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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 04/09/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE ORDINARIA CIVILE – nella persona del GIUDICE MONOCRATICO dott.ssa GERMANA RADICE ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al numero 1708/2015 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
(R. G. A. C.) dell'anno 2015 avente ad “oggetto: altri istituti relativi alle successioni” e promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli avvocati Salvatore Grandelli e Gennarino Masi;
- ATTORE-
CONTRO
(C.F.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dagli avv.ti Concetta Alessi e Salvatore Leone;
- CONVENUTA–
E CONTRO
(C.F.: , domiciliata come in atti;
Controparte_2 C.F._3
-CONVENUTA CONTUMACE-
CONCLUSIONI RASSEGNATE DALLE PARTI: alla udienza del 17.12.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti rassegnavano le conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato parte attrice, , Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia, le convenute Controparte_2
e per sentire accogliere le seguenti conclusioni “
1. in via principale : a) Controparte_1 accertare e dichiarare che il signor è divenuto erede puro e Parte_1 semplice ai sensi dell'art. 485 c.c.; b) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di accettare l'eredità, in capo alla signora ai sensi del combinato disposto Controparte_2 degli artt. 480 e 487 c.c.; 2.in via subordinata: - accertare e dichiarare che il signor Pt_1
1 è divenuto erede, quanto meno a partire dal 23.03.1972, per accettazione Parte_1 tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c.; 3. ordinare al Direttore (Conservatore) dell'Agenzia del
Territorio di Vibo Valentia di trascrivere e annotare la sentenza in favore del signor
[...] contro la signora e la signora Parte_1 Controparte_2 [...] con esonero da ogni responsabilità;
4. nell'ipotesi che venga rigettata la domanda di CP_1 cui al punto 1 lett. b), accertare e dichiarare che il signor è Parte_1 divenuto proprietario per usucapione dei terreni riportati ora in N.C.T., al foglio 7, partt. 665 e 666, del di ai sensi dell'art. 1158 c.c. e su tutto ciò che su di essi insiste per il principio CP_3 CP_4 dell'accessione;
5. per l'effetto ordinare all'Ufficio del Territorio di Servizio di Pubblicità immobiliare di Vibo Valentia di procedere alla trascrizione nei pubblici registri dell'acquisto a titolo originario per usucapione ex art. 1158 c.c. a favore del Signor Parte_1 sui beni sopradescritti contro la signora e la signora Controparte_2 Controparte_1 con esonero da ogni responsabilità nonché autorizzare l'U.T.E. di Vibo Valentia ad effettuare
[...] le variazioni catastali dei mappali a favore del signor contro la Parte_1
Signora e la Signora con esonero da ogni Controparte_2 Controparte_1 responsabilità. – con condanna alle spese e competenze del giudizio.”
Parte convenuta con comparsa di risposta depositata in data 9.6.2016, Controparte_1 si costituiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “a) accertare e dichiarare che la signora è divenuta erede puro e semplice ai sensi Controparte_1 dell'art. 485 c.c.; b) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di accettare l'eredità in capo alla signora ai sensi del combinato disposto degli art.. 480 e Controparte_2
487 c.c.; c) ordinare al Conservatore dell'Agenzia del Territorio di Vibo Valentia di trascrivere ed annotare la sentenza in favore della signora contro il signor Controparte_1 [...]
e la signora d) con condanna alle spese e Parte_1 Controparte_2 competenze del giudizio.”
La convenuta non si costituiva nel presente giudizio. Controparte_2
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa era istruita dal giudice in precedenza titolare del ruolo mediante istruttoria orale (testi) e poi rinviata per la precisazione delle conclusioni. Dopo una serie di rinvii dovuti al carico di ruolo e all'assenza della Scrivente – nelle more divenuta titolare del procedimento - per essere stata applicata presso la Sezione penale del
Tribunale, all'udienza del 25 gennaio 2025, svoltasi mediante trattazione scritta, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2 In via preliminare deve dichiararsi la contumacia di regolarmente citata Controparte_2 in giudizio e non costituitasi.
