TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/07/2025, n. 2490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2490 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
n. 5587/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5587/2019 promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. Adriano TUFARIELLO, presso il cui studio Parte_1 domicilia in S. Maria C.V., al viale del ConIGlio d'Europa, n. 12
- attore- nei confronti di rapp.to e difeso dall'avv. Daniela Migliaccio, presso il cui studio domicilia in Controparte_1
Mugnano di Napoli, alla via Napoli n. 255/k
-convenuto-
e di in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Stefano Carnevale e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in Napoli, al n° 3 della Via
Mario Morgantini
-Terza chiamata-
OGGETTO: responsabilità professionale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta udienza cartolare 22.04.2025
pagina 1 di 6 IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, il IG. conveniva in giudizio il dott. Parte_1
, al fine di sentirlo condannare alla corresponsione della somma di €.12.500,00 a titolo Controparte_1 di risarcimento del danno che avrebbe subìto a causa di una negligente prestazione professionale. In particolare, parte attrice deduceva che il professionista, nonostante avesse ricevuto apposito incarico di compilazione e trasmissione della dichiarazione dei redditi del , in riferimento alle annualità Pt_1
2008, 2009, 2010 e 2012, aveva omesso di inserire, nelle dichiarazioni fiscali, i redditi percepiti dal a titolo di pensione e tale omissione aveva determinato la notifica, da parte dell'Agenzia delle Pt_1
Entrate, di avvisi di accertamento e di cartelle esattoriali che il aveva dovuto pagare e delle Pt_1 quali ora chiedeva il rimborso unitamente al danno biologico per lo stato di ansia derivatone.
Si costituiva il dott. il quale, in via preliminare, chiedeva di essere autorizzato a Controparte_1 chiamare in garanzia con cui aveva stipulato la polizza assicurativa a garanzia dei Controparte_2 rischi derivanti da responsabilità professionale e, nel merito, contestava la domanda chiedendone il rigetto.
Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva eccependo l'inoperatività delle Controparte_2 polizze azionate e, in ogni caso, contestando la fondatezza della domanda attorea.
Acquisito l'interrogatorio formale del convenuto e la prova orale con la escussione di due testi, la causa, all'udienza del 22.04.2025, celebrata in modalità cartolare, veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti di termine per conclusionali e repliche ex art.190 c.p.c
**** Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si osserva quanto segue.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di parcellizzazione del credito, sollevata dal convenuto, in quanto non vi è prova che all'epoca della proposizione della domanda dinanzi al Giudice di Pace
(2014) l'attore avesse già ricevuto i verbali di accertamento e/o le cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio.
Nel merito la domanda appare infondata.
Innanzitutto, si ritiene opportuno sintetizzare i termini della vicenda.
Il IG. asseriva di aver conferito incarico al dott. per la compilazione e trasmissione Pt_1 CP_1 della dichiarazione dei redditi, per la annualità 2008 (imposte 2007), 2009 (imposte 2008), 2010
(imposte 2009) e 2012 (imposte 2011). Deduceva che il dott. aveva omesso di inserire, nelle CP_1 dichiarazioni, i redditi percepiti dal a titolo di pensione di invalidità ordinaria, ammontanti ad Pt_1
€.5.000,00 annui, che avrebbero dovuto costituire, insieme ai redditi da lavoro dipendente, la base imponibile su cui calcolare l'aliquota fiscale. Secondo la tesi attorea, il dott. avrebbe CP_1
pagina 2 di 6 considerato base imponibile solo i redditi da lavoro dipendente, ritenendo, erroneamente, che il reddito pensionistico fosse esente. Inoltre, in riferimento al reddito percepito nell'anno di imposta 2017, avrebbe effettuato, erroneamente, una doppia detrazione a carico dei figli.
Tale omissione aveva determinato la notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate di avvisi di accertamento e di cartelle esattoriali che il aveva dovuto pagare e delle quali ora chiedeva il Pt_1 rimborso al commercialista, a titolo di danno da responsabilità professionale, per un importo totale di
€.6.097,04. Chiedeva, inoltre, i danni biologici determinati dalla situazione di ansia in cui il pervenire delle cartelle esattoriali lo aveva messo.
