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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IX, sentenza 18/02/2026, n. 1406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1406 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1406/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 9, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente e Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 797/2024 depositato il 16/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ribera - . 92016 Ribera AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 693/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 3 e pubblicata il 19/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2407 I.C.I. 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza meglio indicata in epigrafe la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento rigettava il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 s.r.l. avverso l'avviso di accertamento relativo all'ICI dell'anno 2012 e condannava la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la società contribuente per i seguenti motivi:
1.- intervenuta prescrizione del credito tributario, dal momento che l'atto di accertamento è stato notificato alla società contribuente il 4/01/2018, la prescrizione del tributo locale è quinquennale e, quindi, il termine
è scaduto il 31/12/2017. Non era, pertanto, applicabile il diverso principio fissato per la decadenza da
Cass. Sez. Un. n. 40543/21.
2. intervenuta decadenza dalla potestà impositiva, in quanto la notifica dell'atto di accertamento era da considerarsi nulla, dal momento che non era stata spedita la CAN anche se il plico, spedito a mezzo posta ordinaria, era stato consegnato a persona diversa dal destinatario. La sanatoria costituita dalla tempestiva impugnazione dell'atto non poteva valere a rimettere i termini il Comune rispetto ad una decadenza già maturata, analogamente a quanto avviene in materia processuale.
3. entità eccessiva delle spese liquidate in primo grado al difensore del Comune.
Non si costituiva il Comune di Ribera regolarmente intimato presso il difensore domiciliatario.
Il procedimento è stato rinviato due volte per consentire al difensore di produrre i file .eml della notifica a mezzo PEC al detto difensore, poi regolarmente effettuata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, tempestivamente proposto, è infondato.
I primi due motivi, che vanno esaminati congiuntamente, non sono fondati.
Come ha correttamente rilevato il giudice di primo grado (senza che la circostanza fosse lealmente contestata dal difensore della società contribuente), l'accertamento a seguito dell'infedele denuncia presentata dalla società contribuente doveva essere spedito per la notificazione entro il 31/12/2017, come in effetti è avvenuto, essendo stato spedito il 22/12/2017.
La notifica è valida, perché nel caso di notificazione effettuata a mezzo di posta ordinaria non è previsto l'invio della CAN (cfr. in caso analogo di recente Cass. n. 2823/26, in tema v. anche Corte cost. n. 104/19
e Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 25952 del 31/10/2017, Rv. 646217). In ogni caso la tempestiva impugnazione dell'atto ha sanato l'eventuale vizio di notificazione. Vale la pena notare che l'eventuale nullità della notificazione non avrebbe comunque travolto l'effetto della spedizione del plico, con cui l'Ufficio finanziario esercita la potestà impositiva ed evita la decadenza (cfr. Cass. Sez. U, n. 40543/2021,
Rv. 663252), poiché questo drastico effetto può aversi solo in caso di notificazione inesistente.
A tutto voler concedere l'eventuale nullità della notificazione (che ad avviso del Collegio, come detto, non sussiste e comunque è sanata) avrebbe determinato l'inizio della decorrenza della prescrizione quinquennale non già dalla successiva ricezione del plico, ma dalla sua iniziale spedizione.
In entrambi i casi, comunque, la successiva prescrizione quinquennale non è decorsa al momento dell'impugnazione dell'atto, che ne sancisce senza ombra di dubbio la sua conoscenza da parte del destinatario.
Le spese del giudizio di primo grado sono state liquidate addirittura in misura inferiore ai minimi tariffari in euro 800,00, dal momento che il valore della lite era di euro 12.848,00, per il quale la tabella prevede un valore minimo per le fasi di studio, introduzione e decisione di euro 1.489,00.
Essendo stata confermata la sentenza di primo grado, vanno liquidate unicamente le spese del presente giudizio, che seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante.
Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, non essendosi costituita la controparte.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, così provvede:
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio indicata in epigrafe
IL PRESIDENTE
UI CC
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 9, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente e Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 797/2024 depositato il 16/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ribera - . 92016 Ribera AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 693/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 3 e pubblicata il 19/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2407 I.C.I. 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza meglio indicata in epigrafe la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento rigettava il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 s.r.l. avverso l'avviso di accertamento relativo all'ICI dell'anno 2012 e condannava la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la società contribuente per i seguenti motivi:
1.- intervenuta prescrizione del credito tributario, dal momento che l'atto di accertamento è stato notificato alla società contribuente il 4/01/2018, la prescrizione del tributo locale è quinquennale e, quindi, il termine
è scaduto il 31/12/2017. Non era, pertanto, applicabile il diverso principio fissato per la decadenza da
Cass. Sez. Un. n. 40543/21.
2. intervenuta decadenza dalla potestà impositiva, in quanto la notifica dell'atto di accertamento era da considerarsi nulla, dal momento che non era stata spedita la CAN anche se il plico, spedito a mezzo posta ordinaria, era stato consegnato a persona diversa dal destinatario. La sanatoria costituita dalla tempestiva impugnazione dell'atto non poteva valere a rimettere i termini il Comune rispetto ad una decadenza già maturata, analogamente a quanto avviene in materia processuale.
3. entità eccessiva delle spese liquidate in primo grado al difensore del Comune.
Non si costituiva il Comune di Ribera regolarmente intimato presso il difensore domiciliatario.
Il procedimento è stato rinviato due volte per consentire al difensore di produrre i file .eml della notifica a mezzo PEC al detto difensore, poi regolarmente effettuata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, tempestivamente proposto, è infondato.
I primi due motivi, che vanno esaminati congiuntamente, non sono fondati.
Come ha correttamente rilevato il giudice di primo grado (senza che la circostanza fosse lealmente contestata dal difensore della società contribuente), l'accertamento a seguito dell'infedele denuncia presentata dalla società contribuente doveva essere spedito per la notificazione entro il 31/12/2017, come in effetti è avvenuto, essendo stato spedito il 22/12/2017.
La notifica è valida, perché nel caso di notificazione effettuata a mezzo di posta ordinaria non è previsto l'invio della CAN (cfr. in caso analogo di recente Cass. n. 2823/26, in tema v. anche Corte cost. n. 104/19
e Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 25952 del 31/10/2017, Rv. 646217). In ogni caso la tempestiva impugnazione dell'atto ha sanato l'eventuale vizio di notificazione. Vale la pena notare che l'eventuale nullità della notificazione non avrebbe comunque travolto l'effetto della spedizione del plico, con cui l'Ufficio finanziario esercita la potestà impositiva ed evita la decadenza (cfr. Cass. Sez. U, n. 40543/2021,
Rv. 663252), poiché questo drastico effetto può aversi solo in caso di notificazione inesistente.
A tutto voler concedere l'eventuale nullità della notificazione (che ad avviso del Collegio, come detto, non sussiste e comunque è sanata) avrebbe determinato l'inizio della decorrenza della prescrizione quinquennale non già dalla successiva ricezione del plico, ma dalla sua iniziale spedizione.
In entrambi i casi, comunque, la successiva prescrizione quinquennale non è decorsa al momento dell'impugnazione dell'atto, che ne sancisce senza ombra di dubbio la sua conoscenza da parte del destinatario.
Le spese del giudizio di primo grado sono state liquidate addirittura in misura inferiore ai minimi tariffari in euro 800,00, dal momento che il valore della lite era di euro 12.848,00, per il quale la tabella prevede un valore minimo per le fasi di studio, introduzione e decisione di euro 1.489,00.
Essendo stata confermata la sentenza di primo grado, vanno liquidate unicamente le spese del presente giudizio, che seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante.
Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, non essendosi costituita la controparte.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, così provvede:
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio indicata in epigrafe
IL PRESIDENTE
UI CC