Passando alla disamina della res controversa, parte attrice ha agito ex art. 485 c.c. per ottenere l'accertamento della qualità di erede puro e semplice del padre deceduto in data Persona_1
12.12.1967, in Sorianello (VV), senza lasciare testamento;
medesima richiesta è stata avanzata da parte convenuta in qualità di figlia del de cuius. Controparte_1
Occorre ribadire che il disposto dell'art. 485 c.c. non opera solo in relazione ai creditori del de cuius, ma anche con riguardo a quelli dell'erede, poiché, in assenza di una normativa che stabilisca diversamente, la qualità di erede non può essere riconosciuta nei rapporti con taluni soggetti e negata in quelli con altri (cfr. in particolare Cassazione civile sez. VI - 01/03/2019, n. 6167: nella specie la
S.C. ha ritenuto che l'accertamento della qualità di erede puro e semplice del chiamato compossessore di beni ereditari che non aveva redatto tempestivo inventario potesse essere domandato pure dai creditori del medesimo chiamato e non solo da quelli del defunto).
Nel merito la domanda è meritevole di accoglimento.
Dall'analisi della documentazione depositata da parte attrice e da parte convenuta si evince che al momento del decesso, avvenuto in data 12.12.1977, il de cuius, non lasciava alcun testamento e all'apertura della successione legittima chiamati all'eredità dovevano considerarsi i tre figli e la coniuge superstite, Persona_2
Dal certificato storico di residenza allegato in atti inoltre risulta che Parte_1
e la signora continuavano ad essere residenti nell'immobile ubicato
[...] Controparte_1 in alla Via Rubino, n. 19 che, in forza della successione legittima, costituiva bene CP_4 ereditario.
Anche le dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio hanno confermato che
[...]
e la signora erano nel possesso dei beni del de Parte_1 Controparte_1 cuius al momento dell'apertura della successione e anche successivamente per oltre dieci anni.
Infine per come dichiarato sia dall'attore che dalla convenuta costituita, i due eredi non hanno mai compiuto l'inventario dei beni del de cuius né rinunciato all'eredità della madre nei termini di cui all'art. 485 c.c..
Tale norma, disciplinando l'ipotesi del chiamato all'eredità che è nel possesso dei beni, statuisce al secondo comma che, qualora sia trascorso il termine di tre mesi dal giorno dell'apertura della successione senza che il chiamato all'eredità nel possesso dei beni abbia compiuto l'inventario dei beni ereditari, quest'ultimo è considerato erede puro e semplice.
La norma prevede dunque un'ipotesi di accettazione ex lege o presunta dell'eredità che presuppone il possesso dei beni ereditari. Come innanzi precisato, in seguito alla morte di , i Persona_1
3 due figli hanno continuato ad abitare nell'immobile innanzi indicato di cui pertanto risultano essere in possesso in forza dell'art. 1140 c.c..
Si rileva come l'art. 485 c.c., va inteso nel senso che la nozione di “possesso” ivi contemplata comprenda quella di compossesso. La nozione di “possesso” ex art. 485 c.c., si identifica infatti in una qualunque relazione materiale con i beni ereditari idonea a consentire l'esercizio di concreti poteri sui medesimi (Cfr. tra le tante, 11018/08) e non vi è dubbio che il compossesso consente l'esercizio di concreti poteri sui beni che ne formano oggetto.
È peraltro risalente, nella giurisprudenza di legittimità, il principio che “il compossesso di un patrimonio ereditario indiviso non esonera il chiamato all'eredità dall'osservanza delle disposizioni di legge sul beneficio di inventario ove voglia evitare, trascorso il termine stabilito dall'art. 485 c.c.,
d'essere considerato erede puro e semplice” (Cass. 1590/67). È provato dalla documentazione allegata all'atto di citazione che parte attrice abbia peraltro provveduto a compiere atto di disposizione del bene ereditario.
