile dell'imposta municipale propria (nuova IMU); (b) il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2020; (c) la delibera di approvazione del PEF relativa all'anno 2020, di estremi sconosciuti;
(d) la delibera di C.C. n. 30 del 27/07/2020 di approvazione delle tariffe
Resistente/Appellato: Respingere il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.p.a. inoltrava ricorso innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo nei confronti del Comune di Canonica d'Adda per l'annullamento dell'avviso di accertamento TARI anno 2020 – provvedimento n° 194, Prot. n. 7389/2024-IV-3 dell'8 ottobre
2024, notificato il 4 febbraio 2025; e per la disapplicazione della delibera di Giunta comunale n. 19 del
28.03.2022.
Nel ricorso veniva ricordato che con l'avviso di accertamento oggetto di gravame il Comune di Canonica D'Adda aveva intimato alla società Ricorrente_1 S.p.A. il pagamento della complessiva somma di € 6.569,00, stante l'omesso versamento della TARI per l'annualità 2020.
Tra i vari motivi del ricorso veniva lamentato, in via di principalità, il fatto che il Comune di Canonica d'Adda non avesse tenuto conto della nota pec del 30 giugno 2020, con cui la società ricorrente aveva formulato la richiesta di agevolazioni/riduzioni dell'imposta in ragione della produzione di rifiuti speciali nell'ambito dell'opificio di cui era titolare.
La Società aveva allegato i modelli comprovanti la non assimilabilità dei rifiuti prodotti, sia per qualità che per quantità.
La Società con una successiva nota pec del 30.06.2021 aveva confermato la gestione in autonomia dei rifiuti prodotti nel sito industriale a far data dal 01.01.2021, ad eccezione dei rifiuti urbani generati nella zona mensa, per la quale optava per il servizio garantito dall'Ente.
Con detta pec erano stata indicata la superficie della zona mensa, pari a mq 220, ove si producevano rifiuti urbani.
A seguito della notificazione dell'avviso di pagamento, con una pec del 1° luglio 2022, la società ricorrente aveva ribadito che la superficie da tassare non era di 2080 mq, come determinata dal comune, ma di 220 mq e che solo detta area era riferita alla zona mensa.
Il Comune tuttavia aveva sottoposto al prelievo fiscale l'intera superficie di mq 2080.
Nel ricorso la ricorrente ribadiva di produrre prevalentemente rifiuti speciali e osservava che la superficie sulla quale venivano prodotti rifiuti urbani, per i quali aveva optato per il servizio garantito dal gestore pubblico, era limitata a mq 220.
Secondo la ricorrente il comportamento del Comune si poneva in contrasto con l'art. 1, co. 649, della l.
147/2013, in base al quale: < conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente>>.
Secondo la ricorrente il Comune non aveva tenuto conto del fatto che le aree non tassabili non sono solo quelle destinate alla produzione ma anche quelle funzionalmente collegate alla stessa.
La ricorrente sottolineva come la giurisprudenza abbia reiteratamente ribadito che solo le aree adibite ad uffici/mense possono essere assoggettate alla TARI;
invece le ulteriori aree devono essere ritenute esenti in quanto funzionalmente collegate all'esercizio dell'attività produttiva.
In sede di ricorso si aggiungeva che la Società produce rifiuti speciali per centinaia di tonnellate ogni anno, tutti autonomamente smaltiti.
Circostanza questa che, rendendo inattuabile l'assimilazione ex lege, determina l'intassabilità delle aree. Le quantità di rifiuti speciali prodotti dall'opificio superano, infatti, il valore massimo del corrispondente parametro stabilito dalle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4., del DPR 158/1999.
Sotto il profilo qualitativo, la società osservava che sarebbe difficile ipotizzare un'assimilazione tra rifiuti industriali prodotti dalla predetta ricorrente con quelli urbani.
Veniva infine evidenziato che, a seguito del recepimento della Direttiva UE 2018/851, in materia di rifiuti ed economia circolare, il d.lgs. n. 116/2020 ha inciso sul perimetro applicativo della TARI, con specifico riguardo alla gestione dei rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche.