Dalla ricostruzione dei fatti, si evince che la domanda risarcitoria, promossa dal , si fonda sulla Pt_1 responsabilità professionale assunta dal dott. con l'accettazione dell'incarico ricevuto di CP_1 redigere ed inviare le dichiarazioni fiscali del Parte_1
Trattandosi di una responsabilità contrattuale, sarebbe stato onere del cliente dimostrare l'esistenza del rapporto professionale, il danno subito ed il nesso tra il danno e l'inadempimento lamentato, mentre sarebbe stato onere del professionista dimostrare di aver eseguito diligentemente la prestazione.
Ciò premesso, si ritiene che parte attrice non abbia assolto al proprio onere, in quanto, seppur possa ritenersi provato il rapporto professionale intercorrente con il dott. , che non ha mai negato di CP_1 aver ricevuto dal l'incarico di redigere ed inviare le sue dichiarazioni fiscali per gli anni Pt_1 indicati in citazione, così come può ritenersi provato il danno, rappresentato dai maggiori oneri che il contribuente è stato costretto a pagare all'Erario, tuttavia, non si ritiene provato il nesso causale.
Va precisato, sul punto, che nel caso in esame, essendo in contestazione l'errore di compilazione delle dichiarazioni fiscali, non è sufficiente dimostrare che la sanzione comminata al contribuente sia dipesa dall'errore di compilazione per provare il nesso, ma va anche dimostrato che l'errore sia imputabile al commercialista.
Se è vero che il comportamento diligentemente qualificato di un commercialista comprende anche la richiesta al cliente, entro un congruo termine, di tutta la documentazione necessaria per la predisposizione della dichiarazione, è anche vero, come chiarito dalla suprema Corte, che non spetta al professionista ricercare e/o procurarsi autonomamente quanto ritenuto necessario per la predisposizione della dichiarazione dei redditi. Parte diligente, in questo caso, non può che essere il contribuente che non può, per il solo fatto di aver conferito un mandato ad un professionista, esimersi dal tenere un comportamento volto a far sì che quest'ultimo possa svolgere diligentemente il proprio lavoro. Secondo il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità <il commercialista redige le scritture contabili sulla base dei dati forniti dal cliente, non essendo eIGibile un'autonoma attivazione da parte del professionista al fine di reperire voci di spesa da annotare nelle scritture>> (Cass. Civ., sent. n. 12643 pagina 3 di 6 del 16.06.2016 n. 12643). L'errore di compilazione, in questo caso, benché formalmente possa essere ricondotto all'incaricato, a ben vedere è stato causato da un comportamento scarsamente diligente del contribuente.
Ciò precisato, si osserva che al dott. si contesta, in particolare: CP_1
1) di aver continuato a far percepire al , per l'anno di imposta 2007, le detrazioni per la Pt_1
Pers figlia nonostante la stessa non fosse più a suo carico, come evincibile dal rilasciato Per_1 alla figlia dalla IT SS e consegnato al professionista;
2) di aver omesso di inserire nelle dichiarazioni fiscali i redditi da pensione, documentati dai Cud CP_ rilasciati dall' e consegnati al professionista.
Per imputare l'errore di compilazione al professionista, sarebbe stato onere di parte attrice dimostrare di aver consegnato allo stesso sia il Cud relativo alla figlia sia i Cud pensionistici di cui sarebeb stato omesso l'inserimento, ma tale onere non è stato assolto.
Per quanto riguarda il Cud che la ditta SS avrebbe rilasciato alla figlia è la figlia stessa, Per_1 escussa all'udienza dell'11.04.2022, a smentire quanto riferito dal padre;
infatti, dopo aver confermato genericamente che tutta la documentazione indicata nel capitolo di prova, tra cui il suo cud, era stata consegnata, in sua presenza, al dott. , ha poi dichiarato: “preciso che io lavoravo in nero CP_1 pertanto non fu consegnato alcun CUD relativo alla mia posizione in quanto alcun CUD poteva esistere”.
