Articolo 1 della Legge 15 dicembre 1975, n. 779
Versione
6 febbraio 1976
Art. 1. Articolo unico

Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431 , aggiunto dalla legge 13 marzo 1969, n. 83 , e modificato dalle leggi 30 maggio 1970, n. 383, 21 giugno 1971, n. 515 e 24 dicembre 1974, n. 711 , e' sostituito dal seguente:
"Le somme relative agli stanziamenti di cui al precedente comma, non impegnate nell'esercizio di competenza, possono essere utilizzate fino all'entrata in funzione della riforma sanitaria relativamente all'ordinamento dell'assistenza psichiatrica".

Entrata in vigore il 6 febbraio 1976