Pertanto non avendo le parti mai provveduto a redigere l'inventario dei beni ereditari in qualità di chiamati all'eredità ed essendo decorso il termine di tre mesi previsto dall'art. 485 c.p.c. per l'accettazione ex lege o presunta, in assenza di prova contraria, che sarebbe stato onere del convenuto
– rimasto contumace - introdurre in giudizio, deve ritenersi accertata, in capo a Parte_1
e la qualità di eredi puri e semplici ex art. 485 comma 2 c.c.
[...] Controparte_1 del padre . Persona_1
Quanto alla convenuta rimasta contumace , deve ritenersi fondata Controparte_2
l'eccezione di prescrizione sollevata da parte attrice ex art. 480 c.p.c..
In tal senso giova brevemente rammentare, che il sistema successorio adottato nel nostro ordinamento prevede che l'eredità si acquisti con l'accettazione (art. 459 cc). Con la morte del de cuius ha luogo la cosiddetta vocatio che attribuisce al delato vari poteri (art. 460 cc) e il diritto di accettare l'eredità. Ai sensi del primo comma dell'art. 480 cc "Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni".
Il meccanismo delineato dal nostro codice civile non prevede, in linea generale, un automatismo successorio, ma il delato resta libero di esercitare o meno il diritto di accettare l'eredità e dunque di manifestare o meno la propria volontà di acquisire la qualità di erede.
Questa possibilità di scelta non può protrarsi ad libitum ma, come tutti i diritti disponibili, il mancato esercizio per un certo periodo di tempo ne determina l'estinzione per prescrizione. Nel caso di specie questo lasso di tempo è quello ordinario decennale e decorre dall'apertura della successione, con le eccezioni previste dallo stesso art. 480 cc. co.2.
4 Si parla di accettazione tacita quando l'erede, a seguito di un suo comportamento chiaro ed inequivocabile, lascia intendere di avere accettato l'eredità, e così “l' accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”, si pensi a comportamenti quali, per es, l'appropriazione di beni ereditari, la disposizione sugli stessi beni o la promozione di un'azione spettante all'erede.
Ebbene occorre allora verificare se ella può essere considerata un soggetto che ha interesse ad eccepire la prescrizione della sorella contumace, rientrando così nella categoria di coloro che il legislatore indica con una definizione ampia in “chiunque ne abbia interesse”.
Vale, molto sinteticamente riportare quanto la giurisprudenza di legittimità e di merito hanno sancito in tema di prescrizione del diritto di accettazione dell'eredità con le decisioni nelle quali si è appunto affrontata l'esegesi interpretativa dell'art. 480 cc, anche in combinato disposto dell'art. 485 cc..
È stato precisato che, poiché il diritto dei coeredi di chiedere in ogni tempo la divisione ed il connesso diritto alla collazione postulano l'assunzione della qualità di erede e, pertanto, che sia intervenuta l'accettazione (espressa o tacita) dell'eredità da parte del chiamato entro il termine di prescrizione di cui all'art. 480 c.c. (Cass. n. 11831/1992), l'eccezione di prescrizione del diritto di accettazione, in mancanza di limitazioni normative, opera a favore di chiunque abbia interesse a farla valere, con la conseguenza che essa può essere eccepita anche dal convenuto con azione di petizione dell'eredità, in quanto possessore dei beni ereditari, ancorché sia stato negato l'acquisto per usucapione di tali beni da parte di lui (Cass. n. 2975/1989; Cass. n. 9901/1995; Cass. n.
9980/2018). Ed è stato altresì ribadito il principio per cui il decorso del termine di prescrizione decennale di cui all'art. 480 c.c. non impedisce al chiamato di procedere all'accettazione dell'eredità, in maniera espressa o tacita, a patto che nessun altro interessato eccepisca l'intervenuta prescrizione, che non può essere rilevata dal giudice ex officio (sentenza del 6 maggio 2021, il
Tribunale di Treviso, sez. III).