Pertanto, non essendovi prova non solo della consegna, ma ancor prima dell'esistenza del Cud relativo alla IG.ra , non può ritenersi provato che il dott. fosse a conoscenza del fatto che Persona_3 CP_1 la figlia del non fosse più a suo carico, per cui alcun errore può essergli imputato in Pt_1 riferimento alla sanzione irrogata al contribuente, per aver usufruito, indebitamente, della detrazione per figlia a carico.
Anche con riferimento all'omessa indicazione, nelle dichiarazioni fiscali relative agli anni in contestazione, dei cud pensionistici, non vi è prova né della loro esistenza (non sono stati mai allegati né all'atto introduttivo né alle memorie istruttorie) né della loro consegna al dott. . CP_1
L'unico capo di prova ammesso, tra quelli articolati da parte attrice nella II memoria istruttoria, è il capo B), del seguente tenore: “Vero che il IG. consegnava al dott. Parte_1 Controparte_1 tutta la documentazione reddituale necessaria per la compilazione della dichiarazione, ossia il modello
C.U.D., relativo al rapporto da lavoro dipendente, il modello C.U.D., relativo al reddito percepito dall' a titolo di pensione da invalidità, i cedolini mensili, le ricevute delle spese deducibili e/o CP_3 detraibili, fornendo al Consulente le informazioni in ordine alle condizioni economiche dei componenti il proprio nucleo familiare e il CUD rilasciato dal IG. alla propria figlia convivente CP_4
pagina 4 di 6 ”, sul quale il teste , escusso all'udienza del 6.12.2021, rispondeva: “Si è vero. Per_1 Testimone_1
So della circostanza in quanto ero presente quando il ha consegnato la documentazione Pt_1 indicata nel capo di prova al dott. . Sono passati circa 10 anni. Preciso che ho visto CP_1 personalmente ogni singolo documento consegnato al . Ricordo che andai con lui dal dott. CP_1
anche successivamente per chiedere spiegazioni delle sanzioni arrivate al . Allo studio CP_1 Pt_1 del Golino non c'erano altre persone al di fuori di noi tre. Il dott. ha ritirato personalmente CP_1 tutta la documentazione. Non ricordo di preciso essendo passati molti anni a quali anni facessero riferimento i CUD consegnati. Il dott. disse che stava tutto a posto”. CP_1
Tale testimonianza non si ritiene attendibile sia perché il teste riferisce che non erano presenti altre persone oltre lui, il ed il dott. , mentre la figlia del dichiara di aver presenziato Pt_1 CP_1 Pt_1 alla consegna della documentazione e soprattutto perché il dichiara di aver visionato ogni Tes_1 singolo documento consegnato, corrispondete a quelli indicati nel capitolo di prova, tra cui anche il cud relativo alla figlia del , di cui, invece, è la stessa figlia, successivamente escussa, ad escluderne Pt_1
l'esistenza. In ogni caso, il teste precisa di non ricordare gli anni a cui facevano riferimento i cud visionati, elemento fondamentale ai fini decisori, tenuto conto che solamente la prova della consegna dei cud relativi agli anni in contestazione avrebbe potuto fondare la responsabilità del commercialista per errore di compilazione.
Pertanto, non potendosi ritenere provata, per le ragioni esposte, né la consegna al dott. del cud CP_1 relativo alla figlia del , da cui avrebbe dovuto evincere che la stessa non era più a carico del Pt_1 padre né la consegna dei cud pensionistici non inseriti nelle dichiarazioni, alcuna responsabilità per errore di compilazione può ritenersi imputabile al professionista convenuto, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria.