In virtù della nuova definizione normativa di “rifiuto urbano”, che ha escluso le attività industriali dall'elenco delle attività economiche suscettibili di produrli, nonché della soppressione del potere dei Comuni di assimilare i rifiuti speciali prodotti dalle attività industriali ai rifiuti urbani, secondo la ricorrente è stato chiarito che le imprese industriali devono essere escluse dal predetto prelievo.
Pertanto secondo la ricorrente il Comune era legittimato a tassare unicamente l'area di mq 220 destinata a mensa.
Il Comune non presentava controdeduzioni, idonee a controbattere le tesi della società ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel caso sottoposto alla disamina della Corte in composizione monocratica la decisione deve essere fondata sull'analisi dell'art. 1, co. 649, della l. 147/2013, per effetto del quale: < della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente>>.
Devono ritenersi escluse dall'assoggettamento alla TARI sia le aree destinate alla produzione sia quelle funzionalmente collegate alla stessa.
Pertanto, alla luce della documentazione prodotta, solo l'area adibita a mensa poteva essere assoggettate alla TARI.
La Società riocorrente ha comprovato di produrre rifiuti speciali per centinaia di tonnellate ogni anno, tutti autonomamente smaltiti.
I predetti rifiuti industriali prodotti dalla ricorrente non possono essere assimilati a quelli urbani. Il
Comune conseguentemente era legittimato a tassare unicamente l'area di mq 220 destinata a mensa.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie i ricorsi riuniti e compensa le spese di lite.
Bergamo, 17 dicembre 2025
Il Giudice Monocratico
AO LO
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RIVELLO PIERPAOLO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 257/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canonica D'Adda
elettivamente domiciliato presso comune.canonicadadda.bg@pec.regione.lombardia.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 194 TARI 2020
- sul ricorso n. 464/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canonica D'Adda
elettivamente domiciliato presso comune.canonicadadda.bg@pec.regione.lombardia.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 227 TARI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 508/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
1. annullare in tutto o in parte: (i) l'avviso di accertamento TARI anno 2020 – provvedimento n° 194 (Prot.
Ufficio Tributi n. 7389/2024-IV-3 dell'8 ottobre 2024, notificato il 4 febbraio 2025; (ii) ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, compresi gli accertamenti espletati, mai notificati né comunicati;
2. subordinatamente, ridurre l'importo preteso, sia in termini di imposte che di sanzioni e interessi, a seguito dell'annullamento anche parziale degli atti impugnati;
disapplicare: (a) la delibera di Giunta Comunale n. 19 del 28.03.2022 avente ad oggetto la nomina del funzionario responsabile dell'imposta municipale propria (nuova IMU); (b) il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2020; (c) la delibera di approvazione del PEF relativa all'anno 2020, di estremi sconosciuti;
(d) la delibera di C.C. n. 30 del 27/07/2020 di approvazione delle tariffe
Resistente/Appellato: Respingere il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.p.a. inoltrava ricorso innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo nei confronti del Comune di Canonica d'Adda per l'annullamento dell'avviso di accertamento TARI anno 2020 – provvedimento n° 194, Prot. n. 7389/2024-IV-3 dell'8 ottobre
2024, notificato il 4 febbraio 2025; e per la disapplicazione della delibera di Giunta comunale n. 19 del
28.03.2022.
Nel ricorso veniva ricordato che con l'avviso di accertamento oggetto di gravame il Comune di Canonica D'Adda aveva intimato alla società Ricorrente_1 S.p.A. il pagamento della complessiva somma di € 6.569,00, stante l'omesso versamento della TARI per l'annualità 2020.
Tra i vari motivi del ricorso veniva lamentato, in via di principalità, il fatto che il Comune di Canonica d'Adda non avesse tenuto conto della nota pec del 30 giugno 2020, con cui la società ricorrente aveva formulato la richiesta di agevolazioni/riduzioni dell'imposta in ragione della produzione di rifiuti speciali nell'ambito dell'opificio di cui era titolare.
La Società aveva allegato i modelli comprovanti la non assimilabilità dei rifiuti prodotti, sia per qualità che per quantità.