L'eccezione appena riportate così come sollevata è fondata, in tal senso essendo sufficiente leggere l'atto di citazione e la documentazione ivi allegata. Ed infatti, il possessore, legittimo o meno, del bene ereditario ha evidentemente interesse ad eccepire l'assenza della qualifica di eredi da parte di altri, ciò in quanto così facendo evita il rischio di azioni nei suoi confronti tese a limitare il suo diritto sul bene immobile posseduto. In tal senso allora è chiaro che parte attrice ha interesse ad eccepire, quale possessore qualificato ed erede del padre, l'assenza di qualifica di erede della sorella, garantendosi così la possibilità di esercitare a pieno la proprietà sull'immobile senza che alcuno possa lederne l'esercizio o contestarne la titolarità.
5 Conclusivamente quindi alla luce sia di quanto eccepito dall'attore sia dell'assenza di reali prove circa comportamenti tali da rendere erede per intervenuta Controparte_2 accettazione tacita, la domanda deve essere accolta con il solo riconoscimento della qualità di erede nei confronti e e la signora e non nei Parte_1 Controparte_1 confronti per intervenuta prescrizione del diritto di accettare l'eredità del Controparte_2 de cuius.
L'accoglimento della domanda principale assorbe la disamina di ogni altra domanda pure proposta in via subordinata.
Tenuto conto del lungo tempo trascorso per la definizione del giudizio, della qualità delle parti coinvolte legate da legami di parentela e del tenore della presente decisione, si reputa equo compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- IN VIA PRELIMINARE, DICHIARA la contumacia di;
Controparte_2
- DICHIARA erede puro e semplice del defunto padre, Parte_1 Per_1
[...]
- DICHIARA erede puro e semplice del defunto padre, ; Controparte_1 Persona_1
- DICHIARA la prescrizione del diritto di accettare l'eredità del de cuius per Controparte_2
[...]
- ORDINA la trascrizione ex art. 2648 c.c. del presente provvedimento presso la competente
Conservatoria;
- COMPENSA integralmente le spese di lite, incluse quelle della consulenza tecnica.
Così deciso in Vibo Valentia, 4.9.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott.ssa Germana Radice
L'originale della presente sentenza costituisce un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale” [artt. 1, lettera s),
21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE ORDINARIA CIVILE – nella persona del GIUDICE MONOCRATICO dott.ssa GERMANA RADICE ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al numero 1708/2015 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
(R. G. A. C.) dell'anno 2015 avente ad “oggetto: altri istituti relativi alle successioni” e promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli avvocati Salvatore Grandelli e Gennarino Masi;
- ATTORE-
CONTRO
(C.F.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dagli avv.ti Concetta Alessi e Salvatore Leone;
- CONVENUTA–
E CONTRO
(C.F.: , domiciliata come in atti;
Controparte_2 C.F._3
-CONVENUTA CONTUMACE-
CONCLUSIONI RASSEGNATE DALLE PARTI: alla udienza del 17.12.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti rassegnavano le conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato parte attrice, , Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia, le convenute Controparte_2
e per sentire accogliere le seguenti conclusioni “
1. in via principale : a) Controparte_1 accertare e dichiarare che il signor è divenuto erede puro e Parte_1 semplice ai sensi dell'art. 485 c.c.; b) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di accettare l'eredità, in capo alla signora ai sensi del combinato disposto Controparte_2 degli artt. 480 e 487 c.c.; 2.in via subordinata: - accertare e dichiarare che il signor Pt_1
1 è divenuto erede, quanto meno a partire dal 23.03.1972, per accettazione Parte_1 tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c.; 3. ordinare al Direttore (Conservatore) dell'Agenzia del
Territorio di Vibo Valentia di trascrivere e annotare la sentenza in favore del signor
[...] contro la signora e la signora Parte_1 Controparte_2 [...] con esonero da ogni responsabilità;
4. nell'ipotesi che venga rigettata la domanda di CP_1 cui al punto 1 lett. b), accertare e dichiarare che il signor è Parte_1 divenuto proprietario per usucapione dei terreni riportati ora in N.C.T., al foglio 7, partt. 665 e 666, del di ai sensi dell'art. 1158 c.c. e su tutto ciò che su di essi insiste per il principio CP_3 CP_4 dell'accessione;
5. per l'effetto ordinare all'Ufficio del Territorio di Servizio di Pubblicità immobiliare di Vibo Valentia di procedere alla trascrizione nei pubblici registri dell'acquisto a titolo originario per usucapione ex art. 1158 c.c. a favore del Signor Parte_1 sui beni sopradescritti contro la signora e la signora Controparte_2 Controparte_1 con esonero da ogni responsabilità nonché autorizzare l'U.T.E. di Vibo Valentia ad effettuare
[...] le variazioni catastali dei mappali a favore del signor contro la Parte_1
Signora e la Signora con esonero da ogni Controparte_2 Controparte_1 responsabilità. – con condanna alle spese e competenze del giudizio.”