Il rigetto della domanda risulta assorbente rispetto alle eccezioni sollevate dalla compagnia assicurativa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi del d.m. 55/2014, tenendo conto del valore della causa (scaglione fino ad € 26.000,00)
e dell'attività espletata.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. III civile, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvede: rigetta la domanda;
pagina 5 di 6 condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta e della terza chiamata, che liquida in € 5077,00 caduno per compensi, oltre al 15% di rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, con distrazione per il difensore del dott. . CP_1
S.M.C.V., 22/07/2025
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5587/2019 promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. Adriano TUFARIELLO, presso il cui studio Parte_1 domicilia in S. Maria C.V., al viale del ConIGlio d'Europa, n. 12
- attore- nei confronti di rapp.to e difeso dall'avv. Daniela Migliaccio, presso il cui studio domicilia in Controparte_1
Mugnano di Napoli, alla via Napoli n. 255/k
-convenuto-
e di in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Stefano Carnevale e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in Napoli, al n° 3 della Via
Mario Morgantini
-Terza chiamata-
OGGETTO: responsabilità professionale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta udienza cartolare 22.04.2025
pagina 1 di 6 IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, il IG. conveniva in giudizio il dott. Parte_1
, al fine di sentirlo condannare alla corresponsione della somma di €.12.500,00 a titolo Controparte_1 di risarcimento del danno che avrebbe subìto a causa di una negligente prestazione professionale. In particolare, parte attrice deduceva che il professionista, nonostante avesse ricevuto apposito incarico di compilazione e trasmissione della dichiarazione dei redditi del , in riferimento alle annualità Pt_1
2008, 2009, 2010 e 2012, aveva omesso di inserire, nelle dichiarazioni fiscali, i redditi percepiti dal a titolo di pensione e tale omissione aveva determinato la notifica, da parte dell'Agenzia delle Pt_1
Entrate, di avvisi di accertamento e di cartelle esattoriali che il aveva dovuto pagare e delle Pt_1 quali ora chiedeva il rimborso unitamente al danno biologico per lo stato di ansia derivatone.
Si costituiva il dott. il quale, in via preliminare, chiedeva di essere autorizzato a Controparte_1 chiamare in garanzia con cui aveva stipulato la polizza assicurativa a garanzia dei Controparte_2 rischi derivanti da responsabilità professionale e, nel merito, contestava la domanda chiedendone il rigetto.
Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva eccependo l'inoperatività delle Controparte_2 polizze azionate e, in ogni caso, contestando la fondatezza della domanda attorea.
Acquisito l'interrogatorio formale del convenuto e la prova orale con la escussione di due testi, la causa, all'udienza del 22.04.2025, celebrata in modalità cartolare, veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti di termine per conclusionali e repliche ex art.190 c.p.c
**** Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si osserva quanto segue.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di parcellizzazione del credito, sollevata dal convenuto, in quanto non vi è prova che all'epoca della proposizione della domanda dinanzi al Giudice di Pace
(2014) l'attore avesse già ricevuto i verbali di accertamento e/o le cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio.
Nel merito la domanda appare infondata.
Innanzitutto, si ritiene opportuno sintetizzare i termini della vicenda.
Il IG. asseriva di aver conferito incarico al dott. per la compilazione e trasmissione Pt_1 CP_1 della dichiarazione dei redditi, per la annualità 2008 (imposte 2007), 2009 (imposte 2008), 2010
(imposte 2009) e 2012 (imposte 2011). Deduceva che il dott. aveva omesso di inserire, nelle CP_1 dichiarazioni, i redditi percepiti dal a titolo di pensione di invalidità ordinaria, ammontanti ad Pt_1
€.5.000,00 annui, che avrebbero dovuto costituire, insieme ai redditi da lavoro dipendente, la base imponibile su cui calcolare l'aliquota fiscale. Secondo la tesi attorea, il dott. avrebbe CP_1
pagina 2 di 6 considerato base imponibile solo i redditi da lavoro dipendente, ritenendo, erroneamente, che il reddito pensionistico fosse esente. Inoltre, in riferimento al reddito percepito nell'anno di imposta 2017, avrebbe effettuato, erroneamente, una doppia detrazione a carico dei figli.
Tale omissione aveva determinato la notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate di avvisi di accertamento e di cartelle esattoriali che il aveva dovuto pagare e delle quali ora chiedeva il Pt_1 rimborso al commercialista, a titolo di danno da responsabilità professionale, per un importo totale di
€.6.097,04. Chiedeva, inoltre, i danni biologici determinati dalla situazione di ansia in cui il pervenire delle cartelle esattoriali lo aveva messo.