La Società con una successiva nota pec del 30.06.2021 aveva confermato la gestione in autonomia dei rifiuti prodotti nel sito industriale a far data dal 01.01.2021, ad eccezione dei rifiuti urbani generati nella zona mensa, per la quale optava per il servizio garantito dall'Ente.
Con detta pec erano stata indicata la superficie della zona mensa, pari a mq 220, ove si producevano rifiuti urbani.
A seguito della notificazione dell'avviso di pagamento, con una pec del 1° luglio 2022, la società ricorrente aveva ribadito che la superficie da tassare non era di 2080 mq, come determinata dal comune, ma di 220 mq e che solo detta area era riferita alla zona mensa.
Il Comune tuttavia aveva sottoposto al prelievo fiscale l'intera superficie di mq 2080.
Nel ricorso la ricorrente ribadiva di produrre prevalentemente rifiuti speciali e osservava che la superficie sulla quale venivano prodotti rifiuti urbani, per i quali aveva optato per il servizio garantito dal gestore pubblico, era limitata a mq 220.
Secondo la ricorrente il comportamento del Comune si poneva in contrasto con l'art. 1, co. 649, della l.
147/2013, in base al quale: < conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente>>.
Secondo la ricorrente il Comune non aveva tenuto conto del fatto che le aree non tassabili non sono solo quelle destinate alla produzione ma anche quelle funzionalmente collegate alla stessa.
La ricorrente sottolineva come la giurisprudenza abbia reiteratamente ribadito che solo le aree adibite ad uffici/mense possono essere assoggettate alla TARI;
invece le ulteriori aree devono essere ritenute esenti in quanto funzionalmente collegate all'esercizio dell'attività produttiva.
In sede di ricorso si aggiungeva che la Società produce rifiuti speciali per centinaia di tonnellate ogni anno, tutti autonomamente smaltiti.
Circostanza questa che, rendendo inattuabile l'assimilazione ex lege, determina l'intassabilità delle aree. Le quantità di rifiuti speciali prodotti dall'opificio superano, infatti, il valore massimo del corrispondente parametro stabilito dalle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4., del DPR 158/1999.
Sotto il profilo qualitativo, la società osservava che sarebbe difficile ipotizzare un'assimilazione tra rifiuti industriali prodotti dalla predetta ricorrente con quelli urbani.
Veniva infine evidenziato che, a seguito del recepimento della Direttiva UE 2018/851, in materia di rifiuti ed economia circolare, il d.lgs. n. 116/2020 ha inciso sul perimetro applicativo della TARI, con specifico riguardo alla gestione dei rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche.
In virtù della nuova definizione normativa di “rifiuto urbano”, che ha escluso le attività industriali dall'elenco delle attività economiche suscettibili di produrli, nonché della soppressione del potere dei Comuni di assimilare i rifiuti speciali prodotti dalle attività industriali ai rifiuti urbani, secondo la ricorrente è stato chiarito che le imprese industriali devono essere escluse dal predetto prelievo.
Pertanto secondo la ricorrente il Comune era legittimato a tassare unicamente l'area di mq 220 destinata a mensa.
Il Comune non presentava controdeduzioni, idonee a controbattere le tesi della società ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel caso sottoposto alla disamina della Corte in composizione monocratica la decisione deve essere fondata sull'analisi dell'art. 1, co. 649, della l. 147/2013, per effetto del quale: < della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente>>.
Devono ritenersi escluse dall'assoggettamento alla TARI sia le aree destinate alla produzione sia quelle funzionalmente collegate alla stessa.
Pertanto, alla luce della documentazione prodotta, solo l'area adibita a mensa poteva essere assoggettate alla TARI.
La Società riocorrente ha comprovato di produrre rifiuti speciali per centinaia di tonnellate ogni anno, tutti autonomamente smaltiti.
I predetti rifiuti industriali prodotti dalla ricorrente non possono essere assimilati a quelli urbani. Il
Comune conseguentemente era legittimato a tassare unicamente l'area di mq 220 destinata a mensa.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie i ricorsi riuniti e compensa le spese di lite.
Bergamo, 17 dicembre 2025
Il Giudice Monocratico
AO LO