Parte convenuta con comparsa di risposta depositata in data 9.6.2016, Controparte_1 si costituiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “a) accertare e dichiarare che la signora è divenuta erede puro e semplice ai sensi Controparte_1 dell'art. 485 c.c.; b) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di accettare l'eredità in capo alla signora ai sensi del combinato disposto degli art.. 480 e Controparte_2
487 c.c.; c) ordinare al Conservatore dell'Agenzia del Territorio di Vibo Valentia di trascrivere ed annotare la sentenza in favore della signora contro il signor Controparte_1 [...]
e la signora d) con condanna alle spese e Parte_1 Controparte_2 competenze del giudizio.”
La convenuta non si costituiva nel presente giudizio. Controparte_2
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa era istruita dal giudice in precedenza titolare del ruolo mediante istruttoria orale (testi) e poi rinviata per la precisazione delle conclusioni. Dopo una serie di rinvii dovuti al carico di ruolo e all'assenza della Scrivente – nelle more divenuta titolare del procedimento - per essere stata applicata presso la Sezione penale del
Tribunale, all'udienza del 25 gennaio 2025, svoltasi mediante trattazione scritta, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2 In via preliminare deve dichiararsi la contumacia di regolarmente citata Controparte_2 in giudizio e non costituitasi.
Passando alla disamina della res controversa, parte attrice ha agito ex art. 485 c.c. per ottenere l'accertamento della qualità di erede puro e semplice del padre deceduto in data Persona_1
12.12.1967, in Sorianello (VV), senza lasciare testamento;
medesima richiesta è stata avanzata da parte convenuta in qualità di figlia del de cuius. Controparte_1
Occorre ribadire che il disposto dell'art. 485 c.c. non opera solo in relazione ai creditori del de cuius, ma anche con riguardo a quelli dell'erede, poiché, in assenza di una normativa che stabilisca diversamente, la qualità di erede non può essere riconosciuta nei rapporti con taluni soggetti e negata in quelli con altri (cfr. in particolare Cassazione civile sez. VI - 01/03/2019, n. 6167: nella specie la
S.C. ha ritenuto che l'accertamento della qualità di erede puro e semplice del chiamato compossessore di beni ereditari che non aveva redatto tempestivo inventario potesse essere domandato pure dai creditori del medesimo chiamato e non solo da quelli del defunto).
Nel merito la domanda è meritevole di accoglimento.
Dall'analisi della documentazione depositata da parte attrice e da parte convenuta si evince che al momento del decesso, avvenuto in data 12.12.1977, il de cuius, non lasciava alcun testamento e all'apertura della successione legittima chiamati all'eredità dovevano considerarsi i tre figli e la coniuge superstite, Persona_2
Dal certificato storico di residenza allegato in atti inoltre risulta che Parte_1
e la signora continuavano ad essere residenti nell'immobile ubicato
[...] Controparte_1 in alla Via Rubino, n. 19 che, in forza della successione legittima, costituiva bene CP_4 ereditario.
Anche le dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio hanno confermato che
[...]
e la signora erano nel possesso dei beni del de Parte_1 Controparte_1 cuius al momento dell'apertura della successione e anche successivamente per oltre dieci anni.