Dalla ricostruzione dei fatti, si evince che la domanda risarcitoria, promossa dal , si fonda sulla Pt_1 responsabilità professionale assunta dal dott. con l'accettazione dell'incarico ricevuto di CP_1 redigere ed inviare le dichiarazioni fiscali del Parte_1
Trattandosi di una responsabilità contrattuale, sarebbe stato onere del cliente dimostrare l'esistenza del rapporto professionale, il danno subito ed il nesso tra il danno e l'inadempimento lamentato, mentre sarebbe stato onere del professionista dimostrare di aver eseguito diligentemente la prestazione.
Ciò premesso, si ritiene che parte attrice non abbia assolto al proprio onere, in quanto, seppur possa ritenersi provato il rapporto professionale intercorrente con il dott. , che non ha mai negato di CP_1 aver ricevuto dal l'incarico di redigere ed inviare le sue dichiarazioni fiscali per gli anni Pt_1 indicati in citazione, così come può ritenersi provato il danno, rappresentato dai maggiori oneri che il contribuente è stato costretto a pagare all'Erario, tuttavia, non si ritiene provato il nesso causale.
Va precisato, sul punto, che nel caso in esame, essendo in contestazione l'errore di compilazione delle dichiarazioni fiscali, non è sufficiente dimostrare che la sanzione comminata al contribuente sia dipesa dall'errore di compilazione per provare il nesso, ma va anche dimostrato che l'errore sia imputabile al commercialista.
Se è vero che il comportamento diligentemente qualificato di un commercialista comprende anche la richiesta al cliente, entro un congruo termine, di tutta la documentazione necessaria per la predisposizione della dichiarazione, è anche vero, come chiarito dalla suprema Corte, che non spetta al professionista ricercare e/o procurarsi autonomamente quanto ritenuto necessario per la predisposizione della dichiarazione dei redditi. Parte diligente, in questo caso, non può che essere il contribuente che non può, per il solo fatto di aver conferito un mandato ad un professionista, esimersi dal tenere un comportamento volto a far sì che quest'ultimo possa svolgere diligentemente il proprio lavoro. Secondo il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità <il commercialista redige le scritture contabili sulla base dei dati forniti dal cliente, non essendo eIGibile un'autonoma attivazione da parte del professionista al fine di reperire voci di spesa da annotare nelle scritture>> (Cass. Civ., sent. n. 12643 pagina 3 di 6 del 16.06.2016 n. 12643). L'errore di compilazione, in questo caso, benché formalmente possa essere ricondotto all'incaricato, a ben vedere è stato causato da un comportamento scarsamente diligente del contribuente.
Ciò precisato, si osserva che al dott. si contesta, in particolare: CP_1
1) di aver continuato a far percepire al , per l'anno di imposta 2007, le detrazioni per la Pt_1
Pers figlia nonostante la stessa non fosse più a suo carico, come evincibile dal rilasciato Per_1 alla figlia dalla IT SS e consegnato al professionista;
2) di aver omesso di inserire nelle dichiarazioni fiscali i redditi da pensione, documentati dai Cud CP_ rilasciati dall' e consegnati al professionista.
Per imputare l'errore di compilazione al professionista, sarebbe stato onere di parte attrice dimostrare di aver consegnato allo stesso sia il Cud relativo alla figlia sia i Cud pensionistici di cui sarebeb stato omesso l'inserimento, ma tale onere non è stato assolto.
Per quanto riguarda il Cud che la ditta SS avrebbe rilasciato alla figlia è la figlia stessa, Per_1 escussa all'udienza dell'11.04.2022, a smentire quanto riferito dal padre;
infatti, dopo aver confermato genericamente che tutta la documentazione indicata nel capitolo di prova, tra cui il suo cud, era stata consegnata, in sua presenza, al dott. , ha poi dichiarato: “preciso che io lavoravo in nero CP_1 pertanto non fu consegnato alcun CUD relativo alla mia posizione in quanto alcun CUD poteva esistere”.