Infine per come dichiarato sia dall'attore che dalla convenuta costituita, i due eredi non hanno mai compiuto l'inventario dei beni del de cuius né rinunciato all'eredità della madre nei termini di cui all'art. 485 c.c..
Tale norma, disciplinando l'ipotesi del chiamato all'eredità che è nel possesso dei beni, statuisce al secondo comma che, qualora sia trascorso il termine di tre mesi dal giorno dell'apertura della successione senza che il chiamato all'eredità nel possesso dei beni abbia compiuto l'inventario dei beni ereditari, quest'ultimo è considerato erede puro e semplice.
La norma prevede dunque un'ipotesi di accettazione ex lege o presunta dell'eredità che presuppone il possesso dei beni ereditari. Come innanzi precisato, in seguito alla morte di , i Persona_1
3 due figli hanno continuato ad abitare nell'immobile innanzi indicato di cui pertanto risultano essere in possesso in forza dell'art. 1140 c.c..
Si rileva come l'art. 485 c.c., va inteso nel senso che la nozione di “possesso” ivi contemplata comprenda quella di compossesso. La nozione di “possesso” ex art. 485 c.c., si identifica infatti in una qualunque relazione materiale con i beni ereditari idonea a consentire l'esercizio di concreti poteri sui medesimi (Cfr. tra le tante, 11018/08) e non vi è dubbio che il compossesso consente l'esercizio di concreti poteri sui beni che ne formano oggetto.
È peraltro risalente, nella giurisprudenza di legittimità, il principio che “il compossesso di un patrimonio ereditario indiviso non esonera il chiamato all'eredità dall'osservanza delle disposizioni di legge sul beneficio di inventario ove voglia evitare, trascorso il termine stabilito dall'art. 485 c.c.,
d'essere considerato erede puro e semplice” (Cass. 1590/67). È provato dalla documentazione allegata all'atto di citazione che parte attrice abbia peraltro provveduto a compiere atto di disposizione del bene ereditario.
Pertanto non avendo le parti mai provveduto a redigere l'inventario dei beni ereditari in qualità di chiamati all'eredità ed essendo decorso il termine di tre mesi previsto dall'art. 485 c.p.c. per l'accettazione ex lege o presunta, in assenza di prova contraria, che sarebbe stato onere del convenuto
– rimasto contumace - introdurre in giudizio, deve ritenersi accertata, in capo a Parte_1
e la qualità di eredi puri e semplici ex art. 485 comma 2 c.c.
[...] Controparte_1 del padre . Persona_1
Quanto alla convenuta rimasta contumace , deve ritenersi fondata Controparte_2
l'eccezione di prescrizione sollevata da parte attrice ex art. 480 c.p.c..
In tal senso giova brevemente rammentare, che il sistema successorio adottato nel nostro ordinamento prevede che l'eredità si acquisti con l'accettazione (art. 459 cc). Con la morte del de cuius ha luogo la cosiddetta vocatio che attribuisce al delato vari poteri (art. 460 cc) e il diritto di accettare l'eredità. Ai sensi del primo comma dell'art. 480 cc "Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni".
Il meccanismo delineato dal nostro codice civile non prevede, in linea generale, un automatismo successorio, ma il delato resta libero di esercitare o meno il diritto di accettare l'eredità e dunque di manifestare o meno la propria volontà di acquisire la qualità di erede.
Questa possibilità di scelta non può protrarsi ad libitum ma, come tutti i diritti disponibili, il mancato esercizio per un certo periodo di tempo ne determina l'estinzione per prescrizione. Nel caso di specie questo lasso di tempo è quello ordinario decennale e decorre dall'apertura della successione, con le eccezioni previste dallo stesso art. 480 cc. co.2.
4 Si parla di accettazione tacita quando l'erede, a seguito di un suo comportamento chiaro ed inequivocabile, lascia intendere di avere accettato l'eredità, e così “l' accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”, si pensi a comportamenti quali, per es, l'appropriazione di beni ereditari, la disposizione sugli stessi beni o la promozione di un'azione spettante all'erede.
Ebbene occorre allora verificare se ella può essere considerata un soggetto che ha interesse ad eccepire la prescrizione della sorella contumace, rientrando così nella categoria di coloro che il legislatore indica con una definizione ampia in “chiunque ne abbia interesse”.
Vale, molto sinteticamente riportare quanto la giurisprudenza di legittimità e di merito hanno sancito in tema di prescrizione del diritto di accettazione dell'eredità con le decisioni nelle quali si è appunto affrontata l'esegesi interpretativa dell'art. 480 cc, anche in combinato disposto dell'art. 485 cc..
È stato precisato che, poiché il diritto dei coeredi di chiedere in ogni tempo la divisione ed il connesso diritto alla collazione postulano l'assunzione della qualità di erede e, pertanto, che sia intervenuta l'accettazione (espressa o tacita) dell'eredità da parte del chiamato entro il termine di prescrizione di cui all'art. 480 c.c. (Cass. n. 11831/1992), l'eccezione di prescrizione del diritto di accettazione, in mancanza di limitazioni normative, opera a favore di chiunque abbia interesse a farla valere, con la conseguenza che essa può essere eccepita anche dal convenuto con azione di petizione dell'eredità, in quanto possessore dei beni ereditari, ancorché sia stato negato l'acquisto per usucapione di tali beni da parte di lui (Cass. n. 2975/1989; Cass. n. 9901/1995; Cass. n.
9980/2018). Ed è stato altresì ribadito il principio per cui il decorso del termine di prescrizione decennale di cui all'art. 480 c.c. non impedisce al chiamato di procedere all'accettazione dell'eredità, in maniera espressa o tacita, a patto che nessun altro interessato eccepisca l'intervenuta prescrizione, che non può essere rilevata dal giudice ex officio (sentenza del 6 maggio 2021, il
Tribunale di Treviso, sez. III).
L'eccezione appena riportate così come sollevata è fondata, in tal senso essendo sufficiente leggere l'atto di citazione e la documentazione ivi allegata. Ed infatti, il possessore, legittimo o meno, del bene ereditario ha evidentemente interesse ad eccepire l'assenza della qualifica di eredi da parte di altri, ciò in quanto così facendo evita il rischio di azioni nei suoi confronti tese a limitare il suo diritto sul bene immobile posseduto. In tal senso allora è chiaro che parte attrice ha interesse ad eccepire, quale possessore qualificato ed erede del padre, l'assenza di qualifica di erede della sorella, garantendosi così la possibilità di esercitare a pieno la proprietà sull'immobile senza che alcuno possa lederne l'esercizio o contestarne la titolarità.
5 Conclusivamente quindi alla luce sia di quanto eccepito dall'attore sia dell'assenza di reali prove circa comportamenti tali da rendere erede per intervenuta Controparte_2 accettazione tacita, la domanda deve essere accolta con il solo riconoscimento della qualità di erede nei confronti e e la signora e non nei Parte_1 Controparte_1 confronti per intervenuta prescrizione del diritto di accettare l'eredità del Controparte_2 de cuius.
L'accoglimento della domanda principale assorbe la disamina di ogni altra domanda pure proposta in via subordinata.
Tenuto conto del lungo tempo trascorso per la definizione del giudizio, della qualità delle parti coinvolte legate da legami di parentela e del tenore della presente decisione, si reputa equo compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- IN VIA PRELIMINARE, DICHIARA la contumacia di;
Controparte_2
- DICHIARA erede puro e semplice del defunto padre, Parte_1 Per_1
[...]
- DICHIARA erede puro e semplice del defunto padre, ; Controparte_1 Persona_1
- DICHIARA la prescrizione del diritto di accettare l'eredità del de cuius per Controparte_2
[...]
- ORDINA la trascrizione ex art. 2648 c.c. del presente provvedimento presso la competente
Conservatoria;
- COMPENSA integralmente le spese di lite, incluse quelle della consulenza tecnica.
Così deciso in Vibo Valentia, 4.9.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott.ssa Germana Radice
L'originale della presente sentenza costituisce un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale” [artt. 1, lettera s),
21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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