Pertanto, non essendovi prova non solo della consegna, ma ancor prima dell'esistenza del Cud relativo alla IG.ra , non può ritenersi provato che il dott. fosse a conoscenza del fatto che Persona_3 CP_1 la figlia del non fosse più a suo carico, per cui alcun errore può essergli imputato in Pt_1 riferimento alla sanzione irrogata al contribuente, per aver usufruito, indebitamente, della detrazione per figlia a carico.
Anche con riferimento all'omessa indicazione, nelle dichiarazioni fiscali relative agli anni in contestazione, dei cud pensionistici, non vi è prova né della loro esistenza (non sono stati mai allegati né all'atto introduttivo né alle memorie istruttorie) né della loro consegna al dott. . CP_1
L'unico capo di prova ammesso, tra quelli articolati da parte attrice nella II memoria istruttoria, è il capo B), del seguente tenore: “Vero che il IG. consegnava al dott. Parte_1 Controparte_1 tutta la documentazione reddituale necessaria per la compilazione della dichiarazione, ossia il modello
C.U.D., relativo al rapporto da lavoro dipendente, il modello C.U.D., relativo al reddito percepito dall' a titolo di pensione da invalidità, i cedolini mensili, le ricevute delle spese deducibili e/o CP_3 detraibili, fornendo al Consulente le informazioni in ordine alle condizioni economiche dei componenti il proprio nucleo familiare e il CUD rilasciato dal IG. alla propria figlia convivente CP_4
pagina 4 di 6 ”, sul quale il teste , escusso all'udienza del 6.12.2021, rispondeva: “Si è vero. Per_1 Testimone_1
So della circostanza in quanto ero presente quando il ha consegnato la documentazione Pt_1 indicata nel capo di prova al dott. . Sono passati circa 10 anni. Preciso che ho visto CP_1 personalmente ogni singolo documento consegnato al . Ricordo che andai con lui dal dott. CP_1
anche successivamente per chiedere spiegazioni delle sanzioni arrivate al . Allo studio CP_1 Pt_1 del Golino non c'erano altre persone al di fuori di noi tre. Il dott. ha ritirato personalmente CP_1 tutta la documentazione. Non ricordo di preciso essendo passati molti anni a quali anni facessero riferimento i CUD consegnati. Il dott. disse che stava tutto a posto”. CP_1
Tale testimonianza non si ritiene attendibile sia perché il teste riferisce che non erano presenti altre persone oltre lui, il ed il dott. , mentre la figlia del dichiara di aver presenziato Pt_1 CP_1 Pt_1 alla consegna della documentazione e soprattutto perché il dichiara di aver visionato ogni Tes_1 singolo documento consegnato, corrispondete a quelli indicati nel capitolo di prova, tra cui anche il cud relativo alla figlia del , di cui, invece, è la stessa figlia, successivamente escussa, ad escluderne Pt_1
l'esistenza. In ogni caso, il teste precisa di non ricordare gli anni a cui facevano riferimento i cud visionati, elemento fondamentale ai fini decisori, tenuto conto che solamente la prova della consegna dei cud relativi agli anni in contestazione avrebbe potuto fondare la responsabilità del commercialista per errore di compilazione.
Pertanto, non potendosi ritenere provata, per le ragioni esposte, né la consegna al dott. del cud CP_1 relativo alla figlia del , da cui avrebbe dovuto evincere che la stessa non era più a carico del Pt_1 padre né la consegna dei cud pensionistici non inseriti nelle dichiarazioni, alcuna responsabilità per errore di compilazione può ritenersi imputabile al professionista convenuto, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria.
Il rigetto della domanda risulta assorbente rispetto alle eccezioni sollevate dalla compagnia assicurativa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi del d.m. 55/2014, tenendo conto del valore della causa (scaglione fino ad € 26.000,00)
e dell'attività espletata.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. III civile, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvede: rigetta la domanda;
pagina 5 di 6 condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta e della terza chiamata, che liquida in € 5077,00 caduno per compensi, oltre al 15% di rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, con distrazione per il difensore del dott. . CP_1
S.M.C.V., 22/07/2025
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
pagina 6 di 6